Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

Divisione Commercio

Settore Mercati

n. ord. 212

2011 05127/016

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 DICEMBRE 2011

 

(proposta dalla G.C. 4 ottobre 2011)

 

Sessione Straordinaria d'urgenza

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CERVETTI Barbara Ingrid

CURTO Michele

DELL'UTRI Michele

FURNARI Raffaella

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUSY Alberto

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RATTAZZI Giulio Cesare

RICCA Fabrizio

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - GALLO Stefano - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CENTILLO Maria Lucia - COPPOLA Michele - TRICARICO Roberto.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: COMMERCIO SU AREA PUBBLICA EXTRAMERCATALE - INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ED ESTENSIONE DELLE AREE INTERDETTE AL COMMERCIO ITINERANTE - APPROVAZIONE.

 

Proposta dell'Assessore Tedesco, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

          Il vigente regolamento comunale disciplinante il commercio sulle aree mercatali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2005 (mecc. 2003 12205/101) esecutiva dal 7 marzo 2005, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 maggio 2010 (mecc. 2009 08993/016) esecutiva dal 24 maggio 2010, è stato esteso a tutto il commercio su area pubblica includendovi anche le forme di cosiddetto commercio su area extramercatale. Si rende ora opportuno aumentare l'efficacia sanzionatoria di tale regolamento con particolare riguardo all'esercizio dell'attività di vendita su area extramercatale in occasione di concerti, manifestazioni, partite di calcio e comunque di eventi che attirano migliaia di spettatori. Tali eventi sono, infatti, particolarmente a rischio di fenomeni di abusivismo commerciale proprio per la grande affluenza di pubblico che si manifesta e che genera, inevitabilmente, una sensibile appetibilità commerciale.

          Tale proposta di modifica è stata oggetto di confronto con il Corpo di Polizia Municipale, quale organo preposto alla vigilanza sulla correttezza dell'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, e mira ad aumentare l'efficacia sanzionatoria e di deterrenza di precetti regolamentari integrando le fattispecie che configurano i casi di "particolare gravità" per i quali, ai sensi dell'articolo 29 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, si può sospendere l'attività di vendita su area pubblica da 1 a 20 giorni.

          In particolare, si rende opportuno integrare l'articolo 30 - "Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni", con l'inserimento dei seguenti commi:

-        5bis: "Ai fini della sospensione fino a 20 giorni, per gli operatori del commercio su area extramercatale, oltre a quanto indicato nel comma 5, sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:

a)       occupazione non autorizzata del suolo pubblico;

b)      occupazione del suolo pubblico in luogo diverso da quello autorizzato;

c)       occupazione del suolo pubblico in orari diversi da quelli autorizzati;

d)      occupazione del suolo pubblico con tavolini e/o sedie o altre strutture mobili salvo specifica autorizzazione.";

-        6bis: "Con provvedimento della Giunta Comunale sono definiti i criteri per la quantificazione dei giorni di sospensione da uno a venti.";

-        6ter: "La sospensione dell'autorizzazione per qualunque causa comporta il divieto assoluto di operare con il titolo sospeso a pena dell'applicazione dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998.".

Sempre ai fini di una più efficace azione di vigilanza e di repressione di comportamenti illeciti, è anche opportuno modificare la deliberazione mecc. 2003 07429/017 laddove prevede che l'applicazione dell'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 (confisca delle merci e attrezzature di vendita) ai casi di violazione dell'articolo 29 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (violazione delle prescrizioni di tempo e luogo per il commercio itinerante) debba essere preceduta dalla "diffida" a cessare l'attività di vendita. La previsione della diffida, peraltro non prevista dalla legge per tali fattispecie sanzionatorie, rende poco efficace l'azione della polizia municipale che dovrebbe intervenire in tempi dilazionati (atto di diffida e successiva verifica dell'adempimento) proprio nell'ambito di azioni dove invece è strategico intervenire tempestivamente e senza indugi. A tal fine si propone di abrogare il punto 2) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017).

          Inoltre, con riferimento alle previsioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2001 (mecc. 2001 08115/16), successivamente modificata con provvedimento del Consiglio Comunale del 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017) con i quali si procedeva all'individuazione delle aree nelle quali è vietato l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante per motivi di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, di viabilità, igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché a definirne le ipotesi sanzionatorie, occorre procedere ad una integrazione delle citate previsioni, inserendo, nell'ambito delle aree interdette al commercio itinerante, l'area pedonalizzata di corso Sebastopoli e, comunque, tutta l'area circostante lo Stadio Olimpico ed il Palaolimpico compresa tra corso Monte Lungo, corso Galileo Ferraris-corso Unione Sovietica, via San Marino e corso Giovanni Agnelli-corso IV Novembre, oltre l'area circostante lo Stadio delle Alpi ed identificabile all'interno del perimetro compreso tra corso Grosseto, strada Comunale Altessano, strada di Druento e corso Grande Torino. Trattandosi infatti di aree interessate da specifiche autorizzazioni e concessioni strettamente connesse a singole manifestazioni, non può contemporaneamente consentirsi l'esercizio del commercio itinerante in assenza di concessioni, vanificandosi altrimenti il meccanismo delle assegnazioni di concessioni decennali per gli eventi presso gli stadi o di assegnazione del posteggio in base ad apposita graduatoria in occasione di eventi presso il palaolimpico. La deliberazione Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001, Allegato A, Capo III, Sezione I, punto 3 dispone infatti che: "L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree, eventualmente previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri". Le aree sopra individuate sono pertanto da considerarsi tra le aree individuate per la sosta prolungata in occasione di manifestazioni, concerti e quant'altro ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni della Giunta Comunale 11 ottobre 2005 (mecc. 2005 07886/016) e del Consiglio Comunale 29 ottobre 2007 (mecc. 2007 05735/016) con le quali il Consiglio Comunale ha individuato le aree per la sosta prolungata a fini commerciali in occasione di partite di calcio, concerti o manifestazioni in generale.

          Pertanto, la definizione delle aree interdette al commercio itinerante risulta essere ampliata con quanto previsto dal presente provvedimento deliberativo, fermo quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale datate 17 dicembre 2001 (mecc. 2001 08115/16) e 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017) sopra richiamate, nonché dall'articolo 14 del Regolamento di Polizia Urbana.

          Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento si procederà a richiedere l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.

          Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa in data 11 ottobre 2011 alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza, con il seguente esito:

-        la Circoscrizione 7 non ha espresso parere nei termini;

-        le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole, che si allega        (all. 1-9 - nn.                                         ).

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;     

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, le integrazioni all'articolo 30 del "Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica" aggiungendo i commi 5bis tra i commi 5 e 6 ed i commi 6bis e 6ter tra i commi 6 e 7 come di seguito riportati:

"Omissis.

5bis.  Ai fini della sospensione fino a 20 giorni, per gli operatori del commercio su area extramercatale, oltre a quanto indicato nel comma 5, sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:

a)       occupazione non autorizzata del suolo pubblico;

b)      occupazione del suolo pubblico in luogo diverso da quello autorizzato;

c)       occupazione del suolo pubblico in orari diversi da quelli autorizzati;

d)      occupazione del suolo pubblico con tavolini e/o sedie o altre strutture mobili salvo specifica autorizzazione.

Omissis.

6bis.  Con provvedimento della Giunta Comunale sono definiti i criteri per la quantificazione dei giorni di sospensione da uno a venti.

6ter.   La sospensione dell'autorizzazione per qualunque causa comporta il divieto assoluto di operare con il titolo sospeso a pena dell'applicazione dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998.

Omissis";

2)      di abrogare il punto 2) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017);

3)      di integrare le previsioni di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale datate 17 dicembre 2001 (mecc. 2001 08115/16) e 22 marzo 2004 (mecc. 2003 07429/017) citate in premessa, inserendo, nell'ambito delle aree interdette al commercio itinerante, l'area pedonalizzata di corso Sebastopoli e, comunque, tutta l'area circostante lo Stadio Olimpico ed il Palaolimpico compresa tra corso Monte Lungo, corso Galileo Ferraris-corso Unione Sovietica, via San Marino e corso Giovanni Agnelli-corso IV Novembre, oltre l'area circostante lo Stadio delle Alpi ed identificabile all'interno del perimetro compreso tra corso Grosseto, strada Comunale Altessano, strada di Druento e corso Grande Torino;

4)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

L'ASSESSORE AL COMMERCIO,

ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLIZIA

MUNICIPALE, POLITICHE DELLA

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

F.to Tedesco

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE MERCATI

F.to Gandiglio

 

IL DIRIGENTE SETTORE

POLIZIA AMMINISTRATIVA

F.to Cassi

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, il Sindaco Fassino Piero, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Nomis Fosca

 

PRESENTI 33

VOTANTI 31

 

ASTENUTI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

 

FAVOREVOLI 31:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Musy Alberto, Muzzarelli Marco, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, il Sindaco Fassino Piero, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Nomis Fosca

 

PRESENTI 33

VOTANTI 31

 

ASTENUTI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

 

FAVOREVOLI 31:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Cervetti Barbara Ingrid, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Musy Alberto, Muzzarelli Marco, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE

        Penasso                                                                                                     Ferraris