Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

Settore Attività Economiche e di Servizio - Sportello Unico per le Attività Produttive

n. ord. 92

2011 00442/016

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MARZO 2011

 

(proposta dalla G.C. 1 febbraio 2011)

 

Sessione del Bilancio preventivo e del Rendiconto

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRESCIA Mario

BRUNO Giuseppe Maurizio

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FREDA Paola

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SAVINI Manuela

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROMBINI Claudio

VENTRIGLIA Ferdinando

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 34 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - CANTORE Daniele - CASSANO Luca - CERUTTI Monica - CUTULI Salvatore - FERRANTE Antonio - FIORINO Salvatore - FURNARI Raffaella - GALASSO Ennio Lucio - GHIGLIA Agostino - LONERO Giuseppe - LOSPINUSO Rocco - PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - TROIANO Dario - TRONZANO Andrea - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO N. 324 PER LA DISCIPLINA DELLE  ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA.

 

       Proposta dell'Assessore Altamura, comprensiva degli emendamenti approvati nella seduta delle ore 14.00 del 30 marzo 2011. 

 

       La disciplina normativa relativa alle attività economiche e di servizio è stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, di profonde modifiche finalizzate a rendere maggiormente dinamico l'accesso a dette attività da parte dell'imprenditore ed a snellire l'iter amministrativo.

       Con specifico riferimento alle attività di acconciatore ed estetista possiamo annoverare tra le modifiche normative di maggiore rilevanza il Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" convertito in Legge n. 40 del 2 aprile 2007, che ha di fatto abrogato il rilascio di titolo autorizzativo per l'apertura di nuova attività, prevedendo esclusivamente la presentazione di DIA allo Sportello Unico del Comune territorialmente competente, il divieto di subordinare l'attività al rispetto di distanze minime e di parametri numerici prestabiliti per attività congeneri; viene mantenuto l'obbligo del requisito professionale e della conformità dei locali ai requisiti urbanistici oltre che ai requisiti di natura igienico-sanitaria.

       Dette innovazioni venivano recepite dalla Città all'interno del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista" n. 324, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 06528/016) esecutiva dal 17 dicembre 2007, con il quale vengono definite le procedure per la Dichiarazione di Inizio Attività (nel caso di attivazione di nuovi esercizi, di trasferimento di sede o di modifica degli stessi), prevedendo l'inizio dell'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione allo Sportello Unico mediante presentazione di specifici modelli, unitamente alla sottoscrizione di autocertificazioni funzionali ad attestare la presenza dei requisiti necessari (professionali, igienico-sanitari, urbanistico-edilizi, ecc.).

       In attuazione della Direttiva Servizi (cd. Bolkestein) 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, la Regione Piemonte ha approvato in data 30 dicembre 2009 la Legge Regionale n. 38 con la quale, tra l'altro, vengono stabilite alcune modifiche da apportare alla disciplina regionale relativa alle attività di acconciatore e di estetista; nelle stesse viene meglio rappresentata la figura in possesso della qualificazione professionale, identificata quale responsabile tecnico.

       Medesima definizione viene adottata nella disciplina nazionale di attuazione della citata Direttiva (D.Lgs.59/2010) agli articoli 77 e 78.

       Si ritiene pertanto opportuno modificare all'interno del Regolamento n. 324 la denominazione della prevista figura professionale da direttore tecnico a responsabile tecnico in ogni parte ove sia citato.

       Nell'ambito delle recenti modifiche finalizzate alla semplificazione dell'azione amministrativa è stato approvato il Decreto Legge n. 78/2010 del 31 maggio 2010 (di cui Legge di Conversione n. 122 del 30 luglio 2010) con il quale all'articolo 49 vengono apportate significative modifiche alla Legge n.241 del 7 agosto 1990, in particolare il comma 4-bis sostituisce completamente l'articolo 19 della Legge 241; la riformulazione di detto articolo introduce, in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività, il procedimento denominato "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA) che presenta significative modifiche all'iter procedimentale sinora adottato.

       In particolare viene data la possibilità all'imprenditore di iniziare l'attività dalla data di presentazione della Segnalazione all'Amministrazione competente la quale, in caso di accertata carenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, può adottare motivati provvedimenti di divieto alla prosecuzione dell'attività entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

       Poiché i procedimenti relativi alle attività di acconciatore/estetista rientrano a pieno titolo nell'ambito amministrativo previsto dal procedimento di SCIA è opportuno, in questa fase, modificare il vigente Regolamento n. 324 aggiornandolo ai citati disposti normativi.

       Nel corso dell'ultimo quinquennio sono state modificate le normative relative alla sicurezza degli ambienti di lavoro e di sicurezza degli impianti; è pertanto opportuno che vengano aggiornati i relativi riferimenti normativi e nello specifico in ogni parte dove è citato il D.P.R. 303/1956 sia sostituito con il D.Lgs. 81/2008; in ogni parte dove è citata la Legge n. 46 del 5 marzo 1990 sia sostituito con il Decreto Ministeriale 37/2008.

       E' altresì opportuno che venga data la possibilità di rappresentanza alle Associazioni e ai Sindacati che tutelano gli interessi della categoria e che richiedono di far parte della Commissione, pertanto il comma 1 dell'articolo 5 dovrà essere modificato non precludendo detta rappresentanza con la limitazione del numero dei rappresentanti delle categorie e dei lavoratori del comparto.

       Un'altra modifica che si introduce nel testo regolamentare riguarda la necessità di conformare i locali ai requisiti di accessibilità e visibilità previsti dalle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; tali interventi riguarderanno solo le nuove aperture o quelle attività già in esercizio che effettuano degli interventi edilizi.

       Le modifiche apportate, tenendo conto delle caratteristiche urbane del territorio ed in particolar modo di quelle del consolidato urbano, prevedono inoltre la possibilità che il servizio igienico possa essere collocato anche esternamente ai locali, nell'ambito del cortile condominiale purché l'esercizio ne abbia l'uso esclusivo.

       La possibilità offerta non potrà prescindere dall'adeguamento strutturale per permetterne l'utilizzo agli avventori portatori di handicap nel rispetto dei dettami previsti dalla Legge 13/1989 e dei disposti normativi di attuazione.

       Inoltre nel corso dei periodici incontri effettuati con la Commissione consultiva competente in materia sono emerse alcune richieste da parte della categoria che, a seguito di verifiche di approfondimento si ritiene opportuno accogliere.

       La prima esigenza rappresentata afferisce al disposto regolamentare dell'articolo 7 comma 11.b che stabilisce "... indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza", viene infatti rappresentato che tale vincolo risulta alquanto desueto e che i vigenti canoni legati al concetto dell'immagine impongono la promozione dell'attività anche mediante la personalizzazione dell'abbigliamento che prevede l'utilizzo di colori prevalentemente scuri e l'inserimento del logo dell'esercizio.

       Viene altresì evidenziato l'obbligo previsto dallo stesso articolo 7 comma 8 "... nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie" sia alquanto oneroso stante la continua manutenzione necessaria per la funzionalità degli stessi. In data 22 marzo 2010, durante la seduta della Commissione Comunale Consultiva Acconciatori ed Estetisti, alcuni rappresentanti delle Associazioni di Categoria, hanno richiesto di poter utilizzare in alternativa, contenitori con coperchio basculante, da posizionare in alcuni locali quali servizi igienici, reception e nelle cabine utilizzate per il solarium.

       In merito la competente ASL in risposta ad un nostro quesito ha espresso parere favorevole in data 10 maggio 2010, a condizione che l'uso dei contenitori a coperchio basculante sia esclusivamente destinato a rifiuti urbani e che ne venga garantito il corretto stoccaggio ed il corretto svuotamento di questi rifiuti. Per quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti si dovranno adottare unicamente quelli idonei secondo le norme vigenti.

       Sulla scorta di quanto rappresentato si rende dunque necessaria una modifica del vigente Regolamento comunale n. 324, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 06528/016) esecutiva dal 17 dicembre 2007.

       La proposta di modifica è stata inviata alla competente struttura dell'A.S.L. in data 11 febbraio 2011 (prot. 7028) per il richiesto parere.

       L'A.S.L. in data 1 marzo 2011 (ns. prot. 11207 del 4 marzo 2011) ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte riguardante l'aspetto igienico-sanitario precisando che tutto ciò che concerne l'adeguamento strutturale per permettere l'utilizzo agli avventori portatori di handicap (Legge 13/1989 e disposti normativi di attuazione) faccia capo ai competenti uffici comunali LL.PP.

       In data 7 febbraio 2011 in sede di Commissione comunale consultiva per le attività di acconciatore e di estetista, le associazioni di categoria hanno espresso parere favorevole.

       La proposta di deliberazione è stata inviata alle Circoscrizioni per il parere di competenza, ai sensi degli articoli 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento n. 224, in data 11 febbraio 2011.

       Le Circoscrizioni 1, 2, 5, 6 e 10 hanno richiesto una proroga che è stata accolta indicando come termine ammissibile il giorno 21 marzo 2011.

       Le Circoscrizioni 1, 3, 7, 9 e 10 hanno richiesto la presenza di un esperto in occasione delle audizioni delle Commissioni Circoscrizionali.

       La Circoscrizione 1 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 14 marzo 2011 (mecc. 2011 01407/084) (all. 2 - n.           ) ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione evidenziando che nel corso della Commissione Permanente di Lavoro è emersa in particolare la preoccupazione relativamente all'articolo 7 "Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate" ed in particolare che non venga richiesto in ogni caso l'adeguamento del servizio igienico per gli avventori diversamente abili.

       Tale richiesta non è ammissibile in quanto l'eliminazione delle barriere architettoniche è espressamente prevista dall'articolo 31, comma 2, lettera h) e comma 5 del vigente Regolamento Edilizio n. 302, in caso di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico.

       Le Circoscrizioni: 3 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 14 marzo 2011 (mecc. 2011 01328/086) (all. 3 - n.             ); 6 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 15 marzo 2011 (mecc. 2011 01134/089) (all. 4 - n.              ); 7 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 12 marzo 2011 (mecc. 2011 01369/090) (all. 5 - n.                 ); 9 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 28 febbraio 2011 (mecc. 2011 01017/092) (all. 6 - n.              ) e 10 con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 14 marzo 2011 (mecc. 2011 01327/093) (all. 7 - n.            ) hanno espresso parere favorevole.

       Le Circoscrizioni 2, 4, 5 e 8 non hanno espresso parere.

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2009;

Visto il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e che vengono integralmente richiamate, le modifiche al vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Acconciatore ed Estetista n. 324, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 06528/016) esecutiva dal 17 dicembre 2007, così come meglio specificato nell'allegato (all. 1 bis - n.          ) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante.

Viene dato atto che non è richiesto il parere contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

 

L'Assessore al Commercio, al Turismo, alle Attività Produttive e al Marketing Urbano

F.to Altamura

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

Il Dirigente di Settore

F.to Pizzichetta

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella seduta delle ore 14.00 del 30 marzo 2011.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Boero Valter, Freda Paola

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Brescia Mario, Savini Manuela, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

PRESENTI 26

VOTANTI 25

 

ASTENUTI 1:

il Presidente Castronovo Giuseppe

 

FAVOREVOLI 25:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 

Allegato 1 bis - Regolamento

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

 

Articolo 1 - Definizioni

1.     Acconciatore. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

2.     Estetista. Tale attività consiste in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 (allegato A alla Legge ed al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte. Fanno parte dell'attività di estetista, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della Legge Regionale 54/1992, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative.

Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

 

Articolo 2 - Attività consentite

1.     Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte nelle forme previste per la vendita su area pubblica. Non è ammessa la coesistenza di un'attività regolata dal presente regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse qualora i titolari siano soggetti diversi, non è comunque ammessa la vendita di prodotti alimentari ad eccezione dei prodotti strettamente attinenti ai trattamenti effettuati e fatto salvo il possesso dei requisiti soggettivi e professionali richiesti.

2.     Le stesse attività possono essere svolte anche in locali di abitazione dell'esercente a condizione:

-      che l'interessato presenti preventivamente Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune, che per i locali sia presente l'idoneità igienico-sanitaria di cui agli articoli 7 e seguenti del presente regolamento;

-      che l'esercente stesso consenta i controlli da parte degli organi competenti.

Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, case di cura, centri medici specializzati, palestre, circoli privati, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica dell'impresa, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, comprovata disponibilità dei locali e nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174, dall'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, e della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati, nel rispetto degli orari per l'esercizio dell'attività di Acconciatore/Estetista stabiliti dalle vigenti Ordinanze Sindacali e del presente regolamento.

3.     Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.

4.     Negli esercizi disciplinati dal presente regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.

5.     Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività contenente le seguenti autocertificazioni:

a)     che sono presenti tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 1, con esclusione di quello di cui alla lettera f);

b)     che i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso della relativa qualificazione professionale, non eseguono le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;

c)     che i locali e le attrezzature hanno i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi;

d)     che le prestazioni non sono effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).

6.     I gestori di corsi didattici, riconosciuti in base alla vigente normativa e legittimati ad effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:

-      oggetto e caratteristiche del corso;

-      data inizio e fine corso;

-      orario settimanale e giornaliero delle lezioni;

-      nominativi del personale direttivo ed insegnante con relativi estremi anagrafici.

Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.

7.     Le attività di cui al presente regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non titolari di attività di acconciatore e/o di estetista, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte a Segnalazione Certificata di Inizio Attività a norma del successivo articolo 3 comma 1 con esclusione della lettera f) e dei commi 2 e 3 con istanza da presentarsi 30 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della Qualificazione Professionale.

Analoga comunicazione al Comune da parte degli interessati deve essere presentata in occasione di manifestazioni organizzate da Enti od Associazioni a scopo umanitario.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.

8.     I trattamenti ed i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986 n. 713, e successive modificazioni.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e/o di estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, al fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e successive modificazioni.

 

Articolo 3 - Requisiti per esercitare l'attività

1.     L'attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore o estetista, o il trasferimento di sede degli stessi, o modifica dell'attività, é subordinata alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

a)     requisito della regolare costituzione della società o impresa individuale e dell'iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.; le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (imprese artigiane) possono iscriversi successivamente all'albo delle imprese artigiane;

b)     requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (articolo 7 e seguenti);

c)     requisito della conformità dei locali ai requisiti urbanistici-edilizi;

d)     requisito della qualificazione professionale, ottenuto nel rispetto della vigente normativa, che deve sussistere:

-      in caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o, solo in caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico;

-      in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci), in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dalla Legge 20 maggio 1997 n. 133;

-      in capo all'unico socio, in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 20 maggio 1997 n. 133;

-      in capo ai soci accomandatari, in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lettera b), della Legge 20 maggio 1997 n. 133;

-      in capo alla persona designata ad assumere la responsabilità tecnica (socio o dipendente), in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificata dalla Legge 20 maggio 1997 n. 133;

e)     disponibilità dei locali;

f)     superficie minima dei locali a norma del successivo articolo 6.

2.     Per ogni sede dell'impresa esercente l'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato un differente responsabile tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.

Il soggetto preposto in possesso della qualificazione professionale che assume la responsabilità tecnica deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia il responsabile tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo.

2-bis.       Il recesso del responsabile tecnico (anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro) dovrà essere comunicato a cura dello stesso; contestualmente il titolare dell'attività dovrà presentare comunicazione di nomina di nuovo responsabile tecnico in assenza della quale l'attività è sospesa con applicazione delle norme di cui al successivo articolo 9.

3.     Un'impresa può essere titolare di più esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. In caso di impresa artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997, il numero di esercizi non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4.     Un esercente che oltre alla propria attività sia titolare di un esercizio presso una convivenza, per svolgere il servizio esclusivamente a favore dei membri della stessa, deve garantire la presenza del responsabile tecnico nei modi previsti dal comma precedente oppure svolgendo l'attività in orari diversi da quello della sede principale.

5.     Le attività di acconciatore ed estetista disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente dallo stesso titolare negli stessi locali previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività alle condizioni di cui al precedente articolo e con le seguenti prescrizioni:

-      il richiedente sia in possesso dei requisiti professionali previsti per le attività esercitate;

-      i locali dedicati alle differenti prestazioni dovranno essere separati distintamente;

-      possono essere in comune i bagni ed i locali non destinati ai trattamenti (attesa, reception).

Qualora il titolare ceda un ramo d'azienda le attività sono scisse ed a tal fine dovrà essere presentato il subingresso per una delle due attività; i locali dedicati all'attività oggetto di subingresso dovranno essere nettamente separati con pareti continue dai locali dedicati all'altra attività, dotati di servizi igienici indipendenti e di ingresso autonomo. Ognuna delle attività deve rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti, ed ognuno dei titolari deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali.

6.     Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più della attività autorizzate, l'attività é sospesa con applicazione delle norme di cui al successivo articolo 9.

7.     In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la voltura della relativa autorizzazione/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali. Qualora manchi la qualifica professionale per l'attività di acconciatore è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad esercitare tale attività. Qualora manchi la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad esercitare tale attività. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito e senza che sia stata chiesta la voltura dell'autorizzazione/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività quest'ultima decade.

 

Articolo 4 - Procedura di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Sportello unico attività produttive

1.     All'atto della presentazione della SCIA devono essere presenti i requisiti di cui all'articolo 3 comma 1, la cui presenza è oggetto di autocertificazione da parte dei soggetti interessati.

In particolare per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, la loro presenza deve essere autocertificata utilizzando l'apposita modulistica i cui contenuti sono concordati con l'A.S.L..

2.     In caso di presenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 punti a), b), c), d) ed e), nonché della relativa autocertificazione, l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive; nel caso l'attività venga iniziata in data successiva, il lasso di tempo tra la data di presentazione e la data di apertura non potrà essere superiore a 60 giorni.

Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto di esercitare l'attività segnalando agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni.

Copia delle autocertificazioni relative ai requisiti igienico-sanitari viene inviata all'A.S.L. per lo svolgimento delle attività di controllo delle stesse.

3.     Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di acconciatore ed estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi della Legge 2 aprile 2007 n. 40.

Per la presentazione delle pratiche è previsto un diritto di istruttoria nella misura definita dal Regolamento dello Sportello Unico.

 

Articolo 5 - Commissione Comunale

1.     La Commissione consultiva é composta da:

-      il Sindaco o suo delegato che la presiede;

-      rappresentanti della categoria degli acconciatori mediante le Associazioni Provinciali degli Artigiani, firmatarie di contratti nazionali del lavoro e presenti nel CNEL;

-      rappresentanti della categoria degli estetisti mediante le Associazioni Provinciali degli Artigiani, firmatarie di contratti nazionali del lavoro e presenti nel CNEL;

-      rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;

-      il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani o suo delegato;

-      un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato.

2.     La funzione di Segretario della Commissione é svolta da un funzionario del Settore Amministrativo competente.

3.     La Commissione é nominata con apposito atto e dura in carica cinque anni: i suoi membri possono essere rieletti.

4.     I rappresentanti delle categorie artigianali e dei sindacati sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

5.     I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

6.     La riunione della Commissione é valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7.     La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a redazione del regolamento e sue modifiche e per ogni questione riguardante le problematiche relative all'applicazione del presente regolamento e della normativa di settore.

8.     Per le partecipazioni alla Commissione non è prevista la corresponsione del gettone di presenza o altra forma di rimborso spese.

 

Articolo 6 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

1.     Oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, per l'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):

a)     acconciatori: metri quadri 10 per un solo posto di lavoro, metri quadri 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b)     estetisti: metri quadri 14.

2.     Per l'esercizio delle attività di estetista, é necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

 

Articolo 7 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate

1.     I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

a)     altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a metri 2,70;

b)     superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata di cui al D.Lgs. 81/2008 e costruito secondo la Norma Tecnica Italiana UNI 10339. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.Lgs. 81/2008);

c)     nei locali, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, deve essere garantita la presenza di impianti di estrazione forzata dell'aria;

d)     i locali dovranno essere strutturalmente predisposti per consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone con limitate capacità motorie, nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari relative all'accessibilità ovvero visitabilità ovvero adattabilità degli stessi.

2.a)   Nuove aperture e trasferimenti.

I servizi igienici devono essere di norma interni ai locali, in numero e posizione adeguati alle esigenze di privatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

Qualora il locale sia inserito nel consolidato storico urbano e non sia possibile la realizzazione del servizio igienico interno ai locali, attestato da relazione asseverata a firma di professionista abilitato, è ammesso l'uso di servizi igienici esterni al locale, ubicati nel cortile condominiale, con le seguenti prescrizioni:

-      la possibilità di utilizzo del servizio igienico sia di uso esclusivo dell'attività di acconciatore/estetica dichiarato da attestazione dell'amministratore del condominio; da parte del titolare dovrà essere attestato l'impegno a mantenere idonee condizioni igieniche e di manutenzione dei locali;

-      sia garantito l'utilizzo del servizio igienico da parte degli avventori diversamente abili, nel rispetto dei disposti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, attestato da asseverazione di tecnico abilitato;

2.b)  Attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e/o cambiamenti di titolarità.

Per i servizi igienici si consente il mantenimento della situazione già autorizzata.

Se il servizio igienico è in comune alla esplicita condizione che:

-      il servizio igienico non sia in uso comune con l'alloggio occupato per civile abitazione;

-      gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del servizio medesimo siano posti in capo all'esercente le attività disciplinate dal presente regolamento, quale che sia la proprietà del locale destinato a servizio igienico, il numero degli utenti del medesimo, le eventuali contrastanti disposizioni di regolamento condominiale o di accordi esterni fra privati.

2.c)   In caso di ampliamenti e/o di ristrutturazione edilizia (come definita all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 ed all'articolo 13 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56) si applicano le specifiche previste alla precedente lettera a).

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

-      il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);

-      le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;

-      dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetista e acconciatore, di antilatrina ventilata con porta.

3.     Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti (D.M. 37/2008), delle Norme CEI ed UNI.

4.     Nel caso di locali interrati e seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati, deve essere richiesta deroga all'A.S.L. competente per territorio ex D.Lgs. 81/2008. Tali locali devono essere conformi ai requisiti previsti dall'articolo 114 del vigente Regolamento Municipale d'Igiene.

5.     Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo, le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a metri 1,80.

6.     Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7.     Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.Lgs. 81/2008).

8.     Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonchè di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante per la raccolta dei rifiuti urbani; per lo smaltimento di rifiuti speciali dovrà essere prevista apposita convenzione con aziende specializzate.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9.     Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, bagno turco, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata a meno che tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura.

10.   Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.

Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

11.   Al titolare dell'attività ed al responsabile tecnico, se soggetto diverso dal titolare, incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

a)     l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b)     il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro preferibilmente di colore chiaro e comunque sempre in stato di perfetta nettezza;

c)     prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

d)     nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

e)     per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

f)     le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non contagiosità;

g)     tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio ed asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati.

Gli strumenti taglienti e/o aghi, destinati a venire a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, qualora non siano monouso, prima di essere riutilizzati devono subire i sotto indicati trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello secondo la procedura e nell'ordine riportati; deve essere sottoposto immediatamente a tali trattamenti ogni altro strumento, come le forbici per il taglio dei capelli, che sia venuto accidentalmente a contatto con il sangue anche se in modo apparentemente insignificante.

Conservare gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello in appositi contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili fino alla nuova utilizzazione.

Fase 1: preliminare al trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

E' obbligatoria in quanto indispensabile per il successo del trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

1)     Immergere gli strumenti in una soluzione detergente disinfettante per almeno 30 minuti. Tale pratica scioglie eventuale materiale organico presente e protegge il personale dall'esposizione a microrganismi presenti nel materiale organico; per ridurre i tempi dell'operazione possono essere utilizzati apparecchi ad ultrasuoni, in tal caso sono sufficienti 3÷4 minuti.

2)     Lavare e spazzolare con apposito spazzolino; tale operazione rimuove ed allontana eventuale materiale organico presente e riduce la carica microbica.

3)     Sciacquare sotto acqua corrente e asciugare con salvietta a perdere.

Fase 2: di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione provoca la distruzione di tutti i microrganismi sia patogeni che non patogeni.

Si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore:

-      vapore sottopressione: autoclave a 120°C per un minimo di 20 minuti;

-      a calore secco: stufa a secco a 170°C per 2 ore;

-      ad alte temperature: sfere di quarzo a 230°C per 2 secondi; la sterilizzazione con sfere di quarzo è indicata per piccoli oggetti (punte).

Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

Per le modalità d'uso seguire sempre le indicazioni di concentrazione, tempi di contatto, durata della soluzione, fornite dalle ditte produttrici. Seguire inoltre le indicazioni fornite dalle ditte produttrici riguardo a cautele di uso e di detenzione, limitazione d'uso, per i vari materiali.

Gli apparecchi a raggi U.V. (apparecchi a luce blu) possono solo essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per la conservazione degli strumenti già trattati;

h)     è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

i)     in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

l)     dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

m)    le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

n)     per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;

o)     le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;

p)    i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

q)     il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa; in caso di esercizi che non hanno dipendenti, l'obbligatorietà di disporre di una cappa o di altre idonee apparecchiature per l'aspirazione dei vapori è collegata con il tipo e le modalità di utilizzo (e frequenza) dei prodotti cosmetici impiegati. In ogni caso le modalità di lavorazione ed i relativi rischi vanno esplicitamente dichiarati sul documento di valutazione del rischio, sotto la completa responsabilità del gestore;

r)     durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

s)     gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;

t)     tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente;

u)     gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti da tali rischi;

v)     devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale, ad esempio guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature, idonei occhiali protettivi per utilizzo laser, ecc.;

z)     a salvaguardia dei diritti degli utenti:

-      devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono;

-      deve essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni - avvertenze e avvisi di protezione - controindicazioni e cautele d'uso;

-      devono essere forniti mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per i trattamenti di sauna, idonei occhiali protettivi, ben aderenti, per trattamenti UV (se non monouso da sostituire appena mostrino segni di deterioramento), idonei occhiali protettivi per trattamenti laser, ecc..

12.   Il personale di minore età o in condizioni di apprendista, deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17 ottobre 1967 n. 977.

13.   Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14 - secondo comma, punto B, della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

14.   Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

 

Articolo 7 bis - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie

1.     Nel caso di attività esercitata in sede fissa all'interno di ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie dovranno essere rispettati i requisiti previsti negli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Il servizio igienico potrà essere nelle vicinanze, anche non ad uso esclusivo.

2.     Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere esercitate a domicilio presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.

3.     Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

 

Articolo 7 ter - Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente

1.     Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate previa SCIA di cui all'articolo 4 presso il domicilio dell'esercente e qualora rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario, ai seguenti requisiti:

a)     locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'articolo 7, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza;

b)     impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di metri 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico-sanitarie di cui all'allegato tecnico all'articolo 7 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 devono essere rispettate.

2.     Per gli esercizi a domicilio già autorizzati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato in data 11 ottobre 1999, esecutivo dal 15 novembre 1999, verrà ammesso lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

 

Articolo 7 quater - Altre disposizioni igienico-sanitarie

1.     Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

2.     Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con delibera di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L..

 

Articolo 8 - Subingresso

1.     Il subingresso per acquisto o affitto d'azienda nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, o urbanistico-edilizi, é subordinato ad una SCIA da parte dell'interessato, il quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del precedente articolo 3, comma 1. In ogni caso il requisito della qualifica professionale deve sussistere al momento della comunicazione di subentro tranne il caso in cui venga contestualmente posta in sospensione. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la comunicazione, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui agli articoli 7 e seguenti del presente regolamento.

I competenti uffici comunali provvedono alle opportune verifiche circa la verità di quanto dichiarato dagli interessati, adottando gli opportuni provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci.

2.     L'autorizzazione o denuncia di inizio attività o SCIA in possesso del dante causa si intende decaduta alla data di trasferimento della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non presenti comunicazione di subingresso entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto, decade dal diritto di esercitare l'attività.

3.     Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, coloro che divengono titolari dell'azienda o gestori della stessa nel rispetto delle normative vigenti, possono gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione professionale, qualora siano coniuge, figli maggiorenni o minorenni emancipati o tutore dei figli minorenni, o, in mancanza di questi, eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la gestione dell'azienda, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. A tal fine gli eredi devono presentare SCIA con contestuale nomina di un responsabile tecnico qualificato entro 6 mesi dall'evento, in caso contrario si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza per inattività dell'esercizio. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'esercizio dell'attività può essere proseguito in una delle forme previste dal presente regolamento.

 

Articolo 9 - Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza - Cessazione

1.     Il Sindaco può stabilire, con propria ordinanza, turni di apertura obbligatoria durante il periodo estivo.

2.     Di ogni sospensione di attività dell'esercizio deve essere data preventiva giustificata comunicazione al competente Settore della Divisione Commercio nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; della ripresa dell'attività deve essere data preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

3.     Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

4.     L'attività é soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora, entro 180 giorni le carenze riscontrate non vengano rimosse è disposta la decadenza dell'autorizzazione o l'interruzione dell'attività

5.     Deve essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio (mediante decadenza dell'autorizzazione o degli effetti prodotti dalla DIA/SCIA) qualora:

a)     l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al competente Settore della Divisione Commercio;

b)     l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;

c)     l'esercizio con più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza é limitata alla tipologia non esercitata.

6.     Nel caso di cessazione dell'attività é fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita comunicazione al competente Settore della Divisione Commercio entro 30 giorni dalla cessazione.

 

Articolo 10 - Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari

1.     Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività o la dichiarazione di inizio attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.

2.     L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.

3.     Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

 

Articolo 11 - Vigilanza - Sanzioni

1.     Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

2.     Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza delle norme del presente regolamento é punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 50,00 a Euro 500,00 nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

3.     In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni.

4.     E' disposta l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione o SCIA. E' disposta la sospensione dell'esercizio delle attività autorizzate qualora siano esercitate senza personale in possesso del necessario requisito professionale. L'ordine di sospensione è revocato quando l'esercente nomina un nuovo soggetto in possesso della qualificazione professionale che assume la responsabilità tecnica accettando l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale.

5.     Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, è disposta la chiusura coattiva dell'esercizio.

 

Articolo 12 - Disposizione finale

1.     Il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comuale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16) esecutiva dal 15 novembre 1999 omologazione regionale 7 febbraio 2000. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005 (mecc. 2005 00131/016) esecutiva dal 11 luglio 2005. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 06528/016) esecutiva dal 17 dicembre 2007.

 

Allegato A

 

Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di estetista:

-      Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

-      Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.

-      Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

-      Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

-      Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

-      Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

-      Lampade abbronzanti UV-A.

-      Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

-      Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

-      Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

-      Scaldacera per cerette.

-      Rulli elettrici e manuali.

-      Vibratori elettrici oscillanti.

-      Attrezzi per ginnastica estetica.

-      Attrezzature per manicure e pedicure.

-      Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

-      Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

-      Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

-      Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

-      Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).

-      Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centrimetri quadrati.

-      Depilatori elettrici elettronici.

-      Apparecchi per massaggi subacquei.

-      Apparecchi per presso-massaggio.

-      Elettrostimolatore ad impulsi.

-      Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

-      Laser estetico.

-      Saune.