Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Direzione Patrimonio  

       n. ord. 29

2011 00591/131

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 FEBBRAIO 2011

 

(proposta dalla G.C. 8 febbraio 2011)

 

Sessione Straordinaria d'urgenza

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente VENTRIGLIA Ferdinando, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRESCIA Mario

BRUNO Giuseppe Maurizio

CENTILLO Maria Lucia

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FIORINO Salvatore

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SAVINI Manuela

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Vicepresidente, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - SBRIGLIO Giuseppe - VIANO Mario.

 

Risultano assenti, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri: CALGARO Marco - CANTORE Daniele - CASSANO Luca - CASSIANI Luca - CERUTTI Monica - FREDA Paola - FURNARI Raffaella - GHIGLIA Agostino - LOSPINUSO Rocco - PORCINO Gaetano.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: CONFERIMENTO AL PATRIMONIO DELLA COSTITUENDA "FONDAZIONE STADIO FILADELFIA" DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'AREA DELLO STADIO FILADELFIA.

 

Proposta dell' Assessore Viano

di concerto con l'Assessore Sbriglio.  

 

          Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 febbraio 2008 (mecc. 2008 00130/010), la Città ha approvato la costituzione della "Fondazione Stadio Filadelfia" avente come obiettivo la ricostruzione e la successiva gestione dello storico stadio Filadelfia; con detto provvedimento veniva inoltre approvata la relativa bozza di Statuto.

          Oltre alla Città, che parteciperà alla Fondazione in qualità di Socio Fondatore promotore, saranno soci fondatori e sottoscriveranno l'atto costitutivo la Società Torino Calcio F.C. e varie Associazioni di tifosi, oltre ad enti che nel frattempo abbiano manifestato la propria volontà all'adesione, tra i quali la Regione Piemonte e la Provincia di Torino. Infatti, l'idea di costituire un soggetto giuridico avente come scopo fondamentale quello di garantire la ricostruzione del Filadelfia affinché tale luogo possa diventare la "casa della squadra granata", nasce, a seguito di un lungo lavoro di concertazione, come progetto condiviso tra l'Amministrazione Comunale, proprietaria dell'area dello Stadio Filadelfia, la Società Torino Calcio F.C. e le numerose associazioni di tifosi granata. La forma giuridica prescelta, la Fondazione di partecipazione, permette inoltre di accogliere, anche successivamente alla sua costituzione, altri soggetti giuridici che ne condividano finalità ed obiettivi.

          Con la sopraccitata deliberazione è stato previsto l'impegno della Città a conferire, in quanto socio fondatore, al patrimonio indisponibile della costituenda Fondazione, il diritto di superficie sull'area compresa tra le vie Tunisi, Spano, Giordano Bruno e Filadelfia, rinviandone la costituzione a successivo provvedimento consiliare. In particolare l'articolo 4 della bozza di Statuto, avente ad oggetto il patrimonio della Fondazione, stabilisce che esso è composto, tra l'altro, dal "...fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'atto costitutivo e specificamente il diritto di superficie sull'area dello Stadio Filadelfia...., nonché le strutture che sulla stessa verranno edificate".

          Con il presente provvedimento si intende pertanto procedere al conferimento del diritto di superficie novantanovennale sull'area dello Stadio Filadelfia, così come sopra definita e meglio individuata con perimetro rosso nell'allegata planimetria (allegato 1), alla costituenda "Fondazione Stadio Filadelfia", quale apporto della Città di Torino al Fondo di dotazione indisponibile della stessa.

          La Città, a seguito delle vicende giudiziarie legate al fallimento del Torino Calcio S.p.A, ha, infatti, riacquisito la piena proprietà della parte dell'area che era stata concessa in diritto di superficie alla Società Torino Calcio S.p.A. ai fini della ricostruzione dello storico Stadio Filadelfia, della superficie di mq. 21.700 circa con soprastanti porzioni di gradinate residuate dalla demolizione del vecchio stadio, così come sarà meglio precisato in seguito. Per quello che concerne la restante porzione di area che costituirà oggetto di conferimento, della superficie complessiva di mq. 7.790 circa, si rileva che la stessa è stata ceduta in permuta alla Città dalle società COGEF S.r.l. e MO.CLA s.a.s. a seguito di convenzioni urbanistiche stipulate con la Città nel corso del 2008.

          Si riportano brevemente di seguito le vicende patrimoniali relative alla parte di area sulla quale sorgeva il vecchio Stadio Filadelfia.

          Nel mese di febbraio 2003 tra la Città e la Società Torino Calcio S.p.A. veniva approvato un protocollo d'intesa per il recupero delle aree degli Stadi Comunale e Filadelfia e, con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 25 giugno 2003 (mecc. 2003 04189/008), veniva approvata la costituzione del diritto di superficie a favore della Torino Calcio S.p.a. sull'area dello Stadio Comunale (ora Stadio Olimpico), con l'impegno per detta società a realizzare nell'area Filadelfia un impianto sportivo comprendente un regolamentare campo di calcio (da destinare alla squadra Primavera) e relativi servizi, una tribuna spettatori ed un Museo della Storia del Torino.

          Nel dicembre 2003 veniva approvata la variante al P.R.G. n. 59 che in sintesi prevedeva, oltre alla ricostruzione ed al recupero dello storico campo Filadelfia, la realizzazione di edifici con destinazione prevalentemente residenziale nell'Ambito 12.29 Filadelfia e l'edificazione di una struttura con destinazione commerciale in porzione dell'ambito 12.14 Dogana (area ex Chinino).

          Quindi la Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 2004 (mecc. 2004 03250/008, approvava l'acquisizione senza corrispettivo in denaro della proprietà "Impianto sportivo Filadelfia" dalla Società Torino Calcio S.p.A., e la contestuale costituzione a favore di detta società del diritto di superficie novantanovennale sull'area stessa con l'obbligo posto in capo alla società di provvedere alla costruzione dell'impianto sportivo; con detto provvedimento veniva approvata inoltre la costituzione del diritto di superficie sull'area ex Chinino (negozi giuridici perfezionatisi con atto a rogito notaio Mazzucco rep. 27829/13944 del 17 dicembre 2004). Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2004 (mecc. 2004 07921/009), si assentiva al progetto di ristrutturazione/ricostruzione dello Stadio Filadelfia presentato dalla Società Torino Calcio.

          In attuazione della variante n. 59, in data 22 giugno 2005 la Città sottoscriveva un Piano Esecutivo Convenzionato, a rogito notaio Marocco rep. n. 141626, con il Torino Calcio S.p.A., la società Dasit e la società Bennet S.p.A. (cui la Società Torino Calcio S.p.A., aveva alienato la proprietà superficiaria e trasferito il diritto di superficie sull'area ex Chinino) che prevedeva la realizzazione nelle aree in questione di due edifici a prevalente destinazione residenziale, un insediamento di attività commerciali, nonché la ricostruzione ed il recupero dell'ex Campo Filadelfia. Oltre a ciò il PEC prevedeva la dismissione a favore della Città, per servizi pubblici, delle aree descritte al Catasto Terreni al Foglio 1400, particelle 122, 123, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 e 138, di proprietà delle Società Torino Calcio e Dasit. Contestualmente, nello stesso atto, la Città costituiva sulle particelle 132, 133, 134, 136 e 138 un diritto di superficie novantanovennale a favore del Torino Calcio S.p.A..

          L'attuazione del PEC è ad oggi completata per quanto riguarda la realizzazione della struttura commerciale sull'area ex Chinino; viceversa, le previsioni relative all'ambito Filadelfia non hanno avuto esecuzione anche a causa del fallimento della Società Torino Calcio S.p.A.

          Infatti, in data 17 novembre 2005 il Tribunale Ordinario di Torino dichiarava il fallimento della Società Torino Calcio S.p.A.. La Civica Amministrazione ha ritenuto che la mancata autorizzazione da parte del Giudice Delegato del Fallimento alla prosecuzione dei contratti in corso desse luogo ad inadempimento da parte della Società Torino Calcio S.p.A. degli obblighi discendenti dai sopra citati contratti, tra i quali viene qui in rilievo l'obbligo di completare la ristrutturazione dello Stadio entro i termini pattuiti. Dinanzi alle contestazioni del Fallimento Torino Calcio, si è ritenuto pertanto opportuno addivenire alla stipulazione di un accordo transattivo volto ad assicurare, da un lato, l'interesse dell'Amministrazione alla ricostruzione dell'impianto sportivo Filadelfia e, dall'altro, l'interesse degli operatori economici all'attuazione del PEC, accordo che veniva sottoscritto tra le parti (comprese le Società Bennet S.p.A. e Cogef S.r.l., avente causa da Dasit s.s.) in data 31 luglio 2006 a rogito Segretario Generale Dr. Repice, rep. A.P.A. 2479, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino 1 il successivo 8 settembre ai nn. 46917/5653 e 46918/5654. 

          Con la sottoscrizione di tale atto (approvato con deliberazioni della Giunta Comunale in data 25 maggio 2006 mecc. 2006 04272/009 ed in data 4 luglio 2006 mecc. 2006 05142/008) si è ritenuto di interesse comune alle parti, tra l'altro, limitare gli effetti dell'inadempimento alla sola risoluzione del contratto nella parte relativa alla cessione del diritto di superficie, riconoscendo l'operatività della clausola risolutiva espressa del diritto di superficie sull'area dell'Impianto, prevista all'articolo 17 dell'atto a rogito notaio Mazzucco rep. 27829/13944 del 17 dicembre 2004, con la conseguenza che l'area - avente una superficie catastale di mq. 16.722 (identificata catastalmente al Catasto Terreni Foglio 1400 particelle nn. 47, 132, 133, 134, 136, 138) con soprastanti fabbricati costituiti da porzioni di gradinate residuate dalla demolizione dello Stadio Filadelfia (Catasto Fabbricati Foglio n. 92 part. 104 sub. 20) - ritornava ad appartenere in piena ed esclusiva proprietà alla Città.

          Pertanto, attualmente la Città è proprietaria di detta area, nonché di quella contigua, di mq. 5.028 circa, descritta al Catasto Terreni al Foglio 1400 particelle nn. 122, 123, 130, 131, 135 e 137, in forza del citato atto a rogito notaio Marocco rep. n. 141626 di attuazione del P.E.C.

          Deve tuttavia evidenziarsi che la parte di area da conferire, retrocessa dal Fallimento Torino Calcio, era gravata da due iscrizioni ipotecarie: l'una in data 2 luglio 2005 (n. pres. 18; R.G. 28966 R.P. 6757), l'altra in data 19 agosto 2005 (n. pres. 109; R.G. 38313 R.P. 9223). In particolare, quest'ultima ipoteca colpiva la proprietà superficiaria dell'ex "catino" dello Stadio, identificato catastalmente al Catasto Terreni al foglio 1400 particella 47, mentre la prima colpiva le particelle nn.132, 133, 134, 136 e 138 stesso foglio che circondano il catino stesso (nonché altre particelle sulle quali insiste lo Stadio Olimpico). Le predette garanzie assistevano crediti maturati da Uniriscossioni verso la Società Torino Calcio, derivanti da titolo esecutivo, ed erano state iscritte l'una per Euro 38.638.788,620 e l'altra per Euro 38.297.085,76.

          C'è da rilevare che già nell'accordo transattivo di cui sopra si faceva riferimento all'esistenza di tali iscrizioni ipotecarie e si concordava che l'eventuale onere di liberazione del bene dalle ipoteche fosse a carico del Comune. In tal caso il fallimento Torino Calcio, nella persona del Curatore Fallimentare, si impegnava a riconoscere alla Città di Torino un contributo omnicomprensivo fino ad un limite massimo di Euro 500.000,00.

          Poiché non era ipotizzabile conferire alla costituenda Fondazione l'area Filadelfia gravata dalle ipoteche, in quanto la sua sottoposizione al rischio di esecuzione forzata da parte dell'Agenzia delle Entrate avrebbe impedito la ricostruzione dello Stadio, l'Amministrazione si è attivata per la liberazione dell'area dalle medesime. A seguito di una lunga e complessa serie di interlocuzioni con Equitalia, agente incaricato della riscossione, e con l'Agenzia delle Entrate, si è pervenuti quindi ad un accordo avente ad oggetto la liberazione dell'area dalle ipoteche a seguito del versamento all'Agenzia stessa di una somma pari ad Euro 535.000,00, di cui Euro 500.000,00, come sopra ricordato, da versarsi da parte del Fallimento Torino Calcio ed Euro 35.000,00 a carico della Città.

          Con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 ottobre 2010 (mecc. 2010 05940/131) la Città ha, pertanto, preso atto della disponibilità manifestata dall'Agenzia delle Entrate di procedere alla cancellazione delle ipoteche sopraccitate a fronte della corresponsione della somma complessiva di Euro 535.000,00 e ha approvato che una parte di tale somma pari ad Euro 35.000,00 venisse corrisposta dalla Città.

          In esecuzione di quanto sopra deliberato, con determinazioni dirigenziali della Direzione Patrimonio del 20 ottobre 2010 (mecc. 2010 06210/131) e del 24 novembre 2010 (mecc. 2010 76206/131) si è provveduto rispettivamente ad impegnare ed a liquidare a favore di Equitalia Nomos S.p.A. la somma a carico della Città pari ad Euro 35.000,00.

          Con nota in data 19 novembre 2010 Equitalia Nomos S.p.A. ha comunicato che nel termine di dieci giorni dalla data del versamento della somma di Euro 535.000,00 avrebbe proceduto a sua cura e spese alla cancellazione parziale (cioè limitatamente alle unità censite al N.C.T. di Torino al Foglio n. 1400 mappali nn. 132-133-134-136-138) della sopraccitata ipoteca iscritta ai nn. 28966/6757 ed alla cancellazione totale della sopraccitata ipoteca iscritta ai nn. 38313/9223. Parimenti, in data 23 novembre 2010, il fallimento Torino Calcio, ha provveduto al versamento della somma di sua spettanza pari ad Euro 500.000.

          Pertanto Equitalia Nomos S.p.A., in data 14 dicembre 2010 ha provveduto alla cancellazione totale dell'iscrizione ipotecaria R.G. 38313 R.P. 9223 del 19 agosto 2005 ed alla cancellazione parziale dell'iscrizione ipotecaria R.G. 28966 R.P. 6757 del 2 luglio 2005, liberando così l'area c.d. "ex Filadelfia" da ogni gravame.

          Si evidenzia che l'ultima ipoteca citata è stata cancellata solo parzialmente, cioè in relazione unicamente alle particelle di limitata estensione circostanti il "catino" dell'ex stadio Filadelfia, in quanto la stessa continua a gravare, per la restante parte, sull'area su cui sorge lo Stadio Olimpico.

          In relazione alle vicende patrimoniali relative alla residua porzione di area oggetto del presente conferimento, della superficie di mq. 7.800 circa si rileva quanto segue.

          Successivamente al fallimento della Società Torino Calcio S.p.A. ed alla sottoscrizione del citato accordo transattivo, a seguito della mozione n. 31 del Consiglio Comunale in data 18 settembre 2006 (mecc. 2006 05342/002), la Civica Amministrazione si è impegnata a sospendere la trasformazione urbanistica dell'area dell'ex Stadio per verificare la possibilità di trasferire altrove le previste utilizzazioni edificatorie. I titolari dei diritti edificatori e delle relative aree, Società Cogef S.r.l. e Società MO.CLA di De Francesco Giuseppe s.a.s. (avente causa di Torino Calcio S.p.A.), informati dall'Amministrazione, si sono quindi resi disponibili a realizzare in altro luogo gli interventi edilizi previsti.

          Quindi, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 novembre 2007 è stata adottata la variante parziale al P.R.G. n. 158 concernente gli ambiti 12.29 Filadelfia/12.14 Dogana (parte) - 12.r Valentino - 16n Podgora, approvata in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 marzo 2008 (mecc. 2008 00947/009).

          Tale variante ha, tra l'altro, annullato nell'ambito 12.29 Filadelfia le aree di concentrazione dell'edificato destinate ad accogliere le relative utilizzazioni edificatorie a destinazione prevalentemente residenziale previste dal P.R.G. e confermate dal PEC. La capacità edificatoria generata dall'ambito Filadelfia è stata trasferita in altri ambiti e le aree di concentrazione dell'edificato, nonchè le relative aree assoggettate all'uso pubblico individuate dal PEC sono state cedute alla Città per la realizzazione unitaria del complesso Stadio Filadelfia. Inoltre, al fine di garantire la sostenibilità economica della gestione dell'impianto, è stata implementata la quota da destinare ad attività commerciali connesse a quelle sportivo/calcistiche comprensive di esercizi pubblici/ristorazione nonché di attività di foresteria.

          In particolare, con Convenzione urbanistica stipulata tra la Città e la società Cogef s.r.l. in data 10 luglio 2008 con atto a rogito notaio Osella, rep. 50800, avente ad oggetto una permuta alla pari, la Città ha acquisito da quest'ultima la proprietà dell'appezzamento di terreno della superficie catastale di mq. 3.358 distinto al Catasto Terreni al Foglio 1400, mappali nn.12, 118, 119, 52, 53, 63 e 128.

          Inoltre, con Convenzione urbanistica stipulata in pari data rep. 50799 a rogito del medesimo notaio ed avente quale oggetto una permuta alla pari, la Città ha acquisito dalla società MO.CLA di De Francesco Giuseppe e C. s.a.s., la proprietà dell'appezzamento di terreno della superficie catastale di mq. 4.432 distinta al Catasto Terreni al foglio 1400 numeri 106, 120, 121, 124, 125, 126, 127 e 129.

          Si rende pertanto necessario, con il presente provvedimento, procedere all'approvazione  del conferimento da parte della Città al fondo di dotazione indisponibile del Patrimonio della costituenda "Fondazione Stadio Filadelfia" del diritto di superficie sull'area di proprietà comunale compresa tra le vie Tunisi, Spano, Giordano Bruno e Filadelfia della superficie di mq. 29.540 circa, identificata catastalmente al Catasto Terreni Foglio 1400 particelle nn. 122, 130, 131, 123, 132, 47, 134, 135, 136, 137, 138, 133, 120, 121, 124, 126, 125, 127, 106, 52, 53, 119, 118, 12, 63, 128 e 129, con soprastanti fabbricati costituiti da porzioni di gradinate residuate dalla demolizione dello Stadio Filadelfia.

          Tale diritto di superficie avrà la durata di anni novantanove decorrenti dalla data di costituzione della Fondazione. Inoltre, per ciò che concerne condizioni e prescrizioni cui sottoporre la costituzione del diritto di superficie, si rinvia a quanto prescritto dall'articolo 3 bis della bozza di Statuto della costituenda Fondazione, che per estratto si allega al presente provvedimento (allegato 2).

          Per quanto concerne la determinazione del valore del conferimento del bene si è proceduto a richiedere al Presidente del Tribunale la designazione di un esperto cui affidare la perizia, in base a quanto disposto dall'articolo 2343 Codice Civile in tema di conferimenti. Il perito incaricato, con perizia asseverata depositata in data 2 luglio 2009, ha stabilito tale valore in Euro 1.460.000,00.

          Visti gli articoli 3 bis, punto 3 e 16, punto 2, della bozza di Statuto approvata con la citata deliberazione (mecc. 2008/00130/010), si ritiene opportuno definire in 18 mesi il tempo occorrente alla Fondazione, a far data dalla sua costituzione, per il reperimento dei fondi occorrenti per la ristrutturazione e gestione dello Stadio Filadelfia e l'avviamento delle conseguenti procedure ad evidenza pubblica a ciò finalizzate.

          Infine, si rileva che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, ha comunicato con nota prot. 13985/08 del 13 ottobre 2008 che l'immobile oggetto di conferimento non riveste l'interesse culturale di cui agli articoli 10 e 12 del  D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..   

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 febbraio 2008 (mecc. 2008 00130/010);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 12 ottobre 2010 (mecc. 2010 05940/131);

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1)      di approvare il conferimento da parte della Città al fondo di dotazione indisponibile del Patrimonio della costituenda "Fondazione Stadio Filadelfia" del diritto di superficie novantanovennale in sopra e sotto suolo sull'area di proprietà comunale compresa tra le vie Tunisi, Spano, Giordano Bruno e Filadelfia della superficie di mq. 29.540 circa, identificata catastalmente al Catasto Terreni Foglio 1400 particelle nn. 122, 130, 131, 123, 132, 47, 134, 135, 136, 137, 138, 133, 120, 121, 124, 126, 125, 127, 106, 52, 53, 119, 118, 12, 63, 128 e 129, così come meglio identificata nell'allegata planimetria con perimetro in colore rosso (all. 1 - n.      ), con soprastanti fabbricati costituiti da porzioni di gradinate residuate dalla demolizione dello Stadio Filadelfia;

2)      di dare atto che il valore del conferimento del diritto di superficie, stimato dall'esperto perito nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 2343 Codice Civile, è pari ad Euro 1.460.000,00;

3)      di dare atto che la costituenda fondazione nell'esercizio dello ius aedificandi dovrà attenersi a quanto prescritto dall'articolo 3 bis della bozza di Statuto, allegato per estratto al presente provvedimento (all. 2 - n.        );

4)      di prendere atto che l'area dovrà essere concessa in diritto di superficie nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le inerenti servitù attive e passive, apparenti e non, ivi compresi gli eventuali sottoservizi esistenti;

5)      di approvare la modifica degli articoli 3 bis. punto 3 e 16 punto 2 della bozza di Statuto approvata con la deliberazione (mecc. 2008 00130/010), citata in narrativa, definendo in 18 mesi il tempo occorrente alla Fondazione, a far data dalla sua costituzione, per il reperimento dei fondi occorrenti per la ristrutturazione e gestione dello Stadio Filadelfia e l'avviamento delle conseguenti procedure ad evidenza pubblica a ciò finalizzate;

6)      di prendere atto che le spese relative e conseguenti alla costituzione della Fondazione e al conferimento di cui al presente provvedimento, ivi compresi eventuali oneri fiscali se dovuti, sono a carico di quest'ultima, richiamato ogni beneficio di legge;

7)      di dichiarare, attesa l'urgenza di dare corso alla formalizzazione dell'atto di costituzione della "Fondazione Stadio Filadelfia", in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del combinato disposto dell'articolo 829 comma 2 Codice Civile, dell'articolo 6 dello Statuto della Città e dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO

F.to Viano

 

L'ASSESSORE ALLO SPORT,

GRANDI EVENTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO

F.to Sbriglio

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE

DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Villari

 

IL DIRIGENTE SETTORE

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

F.to Cei

 

IL DIRETTORE

DIVISIONE SPORT E TEMPO LIBERO

F.to Arena

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per Il VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Galasso Ennio Lucio, Gallo Stefano, Tronzano Andrea

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Boero Valter, Brescia Mario

 

PRESENTI 33

VOTANTI 33

 

 

FAVOREVOLI 33:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Centillo Maria Lucia, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Fiorino Salvatore, Gallo Domenico, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Lonero Giuseppe, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Salti Tiziana, Savini Manuela, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Fiorino Salvatore, Galasso Ennio Lucio, Gallo Stefano, Salti Tiziana, Tronzano Andrea

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Boero Valter, Brescia Mario, Lonero Giuseppe

 

PRESENTI 30

VOTANTI 30

 

FAVOREVOLI 30:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Centillo Maria Lucia, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Savini Manuela, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ventriglia