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Agevolazioni di viaggio - via Ferrovia

Agevolazioni di viaggio per gli elettori che si trovano in comune diverso da quello di iscrizione elettorale in occasione di consultazioni elettorali
(informazioni a carattere generale)

Con riferimento alle agevolazioni di viaggio si comunica che le Ferrovie dello Stato Trenitalia S.p.A. hanno emanato le direttive di competenza per la concessione delle agevolazioni tariffarie.

Elettori residenti nel territorio nazionale.
I biglietti ferroviari sono rilasciati esclusivamente per i viaggi di andata e ritorno con la riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria sia per la prima che per la seconda classe dietro presentazione della tessera elettorale ed hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni.
Vengono rilasciati dalle stazioni ed agenzie di viaggio delle Ferrovie dello Stato ed hanno validità: per il viaggio di andata tale periodo decorre dal decimo giorno antecedente il secondo giorno di votazione (compreso, quindi dal 7 giugno); per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del decimo giorno a decorrere dal secondo giorno di votazione (quest'ultimo escluso, quindi non oltre il 26 giugno).
I biglietti per gli elettori residenti in Italia devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello di ritorno ed il periodo di utilizzabilità degli stessi è di 24ore dalla convalida.
Gli elettori che abbiano titolo alle agevolazioni previste in favore dei ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di carta blu hanno comunque diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore.
Si rammenta comunque che, per usufruire delle agevolazioni nel viaggio di ritorno, gli elettori dovranno esibire, oltre al biglietto, anche la tessera elettorale recante la data dell'elezione e il bollo della sezione presso la quale hanno esercitato il diritto di voto.
All'elettore che dichiari di essere sprovvisto di tessera elettorale sarà richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 48 del T.U. n. 445/2000 e dell'art. 10 della Legge n. 675/1996, al fine del rilascio del biglietto per i viaggi di andata e ritorno a tariffa ridotta per elettori, secondo le disposizioni precedentemente riportate. Tale dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato e presentata da persona incaricata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; all'elettore verrà rilasciata copia della suddetta autocertificazione, con timbro e data, per gli adempimenti del personale di viaggio.
L'autocertificazione non può riguardare il viaggio di ritorno, durante il quale l'elettore dovrà esibire, oltre ai biglietti di viaggio, la tessera elettorale regolarmente vidimata ovvero, in mancanza di essa, apposita dichiarazione rilasciata dal presidente di seggio che attesti l'avvenuta votazione.

Elettori residenti all'estero.
Per quanto riguarda gli elettori residenti all'estero, ai quali sono equiparati quelli provenienti dalla R. di S. Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, vengono emessi (previa esibizione della prescritta documentazione: cartolina-avviso, o tessera elettorale, ovvero attestazione consolare) esclusivamente biglietti di andata e ritorno, con la riduzione del 60% rispetto ai prezzi della tariffa ordinaria sia per la prima classe sia per la seconda classe; i biglietti valgono due mesi dalla data di emissione e non devono essere convalidati.
In merito alla condizione di cittadino italiano residente all'estero, si pèrecisa che in occasione dei referendum popolari di domenica 15 e lunedì 16 giugno, potranno usufruire delle agevolazioni ferroviarie accordate dalla Società Trenitalia S.p.A. esclusivamente colore che hanno espresso opzione di voto in Italia ai sensi dell'art. 4 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e in possesso della cartolina avviso con caratteri a stampa di colore verde.
Per ottenere il rilascio del biglieto a tariffa ridotta afferente al percorso italiano, gli elettori residenti all'estero devono esibire alle Stazioni delle reti estere od Agenzie estere abilitate alla vendita dei biglietti per il servizio interno italiano o alle Stazioni italiane di confine, la cartolina avviso, oltre alla tessera elettorale se in possesso ovvero di dichiarazione delle Autorità Consolari [attestante che il connazionale si reca in Italia per esercitare il diritto di voto] se sprovvisti, e il passaporto o altro documento in corso di validità. Per gli elettori residenti all'estero non è prevista la possibilità di produrre l'autocertificazione in luogo della tessera elettorale.
Le Stazioni e le Agenzie italiane sono anche autorizzate ad emettere biglietti nominativi di corsa semplice per il solo percorso di ritorno a favore di elettori provenienti dall'estero che abbiano raggiunto la località sede di seggio elettorale con mezzi propri, purchè gli elettori stessi comprovino la residenza all'estero ed esibiscano la tessera elettorale debitamente vidimata.
Si rammenta inoltre, sempre per i cittadini italiani residenti all'estero che nei paesi nei quali non è stato possibile applicare le disposizioni riguardanti il voto per corrispondenza, in possesso della cartolina avviso con caratteri a stampa di colore rosso, avranno diritto ad ottenere a norma dell'art. 20, secondo comma della citata Legge n. 459/2001 il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio da parte dell'Ufficio Consolare competente. Agli stessi pertanto, non verranno applicate le agevolazioni di cui alla presente informativa.

Per quanto riguarda i viaggi da e per la Sardegna, il servizio passeggeri tra il Continente e la Sardegna non risulta effettuato dalle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato.

informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e, per i cittadini italiani residenti all'estero, agli Uffici Consolari competenti