LEGGE n. 73 del 22 maggio 2010 (G.U. n. 120 del 25/5/2010) che ha disposto (con l'art. 5 comma 1) la modifica dell'art. 6 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) (GU n. 245 del 20-10-2001 - Suppl. Ordinario n.239).
Si configurano 3 fattispecie di “attività edilizia libera” secondo l’art. 6 del DPR n. 380/2001:
"A". gli interventi che possono essere eseguiti senza formalità alcuna, quali gli interventi di manutenzione ordinaria e le altre opere elencate al comma 1 (lettere da b ad e);
"B". gli interventi per i quali è necessaria una comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, ovvero le opere elencate al comma 2, (lettere da a ad e); la comunicazione deve essere integrata dalle autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi delle normative di settore;
"C". gli interventi per i quali la comunicazione di cui al punto precedente deve comprendere anche i dati identificativi dell’impresa che esegue i lavori e una relazione asseverata corredata degli opportuni elaborati progettuali (disegni) e provvista di data certa, a firma di tecnico abilitato, ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria - comma 2 lettera a), che non possono però riguardare le parti strutturali dell’edificio, non devono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e non devono implicare incremento dei parametri urbanistici.
Manutenzione ordinaria : “Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio”.
Sono inclusi nella manutenzione ordinaria:
Manutenzione straordinaria : “Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso”.
Attività edilizia libera come definita dalla fattispecie lettera “B” |
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INTERVENTI |
nel RISPETTO di: |
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Attività edilizia libera come definita dalla fattispecie lettera “C” |
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INTERVENTI |
nel RISPETTO di: |
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NB : qualora sia necessaria DEROGA all’applicazione dell’art. 31 del regolamento edilizio occorre presentare D.I.A. |
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Il seguente prospetto richiama alcuni interventi che NON SONO RICONDUCIBILI ad attività edilizia libera, a seguito di richieste di chiarimenti formulate.
Pro-memoria attività edilizia NON LIBERA per la quale occorre presentare D.I.A. |
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INTERVENTI |
Opere non soggette in quanto: |
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