Divisione Servizi Socio Assistenziali
2001 03392/19

/SS
0

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

18 aprile 2001


OGGETTO: PROGETTO AUTONOMIA PER GIOVANI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE.

    Proposta dell'Assessore Lepri.

    Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 1976 (doc. n. 1398) veniva istituito il servizio di affidamento familiare con il duplice obiettivo di favorire la deistituzionalizzazione dei minori ed evitare l'inserimento degli stessi in strutture residenziali.
Negli anni tale intervento si e' progressivamente articolato grazie alla preziosa esperienza maturata nella Città attraverso il concreto e prezioso apporto delle famiglie affidatarie e delle loro associazioni.
    Ciò ha favorito l'assunzione di ulteriori provvedimenti a specificazione e arricchimento ma sempre in coerenza con le linee e gli indirizzi della Deliberazione di cui sopra. Basti citare l'affidamento diurno, quello a parenti, le comunità familiari, il progetto neonati, la prosecuzione degli interventi assistenziali (compresi gli affidamenti) oltre i 18 anni, in situazioni particolari.
Attualmente gli affidamenti familiari sono più di mille di cui oltre seicento residenziali presso terzi. L'esperienza ha evidenziato come un significativo numero di affidamenti si prolunghi per molti anni e fino alla maggiore età non essendoci la possibilità di rientro in famiglia ma neppure le condizioni ed opportunità per decidere, da parte dell'Autorità giudiziaria minorile, l'adozione.
Si tratta di ragazzi per i quali il progetto, alla maggiore età, non può essere quello del rientro presso il nucleo di origine ma dell'autonomia personale, magari anche a seguito di una ulteriore permanenza dopo i 18 anni presso la famiglia affidataria.
    Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene pertanto necessario favorire, con il determinante aiuto della famiglia affidataria e, naturalmente, con il consenso del giovane a loro affidato, l'attivazione di progetti individualizzati per permettere percorsi di autonomia di ragazzi già in affidamento familiare.
    In specifico:



2001 03392/19
2

-    Destinatari del progetto possono essere quei giovani che, in affidamento familiare, al compimento del diciottesimo anno di età, non possono rientrare presso la loro famiglia, e per i quali e' possibile avviare un percorso per l'autonomia personale, lavorativa ed abitativa;
    Per i giovani, già in affidamento nella minore età, che a causa delle condizioni psicofisiche certificate (invalidità civile con patologie afferenti alla disabilità ) non sono in grado di intraprendere percorsi di completa autonomia e che possono continuare a vivere nella stessa famiglia affidataria anche oltre il ventunesimo anno, e' possibile l'ulteriore prosecuzione dell' intervento in atto secondo le modalità e le procedure previste per l'affidamento di persone disabili e la richiesta di accesso ad altri interventi diurni.
    Qualora non sia possibile la permanenza nella stessa famiglia affidataria l'interessato può richiedere l'accesso agli interventi residenziali e diurni per persone disabili.
    In ogni caso gli interventi di cui sopra, presentati dai servizi socio assistenziali e sanitari territoriali competenti su proposta della famiglia affidataria e dell'interessato, come tutti quelli a favore delle persone disabili, devono essere approvati dall'Unita' Valutativa Handicap.
    E' fatta salva la possibilità di presentazione contestuale di progetti per l'autonomia di cui al presente atto e con le modalità e procedure dallo stesso definite, qualora ne ricorrano le condizioni.
-    Il progetto individualizzato deve essere formulato, su proposta della famiglia affidataria e con il consenso del giovane interessato, dai Servizi socio-assistenziali competenti entro il compimento del diciottesimo anno di età.
-    Il progetto di cui sopra deve essere avviato al massimo entro il 21° anno e deve concludersi non oltre il compimento del 25° anno.
-    Per ciascun progetto viene riconosciuta alla famiglia affidataria, che assume le funzioni di garante dello stesso nei confronti del giovane e del Comune di Torino, una quota straordinaria di affidamento per il rimborso delle spese vive fissata sperimentalmente in lire 10.000.000 massimo di cui il 70% all'avvio del progetto e il restante 30% a conclusione dello stesso previa presentazione della relativa dichiarazione e documentazione delle spese sostenute. Tale quota viene erogata in aggiunta alla quota base e liquidata con le modalità previste dall'art. 4 commi 2/3/4 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995.
-    Sono individuate quali spese riconoscibili quelle relative alla sistemazione abitativa, alla vita di relazione, alla frequenza a scuole e corsi compresi quelli universitari, nonché altre spese per il mantenimento personale qualora non previste e/o non erogabili attraverso il contributo di assistenza economica.


2001 03392/19
3

-    Ciascun progetto sarà autorizzato, nei limiti del budget assegnato per gli affidamenti familiari, con specifica determinazione dirigenziale che dovrà fissare le scadenze di erogazione sia della quota base ( da corrispondersi sino alla permanenza del giovane presso la famiglia affidataria e comunque non oltre il compimento del 21esimo anno di età) sia della quota straordinaria. Saranno considerati prioritariamente i progetti che prevedono una tipologia di spesa relativa alla sistemazione abitativa.
    Il progetto individuale può prevedere anche, la richiesta di altre provvidenze ed interventi della Città qualora ne sussistano le condizioni e la compatibilità, quali l'assegnazione di alloggio attraverso la C.E.A. (Commissione Emergenza Abitativa) come “Casi sociali”, l'inserimento nelle iniziative connesse alle politiche attive del lavoro, l'Assistenza Economica ecc.).
    Con determinazioni dirigenziali, all'interno dei criteri ed indirizzi indicati nel presente atto, verrà approvato lo schema tipo della proposta di progetto individuale e potranno essere definite, dopo un anno di sperimentazione, eventuali altre ulteriori specificazioni (comprese le tipologie di spesa per i progetti) necessarie per la gestione dell'iniziativa.
    In via transitoria, entro il 31 dicembre 2001, possono essere presentate proposte di progetti di autonomia per giovani già affidati o ancora in affidamento che abbiano compiuto al massimo 24 anni di età nel corso dell'anno 2001: ciò al fine di garantire pari opportunità ai giovani attualmente nella fascia di età prevista per i progetti in oggetto e nel contempo permetterne l'attuazione entro il compimento del venticinquesimo anno; ipotizzando una durata di almeno un anno per ciascun progetto
    Con il presente provvedimento occorre pertanto autorizzare la realizzazione dei progetti di autonomia per giovani in affidamento familiare, che saranno finanziati per un importo massimo di L. 10.000.000= per progetto, attingendo ai fondi ex legge n. 328/2000 , relativamente alla quota destinata agli affidamenti ed approvare l'erogazione delle quote per singolo progetto secondo criteri, procedure e modalità sopra indicate, demandando a successive determinazioni dirigenziali l'autorizzazione e l'impegno della spesa, l'individuazione dei beneficiari e l'individuazione dei tempi di avvio dei singoli progetti, tenendo conto delle caratteristiche degli stessi e della disponibilità di bilancio.
    Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

    Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

2001 03392/19
4

    Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
    Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1)    di autorizzare la realizzazione di progetti di autonomia per giovani in affidamento familiare, per le motivazioni espresse in narrativa;
2)    di approvare la quota straordinaria per i progetti di autonomia per un importo massimo di L.10.000.000= per progetto, attingendo ai fondi ex legge n. 328/2000 , relativamente alla quota destinata agli affidamenti ;
3)    di demandare a successive determinazioni dirigenziali l'autorizzazione e l'impegno della spesa per i singoli progetti e l'individuazione dei beneficiari, nel rispetto di criteri, procedure e modalità di cui in narrativa e l'individuazione dei tempi di avvio tenendo conto delle caratteristiche degli stessi e della disponibilità di bilancio;
4)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
______________________________________________________________________________