Nulla poichè l'iscrizione avviene d'ufficio.
I dati relativi possono essere visualizzati al seguente indirizzo: http://www.comune.torino.it/elezioni/risultati/
Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano
compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle
condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 23/1967, ovvero coloro che
sono "elettori".
Per essere elettore occorre:
altre informazioni utili possono essere visualizzate cliccando alla
voce Informazioni utili presente sul menu di sinistra.
Solo per l'elezione del Senato della Repubblica è necessario
aver compiuto il venticinquesimo anno di età.
L'informazione in Suo possesso risulta errata in quanto non è
previsto dalla normativa vigente l'apposizione di timbri al di fuori
di quello che attesta la partecipazione al voto e che viene apposto
al momento dell'esercizio del diritto di voto direttamente al seggio.
In caso di trasferimento di residenza in altro Comune o da altro Comune,
verrà consegnata - al domicilio dell'elettore (per quanto riguarda
il comune di Torino) - una nuova tessera elettorale da parte del Comune
di nuova iscrizione e verrà ritirata, contestualmente, quella
già in suo possesso.
In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera,
gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio Elettorale
che provvederà a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante
le relative variazioni. Il titolare provvederà ad incollare il
tagliando all'interno della tessera nell'apposito spazio.
Per informazioni più dettagliateconsultare la voce tessera
elettorale.
La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente. Il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo: la tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale dell'elettore .
La normativa attualmente vigente prevede che in occasione di tutte
le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e
case di cura siano ammessi a votare nel luogo ove si trovano ricoverati.
Gli interessati devono far pervenire, al Sindaco del comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione che attesti la volontà
di esercitare il diritto di voto presso l'ospedale o la casa di cura
[sempreché in tale struttura sia prevista la possibilità
di esercitare tale diritto ovvero sia prevista una tipologia di seggio
denominato "speciale"] entro e non oltre il terzo giorno antecedente
la data della votazione.
La dichiarazione deve indicare il numero della sezione alla quale l'elettore
è assegnato (dato rinvenibile dalla tessera elettorale), deve
recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di
cura, comprovante il ricovero dell'elettore presso la struttura sanitaria.
Successivamente verrà trasmessa, a cura del Sindaco, l'apposita
attestazione che i degenti dovranno utilizzare per l'ammissione al voto,
unitamente all'esibizione della tessera elettorale.
Elettori portatori di handicap grave.
Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati
delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga
gravità ovvero gli elettori portatori di handicap semprechè
gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto
di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore
della propria famiglia o, in mancanza, con l'assistenza di un altro
elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché
l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali del Comune. L'impedimento,
quando non sia evidente, potrà essere dimostrato mediante esibizione
di apposito certificato rilasciato, immediatamente, gratuitamente e
in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario
medico designato dai competenti organi ell'Azienda per i servizi sanitari.
Detto certificato medico deve attestare che l'infermità fisica
impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.
Con la recente modifica di legge è caduto il vincolo che imponeva
di scegliere tra parenti o cittadini risiedenti nello stesso comune
il proprio accompagnatore ampliandone la facoltà di scelta: il
cittadino disabile potrà scegliere liberamente da chi farsi accompagnare
in cabina elettorale al momento del voto; potranno farsi accompagnare
anche da persone residenti in altri comuni d'Italia.
La citata legge n. 17/2003, prevede, altresì, che l'annotazione
del diritto di voto assistito possa essere inserita - su richiesta dell'interessato
e corredata da apposita documentazione - a cura del Comune di iscrizione
elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice
sulla propria tessera elettorale nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di riservatezza personale e, questa facoltà consentirà
agli interessati di essere ammessi al voto evitando di presentare il
certificato medico ad ogni tornata elettorale.
Mediante l'esibizione della tessera elettorale. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore ed alla esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda di votazione, appone nell'apposito spazio della tessera elettorale (in tutto sono 18) il timbro della sezione e la data della consultazione.