In riferimento all’amministrazione della giustizia i Comuni svolgono tra l’altro la funzione di formazione degli elenchi di revisione degli Albi dei Giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
Questa funzione, che deve essere esercitata ogni anno dispari tramite una apposita Commissione comunale (composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali), comporta la formazione di un elenco di iscrivendi ed uno di cancellandi per ciascuno dei due tipi di Albo.Nell’elenco “iscrivendi” devono essere inseriti i nominativi dei cittadini residenti che hanno i requisiti indicati agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e in quello dei cancellandi i nominativi di coloro che hanno perduto la qualità di elettore del Comune.
Devono possedere gli stessi requisiti dei Giudici popolari di Corte d'Assise ad eccezione del titolo di studio che deve essere di scuola media superiore di secondo grado di qualsiasi tipo.
Non possono ottenere l’iscrizione agli Albi:
Gli Albi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.
L’iscrizione negli elenchi di revisione può avvenire d’ufficio o a domanda da parte dell’interessato
Le domande possono essere presentate entro il mese di luglio di ogni anno dispari, presso il Servizio Elettorale sito in corso Valdocco 20 (piano terreno) con orario da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00 (escluso sabato e festivi).
Preleva il modulo di domanda per Giudice popolare: formato .doc (581 Kb) - formato .pdf (82 Kb)
Per ottenere informazioni sulle modalità osservate dagli uffici giudiziari per l’attribuzione dell’incarico di giudice popolare, rivolgersi all’ufficio competente del Palazzo di Giustizia di Corso Vittorio Emanuele II, 130.
Corso Valdocco, 20
tel. 011.4425245 - 011.4425207
fax 011.4425393 - 011.4425058
email: elettorale@comune.torino.it
gli indirizzi e gli orari delle sedi anagrafiche decentrate nelle circoscrizioni.