Facilitazioni
per gli elettori non deambulanti
Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, si rendono note , nel prospetto
che segue, le sedi di seggio elettorale accessibili mediante sedia a ruote.
Qualora la sede del seggio, risultante dal certificato elettorale , non
fosse accessibile per la presenza di barriere architettoniche, l'elettore
non deambulante può esprimere il voto per le consultazioni regionali
di domenica 16 aprile p.v. presso qualunque seggio indicato in prospetto.
A tal fine è necessario che produca al presidente del seggio, oltre
al certificato elettorale, anche apposita attestazione sanitaria, rilasciata
dal servizio di medicina dell' A.S.L. competente per territorio, comprovante
l'impossibilità o la grave riduzione delle capacità di deambulazione.
In sostituzione dell'attestazione sanitaria può essere presentata
fotocopia [autenticata] della patente speciale di guida. Sia la documentazione
sanitaria che la fotocopia [autenticata] della patente non verranno restituite
, dovendosi allegare al verbale delle operazioni del seggio elettorale.
Per gli
elettori fisicamente impediti è stato predisposto un servizio di
trasporto assistito; gli interessati possono prenotare telefonicamente
il trasporto dal 3 aprile al 16 aprile 2000
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