Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale Pubblica - Sport

Settore Convenzioni e Contratti   

n. ord. 16

2011 07345/104

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 MARZO 2013

 

(proposta dalla G.C. 13 dicembre 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERVETTI Barbara Ingrid

COPPOLA Michele

CURTO Michele

D'AMICO Angelo

DELL'UTRI Michele

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

ONOFRI Laura

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RICCA Fabrizio

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

 

Risultano assenti dall'aula, i Consiglieri: MUSY Alberto - TRICARICO Roberto.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: P.E.E.P. ZONA E/9 LOTTO 28/A - VIA TINTORETTO N. 1 - FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. E RFI S.P.A. - CONVENZIONE EDILIZIA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DATA 19 DICEMBRE 1984. CONVENZIONE INTEGRATIVA/MODIFICATIVA. APPROVAZIONE.

 

Proposta dell'Assessore Tisi.  

 

          Con Legge 12 febbraio 1981, n. 17 l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato era stata autorizzata, nell'ambito di un piano pluriennale di sviluppo ed ammodernamento degli impianti ferroviaria, a procedere alla realizzazione di un programma per la costruzione di alloggi di servizio da affidare in concessione amministrativa ai propri dipendenti, finanziato ai sensi della Legge medesima.

          La Città, in conformità a quanto previsto dai combinati disposti della Legge 167/1962 e successive modifiche nonché dall'articolo 35 della Legge 865/1971, aveva provveduto con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 giugno 1983 (mecc. 8305138/12) ad indicare le aree occorrenti per l'attuazione del suddetto intervento costruttivo, localizzandolo nella Zona E/9, Lotto 28/A del Piano di Edilizia Economico Popolare, in via Tintoretto n. 1.

          Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 1984 (mecc. 8401596/12), venne quindi approvato lo schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie novantanovennale da parte della Città a favore dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, rappresentata dal CO.R.E.F. - Consorzio Regionale Edilizia Ferroviaria, sul Lotto sopramenzionato, al fine di consentire la realizzazione di un edificio a 10 piani fuori terra, consistente in 60 unità abitative e relative pertinenze.

          La convenzione venne stipulata in data 19 dicembre 1984 con atto rogito Notaio Paolo Bertani, rep. n. 69165/10096, registrato a Torino in data 8 gennaio 1985 al n. 1790 e trascritto a Torino il 16 gennaio 1985 al n. 1149/891.

          L'intervento costruttivo venne ultimato il 30 settembre 1988 e dichiarato abitabile in data 25 giugno 1990.

          Con Legge 17 maggio 1985 n. 210 venne istituito l'Ente Ferrovie dello Stato, il quale assunse tutti i rapporti attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni speciali già di pertinenza della cessata Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato.

          A seguito del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in Legge 8 agosto 1992 n. 359 nonché della deliberazione del CIPE del 12 agosto 1992, l'Ente Ferrovie dello Stato è stato trasformato in Società per Azioni; a tutt'oggi risultano proprietarie dei beni di cui trattasi le Società Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

          Con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 1993 n. 560, contenente "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", si sono verificati i presupposti per l'alienazione da parte della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. agli aventi titolo di 45 alloggi e pertinenze a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla Legge stessa e s.m.i..

          Con nota in data 9 aprile 2008 il Gruppo Ferrovie dello Stato - Ferservizi S.p.A. ha comunicato alla Città che, esaurite le procedure previste dalla Legge 560/1993, si è posto il problema della vendita dei 15 alloggi residui che, secondo le norme vigenti all'interno dello stesso Gruppo e in osservanza degli accordi sindacali del 2 aprile 1998, dovevano essere venduti ai rispettivi inquilini.

          Tali accordi prevedono la vendita delle unità immobiliari ad un prezzo agevolato, pari a cento volte la rendita catastale e quindi inferiore al valore di mercato.

          Occorre rilevare che, la convenzione stipulata con la Città, in applicazione di quanto stabilito dalla Legge 12 febbraio 1981, n. 17, disciplina unicamente la concessione degli alloggi e relative pertinenze ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato e nulla dispone in merito all'alienazione delle medesime unità immobiliari.

          Pertanto, con la nota sopra citata, il Gruppo Ferrovie dello Stato - Ferservizi S.p.A. ha richiesto l'assenso della Città alla vendita dei 15 alloggi residui alle condizioni stabilite dai suddetti accordi sindacali, motivando tale richiesta con il fatto che i relativi inquilini ambiscono a divenire proprietari dei rispettivi alloggi e si sentono discriminati rispetto ai vicini, che da tempo ormai hanno acquistato le unità immobiliari loro assegnate.

          Inoltre, il Gruppo suddetto ha precisato che la vendita verrebbe effettuata mantenendo le condizioni di diritto attuali ovvero in regime di diritto di superficie, secondo la disciplina della vigente convenzione.

          Con nota in data 2 luglio 2008 prot. n. 7609 la Città, in risposta alla richiesta del Gruppo Ferrovie dello Stato - Ferservizi S.p.A., ha richiamato l'articolo 35 della Legge 865/1971, ai sensi del quale la concessione in diritto di superficie di aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare, di cui alla Legge 167/1962, deve essere deliberata dal Consiglio Comunale e, nel caso in cui gli alloggi siano posti in vendita, la convenzione che disciplina la concessione del diritto di superficie deve anche regolamentare i prezzi di cessione ed i canoni di locazione delle unità immobiliari.

          Pertanto, in relazione all'intervento realizzato dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, occorre integrare la convenzione originaria inserendo le clausole aventi per oggetto i criteri, modalità, obblighi, prezzi di cessione e canoni di locazione riguardanti i 15 alloggi residui e relative pertinenze non alienati ai sensi della Legge 560/1993; inoltre, occorre stabilire le sanzioni pecuniarie di norma previste per le eventuali violazioni riguardanti la determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione delle unità immobiliari convenzionate.

          Le clausole aggiuntive sono contenute nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato 1).

          Fatte salve più favorevoli condizioni di vendita stabilite nei sopraccitati accordi sindacali, l'Amministrazione Comunale, richiamato l'articolo 35 della Legge 865/1971, deve provvedere a determinare i prezzi massimi di vendita delle unità immobiliari e, a tal proposito, ritiene che debbano essere applicati, per analogia ed equità di trattamento, i prezzi già stabiliti dalla Città con riferimento al Lotto 28/B della Zona E/9, limitrofo al Lotto 28/A di cui trattasi, sul quale era stato realizzato un intervento di edilizia residenziale pubblica agevolata disciplinato dalla convenzione atto rogito Notaio Agostino Revigliono in data 11 febbraio 1985, rep. 44016/21134, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 18 settembre 1984 n. 4307/84.

          Tenuto conto del prezzo di cessione massimo iniziale di riferimento, pari ad Euro 447,51 per mq. di superficie vendibile alla data del 31 dicembre 1983, della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita da tale data sino al 22 maggio 1986, data di inizio lavori, e della successiva variazione dell'indice ISTAT del costo dei fabbricati residenziali nel corso della durata dei lavori, calcolata secondo una funzione lineare sino al 30 settembre 1988, data di fine lavori, il prezzo unitario alla fine dei lavori ammonta ad Euro 573,36 per mq. di superficie vendibile per gli alloggi e ad Euro 401,35 per i box, pari al 70% del prezzo degli alloggi.

          Tali prezzi unitari al mq., definiti alla data del 30 settembre 1988, sono suscettibili di ulteriore aggiornamento in base all'indice ISTAT nazionale del costo della vita per ogni prima cessione e per quelle successive alla prima.

          Con nota in data 28 ottobre 2009 il Settore Edilizia Abitativa Pubblica Nuove Opere ha verificato le superfici commerciali delle unità immobiliari ed ha espresso parere tecnico favorevole.

          Sulla base di tali elementi, sono stati quindi definiti i prezzi di cessione delle singole unità immobiliari, riportati nello schema di convenzione integrativa modificativa oggetto del presente provvedimento.

          Con nota in data 18 aprile 2011 il Gruppo Ferrovie dello Stato ha inviato alla Città la bozza di convenzione integrativa/modificativa, da sottoporre all'approvazione degli Organi comunali, che è stata elaborata anche sulla base dei dati e degli elementi forniti dagli uffici comunali competenti.

          Con atto del Notaio Paolo Castellini di Roma in data 24 maggio 2011 Repertorio numero 77105/19074, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 26 maggio 2011 al numero 19287, l'Assemblea Straordinaria della "Ferrovie dello Stato S.p.A." ha modificato la predetta denominazione in "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.", in breve "FS S.p.A.".

          Le unità immobiliari convenzionate potranno essere cedute in proprietà, ai prezzi sopra indicati, ai soggetti di cui all'articolo 14 della Legge 12 febbraio 1981 n. 17, nonché a soggetti terzi in possesso dei requisiti di legge per essere assegnatari di alloggi economici e popolari o per la concessione di finanziamenti agevolati, fatte salve successive diverse disposizioni legislative e regolamentari relative ai finanziamenti di cui alla medesima Legge. Al riguardo occorre rilevare che, ai sensi di quest'ultima, compete un diritto di prelazione nell'acquisto degli alloggi ai ferrovieri concessionari o ai loro eredi.

          In via transitoria, in occasione della prima cessione degli immobili, meglio indicati nelle premesse dello schema di convenzione allegato, è riconosciuto, il diritto di prelazione in favore degli attuali conduttori o, nel caso di due alloggi che risultano liberi, dei soggetti già individuati ai sensi degli Accordi Sindacali intervenuti fra le Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali in data 2 aprile 1998. Gli immobili predetti, eventualmente resisi sfitti oppure non acquistati dagli attuali conduttori o, nel caso dei due alloggi liberi, non acquistati dai soggetti già individuati ai sensi dei citati Accordi Sindacali, potranno essere ceduti in vendita secondo la disciplina ordinaria indicata nello schema di convenzione allegato.

          Alla Città è riconosciuto il diritto di prelazione su ogni cessione degli immobili convenzionati, fatta salva la disciplina transitoria sopra specificata, relativa alla prima cessione a favore degli attuali conduttori e dei soggetti già individuati dagli accordi sindacali.

          Gli alloggi convenzionati potranno essere ceduti in locazione anche a soggetti terzi in possesso dei requisiti di legge per essere assegnatari di alloggi economici e popolari o per la concessione di finanziamenti agevolati, fatte salve successive diverse disposizioni legislative e regolamentari relative ai finanziamenti di cui alla già citata Legge n. 17 del 1981.

          Dopo ogni cessione il primo canone annuo di locazione di ogni unità immobiliare, è determinato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3, che disciplina i cosiddetti "canoni concordati", oggetto di accordi tra le organizzazioni sindacali della proprietà e dell'inquilinato, o ai sensi delle successive norme equivalenti vigenti al momento della locazione.

          Sono inoltre stabilite le sanzioni pecuniarie connesse alle eventuali violazioni riguardanti la cessione o la locazione delle unità immobiliari a prezzi o canoni superiori a quelli massimi determinati nello schema di convenzione integrativa, la cessione o la locazione nei confronti dei soggetti non in possesso dei requisiti prescritti, il mancato inserimento nei contratti di cessione o locazione delle clausole relative agli obblighi ed oneri convenzionali, il mancato invio alla Città di copia dei contratti entro 6 mesi dalla loro stipulazione e la violazione dell'obbligo di mantenimento delle destinazioni d'uso.

          Le integrazioni proposte dal Gruppo Ferrovie dello Stato sono coerenti con l'interesse pubblico prevalente, perseguito con la convenzione originaria, a mantenere in regime di edilizia residenziale convenzionata l'intervento realizzato a suo tempo sul Lotto 28/A della Zona E/9 del P.E.E.P., in analogia con gli altri interventi di edilizia convenzionata/agevolata per la cessione in proprietà degli alloggi realizzati nella stessa epoca nei Lotti limitrofi della stessa Zona; contestualmente si consente agli attuali inquilini o aventi titolo all'acquisto dei 15 alloggi oggetto di convenzionamento di poter soddisfare la loro legittima aspirazione all'acquisto della prima casa, come già avvenuto peraltro per i 45 titolari delle unità immobiliari, comprese nello stesso intervento, cedute ai sensi della Legge 560/1993, applicando condizioni economiche paritarie rispetto a quelle che erano state stabilite nei confronti degli attuali proprietari di alloggi di edilizia convenzionata/agevolata dei Lotti limitrofi.

          Occorre pertanto approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, che integra la vigente convenzione con le clausole aventi per oggetto la cessione e la locazione delle 15 unità ancora invendute con le relative pertinenze, lasciando inalterate le altre parti della convenzione originaria medesima, tra le quali le clausole relative alla durata del diritto di superficie, stabilita in 99 anni a decorrere dal 19 dicembre 1984, ed alla determinazione del corrispettivo della concessione dell'area a suo tempo versato dal CO.R.E.F. - Consorzio Regionale Edilizia Ferroviaria. 

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1)      di approvare lo schema di convenzione (all. 1 - n.           ) tra la Città e le Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'integrazione della convenzione edilizia rogito Notaio Paolo Bertani in data 19 dicembre 1984, rep. n. 69165/10096 in data 19 dicembre 1984 avente per oggetto la concessione in diritto di superficie dell'area di proprietà comunale, costituente il Lotto 28/A della Zona E/9 del Piano Edilizia Economico Popolare, ai sensi dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;

2)      di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell'atto notarile convenzionale, redatto sulla base dello schema di cui al punto 1), autorizzando l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;

3)      di dare atto che ogni onere conseguente alla stipulazione della convenzione di cui al precedente punto 1), è da intendersi a carico del Concessionario;

4)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALLA SALUTE,

POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE

F.to Tisi

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE

CONVENZIONI E CONTRATTI

F.to Fonseca

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Fassino Piero, Moretti Gabriele

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 21

VOTANTI 20

 

ASTENUTI 1:

Scanderebech Federica

 

FAVOREVOLI 20:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, il Sindaco Fassino Piero, il Vicepresidente Levi Marta, Marrone Maurizio, Moretti Gabriele

 

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 21

VOTANTI 21

 

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

E' allegato al presente provvedimento il seguente:

allegato 1.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris