Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

Settore Pari Opportunità, Politiche di Genere e dei Tempi della Città

n. ord. 56

2011 08198/130

 

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 MAGGIO 2012

 

(proposta dalla G.C. 28 dicembre 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente Vicario MAGLIANO Silvio, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

CARBONERO Roberto

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERVETTI Barbara Ingrid

CURTO Michele

D'AMICO Angelo

DELL'UTRI Michele

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RATTAZZI Giulio Cesare

RICCA Fabrizio

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

 

In totale, con il Vicepresidente Vicario, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - SPINOSA Mariacristina - TISI Elide.

 

Risultano assenti, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: BERTOLA Vittorio - COPPOLA Michele - MUSY Alberto.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.). ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEL C.U.G..

 

       Proposta dell'Assessore Spinosa, di concerto con l'Assessore Passoni, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

       Il Comune di Torino, da sempre attento affinché tra i propri dipendenti si realizzino condizioni di parità e di pari opportunità uomo-donna, ha istituito, nel 1988, il Comitato Pari Opportunità, in attuazione della normativa vigente e della contrattazione collettiva.

       Il funzionamento del Comitato Pari Opportunità (CPO) è stato normato da apposito regolamento nel 1998 (Regolamento n. 252 approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 13 agosto 1998).

       Al fine di affrontare con strumenti idonei il fenomeno del mobbing, con la tornata contrattuale del 2002 nascono, nelle Pubbliche Amministrazioni, i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

       Nei primi mesi del 2010 il Comune di Torino istituisce un unico Comitato che assume in sé le funzioni attribuite ai Comitati Pari Opportunità ed ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e modifica il regolamento del CPO alle nuove funzioni attribuite ai due comitati.

       Il nuovo organismo si chiama Comitato per le Pari Opportunità e la tutela dal mobbing (Co.Po.Mo.), il regolamento che ne stabilisce il funzionamento è il n. 336 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 giugno 2010.

       Nel novembre 2010 la Legge 183 all'articolo 21 istituisce i Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G).

       Il C.U.G. sostituisce, unificandole, le funzioni precedentemente attribuite ai Comitati per le Pari Opportunità ed ai Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del mobbing, modifica peraltro già effettuata dall'Amministrazione nel 2010, come sopra descritto, e ne assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi, dagli statuti, dalle disposizioni e dagli indirizzi applicativi UE.

       L'articolo 21 della Legge 183/2010 ha previsto l'ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni altra forma di discriminazione, diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio enunciati dalla legislazione comunitaria: genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità, convinzioni religiose e personali estendendo la tutela anche all'accesso, al trattamento ed alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni di carriera ed alla sicurezza in ambito lavorativo.

       Si rende ora necessario, in ottemperanza alla Legge n. 183 articolo 21 ed alle "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia" emanate di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 marzo 2011, adottare un nuovo regolamento per la disciplina di funzionamento del C.U.G., in sostituzione del precedente.

       Il Regolamento oggetto della deliberazione, oltre a disciplinare l'attività del C.U.G. nel suo complesso, assicura condizioni e strumenti idonei all'adeguato funzionamento dello stesso.

       Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza in data 12 gennaio 2012. Su richiesta di alcune Circoscrizioni è stata concessa una proroga fino al 19 marzo 2012.

       Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (all. 2-11 - nn.                                  ).

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto l'articolo 69 dello Statuto;

Visto l'articolo 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010;

Viste le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia";

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il nuovo "Regolamento di disciplina dell'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (all. 1 - n.            );

2)     di dare atto che il "Regolamento di disciplina dell'attività del Comitato per le Pari Opportunità e la tutela dal Mobbing (Co.Po.Mo.)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 giugno 2010 (mecc. 2010 01080/130), esecutiva dal 6 luglio 2010, è abrogato a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale, di approvazione del Regolamento di cui in oggetto.

3)     Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio. 

 

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE

DELLE PARI OPPORTUNITÀ

F.to Spinosa

 

L'ASSESSORE AL PERSONALE,

ALL'ORDINAMENTO ED ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

F.to Passoni

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

LA DIRIGENTE SETTORE

PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE DI GENERE E DEI TEMPI DELLA CITTÀ

F.to De Piano

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 23

VOTANTI 22

 

ASTENUTI 1:

il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

 

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

 

Allegato 1

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.)

 

Articolo 1 - Definizione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.)

1.     Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito denominato C.U.G.) è un organo paritetico con compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle materie demandate dalle leggi e dai contratti.

2.     Il C.U.G. sostituisce i Comitati per le Pari Opportunità ed i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, unificandone le competenze ed opera in un'ottica di continuità con l'attività e le progettualità poste in essere dagli organismi preesistenti (Co.Po.Mo).

 

Articolo 2 - Composizione

1.     Tutte/i le/i componenti del C.U.G. devono essere dotate/i di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi ed in particolare:

-      adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G.;

-      adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;

-      adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

2.     Il Comitato, organismo paritetico, ai sensi dell'articolo 21 Legge n. 183/2010, è così composto:

A)    Presidente: scelta/o tra le/i dipendenti in possesso dei requisiti di cui sopra e di elevate capacità organizzative, esperienza di funzioni di organizzazione e gestione del personale;

B)    Rappresentanti delle OO.SS: due componenti designate/i da ogni Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa, in base alla normativa vigente;

C)    Rappresentanti dell'Amministrazione, appartenenti alle Divisioni e Servizi significativi per numero di dipendenti e funzioni.

3.     Fra le/i rappresentanti dell'Amministrazione componente necessaria è il/la dirigente del Settore competente sulle Pari Opportunità.

4.     Le/i rappresentanti delle OO.SS e le/i rappresentanti dell'Amministrazione sono nominate/i in pari numero.

5.     La/il Consulente di Fiducia partecipa alle riunioni del Comitato in qualità di esperta/o, senza diritto di voto.

6.     L'Assessore con delega alle Pari Opportunità partecipa alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto.

6bis.  Due componenti della Commissione Consiliare Diritti e Pari Opportunità, uno di maggioranza, uno di minoranza, partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

7.     Il Comitato ha la facoltà di strutturarsi in gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti che potranno avvalersi della collaborazione di soggetti competenti interni o esterni all'Amministrazione.

 

Articolo 3 - Compiti e funzioni

1.     Il C.U.G. esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze ad esso demandate dalla normativa vigente ed assume i compiti precedentemente demandati ai Comitati per le Pari Opportunità ed ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

In particolare ha compiti propositivi su:

A)    predisposizione di piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne ed il benessere organizzativo;

B)    promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;

C)    proposte rispetto alle eventuali discriminazioni di genere in riferimento ad inquadramento e retribuzione del personale riscontrate nei dati trasmessi annualmente dal Direttore del Personale (articolo 13 comma 4);

D)    individuazione delle possibili cause delle discriminazioni ed in ordine alla prevenzione ed alla eliminazione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela delle/dei dipendenti interessate/i, sulla base dei dati trasmessi annualmente dal Direttore del Personale (articolo 13 comma 5) e sulla base della relazione della/del Consulente di Fiducia (articolo13 comma 6);

E)    iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive a riguardo;

F)     analisi e programmazione di genere (es. Bilancio di Genere);

G)    diffusione delle conoscenze ed esperienze sulle tematiche delle pari opportunità e sulle buone prassi adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con le Consigliere di parità dei territori di riferimento;

H)    azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;

I)     azioni positive, interventi e progetti (indagini di clima, codici etici e di comportamento), idonei a prevenire o a rimuovere situazioni di discriminazione o molestie sessuali, morali e psicologiche (mobbing);

L)    argomenti di propria competenza da proporre alla delegazione trattante.

Ha compiti consultivi, formulando pareri su:

A)    i progetti di riorganizzazione dell'Ente;

B)    i piani di formazione del personale;

C)    gli orari di lavoro, le forme di flessibilità lavorativa ed interventi di conciliazione;

D)    i criteri di valutazione del personale;

E)    la contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

Ha compiti di verifica su:

A)    risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;

B)    esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;

C)    esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing);

D)    assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione ed alle convinzioni personali, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle progressioni di carriera e nella sicurezza sul lavoro.

2.     Il C.U.G. esprime, al fine dell'equilibrio di genere, parere preventivo, obbligatorio, non vincolante, su procedure di progressione e di sviluppo di carriera.

3.     Il C.U.G. promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, anche mediante un continuo aggiornamento rivolto a tutte le figure dirigenziali.

4.     Il C.U.G. opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Amministrazione mette a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

5.     L'Amministrazione fornisce al C.U.G. tutti i dati e le informazioni necessarie a garantire l'effettiva operatività. I componenti del Comitato sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al Codice di protezione dei dati personali, al segreto industriale nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza.

6.     Il C.U.G. collabora con l'Amministrazione ed in particolare con le/i responsabili della sicurezza sul lavoro e la/il coordinatrice/coordinatore dei medici competenti, per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere ed all'individualizzazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o da molestie sessuali, morali o psicologiche.

7.     Il C.U.G. redige e trasmette, ai vertici politici ed amministrativi, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, di pari opportunità, di benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni ed alle molestie sessuali, morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.

 

Articolo 4 - Durata in carica

1.     Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dura in carica quattro anni dal suo insediamento.

2.     Le/i componenti possono essere riconfermate/i per non più di due mandati.

 

Articolo 5 - Nomina componenti

1.     Il Direttore preposto al vertice dell'Amministrazione, tra le cui funzioni vi è la gestione delle risorse umane, nomina in pari numero, le/i componenti del C.U.G. dei servizi/divisioni individuati e delle OO.SS. rappresentative (ai sensi degli articoli 40 e 43 del D.Lgs n. 165/2001), sulla base di specifiche competenze professionali ed attitudini accertate mediante presentazione di curricula, come da indicazione della direttiva recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia".

 

Articolo 6 - Decadenza componenti

1.     La/il componente del Comitato assente ingiustificata/o per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

2.     Entro trenta giorni il Direttore competente dovrà provvedere alla surroga su designazione della parte di riferimento.

 

Articolo 7 - Dimissioni componenti

1.     Le dimissioni di una/un componente sono presentate in forma scritta alla/al Presidente del Comitato.

2.     Entro trenta giorni il Direttore competente dovrà provvedere alla surroga su designazione della parte di riferimento.

 

Articolo 8 - Sede, dotazione e supporti strumentali

1.     L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Comitato locali opportunamente arredati ed idonei per lo svolgimento delle sedute, per le riunioni dei gruppi di lavoro, nonché per l'espletamento delle mansioni dell'ufficio di segreteria.

2.     L'Amministrazione Comunale assicura le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni del Comitato ed in particolare:

A)    personale per l'ufficio di segreteria in numero, profilo professionale e strumentazione adeguati;

B)    per quanto attiene le risorse finanziarie è istituito apposito capitolo di bilancio presso il Settore competente sulle pari opportunità.

In fase di predisposizione del Bilancio di previsione, il C.U.G. proporrà motivato stanziamento sulla scorta del proprio programma di attività.

 

Articolo 9 - Funzioni della/del Presidente

1.     Definisce l'ordine del giorno delle sedute del Comitato.

2.     Convoca il Comitato.

3.     Presiede le sedute del Comitato.

4.     Relaziona annualmente sull'attività del Comitato alla Commissione Consiliare Diritti e Pari Opportunità.

 

Articolo 10 - Funzioni della/del Vice Presidente

1.     Viene nominata/o una/un Vice Presidente con funzioni di supplenza nei confronti della/del Presidente.

 

Articolo 11 - Funzioni amministrative

1.     Le funzioni amministrative sono attribuite alla/al Dirigente del Settore competente sulle pari opportunità la/il quale:

1)     gestisce e coordina le risorse ed il personale di cui all'articolo 8;

2)     predispone gli atti necessari per l'attuazione delle decisioni assunte dal Comitato relativamente alla parte finanziaria, tecnica e amministrativa;

3)     mantiene i rapporti all'interno dell'Ente con le/i dirigenti per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del Comitato;

4)     mantiene i collegamenti con gli altri organismi, operanti in materia di pari opportunità, sia nazionali che transnazionali.

 

Articolo 12 - Convocazione del C.U.G.

1.     Il Comitato viene convocato dalla/dal Presidente o dalla/dal suo Vice, che formula ordine del giorno, almeno quattro volte l'anno da cadenzarsi in funzione dei compiti di cui all'articolo 3.

Il Comitato deve comunque essere convocato quando ne facciano motivata richiesta un terzo delle/dei componenti.

2.     L'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data dell'incontro tramite e-mail.

3.     Per la validità delle sedute occorre la presenza della metà più uno delle/dei componenti. Per l'approvazione delle proposte occorre la maggioranza delle/dei presenti.

4.     Dei lavori del Comitato viene redatto apposito verbale, da approvarsi nella seduta successiva.

 

Articolo 13 - Strumenti per l'attività

1.     La/il Presidente, ai fini dei lavori del Comitato, può convocare il personale dell'Ente.

2.     Il Comitato promuove l'utilizzo di risorse aggiuntive provenienti dalla UE, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche o private.

3.     L'Amministrazione è tenuta a fornire tutta la documentazione che il Comitato ritenga utile acquisire ai fini del perseguimento delle funzioni, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

4.     Il Direttore del Personale, entro il mese di febbraio di ogni anno, trasmette al Comitato i dati relativi al personale suddivisi per genere, accorpati per divisione, con particolare riferimento ad inquadramento e retribuzione.

5.     Il Direttore del Personale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette al Comitato una relazione sulle vertenze aventi ad oggetto comportamenti contrari ai principi espressi dal Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Torino.

6.     La/il Consulente di Fiducia, entro il 31 gennaio di ogni anno, relaziona sulla propria attività al Sindaco ed al Comitato proponendo, altresì, azioni opportune, specifiche e generali, volte a promuovere un clima idoneo ad assicurare l'applicazione ed il rispetto dei principi del Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Torino.

 

Articolo 14 - Collaborazione con altri organismi

1.     Il C.U.G., nell'espletamento delle proprie funzioni, collabora con le seguenti figure istituzionali:

1)     Consigliera di parità nazionale e Consigliere di parità territoriali (regionali e provinciali);

2)     Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR);

3)     Consulente di Fiducia dell'Ente;

4)     La Commissione Consiliare Diritti e Pari Opportunità della Città di Torino.

 

Articolo 15 - Pubblicità dei lavori del C.U.G.

1.     Le sedute del Comitato sono aperte. In alcuni casi particolari, quando lo si ritenga opportuno, le sedute avvengono a porte chiuse.

2.     Il Comitato dispone la pubblicazione di documenti relativi ai lavori effettuati e delle determinazioni assunte, in appositi spazi e/o bacheche dei diversi Servizi.

 

Articolo 16 - Norma Finale

1.     Il presente regolamento abroga il regolamento di disciplina dell'attività del Comitato per le Pari Opportunità e la tutela dal Mobbing (Co.Po.Mo) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 giugno 2010, (mecc. 2010 01080/130) esecutiva dal 6 luglio 2010.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

      Penasso

IL PRESIDENTE

Magliano