Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Ufficio Procedure Amm.ve Urbanistiche  

       n. ord. 3

2011 00777/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 GENNAIO 2012

 

(proposta dalla G.C. 15 febbraio 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

 

ALTAMURA Alessandro

ALUNNO Guido Maria

AMBROGIO Paola

APPENDINO Chiara

BERTHIER Ferdinando

BERTOLA Vittorio

CARBONERO Roberto

CARRETTA Domenico

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERVETTI Barbara Ingrid

CURTO Michele

DELL'UTRI Michele

FURNARI Raffaella

GENISIO Domenica

GRECO LUCCHINA Paolo

GRIMALDI Marco

LEVI Marta

LEVI-MONTALCINI Piera

LIARDO Enzo

LO RUSSO Stefano

MAGLIANO Silvio

MANGONE Domenico

MARRONE Maurizio

MORETTI Gabriele

MUSY Alberto

MUZZARELLI Marco

NOMIS Fosca

PAOLINO Michele

PORCINO Giovanni

RATTAZZI Giulio Cesare

RICCA Fabrizio

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TRICARICO Roberto

TRONZANO Andrea

VENTURA Giovanni

VIALE Silvio

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido - SPINOSA Mariacristina - TISI Elide - TEDESCO Giuliana.

 

Risulta assente il Consigliere COPPOLA Michele.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 222 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA CLASSIFICAZIONE IDROGEOMORFOLOGICA AREE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 147 DEL 12/4/2006 E CONVENZIONE ARPA DELL'8/11/2010: STRADA DEL MAINERO N. 80, VIA DOMUS AUREA (CORSO CHIERI N. 178), STRADA VAL PATTONERA 260, STRADA VAL PATTONERA N. 117, STRADA VAL PATTONERA NN. 117-131 E VIALE THOVEZ N. 11. ADOZIONE.

 

Proposta dell'Assessore Viano, fatta propria dal Sindaco Fassino ai sensi dell'articolo 34 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.  

 

       In sede di adozione del Progetto Definitivo della Variante 100 al P.R.G., redatta ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I., avvenuta in data 12 aprile 2006 (deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2006 02894/009), si controdeduceva alle 47 osservazioni avanzate al Progetto Preliminare, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n 149 del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 01718/009).

       Come risulta dalla deliberazione di adozione del Progetto Definitivo: "Le osservazioni sono state accolte quando le indagini di maggior dettaglio prodotte a supporto dell'osservazione sono state ritenute sufficientemente documentate e condivisibili sotto il profilo tecnico e nei casi in cui si siano riscontrate, anche tramite sopralluoghi, situazioni locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti e tali condizioni devono riguardare l'intera area oggetto di osservazione. Non è stato, pertanto, possibile accogliere le osservazioni relative alla classificazione di porzioni di territorio collinare riferite a lotti estesi, caratterizzati da una situazione di stabilità non omogenea e/o con caratteristiche non attribuibili alla sottoclasse richiesta anche se fondate su riscontri affidabili. In questi casi, sulla base di ulteriori approfondimenti, si valuterà l'adozione di specifica variante urbanistica.".

       Tale valutazione sospensiva è stata suffragata dalla Regione Piemonte con l'approvazione definitiva della Variante n. 100.

       Successivamente all'adozione del Progetto Definitivo della Variante n. 100 al P.R.G., gli uffici competenti, con l'ausilio degli esperti incaricati della redazione degli studi idrogeomorfologici, hanno riesaminato le osservazioni per le quali veniva prospettata la possibilità di una revisione della classificazione geologica ed hanno richiesto le integrazioni  necessarie per effettuare i maggiori approfondimenti.

       I casi esaminati fanno riferimento a 7 osservazioni (numeri 1, 2, 15, 26, 45, 46 e 47) e che in allora non furono accolte sostanzialmente per l'incongruenza della perimetrazione proposta per l'area e per le proposte di inserimento delle aree in sottoclassi non appropriate ai sensi della normativa di settore.

       A fronte delle richieste integrazioni finalizzate all'istruzione dell'eventuale variante, solo sei proprietari hanno provveduto.

       Con nota del 19 maggio 2009, gli esperti incaricati dalla Città hanno comunicato che, sulla scorta delle integrazioni prodotte e dei sopralluoghi effettuati congiuntamente ai professionisti incaricati dalle proprietà, è corretto procedere alla parziale riclassificazione delle sei aree, così come rimodulate in base agli approfondimenti effettuati.

       In via preliminare, va rammentato che, nell'approvare la Variante n. 100, la Regione sottolineava la necessità che la Città si dotasse di uno specifico Ufficio Geologico le cui competenze non trovano però riscontro tra quelle istituzionali ordinarie.

       A tal fine si è convenuto di dare preventivamente corso ad una fase di affiancamento esterno agli uffici della Città da parte delle strutture dell'ARPA Piemonte, in grado di garantire il più elevato livello di professionalità in tale campo, oltre alle competenze istituzionali.

       E' stata, pertanto, stilata una articolata convenzione che riguarda "l'attività di supporto alle strutture comunali in materia di prevenzione territoriale del rischio geologico, di monitoraggio dei rischi naturali, di conoscenza geologica e idrogeologica e di gestione e di condivisione dati raccolti dal sistema informativo ambientale di ARPA Piemonte".

       Per quanto attiene la materia urbanistica, la convenzione prevede, tra l'altro, la consulenza da parte del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte (nel frattempo subentrato al Dipartimento Prevenzione dei rischi geologici di ARPA Piemonte in seguito alla D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010) sulle verifiche di coerenza tra pianificazione e prevenzione territoriale del rischio geologico in merito alle richieste di riclassificazione avanzate dai privati.

       Ai sensi di tale convenzione sono state sottoposte al Settore Geologico Regionale le istanze di riclassificazione idrogeologica pervenute, rispetto alle quali lo stesso Settore ne ha valutato l'accoglibilità. In merito al solo caso relativo all'area di viale Thovez n. 11, con nota del 29 dicembre 2010, lo stesso Settore ha espresso parere favorevole e precisamente: "Sulla scorta degli approfondimenti geologici realizzati e delle risultanze del sopralluogo, si ritiene che possano sussistere gli estremi per una riclassificazione dell'area, inserendo in classe II la porzione meno acclive, mantenendo per contro la porzione più acclive in classe III.", con la conseguente inclusione dell'area suddetta nel presente provvedimento.

       In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ""Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di varianti parziali formate ed approvate ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti stesse, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa. 

       Sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

       Il presente provvedimento riguarda aree ricadenti in contesti già parzialmente edificati ed ai sensi dell'allegato tecnico n. 14 al P.R.G. "Immobili soggetti a vincolo ai sensi delle Leggi n. 1089 del 1 giugno 1939 e n. 1497 del 20 giugno 1939", ricadono in area collinare, sottoposta a vincolo ex Decreto Ministero 11 novembre 1952 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell'ambito del Comune di Torino".

       Pur non incidendo sulla destinazione urbanistica già prevista nel P.R.G. vigente (che viene confermata), in relazione a quanto sopra si ritiene opportuno che per la variante sia attivata la valutazione preventiva circa l'eventuale assoggettamento alla valutazione ambientale. A tal fine è stata prodotta la relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS.

       Con determinazione dirigenziale cron. n. 71 del 16 marzo 2011 (mecc. 2011 41013/126) (all. 2 - n.           ), il Settore Ambiente e Territorio ha escluso la presente variante dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni in fase attuativa degli interventi.

       A tale riguardo si provvederà a trasmettere la citata determinazione dirigenziale agli uffici della Divisione Edilizia Privata competenti al rilascio dei titoli abilitativi edilizi affinché ne sia assicurato il pieno rispetto.

       Quanto alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, lo stesso Settore, con nota del 5 ottobre 2011 (all. 3 - n.      ), si è espresso nel senso che i contenuti del presente provvedimento non sono rilevanti ai fini della classificazione acustica dell'area per cui non sono necessari specifici approfondimenti né alcun parere di compatibilità acustica.

       Alla luce di quanto precede, si rileva che il presente provvedimento riguarda unicamente le aree per le quali è stata presentata tutta la documentazione tecnica necessaria e per le quali è pervenuto il parere tecnico favorevole da parte degli esperti degli studi idrogeologici per conto della Città o da parte del Settore Geologico Regionale e precisamente: strada del Mainero, 80 (osservazione numero 15 alla Variante n. 100 al P.R.G.); via Domus Aurea (corso Chieri, 178) (osservazione numero 26 alla Variante n. 100 al P.R.G); strada Val Pattonera, 260 (osservazione numero 45 alla Variante n. 100 al P.R.G.); strada Val Pattonera, 117 (osservazione numero 46 alla variante n. 100 al P.R.G.); strada Val Pattonera, 117-131 (osservazione numero 47 alla Variante n. 100 al P.R.G.); viale Thovez, 11.

       Le prime cinque aree sono attualmente classificate, nell'allegato tecnico n. 3 del P.R.G. "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", come allegato alla Variante n. 100 al P.R.G. di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), prevalentemente nella sottoclasse IIIb3(C) con alcune frange ricadenti all'interno della sottoclasse IIIa(C); la sesta area ricade prevalentemente in Sottoclasse III b3 e nella restante parte in sottoclasse II1(C).

       Le osservazioni presentate al Progetto Preliminare della Variante n. 100 vertevano sull'attribuzione di sottoclassi meno penalizzanti; nello specifico, le osservazioni n. 15, 46 e47 richiedevano l'attribuzione della sottoclasse II2(C); le osservazioni n. 26 e 45 richiedevano l'attribuzione della sottoclasse IIIb2(C) mentre l'istanza relativa a viale Thovez n. 11 richiedeva l'attribuzione della sottoclasse II1(C).

       Sulla base delle integrazioni ed approfondimenti prodotti, le aree oggetto del presente provvedimento sono state riesaminate dai geologi incaricati dalla Città e dal Settore Geologico Regionale (nota del 19 maggio 2009 a firma dei geologi incaricati e nota del 29 dicembre 2010 del Settore Geologico Regionale pervenuta il 20 gennaio 2011 - allegati al presente provvedimento) ed hanno portato alle seguenti conclusioni.

-      Area sita in strada del Mainero, 80

       Il vigente Piano Regolatore Generale della Città di Torino destina tale area, pari a 6.081 mq. circa, a "Zona consolidata collinare" - Area normativa "Residenza R7". Il Piano definisce "Zone consolidate collinari" le parti di territorio già parzialmente edificate che si confermano nelle caratteristiche tipologiche di impianto, nel rispetto del contesto ambientale circostante. La destinazione è residenziale e al piano terreno sono consentite attività per la ristorazione e pubblici esercizi. I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di appartenenza. Per l'area normativa R7 l'indice di densità fondiaria è pari a 0,20 mq./mq..

       Esaminata la richiesta avanzata e la relativa documentazione allegata, trasmesse a integrazione della precedente documentazione, si ritiene che la proposta di inserimento nella sottoclasse IIIb2(C) dell'area perimetrata nella tavola allegata alla relazione tecnica sia coerente con i criteri della Variante n. 100 al P.R.G.  e con i contenuti della Circolare 7/LAP. La nuova perimetrazione fornita dal professionista risulta infatti coerente rispetto alle condizioni geologiche del sito ed esclude la presenza di edifici, la cui precedente inclusione risultava incoerente rispetto alla sottoclasse richiesta che riguarda "essenzialmente gruppi di lotti di completamento, lotti di frangia e "lotti interclusi", inedificati, compresi tra aree edificate inserite in sottoclasse IIIb3 esposte però, nell'ambito della III classe a un grado di pericolosità minore, che può essere superato mediante accorgimenti tecnici specifici".

       Pertanto, la modifica dalla Sottoclasse IIIb3 (C) alla Sottoclasse IIIb2 (C) interessa parte dell'area oggetto di osservazione per una superficie pari a 2.803 mq. circa.

-      Area sita via Domus Aurea (corso Chieri, 178). 

       Il vigente Piano Regolatore Generale della Città destina tale area, pari a 2.561 mq. circa, a "Zona consolidata collinare" - Area normativa "Residenza R7". Il Piano definisce "Zone consolidate collinari" le parti di territorio già parzialmente edificate che si confermano nelle caratteristiche tipologiche di impianto, nel rispetto del contesto ambientale circostante. La destinazione è residenziale ed al piano terreno sono consentite attività per la ristorazione e pubblici esercizi. I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di appartenenza. Per l'area normativa R7 l'indice di densità fondiaria è pari a 0,20 mq./mq..

       Esaminata la richiesta avanzata e la relativa documentazione allegata, trasmesse a integrazione della precedente documentazione, si ritiene ammissibile l'inserimento nella sottoclasse IIIb2(C) di parte dell'area perimetrata nella tavola allegata alla relazione tecnica in quanto coerente con i criteri della Variante n. 100 al P.R.G. e con i contenuti della Circolare 7/LAP. L'osservazione presentata in fase di adozione del progetto preliminare riguardava una porzione di area più estesa inserita per la maggior parte in classe IIIb3 e per la restante parte in classe IIIa, che comprende "estesi settori, inedificati o con edificazione sparsa, dei versanti collinari o situati al piede di versanti, che le condizioni di acclività e/o la natura del substrato, hanno fatto ritenere esposti a rischio di instabilità. (...). Il rischio temuto è che le aree possano essere coinvolte in fenomeni di frana (settori di versante) oppure che vi si possano riversare masse franate (settori situati al piede di versanti)."  Conseguentemente tale porzione, per la quale era stato richiesto l'inserimento in classe IIIb2, è stata stralciata in quanto è stata confermata la classificazione geologica attribuita precedentemente.

       Pertanto, la modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2 (C) interessa parte dell'area oggetto di osservazione per una superficie pari a  1.995 mq circa.

-      Area sita in strada Val Pattonera, 260. 

       Il vigente Piano Regolatore Generale della Città di Torino destina l'area, pari a 1.665 mq. circa, a "Zona a verde privato con preesistenze edilizie - parte collinare a levante del fiume Po" caratterizzata dalla presenza di verde e da limitata edificazione. Visti i caratteri naturalistici dei luoghi, il Piano prescrive "interventi mirati alla riqualificazione dell'ambiente e dei manufatti esistenti.". La destinazione è residenziale con indice di edificabilità fondiario massimo di 0,001 mq./mq.. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ed ampliamenti a saturazione dell'indice.

       Esaminata la richiesta avanzata e la relativa documentazione allegata, trasmesse ad integrazione della precedente documentazione, si ritiene ammissibile l'inserimento nella sottoclasse IIIb2(C) dell'area perimetrata nella tavola allegata alla relazione tecnica, in quanto coerente con i criteri della Variante n. 100 al P.R.G. e con i contenuti della Circolare 7/LAP. Nella nuova perimetrazione fornita dal professionista sono stati esclusi l'edificio esistente, confermando pertanto la sottoclasse IIIb3(C) che comprende "settori dei versanti collinari o situati al piede di versanti con caratteristiche analoghe a quelle della sottoclasse IIIa, ma che, a differenza di queste, sono edificate." e la porzione di area che, nella carta di sintesi, è stata inserita nella Sottoclasse IIIa(C), la cui precedente inclusione non aveva consentito l'inserimento nella Sottoclasse richiesta.

       Pertanto, la modifica dalla Sottoclasse IIIb3 (C) alla Sottoclasse IIIb2 (C) interessa parte dell'area oggetto di osservazione per una superficie pari a 1.304 mq. circa.

-      Area sita in strada Val Pattonera, 117. 

       Il vigente Piano Regolatore Generale della Città di Torino destina l'area, pari a 13.233 mq. circa, a "Zona consolidata collinare" - Area normativa "Residenza R6". Il Piano definisce "Zone consolidate collinari" le parti di territorio già parzialmente edificate che si confermano nelle caratteristiche tipologiche di impianto, nel rispetto del contesto ambientale circostante. La destinazione è residenziale ed al piano terreno sono consentite attività per la ristorazione e pubblici esercizi. I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi sono quelli della zona normativa di appartenenza. Per l'area normativa R6 l'indice di densità fondiaria è pari a 0,07 mq./mq..

       Esaminata la richiesta avanzata e la relativa documentazione allegata, trasmesse a integrazione della precedente documentazione, si ritiene che la proposta di inserimento nella Sottoclasse IIIb2(C) dell'area perimetrata nella tavola allegata alla relazione tecnica sia coerente con i criteri della Variante n. 100 al P.R.G. e con i contenuti della Circolare 7/LAP. La delimitazione della porzione di area per la quale era stata proposta la sottoclasse IIIb2(C) è stata puntualmente verificata con il geologo incaricato dalla proprietà nel corso del sopralluogo effettuato congiuntamente. In tale sede sono state altresì verificate e modificate le delimitazioni delle rimanenti porzioni classificate nelle Sottoclassi IIIa e IIIb3.

       Pertanto, la modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) interessa parte dell'area oggetto di osservazione per una superficie pari a  1.699 mq circa.

-      Area sita in strada Val Pattonera, 117-131. 

       Il vigente Piano Regolatore Generale della Città di Torino destina l'area, pari a 33.936 mq. circa, nella maggior parte a "Zona a verde privato con preesistenze edilizie - parte collinare a levante del fiume Po" e nella restante parte a "Zona consolidata collinare" - Area normativa "Residenza R6" (cfr. precedenti). 

       Esaminata la richiesta avanzata e la relativa documentazione allegata, trasmesse a integrazione della precedente documentazione, si ritiene che la proposta di inserimento nella Sottoclasse  IIIb2(C) delle due porzioni di area, perimetrate nella tavola allegata alla relazione tecnica a firma del geologo incaricato dalla proprietà, sia coerente con i criteri della Variante n. 100 al P.R.G. e con i contenuti della Circolare 7/LAP. Nel Progetto Preliminare tali porzioni ricadevano una nella sottoclasse IIIa, l'altra per la maggior parte in sottoclasse IIIa e per la restante parte in Sottoclasse IIIb3. Tali delimitazioni sono state  puntualmente verificate nel corso del sopralluogo effettuato congiuntamente.

       Pertanto, la modifica dalla Sottoclasse IIIa(C) e dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) interessa parte dell'area oggetto di osservazione per una superficie pari a 4.239 mq. circa.

-      Area sita in Viale Thovez, 11

       Il vigente Piano Regolatore Generale della Città di Torino destina l'area a "Zone a verde privato con preesistenze edilizie - parte collinare a levante del fiume Po" (cfr. precedenti) .

       L'area è inserita per la maggior parte in Sottoclasse IIIb3(C), mentre una modesta porzione prospiciente il viale Thovez è inserito nella Sottoclasse II1(C).

       In riferimento all'istanza di riclassificazione geologica dell'area, corredata di indagini geologiche di dettaglio, comprensive di indagini geognostiche e prove di laboratorio, il Settore Regionale Prevenzione del Rischio Geologico si è così espresso "a seguito del sopralluogo effettuato in data 7 dicembre u.s. è emerso che l'area in esame, relativamente alla parte meno acclive, non risulta caratterizzata da significative problematiche geologiche o idrauliche. Sulla scorta degli approfondimenti geologici realizzati e delle risultanze del sopralluogo, si ritiene che possano sussistere gli estremi per una riclassificazione dell'area, inserendo in classe II la porzione meno acclive, mantenendo per contro la porzione più acclive in classe III.".

       Con riguardo al complesso immobiliare sito in Torino, viale Thovez n. 11, ed all'ulteriore valorizzazione indotta rispetto alla precedente variante già approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 1 marzo 2010 mecc. 2009 08419/009, la società proprietaria si è impegnata, con atto unilaterale d'obbligo da perfezionarsi prima dell'approvazione della presente variante, a corrispondere alla Città la somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed a garantire tale obbligazione prestando a favore del Comune di Torino apposita garanzia fideiussoria per il medesimo importo.

       Al fine di adeguare il P.R.G. rispetto alle risultanze tecniche descritte a conclusione dell'iter avviato con l'approvazione della Variante n. 100 al P.R.G. e con gli approfondimenti effettuati, si rende necessario modificare l'allegato tecnico n. 3 del P.R.G. "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", alla scala 1:5.000, l'allegato H: "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", scala 1:20.000 e l'allegato tecnico 1bis "Azzonamento con sovrapposizione della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", scala 1:5.000, come di seguito descritto:

A)    strada del Mainero n. 80 - Modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C)

per una superficie pari a 2.803 mq. Circa;

B)    via Domus Aurea (corso Chieri, 178) - Modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) per una superficie pari a 1.995 mq circa;

C)    strada Val Pattonera n. 260 - Modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) per una superficie pari a 1.304 mq circa;

D)    strada Val Pattonera n. 117 - Modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) per una superficie pari a 1.699 mq. Circa;

E)    strada Val Pattonera n. 117-131 - Modifica dalla Sottoclasse IIIa(C) e dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) per una superficie pari a 4.239 mq. Circa;

F)    viale Thovez n. 11 - Modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse II1(C) per una superficie pari a 17.544 mq circa.

       Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i. e non comporta modifica della dotazione di servizi pubblici.

       La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio delle Circoscrizioni 7 e 8 per l'acquisizione del relativo parere.

       Il Consiglio della Circoscrizione 7, con provvedimento del 26 luglio 2011, che si allega (all. 4 - n.          ), ha espresso parere favorevole in relazione alla variante in oggetto.

       La Circoscrizione 8 non si è espressa.   

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese,  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)     di adottare la variante parziale n. 222 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo17, comma 7 della L.U.R., concernente la parziale riclassificazione idrogeomorfologica delle aree di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 12 aprile 2006 e Convenzione ARPA dell'8 novembre 2010: strada del Mainero n. 80, via Domus Aurea (corso Chieri n. 178), strada val Pattonera n. 260, strada val Pattonera n. 117, strada val Pattonera numeri 117-131 e viale Thovez n. 11 (all. 1 - n.      );

2)     di dare atto che il presente provvedimento è integrato dall'esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S..

Viene dato atto che è non richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

 

IL DIRETTORE DIREZIONE

URBANISTICA

F.to Gilardi

  

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Furnari Raffaella, Greco Lucchina Paolo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Mangone Domenico, Musy Alberto, Ricca Fabrizio

 

Non partecipano alla votazione:

Liardo Enzo, Marrone Maurizio, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 27

VOTANTI 25

 

ASTENUTI 2:

Levi-Montalcini Piera, Scanderebech Federica

 

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

 

CONTRARI 3:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, il Sindaco Fassino Piero, Furnari Raffaella, Levi-Montalcini Piera, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Musy Alberto, Ricca Fabrizio

 

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, Viale Silvio

 

PRESENTI 25

VOTANTI 25

 

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni

 

CONTRARI 3:

Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris