Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Direzione Patrimonio

Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare

 n. ord. 126

2011 01069/131

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 LUGLIO 2011

 

(proposta dalla G.C. 1 marzo 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

DELL'UTRI Michele

FURNARI Raffaella

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUSY Alberto

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RATTAZZI Giulio Cesare

RICCA Fabrizio

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 36 presenti, nonché gli Assessori: GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CARRETTA Domenico - COPPOLA Michele - CURTO Michele - GENISIO Domenica - SBRIGLIO Giuseppe.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: SUPERFICIE FONDIARIA DI PROPRIETA' COMUNALE CIRCOSTANTE FABBRICATI DEL LOTTO III EX M.O.I. DEFINIZIONE CONFINE SU VIA ZINO ZINI E APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUPER CONDOMINIO.

 

       Proposta dell'Assessore Viano, fatta propria dal Sindaco Fassino ai sensi dell'articolo 34 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale.  

 

       Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 2007 (mecc. 2007 01474/008), venivano approvate le linee di indirizzo per una dismissione straordinaria di asset immobiliari, individuando lo strumento più idoneo alla valorizzazione di una serie di immobili (o complessi immobiliari), nell'apporto ad un fondo immobiliare chiuso, la cui costituzione e gestione sarebbe stata attribuita ad un soggetto qualificato da individuarsi con opportuna procedura competitiva.

       Con successiva deliberazione consiliare in data 26 novembre 2007 (mecc. 2007 07358/008), a seguito della procedura competitiva attivata per l'individuazione della SGR qualificata per la gestione di un fondo, veniva autorizzata l'alienazione, mediante apporto e/o vendita al fondo, di alcuni immobili di proprietà comunale, tra i quali venivano individuate sette palazzine ubicate all'interno del Lotto III del Villaggio Olimpico ex MOI, aventi accesso da via Giordano Bruno n. 181, realizzate in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali dall'"Agenzia per lo Svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" istituita con Legge 9 ottobre 2000 n. 285 e s.m.i.. La SGR così individuata ("Pirelli & C. Real Estate Opportunities Società di Gestione del Risparmio" S.p.A., ora denominata "Pirelli Re SGR"), al fine del perfezionamento dell'operazione, ha messo a disposizione della Città un Fondo già costituito, successivamente denominato "Fondo Città di Torino. Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso" del quale la Città detiene il 34.8 per cento delle quote. L'atto di apporto al Fondo è stato conseguentemente formalizzato in data 20 dicembre 2007 a rogito notaio Astore e ha comportato il trasferimento della proprietà degli edifici ubicati nel Lotto III denominati "Palazzine B2, D0, F0, E1, F2, D2 e E4-F4", oltre a n.125 posti auto interrati di pertinenza (il tutto corrispondente ad una SLP pari a 12.178 mq.), verso un corrispettivo complessivo pari ad Euro 16.404.120,00.

       Nell'atto di apporto veniva specificato che sarebbe stato redatto a cura e spese della Città - od altro soggetto da essa designato - il Regolamento di Comprensorio per la disciplina delle parti comuni dell'intero Lotto, che l'Assemblea dei condomini ha approvato all'unanimità in data 12 novembre 2009 ed in data 26 novembre 2009. Si allega al presente provvedimento il testo di tale Regolamento, per l'opportuna ratifica occorrente al fine del suo successivo deposito in atto pubblico (allegato1).

       Tra le parti comuni deve intendersi ricompresa anche l'area urbana circostante agli immobili facenti parte del lotto III, censita al Catasto Terreni al foglio 1422 mappale 185. L'inclusione di tale area tra le parti comuni non solo consente di avere un unico soggetto gestore per la manutenzione, sia pure ripartendo gli oneri in proporzione alle rispettive quote millesimali, ma attribuisce anche un disegno unitario agli spazi comuni rendendoli omogenei rispetto alle aree comuni degli altri Lotti dell'ex Villaggio Olimpico. Contestualmente, può trattarsi in maniera unitaria la gestione delle griglie di areazione dell'autorimessa interrata e della sovrastante soletta, delle quali ciascun condomino si farà carico pro quota in qualità di comproprietario.

       Del resto, nell'atto mediante il quale la Città ha trasferito alla Coni Servizi S.p.A. la proprietà delle Palazzine 1 (A1) e 4 (B0), sempre ubicate nel Lotto III, con relativi n. 40 posti auto interrati, è stata trasferita una quota proporzionale di comproprietà sulle parti comuni (ivi compresa tale area urbana), del complesso immobiliare costituente il Lotto III (a tali immobili sono stati, anzi, attribuiti rispettivamente m/m 96,66, m/m 68,37 e m/m 9,49 di compartecipazione alle spese generali del Comprensorio). Del pari, nell'atto di trasferimento della proprietà alla "Fondazione 20 marzo 2006" delle Palazzine 2 (A4) e 3 (C4) con relativi posti auto interrati, facenti parte del medesimo Lotto, si dava atto che la medesima area costituiva parte comune del comprensorio ed agli immobili conferiti sono stati attribuiti rispettivamente m/m 103,52, m/m 87,77 e m/m 2,61 di compartecipazione alle spese generali del Comprensorio stesso.

       Viceversa, l'atto di apporto al Fondo sopra indicato non menziona esplicitamente l'area urbana circostante alle sette palazzine, ancorché la stessa debba ritenersi trasferita unitamente alle ulteriori parti comuni, come dimostrato dal fatto che la Città ha apportato allo stesso la proprietà piena dei posti auto interrati e non la proprietà superficiaria in sottosuolo, come di solito avviene per i parcheggi pertinenziali, la cui soletta rimane nella titolarità della Città.

       Con il presente provvedimento si intende dunque riconoscere che il terreno censito al Catasto Terreni al foglio 1422 particella 185 - originariamente di proprietà comunale in forza di Decreto di espropriazione del Prefetto della Provincia di Torino n. 13447 in data 14 maggio 1920 (debitamente registrato e trascritto) - è stato trasferito pro quota al Fondo; conseguentemente, a quest'ultimo spetta, secondo quanto deliberato dalle Assemblee dei condomini sopra indicate, una quota millesimale di compartecipazione alle spese generali pari a 561,37 (di cui m/m 531,71 per le Palazzine e m/m 29,66 per i posti auto), residuando alla Città, ancora proprietaria della Palazzina 6 (C1) che ospita l'Ostello della Gioventù, la quota millesimale pari a 70,20.

       Inoltre, il presente provvedimento costituisce occasione per rilevare che il Fondo ha recentemente manifestato la necessità di collocare la recinzione del lotto III - sul lato prospettante la ferrovia - in posizione avanzata rispetto al confine catastale. L'attuale confine catastale della particella 185 sopra indicata coincide, infatti, con l'allineamento degli edifici conferiti al Fondo medesimo. E' di tutta evidenza come la realizzazione della recinzione su tale allineamento porterebbe ad avere unità abitative a piano terra affacciate direttamente su spazio pubblico, con ovvi problemi di introspezione e sicurezza e con difficoltà di commerciabilità degli stessi. Per tali ragioni, la recinzione del Lotto III potrebbe essere collocata in linea non solo con quella dell'adiacente Lotto IV sul quale sono ubicati gli uffici dell'Arpa, ma anche con i confini dei restanti Lotti dell'ex Villaggio Olimpico .

       A tal fine si rende necessario apportare una lieve modifica alle aree di concentrazione edificatoria e conseguentemente alle aree a servizi così come individuate nella tavola "destinazioni d'uso" costituente allegato al presente provvedimento (allegato 2); conseguentemente, può in tal modo procedersi alla vendita al Fondo della porzione di terreno comunale occorrente per consentire agli edifici prospicienti la via Zino Zini di disporre di un distacco volto ad evitare l'affaccio diretto sul suolo pubblico, al cui confine possa essere poi posizionata la recinzione del Lotto. Si tratta di una striscia di terreno, dell'estensione di mq. 310 circa, censita al Catasto Terreni al foglio 1422 particella 188 parte (ed, eventualmente, a seguito dell'occorrente frazionamento, particella 187 parte), il cui corrispettivo è stato determinato dal civico Settore Valutazioni in Euro 2.635,00 fuori campo IVA..

       Con riguardo alla destinazione urbanistica di tale porzione di terreno, deve precisarsi che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2010 (mecc.2010 06346/009), è stata adottata la variante n. 227 al P.R.G. ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R. concernente gli ambiti 12.24 Mercati Generali e 16.33 Guala. Tale variante, definitivamente approvata con deliberazione consiliare del 24 febbraio 2011 (mecc. 2011 00332/009), articola la scheda normativa della Z.U.T. 12.24 Mercati Generali in due parti: la prima, relativa al Villaggio Olimpico che qui interessa, identifica la UMI I coincidente con il Lotto I dell'ex M.O.I. e la UMI II, che comprende l'Edificio C del Lotto II Arcate ed i Lotti III, IV e V dell'ex M.O.I. stesso. Nell'ambito di quest'ultima, a cui viene attribuita una SLP massima pari a mq. 68.150, la striscia di terreno facente parte del Lotto III che si intende alienare al Fondo viene identificata come area a servizi pubblici, in quanto contribuisce al soddisfacimento del relativo fabbisogno (cfr. la tavola allegata alla Variazione urbanistica ai sensi della Legge 285/2000 approvata con determinazione dirigenziale n. 324 del 10 luglio 2006). Tali modifiche vengono riportate nell'allegato n. 2 - Destinazioni d'uso della Z.U.T. 12.24 Mercati Generali.

       Conseguentemente, tale striscia appartiene al patrimonio indisponibile della Città e segue il regime giuridico di cui all'articolo 828 comma 2 del Codice Civile.

       Tuttavia, trattandosi di una porzione di esigua estensione (circa mq. 310) e considerata la necessità di allineare ed uniformare il confine di tutti i Lotti prospiciente la ferrovia, anche al fine di dare coerenza all'intera UMI II, si è ipotizzato di attribuire la destinazione a servizi ad un'altra porzione del Lotto III, ubicata sul fronte di via Giordano Bruno, raffigurata nella tavola allegata (allegato 3) in colore verde, e di destinare l'area da cedere al Fondo, individuata con il numero 2 nella tavola medesima, ad area di concentrazione dell'edificato. In tal modo, non viene alterata la dotazione quantitativa di standard a servizi dell'UMI II, compensandosi gli standard che vengono meno (mq. 310) con la pubblica fruibilità di altra porzione del lotto di uguale superficie.

       Considerato che, come sopra esposto, detta porzione costituisce parte comune del comprensorio, è necessario che i condomini (Coni Servizi S.p.A., Fondazione 20 marzo 2006 e Fondo Città di Torino) la assoggettino ad uso pubblico perpetuo facendosi in tal modo carico della sua manutenzione ordinaria e straordinaria.

       Con il presente provvedimento si approva dunque l'alienazione al "Fondo Città di Torino" del terreno comunale dell'estensione di circa mq. 310 circa attualmente censita al Catasto Terreni al foglio 1422 particella 188 parte (ed, eventualmente, a seguito dell'occorrente frazionamento, particella 187 parte), verso il corrispettivo di Euro 2.635,00 che il Fondo verserà in sede di atto. Sono poste a carico dell'acquirente il frazionamento catastale occorrente per l'esatta individuazione di tale terreno e per la corretta trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari, nonchè le spese di atto, fiscali e conseguenti. In forza di tali operazioni catastali la superficie oggetto di vendita potrebbe subire lievi modificazioni di estensione che, se contenute nei limiti di cui all'articolo 1538 del Codice Civile, non determineranno comunque variazione dell'ammontare del corrispettivo pattuito.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 novembre 2007 (mecc. 2007 07358/008);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 3 novembre 2009 (mecc. 2009 07161/008);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1)     di ratificare le decisioni dell'Assemblea di condomini del comprensorio costituito dal Lotto III dell'ex Villaggio Olimpico ex M.O.I. assunte nelle sedute del 12 novembre 2009 e del 26 novembre 2009, nelle quali è stato approvato all'unanimità il Regolamento di Comprensorio per la disciplina delle parti comuni del Lotto stesso, allegato al presente provvedimento (all. 1 - n.       ), dando mandato al rappresentante della Città per il suo deposito in atto pubblico;

2)     di approvare che costituisca parte comune dell'intero Lotto III dell'ex Villaggio Olimpico ex M.O.I. l'area circostante i fabbricati censita al Catasto Terreni al foglio 1422 particella 185, le cui spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno poste a carico dei comproprietari del Lotto (ivi compresa la Città) nella misura indicata in narrativa e quale risultante dal Regolamento di cui al precedente punto 1);

3)     di approvare la nuova tavola "Destinazioni d'uso Z.U.T. 12.24 Mercati Generali" (all. 2 -  n.                  ) che identifica la configurazione delle aree fondiarie e delle aree a servizi della Z.U.T. medesima;

4)     di sclassificare la porzione di terreno di proprietà comunale affacciantesi su via Zino Zini dell'estensione di circa mq. 310 circa, censita al Catasto Terreni al foglio 1422 particella 188 parte (ed, eventualmente, a seguito dell'occorrente frazionamento, particella 187 parte), dichiarandone il passaggio al patrimonio disponibile;

5)     di disporre che i comproprietari del Lotto III dell'ex Villaggio Olimpico assoggettino all'uso pubblico perpetuo, mediante apposito atto pubblico, la porzione di terreno raffigurata in verde nella tavola costituente allegato 3 (all. 3 - n.          ), assumendosene contestualmente gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai quali contribuirà anche la Città - fino a quando manterrà la proprietà della Palazzina 6 - in misura pari a 70,20 millesimi;

6)     di approvare l'alienazione al "Fondo Città di Torino" dell'area comunale dell'estensione di circa mq. 310 circa attualmente censita al Catasto Terreni al foglio 1422 particella 188 parte (ed, eventualmente, a seguito dell'occorrente frazionamento, particella 187 parte), verso il corrispettivo di Euro 2.635,00 fuori campo IVA che il Fondo verserà integralmente in sede di atto;

7)     di approvare che il terreno di cui sopra venga venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (che l'acquirente dovrà dichiarare di ben conoscere, rinunciando ad ogni pretesa od eccezione), libera da persone, diritti reali (salva l'eventuale presenza di sottoservizi) e personali, ipoteche, privilegi, iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, con ogni diritto, azione, pertinenza e dipendenza, con le garanzie di legge per evizione e molestie nel possesso; il Fondo dovrà obbligarsi altresì a tenere indenne la Città da ogni onere connesso all'eventuale esecuzione di opere di messa in sicurezza e di bonifica ambientale, rimozione e smaltimento rifiuti dovesse rendersi necessaria in relazione all'area ceduta;

8)     di porre a carico del "Fondo Città di Torino" le operazioni catastali occorrenti per l'esatta individuazione del terreno oggetto di alienazione e per la corretta trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari, nonchè le spese di atto, fiscali e conseguenti, richiamati i benefici fiscali di legge. In forza di tali operazioni catastali la superficie oggetto di vendita potrebbe subire lievi modificazioni di estensione, che, se contenute nei limiti di cui all'articolo 1538 del Codice Civile, non determineranno comunque variazione dell'ammontare del corrispettivo pattuito;

9)     di demandare ai dirigenti competenti la presa d'atto dei nuovi dati catastali che assumerà l'area successivamente all'esecuzione del frazionamento occorrente, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari al fine della formalizzazione dell'atto di vendita;

10)   di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

ALL'EDILIZIA PRIVATA

ED AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE

DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Villari

 

IL DIRETTORE

DIREZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VALORIZZAZIONE

PATRIMONIO IMMOBILIARE

F.to Cei

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VALUTAZIONI

F.to Beltramino

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

  

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carossa Mario, il Sindaco Fassino Piero, Furnari Raffaella

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 23

VOTANTI 21

 

ASTENUTI 2:

Musy Alberto, Scanderebech Federica

 

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carossa Mario, il Sindaco Fassino Piero, Furnari Raffaella

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 23

VOTANTI 21

ASTENUTI 2:

Musy Alberto, Scanderebech Federica

 

FAVOREVOLI 21:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Berthier Ferdinando, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris