Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Direzione Patrimonio

Direzione Suolo

Settore Urbanizzazioni

Direzione Edilizia Privata

Settore Vigilanza Edilizia e Agibilità  

 

          n. ord. 175

2011 01478/131

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 OTTOBRE 2011

 

(proposta dalla G.C. 15 marzo 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CAROSSA Mario

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CURTO Michele

DELL'UTRI Michele

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUSY Alberto

MUZZARELLI Marco

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RATTAZZI Giulio Cesare

RICCA Fabrizio

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.

 

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - FURNARI Raffaella - NOMIS Fosca.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA   

 

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO 4.13/3 METEC. PRESA D'ATTO ACQUISIZIONE AUTORIMESSA INTERRATA SOTTOSTANTE SEDIME PUBBLICO IN VIA SAVIGLIANO E COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE NOVANTENNALE A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA. APPROVAZIONE.

 

          Proposta dell'Assessore Viano, fatta propria dal Sindaco Fassino ai sensi dell'articolo 34 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.  

 

          Il P.R.G. vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, ha individuato e classificato come Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 4.13/Spina 3 l'area compresa tra le vie Caserta, Dronero, Macerata e corso Umbria, area interessata alla trasformazione secondo le regole dettate dagli articoli 7 e 15 delle N.U.E.A. e le indicazioni della relativa scheda normativa.

          In data 17 luglio 2002, la società Metec S.p.A., con sede in Torino, via Caserta n. 15, ha presentato, in coerenza con quanto previsto nella scheda normativa del vigente P.R.G., una proposta di Piano Esecutivo Convenzionato relativamente all'area di cui sopra.

          Il progetto ha previsto la realizzazione di un edificio a torre a tredici piani e di un edificio a sei piani su pilotis su corso Umbria, nonchè la realizzazione di una cortina di edifici a sei piani su pilotis lungo la via Caserta. E' stata, inoltre, prevista l'apertura dei due tratti di sedimi stradali relativi al prolungamento delle vie Savigliano e Dronero; nel sottosuolo, a sud della via Savigliano, lo stesso progetto ha previsto la realizzazione di un'autorimessa interrata privata e di un parcheggio interrato da assoggettare all'uso pubblico in corrispondenza del prolungamento della via stessa.

          Con deliberazione n. 16 in data 3 febbraio 2003 (mecc. 2002 11342/009), il Consiglio Comunale ha approvato il succitato Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla zona urbana di trasformazione "Ambito 4.13/3 Spina 3 - Metec", localizzata tra le vie Caserta, Dronero, Macerata ed il corso Umbria. Tale deliberazione ha rimandato la sua attuazione ad apposita convenzione, che è stata stipulata - tra la Città di Torino e le società "Cooperativa Edilizia Piemonte 77 S.c.r.l." e "Torreparco S.r.l." - in data 2 luglio 2003, con atto a rogito notaio Castiglione (atto rep. n. 56302).

          L'articolo 4 della convenzione di cui trattasi ha previsto l'impegno, da parte delle società succitate, di cedere a titolo gratuito alla Città la proprietà di tutte le aree necessarie alla realizzazione dei servizi di superficie, per complessivi mq. 7.288 (aree identificate al Catasto Terreni al Foglio 1179, mappali 408 e 410) e delle aree destinate a sedi viarie, per mq. 1.986 (identificate al Catasto Terreni al Foglio 1179, mappali 407 e 409).

          Con determinazione dirigenziale n. 208, in data 10 giugno 2004, è stata, dunque, autorizzata la cessione a titolo gratuito alla Città delle predette aree, nonché il mantenimento delle opere esistenti, a condizione che le stesse fossero demolite entro il termine stabilito dall'articolo 10 della predetta convenzione, corrispondente a due anni dall'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed in ogni caso non oltre tre anni dalla stipula della medesima convenzione.

          Alla luce di quanto sopra, con permesso di costruire n. 29/c/2004 del 5 luglio 2004 e permesso in variante n. 8/c del 5 maggio 2007, è stato, dunque, autorizzato l'intervento "Ambito 4.13/3 Spina 3 - Metec" come sopra descritto, mentre con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 28 ottobre 2008 (mecc. 2008 06764/003), è stato approvato, sulle aree adiacenti quella destinata a servizi e viabilità, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione a parziale scomputo degli oneri.

          Infine, con deliberazioni della Giunta Comunale in data 3 novembre 2009 (mecc. 2009 07148/009) ed in data 16 febbraio 2010 (mecc. 2010 00792/009), è stata approvata la proroga del termine di realizzazione delle opere di urbanizzazione, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2009 e fino al 31 maggio 2010; tali proroghe sono state ritenute necessarie al fine dell'inserimento di un'area giochi richiesta dai cittadini, preso atto che il ritardo nell'esecuzione di dette opere è stato indipendente dalla volontà dei soggetti proponenti (come da ultimo comma dell'articolo 10 della Convenzione stipulata il 2 luglio 2003 sopra richiamata).

          Tutto ciò premesso, occorre ora considerare che la Soc. Torreparco S.r.l., in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con le previsioni del PEC, ha realizzato un parcheggio interrato sottostante l'area destinata dal PEC stesso in parte a viabilità pubblica (sedime stradale di via Savigliano) ed in parte a servizi pubblici, per n. 82 posti auto (di cui n. 34 box al primo piano interrato e n. 48 al secondo piano interrato), ubicati in continuità con l'autorimessa interrata come sopra regolarmente autorizzata e sotto area di proprietà comunale descritta al Catasto Terreni al Foglio 1179, mappale 407 (meglio individuata nella planimetria allegata alla presente deliberazione sub. 1) (all. 1 - n.          ).

          Per dette opere abusive la società richiamata ha presentato in data 27 febbraio 2008, prot. n. 2008/1/2599, istanza di conservazione ai sensi dell'articolo 36 DPR n. 380/2001. Tuttavia, l'articolo 11 del DPR n. 380/2001, dettato in tema di permesso di costruire, richiede, per edificare, la disponibilità dell'area sulla quale intervenire ed implica una relazione qualificata a contenuto reale con il bene (come proprietario, superficiario, usufruttuario).

          Trattandosi nel caso in questione di opere realizzate nel sottosuolo di area di proprietà della Città - oltretutto destinata dal P.R.G. in parte a "viabilità" ed in parte a "servizi pubblici" e, come tale, appartenente rispettivamente al demanio ed al patrimonio indisponibile comunale - risulta evidente, alla luce della richiamata normativa, l'impossibilità di rilasciare il permesso di costruire in sanatoria, non possedendo l'operatore privato alcun titolo giuridico per poterlo richiedere.

          Il caso in esame è regolato dall'articolo 35 dello stesso DPR n. 380/2001, ai sensi del quale "Qualora sia accertata la realizzazione (...) di interventi in assenza di permesso di costruire (...) su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio (...) ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi (...). Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente".

          Alla luce di quanto disposto da tale articolo, con provvedimento emesso in data 2 dicembre 2010, n. 654/2010, notificato in data 7 dicembre 2010, il Dirigente del Settore Vigilanza Edilizia ha inviato una lettera di diffida alla società Torreparco S.r.l. affinché la stessa proceda alla demolizione dell'opera abusiva sopra descritta ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla notifica della diffida stessa, con l'avvertenza che, nell'ipotesi di inottemperanza, l'opera sarebbe stata demolita d'ufficio a cura della Città e a spese del responsabile dell'abuso ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del DPR n. 380/2001.

          Tuttavia, alla scadenza dei 30 giorni assegnati, si è constatato che la società non ha ottemperato alla demolizione dell'autorimessa abusiva, ad oggi ovviamente non censita al Catasto Fabbricati.

        Ai sensi della normativa edilizia su richiamata, la Città dovrebbe procedere - a spese dei responsabili dell'abuso - alla demolizione dell'opera; tuttavia, questa Amministrazione, avvalendosi del potere di autotutela garantito dalla normativa vigente e tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'autorimessa di cui trattasi, ritiene opportuno non procedere alla demolizione dell'opera, il cui utilizzo comporterebbe una maggiore disponibilità in superficie dei posti auto da destinare a pubblica funzione.

          Poiché si è operata l'accessione dell'autorimessa all'area di proprietà comunale ex articolo 936 del Codice Civile - della quale si prende atto con il presente provvedimento - civilisticamente la Città sarebbe tenuta a corrispondere, a sua scelta, alla società, "il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo" (articolo 936, comma 2 Codice Civile); la ratio di tale disposizione consiste nella necessità di evitare un indebito arricchimento del dominus soli.

          Nel caso di specie, peraltro, è di tutta evidenza come l'incorporazione dell'autorimessa al suolo di proprietà comunale non possa generare alcun diritto in capo alla società, trattandosi di opera abusiva realizzata in assenza di qualunque autorizzazione. "Nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate sia dall'articolo 1150 Codice Civile sia dall'articolo 936 Codice Civile, infatti, nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può legittimamente pretendere il terzo costruttore che abbia realizzato l'opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo, nel primo caso, o concorrendo a commettere, nel secondo, i reati previsti e puniti dagli articoli 31 e 41 della Legge n. 150/1942 e 10 e 13 della Legge n. 765/1967; e ciò non tanto perché possano essere poste in dubbio la sussistenza o l'entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di demolizione da parte della pubblica amministrazione competente (...) quanto, piuttosto, perché è da ritenere in contrasto con i principi generali dell'ordinamento ed, in particolare, con la funzione dell'amministrazione della giustizia, che possa l'agente conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che s'era ripromesso di ottenere nel porre in essere l'attività penalmente illecita e che in via indiretta gli è preclusa dagli articoli 1346 e 1418 Codice Civile" (Corte Cass. Civ., Sezione II, 17 maggio 2001, n. 6777).

          Tutto ciò premesso, questa Amministrazione, valutati i predominanti profili di convenienza ed economicità dell'operazione di cui infra, ritiene di approvare che sull'intero blocco di box di cui trattasi si proceda alla costituzione del diritto di superficie novantennale ai sensi dell'articolo 952 comma 2 del Codice Civile, mediante procedura di evidenza pubblica. A tal fine, il competente Settore Valutazioni ha stimato in Euro 1.240.000,00 il valore del diritto di superficie da porre a base d'asta, tenendo conto delle opere di adeguamento che dovranno essere poste a carico dell'aggiudicatario, come infra precisato.

          L'approvazione del bando e l'indizione dell'asta restano comunque subordinati all'inserimento dei box in oggetto nel Piano Dismissioni per l'anno 2011, ex articolo 58 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 da approvare unitamente al bilancio di previsione 2011.

          Non si ritiene di vincolare le autorimesse a pertinenza di immobili privati così come previsto dall'articolo 9, comma 4, della Legge 24 marzo 1989 n. 122 e successive modifiche e integrazioni (parere reso dalla Direzione Suolo in data 19 gennaio 2011, prot. 1060, confermato con nota in data 21 febbraio 2011, prot. n. 3740 - documenti agli atti). Tuttavia occorre considerare che l'articolo 19, comma 9, delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G. prescrive che la realizzazione di parcheggi privati è ammessa nel sottosuolo di aree vincolate a servizi subordinatamente ad apposito atto di convenzionamento con il Comune.

          In analogia al disposto di tale articolo, trattandosi di parcheggi già realizzati, si ritiene, conseguentemente, di prevedere che nel bando di gara venga inserito l'obbligo, per l'aggiudicatario del diritto di superficie novantennale, di impegnarsi per sé, suoi successori anche parziali o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, mediante apposito atto di convenzionamento con la Città (contestuale all'atto di acquisto dei box), a preferire ed a riconoscere priorità nella vendita dei box - mediante adeguata pubblicità -  ai residenti, ai commercianti ed ai professionisti della zona, e, precisamente, a coloro che risiedano o abbiano la propria attività professionale o commerciale all'interno del perimetro delimitato da corso Regina Margherita, via Livorno, via Ceva, via Caserta.

          Per valutare la commerciabilità dei box, i competenti uffici tecnici della Città hanno svolto le opportune verifiche circa la regolarità e conformità delle opere di cui trattasi alla normativa tecnica vigente.

          In occasione del sopralluogo effettuato in data 21 ottobre 2009, in particolare, è stata  richiesta all'operatore la necessaria documentazione tecnica (nello specifico, collaudo statico, certificato prevenzione incendi, ecc.). Tale documentazione è stata integrata dalla società in data 5 febbraio 2010. Sulla base dei documenti forniti, la Direzione Suolo ed il Settore Urbanizzazioni hanno espresso parere favorevole all'utilizzo del parcheggio.

          Gli eventuali adeguamenti dei corpi vano scala esistenti - comprensivi del possibile inserimento di ascensori, che dovranno essere concordati con il Settore della Città referente per i parcheggi privati - e le opere di sistemazione superficiale del sedime del nuovo tratto della via Savigliano (carreggiata stradale e marciapiedi), dovranno essere oggetto di progettazione e realizzazione a carico del futuro acquirente dei box auto. Le opere dovranno essere realizzate sotto la Direzione dei Lavori nominata dallo stesso acquirente e collaudate da un tecnico individuato dalla Pubblica Amministrazione. Le spese di collaudo sono poste a carico dell'acquirente.

          Restano invece a carico della società Torreparco S.r.l. la progettazione e realizzazione delle opere di completamento dell'area a servizi sovrastante i parcheggi posta a lato della sezione viabile. Le opere dovranno essere realizzate sotto la Direzione dei Lavori nominata dalla stessa società e collaudate da un tecnico individuato dalla Pubblica Amministrazione. Le spese di collaudo sono poste a carico della società medesima.

          Tali adeguamenti, necessari ai fini del rilascio del certificato di agibilità, risultano indicati nel succitato verbale di sopralluogo.

          Occorre, infine, tener conto che l'unica via di accesso all'autorimessa interrata, come sopra acquisita, è costituita da una rampa semicircolare collocata all'interno del cortile di proprietà privata a cui si accede da due passi carrai in piano, uno di ingresso e uno di uscita, da corso Umbria. Occorrerà, dunque, che l'aggiudicatario dei box e la società Torreparco S.r.l.  - titolare di mandato con rappresentanza per la disciplina dei rapporti condominiali ed, in proprio, in forza dell'articolo 8 del Regolamento di condominio titolare del diritto di entrare "a far parte del Condominio (stesso) a pieno titolo, con propri millesimi e con tutti i diritti e doveri ... e conseguentemente di usufruire di tutti i passaggi e le servitù" occorrenti - formalizzino un apposito accordo al fine di costituire e regolamentare la necessaria servitù perpetua di passaggio carraio, nonché tutte quelle ulteriori servitù che si rendessero necessarie per un effettivo godimento dei box sotterranei, della cui acquisizione con il presente provvedimento si intende prendere atto.

          Tale accordo dovrà prevedere la suddivisione dei costi manutentivi della rampa e delle altre parti occorrenti per il transito anche pedonale in misura proporzionale al loro utilizzo da parte dei condomini dell'autorimessa nonché un corrispettivo per la costituzione delle predette servitù a vantaggio di quest'ultima, determinata dal competente Settore Valutazioni, secondo i correnti valori di mercato, in Euro 320.000,00.

          Per effetto delle decisioni assunte dall'Amministrazione con il presente provvedimento, si ritiene di porre a carico del soggetto aggiudicatario le operazioni catastali necessarie.

          Alla luce di quanto sin qui esposto, questa Amministrazione ritiene sussista un interesse pubblico all'attuazione delle operazioni de quibus.

          Si precisa, infine, che la costituzione del diritto di superficie avverrà, appunto, mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi del Regolamento per l'esecuzione della Legge 24 dicembre 1908 n. 783, approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909 n. 454, con aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base di gara. L'aggiudicazione sarà pronunciata anche in presenza di un solo offerente; in ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva di non aggiudicare a suo insindacabile giudizio.

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:

1)      di prendere atto dell'acquisizione a titolo originario nel patrimonio disponibile della Città dell'autorimessa abusivamente realizzata dalla società Torreparco S.r.l. sotto area di proprietà comunale descritta al Catasto Terreni al Foglio 1179, mappale 407 (meglio individuata nella planimetria allegata alla presente deliberazione sub. 1), senza che sia dovuto da parte della Città indennizzo, risarcimento o corrispettivo alcuno;

2)      di approvare che non si proceda alla demolizione dell'opera di cui al punto 1, dato il prevalente interesse pubblico alla conservazione della stessa;

3)      di approvare che sull'intero blocco di box di cui trattasi si proceda alla costituzione del diritto di superficie novantennale ex articolo 952 comma 2 del Codice Civile, mediante procedura di evidenza pubblica, con il metodo delle offerte segrete, alle condizioni tutte previste dal presente provvedimento, subordinatamente all'inserimento dei beni nel Piano Dismissioni per l'anno 2011, ex articolo 58 Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, per un corrispettivo a base d'asta di Euro 1.240.000,00;

4)      di porre a carico del soggetto aggiudicatario le operazioni catastali necessarie anche al fine della corretta trascrizione dell'atto costitutivo del diritto;

5)      di dare atto che la costituzione di una servitù di passaggio carraio perpetua sulla rampa di accesso all'autorimessa di cui al punto 1) nonché tutte quelle ulteriori servitù che si rendessero necessarie per un effettivo godimento dei box sotterranei, verso un corrispettivo di Euro 320.000,00, dovranno essere formalizzate in un accordo tra l'aggiudicatario dei box e la società Torreparco S.r.l. - titolare di mandato con rappresentanza per la disciplina dei rapporti condominiali ed, in proprio, in forza dell'articolo 8 del Regolamento di condominio titolare del diritto di entrare "a far parte del Condominio (stesso) a pieno titolo, con propri millesimi e con tutti i diritti e doveri ... e conseguentemente di usufruire di tutti i passaggi e le servitù" occorrenti;

6)      di prevedere l'inserimento nel bando di gara dell'obbligo, per l'aggiudicatario del diritto di superficie novantennale, di assumere l'impegno per sé, suoi successori anche parziali o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, mediante apposito atto di convenzionamento con la Città (contestuale all'atto di acquisto dei box), a preferire ed a riconoscere priorità nella vendita dei box - mediante adeguata pubblicità - ai residenti, ai commercianti ed ai professionisti della zona e, precisamente, a coloro che risiedano o svolgano la propria attività professionale o commerciale all'interno del perimetro delimitato da corso Regina Margherita, via Livorno, via Ceva, via Caserta;

7)      di demandare alla Giunta Comunale ed ai Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, l'assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari, in primis l'indizione dell'asta per il diritto di superficie dei box prevedendo, tra le clausole del bando, che gli eventuali adeguamenti dei corpi vano scala esistenti - comprensivi del possibile inserimento di ascensori, che dovranno essere concordati con il Settore della Città referente per i parcheggi privati - e le opere di sistemazione superficiale del sedime del nuovo tratto della via Savigliano (carreggiata stradale e marciapiedi), dovranno essere oggetto di progettazione e realizzazione a carico del futuro acquirente dei box auto. Le opere dovranno essere realizzate sotto la Direzione dei Lavori nominata dallo stesso acquirente e collaudate da un tecnico individuato dalla Pubblica Amministrazione. Le spese di collaudo sono poste a carico dell'acquirente medesimo. Restano invece poste a carico della Torreparco S.r.l. la progettazione e realizzazione delle opere di completamento dell'area a servizi sovrastante i parcheggi posta a lato della sezione viabile. Le opere dovranno essere realizzate sotto la Direzione dei Lavori nominata dalla stessa società e collaudate da un tecnico individuato dalla Pubblica Amministrazione. Le spese di collaudo sono poste a carico della società Torreparco;

8)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

L'ASSESSORE URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA

E PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE PATRIMONIO

F.to Villari

 

IL DIRETTORE EDILIZA PRIVATA

F.to Cortese

 

IL DIRIGENTE SETTORE

AGIBILITA' E VIGILANZA EDILIZIA

F.to Brullino

 

IL DIRIGENTE SETTORE

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

IMMOBILIARE

F.to Cei

 

IL DIRIGENTE SETTORE

VALUTAZIONI

F.to Beltramino

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Alunno Guido Maria, Ambrogio Paola, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Scanderebech Federica, Viale Silvio

 

Non partecipano alla votazione:

Carossa Mario, Musy Alberto

 

PRESENTI 31

VOTANTI 30

 

ASTENUTI 1:

Mangone Domenico

 

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni

 

CONTRARI 9:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Alunno Guido Maria, Ambrogio Paola, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Scanderebech Federica, Viale Silvio

 

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Carossa Mario, Greco Lucchina Paolo, Marrone Maurizio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni

 

CONTRARI 1:

il Sindaco Fassino Piero

 

Si dà atto che il Sindaco ha inteso esprimere voto favorevole.

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

        Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris