Direzione Partecipazioni Comunali

Settore no profit e cimiteri  

          n. ord. 200

2011 05346/064

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 DICEMBRE 2011

 

(proposta dalla G.C. 18 ottobre 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CAROSSA Mario

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

COPPOLA Michele

CURTO Michele

DELL'UTRI Michele

FURNARI Raffaella

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUSY Alberto

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RATTAZZI Giulio Cesare

RICCA Fabrizio

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LUBATTI Claudio - PELLERINO Mariagrazia - SPINOSA Mariacristina - TISI Elide - TEDESCO Giuliana.

 

Risulta assente il Sindaco FASSINO Piero.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA  

 

OGGETTO: C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE. APPROVAZIONE. MODIFICHE STATUTARIE.

 

Proposta del Vicesindaco Dealessandri, di concerto con l'Assessore Tisi, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.  

 

       Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 1980 n. 4223 è stato costituito il C.I.T. Consorzio Intercomunale Torinese tra i seguenti Comuni: Alpignano, Beinasco, Bruino, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Collegno, Grugliasco, Leinì, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro, Settimo Torinese, Torino; al fine di rendere più incisiva tutta la gestione relativa ai finanziamenti per la costruzione di nuove abitazioni di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), coordinata in modo più efficace ed efficiente, e le azioni conseguenti sono state realizzate in tempi rapidi.

       I crescenti oneri gestionali consortili spinsero l'amministrazione del C.I.T. a trasferire la gestione degli immobili all'Agenzia Territoriale per la Casa di Torino. A partire dal 1 gennaio 1999 il C.I.T. ha trasferito quindi l'attività di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare mediante apposita convenzione (quinquennale), all'A.T.C. di Torino, avente ad oggetto un mandato con rappresentanza per la gestione degli affitti e per la realizzazione del piano vendite dell'intero patrimonio immobiliare.

       Il Consorzio, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia, dei lavori pubblici, dell'edilizia residenziale pubblica e dei servizi pubblici, presta servizi di promozione di programmi di riqualificazione urbana, di studio, di gestione, miranti alla preparazione, al coordinamento ed all'attuazione della pertinente attività decisionale degli enti consorziati.

       In data 19 settembre 2011, l'Assemblea Consortile del C.I.T. ha approvato la proposta di modifica dello Statuto Sociale, allegata al presente atto (allegato 1 bis) per farne parte integrante e sostanziale, alla luce delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 ed alla luce di considerazioni relative al contenimento dei costi di gestione ed al futuro dell'ente, da approvarsi da parte di tutti gli enti consorziati prima della scadenza dell'organo amministrativo.

       Va precisato che, nella revisione complessiva dello Statuto, si è tenuto anzitutto in conto della novella legislativa di cui alla Legge 122/2010, in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni e di altri organismi pubblici al fine di ridurre i costi degli apparati politici ed amministrativi: l'articolo 5 comma 7 prevede che agli amministratori di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. L'articolo 6 comma 5 fa riferimento invece alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, in misura di cinque per i componenti gli organi amministrativi e di tre per il collegio dei revisori, imponendo la revisione degli statuti non a norma in occasione del primo rinnovo degli organi sociali.

       Nel caso del C.I.T., prevedendo l'articolo 14 dell'attuale Statuto che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di sette, si rende necessario precisare in dettaglio il numero dei componenti. Il nuovo articolo prevede così che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, di cui due in rappresentanza della Città di Torino che è l'ente consorziato di maggioranza. Prevede altresì che possano essere nominati anche gli Amministratori dei comuni consorziati, al fine, nel caso del Comune di Torino, di dare applicazione a quanto previsto dallo Statuto cittadino all'articolo 51 comma 9 in tema di incompatibilità.

       La modifica dell'articolo 20 "Compensi" comporta invece che ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetti unicamente il rimborso delle spese sostenute.

       Considerata l'esigenza, al di là dei dettami della legge sopramenzionata, di contenere il più possibile i costi di gestione, è stato modificato anche l'articolo 7 "Organi del Consorzio" dove, al posto del Collegio dei Revisori dei Conti, viene previsto un solo revisore. In questo senso variano anche tutti gli articoli in cui veniva menzionato il Collegio dei Revisori, in particolare: l'articolo 7 "Organi del Consorzio", l'articolo 10 "Attribuzioni dell'Assemblea Consortile", l'articolo 23 che nella vecchia formulazione era "Nomina, surroga e decadenza del Collegio dei Revisori" e che ora diventa "Il Revisore dei Conti", l'articolo 24 che nel precedente Statuto era "Competenza del Collegio dei Revisori" ora diventa "Competenza del Revisore dei Conti", articolo 25 "Incompatibilità", l'articolo 26 "Funzionamento" che naturalmente cambia radicalmente in quanto non deve più prevedere il funzionamento di un organo collegiale e quindi, nella nuova formulazione, prevede unicamente che il Revisore possa essere invitato dal Presidente ad assistere alle sedute dell'Assemblea Consortile in occasione della discussione di determinati argomenti sui quali si intenda conoscere il suo parere e che copia di ciascun atto assunto dal Revisore debba essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, l'articolo 27 "Responsabilità".

       L'articolo 19 "Nomina" viene modificato nel senso che si prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione venga eletto dall'Assemblea Consortile, a votazione palese, per appello nominale nella prima seduta, fra i componenti designati dalla Città di Torino.

       Alla luce delle considerazioni che precedono, è necessario approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale del Consorzio Intercomunale Torinese, nonché autorizzare la Città di Torino, e per essa il Sindaco, o un suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria del Consorzio, con sede in Torino, via Corte d'Appello 10, per l'approvazione delle modificazioni degli articoli 7, 9, 10, 14, 19, 20, 23, 24, 26, 27 e 32 dello Statuto Sociale, come sopra descritte e meglio evidenziate nell'allegato 1 bis al presente provvedimento.   

       Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare le modifiche agli articoli 7, 9, 10, 14, 19, 20, 23, 24, 26, 27 e 32 dello Statuto descritte in narrativa che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 bis - n.          );

2)     di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria, con facoltà di apportare eventuali variazioni non sostanziali.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non produce effetti né diretti né indiretti sul bilancio;

3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

IL VICESINDACO

F.to Dealessandri

 

L'ASSESSORE

F.to Tisi

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

LA DIRIGENTE

SETTORE NO PROFIT E CIMITERI

F.to Bove

  

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carossa Mario, Coppola Michele, Marrone Maurizio, Moretti Gabriele, Viale Silvio

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 22

VOTANTI 22

 

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Alunno Guido Maria, Carossa Mario, Coppola Michele, Moretti Gabriele, Scanderebech Federica, Viale Silvio

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 21

VOTANTI 21

 

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

      Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris

 

 

Allegato 1 bis

 

STATUTO CIT - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE

 

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Denominazione, sede

1.     Il Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) è costituito ai sensi dell'articolo 31 del T.U.E.L. - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. I Comuni che attualmente compongono il C.I.T. sono i seguenti: Bruino, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, San Mauro, Torino.

2.     Il Consorzio conserva la denominazione: "Consorzio Intercomunale Torinese" e potrà essere indicato anche con la sigla "C.I.T.".

3.     Il Consorzio ha sede in Torino, via Corte d'Appello, 10.

4.     L'Assemblea Consortile potrà stabilire il cambiamento di sede.

5.     La durata del Consorzio è fissata in cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione ed è prorogabile di cinque anni in cinque anni. La proroga dovrà comunque tenere conto dell'assetto che sarà assunto dalla città metropolitana.

6.     I Comuni associati potranno chiedere di recedere dal Consorzio con preavviso di almeno un anno.

 

Articolo 2 - Finalità e compiti del Consorzio

1.     Il Consorzio, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia, dei lavori pubblici, dell'edilizia residenziale pubblica, e dei servizi pubblici, presta servizi di promozione, di studio, di gestione, miranti alla preparazione, al coordinamento ed all'attuazione della pertinente attività decisionale degli enti consorziati.

2.     In particolare, nell'ambito di tali competenze, il Consorzio, in accordo con i comuni consorziati:

-      può concorrere, con riferimento al territorio dei Comuni consorziati, alla programmazione degli investimenti nel settore dell'edilizia abitativa, alla promozione ed al coordinamento degli interventi integrati, come definiti dalle vigenti leggi e disposizioni, degli insediamenti residenziali, industriali ed artigianali, secondo gli indirizzi di sviluppo economico e sociale e di organizzazione del territorio definiti a scala superiore;

-      può collaborare con i Comuni interessati al coordinamento delle operazioni urbanistiche ed edilizie relative alla formazione e realizzazione dei progetti integrati;

-      può collaborare con i Comuni interessati al coordinamento delle operazioni urbanistiche ed edilizie connesse alla ricollocazione e alla ristrutturazione di impianti produttivi e per il riuso delle aree rese libere ai sensi dell'articolo 53 della Legge Regionale n. 56/1977.

-      può curare la predisposizione dei Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 47 della Legge Regionale n. 56/1977;

-      ai sensi del D.Lgs. 163/2006 articolo 90 comma 1 può curare altresì la redazione di progetti di opere pubbliche e di interventi di edilizia residenziale e la gestione dei relativi appalti;

-      può promuovere la ricerca delle fonti di finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse degli interventi costruttivi e dei programmi integrati sopra accennati;

-      può promuovere con i Comuni interessati la formazione e la gestione dei programmi di riqualificazione urbana come definiti dalla Legge 493/1993 ed ai sensi dei programmi di riqualificazione urbana di iniziativa ministeriale e dell'Unione Europea;

-      può promuovere congiuntamente all'A.T.C. di competenza la costituzione di un osservatorio della situazione abitativa;

-      su richiesta dei Comuni aderenti può svolgere compiti di ufficio intercomunale di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica, ai sensi dell'articolo 75 della Legge Regionale n. 56/1977, e, per conto degli stessi, elabora studi e ricerche sui temi di competenza;

-      può collaborare con i Comuni interessati al fine del concorso di questi alla formazione ed alla gestione del piano territoriale di coordinamento previsto dalla vigente normativa con riguardo alle competenze della Provincia.

 

Articolo 3 - Requisiti per nuove adesioni

1.     Oltre ai Comuni, elencati al comma 1 dell'articolo 1 del presente Statuto, possono aderire al Consorzio i Comuni limitrofi secondo le modalità previste all'articolo 31 del D.Lgs. 267/2000.

 

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

 

Articolo 4 - Principi generali

1.     Qualora l'organizzazione del Consorzio preveda l'assunzione di personale per l'effettuazione dei propri compiti, il Consiglio di Amministrazione ne delibera il regolamento organico il quale:

-      definisce le unità organizzative ed identifica i centri di responsabilità;

-      stabilisce le dotazioni organiche assegnando alle strutture il personale necessario;

-      prevede l'organizzazione degli uffici e del personale tenendo presente le esigenze connesse alle attività dell'Ente;

-      regola la materia disciplinare.

2.     In alternativa il Consorzio può avvalersi di personale messo a disposizione dagli enti consorziati o dell'A.T.C. di Torino.

 

Articolo 5 - Dirigenti

1.     Qualora siano presenti in struttura, i Dirigenti, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto, esercitano attribuzioni di gestione amministrativa, articolate e definite, per ciascuno di essi nel regolamento.

2.     In particolare:

a)     presiedono le commissioni di gara e sono responsabili delle relative procedure in alternativa al Direttore;

b)     presiedono le commissioni di concorso relative al personale in alternativa al Direttore;

c)     stipulano, in alternativa al Direttore, contratti in rappresentanza dell'Ente.

3.     I Dirigenti esterni debbono possedere requisiti di studio, competenze e professionalità richiesti per la qualifica che sono chiamati a ricoprire.

 

Articolo 6 - Collaborazione tra Comuni

1.     Nell'ambito delle finalità del Consorzio i singoli Comuni mediante specifiche convenzioni potranno avvalersi delle prestazioni fornite dall'ente.

 

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO E COMPETENZE

Articolo 7 - Organi del Consorzio

1.     Sono Organi del Consorzio:

-      l'Assemblea Consortile;

-      il Consiglio di Amministrazione;

-      il Presidente dell'Assemblea Consortile;

-      il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

-      il Direttore;

-      il Revisore dei conti;

-      l'Assemblea nomina anche un Vice Presidente dell'Assemblea Consortile ed un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 8 - Assemblea Consortile

1.     L'Assemblea del Consorzio, in base a quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione indicata nella tabella allegata al presente Statuto (allegato A), quale parte integrante e sostanziale.

2.     La tabella viene automaticamente aggiornata senza necessità di riapprovare lo Statuto, nel caso di recesso di uno o più comuni consorziati. Le quote dei comuni receduti verranno automaticamente trasferite alla Città di Torino.

3.     L'Assemblea dura in carica cinque anni e viene ricostituita con il rinnovo dei Consigli Comunali.

 

Articolo 9 - Modalità e funzionamento dell'Assemblea Consortile

1.     L'Assemblea Consortile si riunisce di norma in via ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo ed in via straordinaria nei casi di cui al successivo comma 3.

2.     L'Assemblea Consortile è convocata su iniziativa del Presidente e in caso di assenza o impedimento di questi del Vice Presidente.

3.     L'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nel termine di 10 giorni dalla data di presentazione al Presidente dell'Assemblea della richiesta di convocazione. Nella richiesta devono essere specificati gli argomenti da trattare, in mancanza non potrà essere accolta.

4.     L'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei componenti che rappresentino il 90% delle quote di partecipazione.

5.     Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole dei componenti che rappresentino il 90 % delle quote di partecipazione.

6.     In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei componenti che rappresentino l'80% delle quote di partecipazione.

7.     Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole dei componenti che rappresentino il 75% delle quote di partecipazione.

8.     La seconda convocazione potrà aver luogo non prima di 24 ore dalla data della prima convocazione.

9.     La nomina degli Organi del Consorzio non può avvenire in seconda convocazione.

10.   L'Assemblea Consortile è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

11.   Per la convocazione dell'Assemblea il Presidente provvederà ad inviare ai rappresentanti l'avviso di convocazione da consegnarsi o recapitarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza; nel caso di convocazione di urgenza l'avviso dovrà essere recapitato con almeno 24 ore di anticipo.

12.   È ammessa la presenza per conferenza telefonica.

13.   L'Assemblea è pubblica.

 

Articolo 10 - Attribuzioni dell'Assemblea Consortile

1.     L'Assemblea è l'organo collegiale rappresentativo degli interessi dei Comuni consorziati e ad essa spetta di determinare gli indirizzi per il conseguimento dei compiti statutari.

2.     In particolare:

a)     adottare gli atti fondamentali per l'attuazione dei fini istituzionali di cui all'articolo 2;

b)     eleggere, nella prima seduta, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea;

c)     eleggere, nella prima seduta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

d)     eleggere, nella prima seduta, il Vice Presidente Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

e)     eleggere, nella prima seduta, i membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

f)     eleggere il Revisore dei Conti;

g)     approvare le richieste di nuove ammissioni o di recesso dei Comuni;

h)     approvare le convenzioni tra il Consorzio ed altri Enti;

i)     approvare il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;

j)     approvare le deliberazioni comportanti variazioni di Bilancio;

k)     pronunciare la decadenza dei Consiglieri nei casi previsti dalla legge nonché dal comma 3 dell'articolo 15 del presente Statuto;

l)     deliberare la misura delle indennità da erogarsi al Revisore dei conti ove consentito;

m)    deliberare gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;

n)     deliberare ogni altra materia attribuitale dal presente Statuto.

 

Articolo 11 - Presidente dell'Assemblea Consortile - Attribuzioni

1.     Il Presidente dell'Assemblea Consortile:

-      convoca l'Assemblea;

-      presiede le adunanze dell'Assemblea;

-      cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

 

Articolo 12 - Nomina

1.     E' eletto dall'Assemblea Consortile nel proprio seno, a votazione palese, per appello nominale nella prima seduta, con il voto favorevole dei componenti che rappresentano l'90% delle quote di partecipazione.

2.     Decade dalla carica con il rinnovo dell'Assemblea Consortile che lo ha eletto.

 

Articolo 13 - Durata e revoca

1.     Il Presidente dell'Assemblea Consortile dura in carica cinque anni.

2.     Può essere revocato dall'Assemblea Consortile su proposta motivata della maggioranza dei componenti della stessa.

3.     La revoca avviene con le stesse modalità e lo stesso quorum richiesta per la nomina.

 

Articolo 14 - Il Consiglio di Amministrazione

1.     Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente (di cui due in rappresentanza della Città di Torino, quale maggiore socio aderente) nominati dall'Assemblea tra coloro che siano in possesso di requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la nomina a Consigliere Comunale e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.

2.     Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli Amministratori dei comuni consorziati.

3.     Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei propri membri specifiche funzioni.

4.     Esso dura in carica 5 anni: i relativi membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, continuano il disbrigo degli affari correnti sino alla loro sostituzione.

 

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1.     Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o quando due componenti lo richiedono per iscritto al Presidente stesso indicando gli oggetti da trattare. La riunione è valida con l'intervento della metà dei componenti arrotondata all'unità superiore e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti.

2.     In caso di assenza del Presidente la presidenza della seduta viene assunta dal Vice Presidente.

3.     Il Consigliere che risulti assente non giustificato a tre sedute consecutive viene dichiarato, dall'Assemblea Consortile, decaduto.

 

Articolo 16 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1.     Il Consiglio di Amministrazione provvede:

a)     a dare attuazione agli indirizzi ed ai programmi deliberati dall'Assemblea Consortile;

b)     a nominare il Direttore;

c)     a proporre all'Assemblea Consortile il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo;

d)     ad adottare, se necessario, in via d'urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile entro i 60 giorni successivi a pena di decadenza;

e)     a deliberare circa le operazioni del ricorso al credito a breve termine anche mediante le anticipazioni di cassa;

f)     a deliberare in ordine alla contrazione di mutui, alla acquisizione e alienazione o cessione in uso di immobili e dei beni iscritti in pubblici registri, all'accettazione di lasciti, donazioni o legati, all'approvazione di accordi o convenzioni per attività concernenti il Consorzio;

g)     all'eventuale costituzione nel proprio seno di apposite commissioni tecnico-amministrative con compito di studio e di proposta di programmi, progetti, ecc.;

h)     ad adottare tutti gli atti di amministrazione, che non siano attribuiti dalla legge e dallo Statuto, all'Assemblea Consortile, al Presidente, al Direttore o ai Dirigenti;

i)     a riferire annualmente all'Assemblea Consortile sulla propria attività;

j)     deliberare i regolamenti relativi al personale, con annessa pianta organica, i regolamenti dell'ordinamento generale e gli altri regolamenti interni;

k)     all'approvazione di tutti i regolamenti inerenti la gestione e l'organizzazione del Consorzio compreso il regolamento di cui all'articolo 32 che prevede il diritto di accesso.

 

Articolo 17 - Deliberazioni: pubblicazione e controllo

1.     Ai fini del conseguimento dell'esecutività le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere pubblicate nell'Albo Pretorio dell'Ente.

2.     Ai fini del conseguimento dell'esecutività le deliberazioni dell'Assemblea Consortile, nonché quelle richiamate dall'Assemblea stessa ai sensi del successivo comma 5 del presente articolo devono essere pubblicate, sotto la responsabilità del Direttore, nell'Albo Pretorio dell'Ente.

3.     Le deliberazioni riguardanti atti fondamentali, intendendosi per tali quelle adottate dall'Assemblea Consortile, sono trasmesse agli enti aderenti entro trenta giorni dalla loro esecutività.

4.     La responsabilità della loro trasmissione è del Direttore del Consorzio.

5.     Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente sono trasmesse, per elenco, ai componenti l'Assemblea, i quali dietro apposita richiesta, hanno diritto di averne copia entro due giorni. Le eventuali eccezioni sollevate contro le deliberazioni stesse potranno essere presentate dai componenti l'Assemblea in rappresentanza di almeno un quinto dei Comuni consorziati, entro il quindicesimo giorno di pubblicazione. L'efficacia dei provvedimenti rimarrà sospesa finchè l'Assemblea ne effettui formalmente il controllo mediante la conferma, la modifica o l'annullamento dell'atto.

 

Articolo 18 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio - Attribuzioni

1.     E' il legale rappresentante dell'Ente.

2.     Inoltre:

a)     convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b)     sovrintende al buon funzionamento dell'Ente;

c)     esercita tutte le altre attribuzioni conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

3.     In caso di assenza o di impedimento la rappresentanza e le funzioni spettando al Vice Presidente.

 

Articolo 19 - Nomina

1.     Il Presidente è eletto dall'Assemblea Consortile, a votazione palese, per appello nominale nella prima seduta, fra i componenti designati dalla Città di Torino con il voto favorevole dei componenti che rappresentino il 90 % delle quote di partecipazione.

2.     Qualora non si raggiunga il "quorum" entro le prime 3 (tre) votazioni, dalla quarta votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

3.     Decade dalla carica con il rinnovo dell'Assemblea Consortile che lo ha eletto.

4.     Può essere revocato dall'Assemblea Consortile su proposta motivata della maggioranza dei componenti della stessa.

5.     La revoca avviene con le stesse modalità e lo stesso quorum richiesto per la nomina.

 

Articolo 20 - Compensi

1.     Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute. Ai consiglieri che siano amministratori è riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute.

 

Articolo 21 - Il Direttore

1.     Il Direttore:

a)     ha la responsabilità gestionale dell'Ente;

b)     partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, propositive e di verbalizzazione che, in caso di impedimento, sono delegabili ad altro funzionario o impiegato dell'ente e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; partecipa inoltre alle adunanze dell'Assemblea con funzioni di verbalizzazione;

c)     presiede a tutti i servizi inerenti la gestione tecnico - amministrativa dell'Ente e coordina l'eventuale personale presente ;

d)     adotta tutti i provvedimenti necessari per il miglioramento e lo sviluppo dei servizi e degli uffici rientranti nelle sue competenze;

e)     riferisce con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'Ente;

f)     sottopone al Consiglio di Amministrazione il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo;

g)     presiede le gare per appalti e forniture;

h)     presiede le Commissioni giudicatrici di concorsi, pubblici ed interni;

i)     provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento;

j)     esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione;

k)     è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni adottate, della loro conformità alle norme vigenti . Attesta l'esecutività delle deliberazioni adottate.

 

Articolo 22 - Nomina

1.     Il Direttore è nominato previo espletamento di concorso pubblico secondo le modalità ed i requisiti previsti dall'apposito regolamento. In alternativa è ammesso il conferimento dell'incarico mediante provvedimento di diritto pubblico, o di diritto privato, a tempo determinato.

 

Articolo 23 - Il Revisore dei Conti

1.     L'attività di revisione economica e finanziaria è svolta da un Revisore.

2.     La nomina, la durata in carica e le cause di cessazione del Revisore sono disciplinate dal Titolo VII del T.U.E.L. 267/2000.

3.     In caso di cessazione dalla carica del Revisore, l'Assemblea Consortile provvede alla sostituzione entro 30 giorni decorrenti, in caso di dimissioni, dalla loro comunicazione scritta al Presidente.

4.     L'indennità spettante al Revisore viene determinata nella misura prevista dalla normativa per i Comuni con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti.

 

Articolo 24 - Competenza del Revisore dei Conti

1.     Il Revisore:

a)     esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;

b)     redige un'apposita relazione sul rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

c)     riferisce immediatamente al Presidente dell'Assemblea affinché ne informi l'Assemblea ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;

d)     collabora con il Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 25 - Incompatibilità

1.     Non può essere nominato Revisore dei Conti e, se nominato, decade:

a)     il Consigliere del Consorzio;

b)     il parente fino al quarto grado, il coniuge, l'affine fino al secondo grado dei componenti l'Assemblea Consortile, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Direttore e dei Dirigenti del Consorzio;

c)     chi detenga partecipazioni in società appaltatrici, concessionari di opere e/o servizi consortili;

d)     il dipendente della Regione Piemonte e degli Enti Locali in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 236, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000, i dipendenti delle Province e dei Comuni, dei consorzi e delle comunità montane del Piemonte;

e)     il componente dei collegi dei revisori dei comuni facenti parte del Consorzio (ai sensi dell'articolo 236 del T.U.E.L. 267/2000) .

 

Articolo 26 - Funzionamento

1.     Il Revisore può essere invitato dal Presidente ad assistere alle sedute dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione in occasione della discussione di determinati argomenti, sui quali si intenda conoscere il suo parere.

2.     Copia di ciascun atto assunto dal Revisore deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

 

Articolo 27 - Responsabilità

1.     Il Revisore, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2.     In caso di inosservanza dei suoi doveri l'Assemblea Consortile ne delibera la revoca.

3.     Il Revisore è responsabile solidamente con gli Amministratori ed i Funzionari del Consorzio per il danno arrecato all'Ente.

 

Articolo 28 - Prorogatio degli Organi

1.     Gli Organi del Consorzio restano in carica sino alla loro formale sostituzione.

 

CAPO III - FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Articolo 29 - Modalità del finanziamento

1.     Il finanziamento del Consorzio è assicurato da:

-      quote dei canoni d'affitto delle unità immobiliari dedotta la quota a) di cui alla Legge 513/1977;

-      finanziamenti derivanti da leggi speciali o regionali.

 

Articolo 30 - Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

1.     L'avanzo di amministrazione è di norma destinato a finanziare le attività del Consorzio e alla liquidazione dei soci receduti.

2.     In via subordinata, e previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, è prevista la possibilità di trasferire ai Comuni consorziati quota parte di avanzi di amministrazione derivanti dalla gestione dell'Ente, purché:

-      deliberati dall'assemblea Consortile,

-      siano state accantonate le quote di avanzo vincolato e si sia accertata l'effettiva disponibilità di quote di avanzo libero, ancorché destinato all'E.R.P.

 

Articolo 31 - Scioglimento del Consorzio

1.     Nel caso di scioglimento del Consorzio, o per scadenza del periodo previsto per la durata o per qualsiasi altra causa, il patrimonio consortile ancora in disponibilità sarà ripartito tra i Comuni partecipanti al Consorzio in rapporto ai rispettivi conferimenti.

 

CAPO IV - L'ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32 - Diritto di accesso e di informazione

1.     E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Consorzio.

2.     Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3.     Il Consorzio, salvi i casi di segreto d'ufficio previsti dalla legge, può avvalersi di qualunque mezzo idoneo ad assicurare agli interessati, in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Ente e, in particolare, a quelle relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4.     Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Consorzio vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa.

5.     Sono stabilite dalla legge o dal regolamento le modalità dell'accesso, il rilascio di copie e le relative norme organizzative.

6.     Il regolamento detta le opportune norme organizzative.

 

CAPO V - NORME FINALI

Articolo 33 - Controversie tra Consorzio e Comuni consorziati

1.     Tutte le controversie che insorgessero fra il Consorzio e i Comuni consorziati, o fra questi ultimi, sulla interpretazione, esecuzione, validità del presente Statuto e di tutti gli atti concernenti il Consorzio anche a seguito dell'eventuale scioglimento del Consorzio, saranno decise da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Torino.

2.     L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto e sarà disciplinato dalle norme di cui all'articolo 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

 

Articolo 34 - Norme di rinvio

1.     Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e le norme che disciplinano l'attività amministrativa degli enti pubblici locali ed in particolare la Legge 241/1990 e il D.Lgs. 163/2006.