Il DL. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto, nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare: gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione perché in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono essere ammessi al voto domiciliare.
Occorre quindi far pervenire al Sindaco, non oltre il quindicesimo giorno antecedente le votazioni e cioè entro il 23 maggio, la domanda di ammissione al voto domiciliare (.pdf) – da redigere in carta libera – che deve indicare l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale; tale certificato potrà anche attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
Con la legge 7 maggio 2009, n. 46 recante “Modifiche all’articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”, in un’ottica di sempre maggiore agevolazione dell’esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato, viene, in estrema sintesi, esteso il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità.
Infatti, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Ai fini dell’esercizio del voto a domicilio, l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora; tale dichiarazione - ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 1/06, come sostituito dall’art. 1, comma 3, della legge n. 46/09 - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Pertanto, si rappresenta che la dichiarazione relativa alla tornata elettorale del 6 e 7 giugno prossimo dovrà essere presentata al sindaco del comune di iscrizione nelle liste elettorali da subito e comunque entro il 18 maggio p.v.
Le dichiarazioni formulate per il primo turno di elezioni amministrative del 6 e 7 giugno p.v. devono essere considerate valide anche per l’eventuale turno di ballottaggio.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il suddetto termine del 18 maggio, essa, per i referendum e per l’eventuale turno di ballottaggio, potrà essere presentata entro il prossimo 1° giugno.
In ogni caso, la dichiarazione (in carta libera) deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.
La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità del c.d. “ accompagnatore ” per l’esercizio del voto.
il voto a domicilio si effettua, tra l’altro, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie, mentre per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali il voto a domicilio si effettua soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
La predetta legge ha previsto, altresì, che, ove necessario, la Commissione elettorale circondariale, su proposta dell’Ufficiale elettorale, possa disporre con proprio provvedimento che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.
Si ritiene che tali misure possano essere adottate in tutti i casi in cui siano ritenute opportune dal punto di vista tecnico-organizzativo, attesi il numero di elettori che potrebbero essere ammessi al voto a domicilio presso uno stesso Ufficio elettorale di sezione e/o la vicinanza del luogo o dei luoghi in cui operano il o i seggi speciali vicini, considerando anche la funzionalità, lo snellimento procedurale, la corretta distribuzione dei carichi di lavoro tra i diversi seggi nonché la necessaria garanzia di regolarità delle operazioni di voto.
I Sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi, distinti per sezione, i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando relativa attestazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Elettorale, Ufficio Iscrizioni, numeri telefonici: 011/4425212 – 011/4425056 – 011/4425259.
Servizio Elettorale Centrale - c.so Valdocco, 20 - tel. 011.4425245/207 - email: elettorale@comune.torino.it
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