Sportello per l'edilizia

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Procedure edilizie - Denuncia di Inizio Attività

Normativa di riferimento

 

Interventi subordinati alla D.I.A.

Consultazione delle Definizioni degli interventi norme urbanistico edilizie di attuazione del PRGC

commi 1 - 4 Art. 22 (L) sito esterno al web comunale- Interventi subordinati a denuncia di inizio attività del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Ai sensi dell'art. 22 del T.U.E. gli interventi realizzabili con denuncia di inizio attività sono tutti quelli non compresi fra le opere libere (Art. 6 (L) - Attività edilizia libera sito esterno al web comunale) e non riconducibili agli interventi sottoposti a permesso di costruire (Art. 10 sito esterno al web comunale). Il seguente prospetto fornisce indicazione degli interventi sottoposti a d.i.a.; nella prima colonna è riportato il riferimento all'articolo del T.U.E. che definisce le opere o i tipi di intervento:

d.i.a. presentata ai sensi dell’art. 22 comma 1 (o 2) sito esterno al web comunale del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per lavori di:

3.1.b) Manutenzione straordinaria
3.1.c) Restauro e risanamento conservativo
3.1.d) Ristrutturazione edilizia che non rientra nei casi specificati all'art. 10 comma 1 lettera c) del T.U.E.
22.2 Variante a permesso di costruire che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifica la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma dell'edificio e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
22.1 Installazione di manufatti leggeri, prefabbricati, strutture in genere su suolo privato atte a soddisfare esigenze meramente temporanee
22.1 Intervento pertinenziale che comporta la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale
137.3 Parcheggi pertinenziali art. 9 comma 1 legge n. 122/1989 (come sostituito dall'art. 137 comma 3 del T.U.E.)

d.i.a. presentata in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 22 comma 3 sito esterno al web comunale del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per lavori di:

10.c Ristrutturazione edilizia con:
- modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici
- recupero ai fini abitativi di sottotetti ai sensi della L.R. 21/98;
- mutamento della destinazione d'uso in immobile in zona omogenea A
10.2 (l.r. 19/99) Ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d'uso ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19. "Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"
Mutamento della destinazione d'uso senza opere con passaggio di categoria ai sensi art. 8 l.r. 19/99 (per interventi che non rientrano nell'art. 48 l.r. 56/77 relativi ad unità inferiori a 700 mc in quanto opere libere)
22.3.b) Nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinata da:
- piano attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nel quale è stata espressamente dichiarata la sussistenza di precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche e formali;
- accordo negoziale avente valore di piano attuativo approvato con provvedimento dell'Organo competente (Consiglio Comunale, Giunta Comunale) nel quale è stata espressamente

Condizioni di applicabilità

(commi 6 - 7 dell'Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Gli interventi per i quali può essere presentata la denuncia di inizio attività e che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, soo subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Gli interessati possono comunque richiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi sottoposti a d.i.a. di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo i casi in cui la d.i.a. è presentata in alternativa al permesso di costruire. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità

Cosa occorre fare

Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia di inizio attivitą del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
Il richiedente deve presentare la denuncia di inizio attivitą all'Ufficio Protocollo edilizio almeno trenta giorni prima l'inizio dei lavori, compilando i relativi modelli (si veda la prossima sezione "Modulistica" con i link relativi):

  1. il modello SE-PPE - Presentazione di pratica edilizia e modello di autocertificazione, che deve essere compilato dal soggetto che effettua la denuncia come primo intestato della pratica, ovvero dal soggetto al quale verranno inviate le comunicazioni nell'ambito del procedimento, fermo restando che la pratica sarà intestata a tutti i soggetti richiedenti;
  2. il modello SE-PPE - altri intestati - "Autocertificazione degli aventi titolo alla presentazione di pratica edilizia - richiedenti oltre il primo intestato) che deve essere compilato da tutti i soggetti oltre al primo intestato che presentano la denuncia; La denuncia di inizio attività deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; il progettista dell'intervento deve asseverare la conformità dell'intevento con la compilazione dei seguenti modelli:
  3. SE-RAS - Relazione asseverata denuncia di inizio attività;
  4. SE-DOC - Documentazione allegata al modello di presentazione pratica edilizia che riassume l'elenco degli elaborati allegati alla d.i.a.; la traccia per la documentazione da presentare a corredo della d.i.a. è contenuta nel prospetto SE-ELA - Prospetto elaborati necessari per la presentazione di pratica edilizia;
  5. SE-VIN - Prospetto limiti all'attività edificatoria da compilare in tutti i casi in cui l'unità immobiliare oggetto dell'intervento sia gravata da vincoli; nel caso in cui l'immobile non risulti assoggettato a limitazioni all’attività edificatoria è sufficiente barrare la relativa casella al punto D) della relazione asseverata e non è necessaria la presentazione del presente modello;
  6. SE-IMP - Dichiarazione di progetto degli impianti L. 46/1990 da compilare in tutti i casi in cui l'intervento oggetto della d.i.a. richieda il progetto degli impianti ai sensi della legge citata; nel caso in cui il progetto degli impianti non sia richiesto è sufficiente barrare la relativa casella al punto E) della relazione asseverata e non è necessaria la presentazione del presente modello;
  7. la relazione igienico-edilizia, la traccia per la redazione della quale ai fini dell'asseverazione della conformità alle norme igienico-sanitarie è fornita dal fac-simile predisposto dall'ASL 1 di Torino.

Tempi

La denuncia di inizio di attività va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Oneri

Oneri di urbanizzazione
Sono soggetti gli interventi:

Oneri di urbanizzazione calcolati in base ai tariffari riportati nell’apposita sezione.

Costo di costruzione
Si applicano le seguenti percentuali sul valore risultante dal computo metrico:

Diritti di segreteria
La denuncia di inizio di attività è soggetta al pagamento del diritto comunale di segreteria in relazione ad apposita deliberazione del Consiglio Comunale e tabelle allegate alla Disposizione di Servizio del Settore Servizi per l’Edilizia n. 4/07 . Sono esenti dal diritto comunale di segreteria le dichiarazioni d'inizio di attività relative ad interventi inerenti barriere architettoniche.

Durata/rinnovi

La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

Sanzioni

L'Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità
del D.P.R. n. 380/2001 riporta le sanzioni per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività.
L'articolo 36 e l'Art. 44 riportano le sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, che sono applicabili anche ai casi delle denunce di inizio attività presentate in alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 22 comma 3.

Prospetto riepilogativo Sanzioni D.I.A.

Dove rivolgersi

Le denunce di inizio attività possono essere presentate al Comune di Torino - Settore Servizi per l'edilizia, Ufficio Protocollo edilizio - P.zza S. Giovanni 5 - dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 12,00.



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