Divisione Servizi Educativi                                                      

Servizi Educativi per l'Infanzia  

       n. ord. 45

2011 00369/007

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 MARZO 2011

 

(proposta dalla G.C. 1 febbraio 2011)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRESCIA Mario

BRUNO Giuseppe Maurizio

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FIORINO Salvatore

FREDA Paola

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

 

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SAVINI Manuela

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 48 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - CERUTTI Monica - GHIGLIA Agostino.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

 

SEDUTA PUBBLICA   

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E CONSEGUENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.

 

Proposta dell'Assessore Borgogno comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.  

 

       Il vigente Regolamento comunale delle scuole dell'infanzia è in vigore da 15 anni: è stato approvato dal Consiglio Comunale nel 1996 e modificato nel 2001 solo per quanto riguarda i criteri e punteggi per l'accesso. I cambiamenti avvenuti dopo la sua approvazione lo hanno reso per alcune parti inapplicabile, perché in contrasto con norme successive, per altre parti non più adeguato rispetto all'evoluzione del pensiero pedagogico, al contesto cittadino dei servizi per l'infanzia, all'organizzazione del Comune, alle mutate condizioni sociali ed economiche della popolazione.

       Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le norme di riferimento statali. Dal 2001 le scuole dell'infanzia comunali sono riconosciute paritarie ai sensi della Legge n. 62 del 20 marzo 2000 e fanno quindi parte del sistema nazionale dell'istruzione, al cui ordinamento devono corrispondere. Pertanto le disposizioni statali vengono applicate anche nelle nostre scuole e, negli ultimi anni, il panorama normativo è notevolmente cambiato: il Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, ha definito le norme generali relative alla scuola dell'infanzia; con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 31 luglio 2007 sono state approvate le Indicazioni per il curricolo; il Decreto n. 89 del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, ne ha ridefinito l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico.

       Il nuovo Regolamento che si propone all'approvazione è stato quindi elaborato nel rispetto ed in coerenza con l'insieme delle norme statali che riguardano l'ordinamento delle scuole dell'infanzia e si colloca nel sistema degli atti comunali di programmazione e di disciplina del servizio.

       E' il frutto di una impegnativa consultazione effettuata negli scorsi mesi, che ha coinvolto tutti i soggetti interessati: tutte le direttrici ed i direttori dei Circoli Didattici comunali, tutto il personale docente ed amministrativo delle scuole dell'infanzia comunali, le Organizzazioni Sindacali, le Circoscrizioni, rappresentanti dei gestori delle scuole dell'infanzia convenzionate, l'Ufficio Territoriale del Ministero dell'Istruzione attraverso una rappresentanza di dirigenti scolastici delle scuole infanzia statali, genitori delle scuole comunali e convenzionate.

       Le consultazioni sono state realizzate sulla base di un documento di lavoro elaborato dalla Divisione Servizi Educativi, che indicava le finalità del servizio e sviluppava tre temi: i principi organizzativi, l'accesso e la partecipazione. Nelle scuole le direttrici ed i direttori hanno raccolto le osservazioni ed i contributi del personale su tutti i temi individuati; gli altri attori coinvolti hanno partecipato ad uno dei tre gruppi che avevano come oggetto di lavoro uno degli argomenti proposti. All'interno dei tre gruppi si sono quindi trovati a confronto sullo stesso tema persone portatrici di visioni ed interessi diversi, il che ha arricchito la discussione e le proposte.

       Tutti i contributi raccolti nella fase delle consultazioni sono raccolti in un report che rende conto dell'ampia partecipazione, del gran numero di questioni affrontate e delle proposte formulate, molte delle quali accolte nel nuovo Regolamento.

       Come indicato all'articolo 1, il Regolamento contiene le norme - quadro entro le quali il servizio si realizza. Più in specifico, nel Regolamento vi sono norme che:

-      indicano le finalità del servizio ed i principi organizzativi e di funzionamento;

-      disciplinano l'accesso, la frequenza e la permanenza delle bambine e dei bambini nel servizio, garantendo la trasparenza delle attività gestionali e la parità di trattamento;

-      prevedono le modalità e le strutture della partecipazione delle famiglie e ne dispongono i principi per il loro funzionamento;

-      delineano gli indirizzi in ordine alle relazioni con gli altri soggetti cointeressati nel "sistema scuola cittadino" e al loro coinvolgimento.

       Nel confronto con l'attuale Regolamento, la novità più rilevante nella struttura del documento consiste nel rinviare ad altri atti della Giunta Comunale e dei dirigenti, secondo competenza, la disciplina dell'organizzazione del lavoro nei servizi e negli uffici, gli organici delle scuole, l'accesso al lavoro nei servizi educativi e l'assegnazione dei dipendenti ai Circoli, l'orario di lavoro, le mansioni attribuite ai diversi profili professionali, il conferimento delle supplenze, i procedimenti di mobilità e di trasposizione, il funzionamento degli organi collegiali, le modalità per garantire la qualità, l'elaborazione dei progetti formativi delle singole sedi.

       Nei contenuti, i cambiamenti principali riguardano:

1)     la definizione del sistema cittadino delle scuole dell'infanzia e l'impegno della Città a costituire un organismo a cui saranno invitati a partecipare l'Ufficio Territoriale del Ministero dell'Istruzione, le scuole paritarie convenzionate e le Circoscrizioni comunali, per programmare uno sviluppo dei servizi coerente con la dinamica della domanda e per coordinare le modalità di accesso;

2)     il riferimento del servizio ad un progetto unitario per le bambine ed i bambini da 0 a 6 anni;

3)     il riferimento alla "Carta delle città educative" ed alla "Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo" quali documenti fondamentali per indicare le finalità del servizio;

4)     l'individuazione del Circolo Didattico Comunale come unità organizzativa territoriale dei servizi educativi per l'infanzia della Città;

5)     la collegialità quale principio pedagogico ed organizzativo su cui si basa l'organizzazione del lavoro dell'intero servizio;

6)     la possibilità di organizzare le sezioni per età omogenea o eterogenea;

7)     l'omogeneizzazione dei criteri di accesso alla scuola dell'infanzia rispetto a quelli dei nidi d'infanzia comunali, esclusa l'applicazione dell'ISEE a parità di punteggio;

8)     l'istituzione di un'apposita commissione, in analogia a quanto avviene per i nidi d'infanzia, per esaminare le domande e la documentazione medica presentata dalle famiglie per valutare la gravità dei problemi di salute di una persona compresa nel nucleo familiare o della bambina o del bambino e attribuire la priorità assoluta nelle graduatorie;

9)     le procedure per l'ammissione dei bambini con priorità assoluta, affinché l'inserimento avvenga in una scuola in cui possa essere realizzato un progetto di effettiva inclusione;

10)   le modalità per l'assegnazione dei posti e l'accettazione da parte delle famiglie, in analogia a quanto avviene per i nidi d'infanzia comunali;

11)   la struttura della Commissione Unica Circoscrizionale e le sue competenze, prevedendo una composizione "ristretta" per gli adempimenti relativi all'approvazione delle graduatorie comunali e "allargata" per affrontare questioni di sistema con le scuole statali e paritarie convenzionate;

12)   la possibilità di conservare il posto alle bambine ed ai bambini assenti per giustificati motivi per un massimo di tre mesi, termine prorogabile solo in casi assolutamente straordinari;

13)   la ridefinizione degli ambiti della partecipazione delle famiglie e degli organismi collegiali: abolizione del Consiglio di Circolo e del Comitato di Gestione, sostituiti dalla Commissione Scuola Famiglia per sottolineare l'orientamento della partecipazione verso temi educativi più che verso quelli amministrativo-gestionali;

14)   il riconoscimento e la promozione dell'associazionismo fra le famiglie come forma efficace di partecipazione e l'impegno della Città a favorirne la nascita ed agevolarne il funzionamento e le attività.

15)   l'istituzione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Scuola Famiglia quale organismo consultivo dell'Amministrazione sullo sviluppo delle politiche educative per l'infanzia, gli indirizzi programmatici, le modalità della partecipazione delle famiglie alla vita della scuola ed i diversi aspetti del funzionamento del servizio;

16)   la possibilità di prevedere forme di informazione e consultazione generalizzate delle famiglie, anche quelle non frequentanti le scuole dell'infanzia comunali, a livello cittadino e circoscrizionale.

       Tutti i punti sopra indicati rendono evidente come il nuovo Regolamento che si propone all'approvazione sia profondamente diverso da quello vigente.

       Entrerà in vigore nell'anno scolastico 2011/2012, ma la Giunta Comunale potrà posticipare l'applicazione delle norme relative all'accesso ad un anno scolastico successivo, in base alla verifica della disponibilità finanziaria necessaria per procedere alla modifica del programma informatico.

       Contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il vigente. Poiché l'abrogazione di alcune norme produce una carenza di disciplina degli istituti di cui all'articolo 9 del nuovo Regolamento (organici delle scuole, accesso al lavoro, assegnazione dei dipendenti ai circoli, organizzazione e orario di lavoro nei servizi e negli uffici, mansioni attribuite ai diversi profili professionali, conferimento delle supplenze, procedimenti di mobilità e di trasposizione) si dà atto che nel rispetto delle norme che disciplinano le relazioni sindacali e attraverso un adeguato confronto costruttivo si individuerà il contenuto degli atti organizzativi nelle predette materie. Al fine di dotare i servizi di una adeguata regolamentazione, in attesa della definizione di quanto sopra, si dà atto che il dirigente competente riassumerà temporaneamente le disposizioni in materia previste dall'attuale Regolamento, che non contrastino con l'atto in approvazione.

       L'abolizione del Consiglio di Circolo stabilita con il nuovo Regolamento rende necessaria la modifica del Regolamento comunale dei nidi d'infanzia, in quanto nell'organismo vi sono rappresentanti dei genitori e del personale sia delle scuole che dei nidi d'infanzia. Devono quindi essere abrogati gli articoli che ne prevedono la composizione, le modalità di funzionamento e le competenze.

       Contestualmente si provvede all'abrogazione del "Regolamento per le scuole materne rette da enti convenzionati e per le scuole materne non convenzionate", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 19 luglio 1955 e successivamente modificato, che non è applicato in quanto contiene norme ormai in contrasto con la legislazione nel frattempo intervenuta.

       Ai sensi dell'articolo 43 punto 1 comma e) del Regolamento Comunale del Decentramento, in data 1 febbraio 2011 è stato richiesto  il parere alle dieci Circoscrizioni cittadine.

       Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta le Circoscrizioni 1, 5, 7 e 10 non hanno espresso alcun parere.

       Le altre Circoscrizioni hanno espresso parere favorevole, con i provvedimenti consiliari sottoindicati, allegati al presente atto:

-      Circoscrizione 2, deliberazione del 21/2/2011 n. mecc. 2011 00850/085(all. 2 - n.        );

-      Circoscrizione 3, deliberazione del 23/2/2011 n. mecc. 2011 00913/086 (all. 3 - n.       );

-      Circoscrizione 4, deliberazione del 21/2/2011 n. mecc. 2011 00674/087 (all. 4 - n.       );

-      Circoscrizione 6, deliberazione del 1/3/2011 n. mecc. 2011 00851/089 (all. 5 - n.           );

-      Circoscrizione 8, deliberazione del 16/2/2011 n. mecc. 2011 00731/091 (all. 6 - n.         );

-      Circoscrizione 9, deliberazione del 21/2/2011 n. mecc. 2011 00684/092 (all. 7 - n.          ).

       La Circoscrizione 6 ha altresì proposto:

-      che l'Amministrazione Comunale si faccia promotrice di un tavolo di concertazione con le scuole statali, per giungere a criteri condivisi di accesso e di attribuzione dei punteggi, che favoriscano l'uniformità e possano essere adottati autonomamente dai singoli istituti;

-      di organizzare un sistema cittadino per le iscrizioni che consenta alle famiglie la presentazione di un'unica domanda, specificando le scuole o le Circoscrizioni richieste, per semplificare l'iter di accesso e la gestione delle graduatorie da parte delle scuole comunali, statali e convenzionate.

       Si ritiene di accogliere le proposte e, trattandosi di temi particolarmente rilevanti nel rapporto con gli altri soggetti gestori (le scuole statali nel primo caso ed anche le scuole convenzionate nel secondo), saranno discussi dall'organismo cittadino di coordinamento previsto dall'articolo 2 del nuovo regolamento, a cui saranno invitati a partecipare l'Ufficio territoriale del Ministero dell'Istruzione, le scuole paritarie convenzionate attraverso loro rappresentanze e le Circoscrizioni comunali. 

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare il "Regolamento scuole dell'infanzia comunali", allegato alla presente per farne parte integrante, con le indicazioni espresse in narrativa e le relative motivazioni (all. 1 - n.         );

2)     di stabilire che il Regolamento entrerà in vigore nell'anno scolastico 2011/2012. La Giunta Comunale potrà posticipare l'applicazione delle norme relative all'accesso ad un anno scolastico successivo, in base alla verifica della disponibilità finanziaria necessaria per procedere alla modifica del programma informatico;

3)     di abrogare il "Regolamento delle scuole comunali dell'infanzia" n. 232, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 luglio 1996 (mecc. 9604446/07) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 febbraio 2001 (mecc. 2000 11011/07) a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012;

4)     di modificare il vigente "Regolamento comunale dei nidi d'infanzia" n. 231 per le parti che riguardano la composizione, le competenze ed il funzionamento del Consiglio di Circolo, del quale il nuovo Regolamento scuole infanzia prevede l'abolizione:

-      all'articolo 2, comma 3, sono soppresse le parole "dal Consiglio di Circolo ,";

-      all'articolo 7, comma 1, è soppresso il primo punto dell'elenco "Consiglio di Circolo";

-      l'articolo 8 è abrogato;

-      all'articolo 9.2) è soppresso il punto 1: "necessità e progetti per l'utilizzo dei fondi assegnati al Circolo;";

-      all'articolo 9.2) punto 4 sono soppresse le parole ", sulla base dei criteri generali, deliberati dal Consiglio di Circolo e";

-      all'articolo 10.1) è soppresso il punto b);

-      all'articolo 18, comma 4, punto 3 sono soppresse le parole "il Consiglio di Circolo,";

-      all'articolo 31, comma 4, sono soppresse le parole ", dal Consiglio di Circolo";

-      all'articolo 33, comma 4, sono soppresse le parole ", il Consiglio di Circolo";

-      all'articolo 33, comma 7, sono soppresse le parole "Consiglio di";

5)     di abrogare il "Regolamento per le scuole materne rette da enti convenzionati e per le scuole materne non convenzionate" n. 98, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 19 luglio 1955 e successivamente modificato, che non è applicato in quanto contiene norme ormai in contrasto con la legislazione nel frattempo intervenuta.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio. 

 

L'ASSESSORE ALLE RISORSE EDUCATIVE

F.to Borgogno

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE

F.to Nota

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Brescia Mario, Fiorino Salvatore, Freda Paola, Furnari Raffaella, Lospinuso Rocco, Porcino Gaetano, Salinas Francesco, Salti Tiziana, Savini Manuela, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

PRESENTI 37

VOTANTI 36

 

ASTENUTI 1:

Lonero Giuseppe

 

FAVOREVOLI 36:

Angeleri Antonello, Boero Valter, Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cantore Daniele, Cassano Luca, Cassiani Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

      Penasso

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 


REGOLAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

 

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - L'oggetto del regolamento

1.     Il Regolamento delle Scuole dell'Infanzia della Città di Torino contiene le norme - quadro  entro le quali il servizio si realizza. Con questo provvedimento, in attuazione degli indirizzi progettuali e programmatici contenuti nelle linee guida dei servizi educativi per l'infanzia della Città per la fascia 0 - 6 anni, in particolare si specificano le caratteristiche e finalità del servizio ed i propri principi organizzativi, si disciplinano le modalità di accesso e di partecipazione delle famiglie.

2.     Con propri atti, la Giunta Comunale ed i dirigenti rendono operativo quanto indicato nel presente Regolamento e quanto demandato loro per competenza, disciplinando l'organizzazione del lavoro nei servizi e negli uffici, il funzionamento degli organi collegiali, le modalità per garantire la qualità del servizio, l'elaborazione dei progetti formativi delle singole sedi.

3.     Più in specifico nel Regolamento troveremo norme che:

-      indicano le finalità del servizio ed i principi organizzativi e di funzionamento;

-      disciplinano l'accesso, la frequenza e la permanenza delle bambine e dei bambini nel servizio, garantendo la trasparenza delle attività gestionali e la parità di trattamento;

-      prevedono le modalità e le strutture della partecipazione delle famiglie e ne dispongono i principi per il loro funzionamento;

-      delineano gli indirizzi in ordine alle relazioni con gli altri soggetti cointeressati nel "sistema scuola cittadino" ed al loro coinvolgimento.

 

Articolo 2 - Il sistema scolastico per l'infanzia cittadino. Programmazione

1.     Le scuole dell'infanzia comunali insieme alle scuole statali ed a quelle paritarie gestite da altri enti fanno parte del sistema territoriale dei servizi rivolti all'infanzia e concorrono a rispondere alla domanda delle famiglie. A tal fine la Città stipula convenzioni con le altre scuole dell'infanzia paritarie, riconoscendo la loro funzione sociale e formativa, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.

2.     La Città promuove forme di coordinamento con gli altri enti gestori delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio, per programmare uno sviluppo dei servizi coerente con la dinamica della domanda e per coordinare le modalità di accesso. Favorisce la costituzione di un organismo cittadino a cui vengono invitati a partecipare l'Ufficio territoriale del Ministero dell'Istruzione, le scuole paritarie convenzionate attraverso loro rappresentanze e le Circoscrizioni comunali. Tale organismo assicura la coordinata partecipazione di tutti i soggetti gestori per condurre valutazioni sulla capacità dell'intero sistema di rispondere alla domanda di servizio, considerando le domande in lista d'attesa, la distribuzione territoriale delle scuole, le caratteristiche del territorio. Affronta specifiche questioni di carattere organizzativo e tecnico relative all'accesso ai servizi. Può, inoltre, prevedere forme di informazione e consultazione generalizzate dei genitori.

3.     In relazione agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione ed agli orientamenti espressi dall'organismo di cui al punto precedente:

-      il direttore della Divisione Servizi Educativi dispone l'istituzione di nuove scuole comunali, la chiusura di scuole esistenti, l'incremento o riduzione del numero delle sezioni, l'istituzione di "sezioni primavera" in attuazione delle vigenti norme, informate preventivamente le organizzazioni sindacali;

-      il dirigente competente individua le scuole paritarie ed il numero delle sezioni per le quali stipulare convenzioni.

 

Articolo 3 - Le finalità del servizio

1.     La Città offre alle bambine ed ai bambini in età da 0 a 6 anni una proposta educativa e formativa articolata secondo un progetto unitario, espresso nelle proprie linee guida, che si sviluppa nei diversi servizi con offerte specifiche tra loro coerenti.

2.     La scuola dell'infanzia della Città fa parte del sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

3.     Come parte del sistema educativo della Città promuove e realizza opportunità e contesti di crescita per le bambine ed i bambini da 3 a 6 anni, riconoscendo l'educazione, in quanto valore collettivo, diritto di tutti e per tutto l'arco della vita, in coerenza con i principi contenuti nella "Carta delle città educative".

4.     In accordo con la Convenzione Internazionale sui diritti del Fanciullo, promuove una cultura dell'infanzia volta a riconoscere la bambina ed il bambino come attivi protagonisti della loro crescita, capaci di costruire conoscenze, dare forma ai propri pensieri in modo creativo ed originale in una continua interazione con i pari e gli adulti, con l'ambiente fisico, sociale e culturale che li circonda.

5.     La Città concorre alla realizzazione di un sistema formativo integrato per l'infanzia, attraverso il raccordo e la collaborazione tra scuole comunali, statali e paritarie private convenzionate.

6.     La scuola dell'infanzia contribuisce all'attuazione di politiche che valorizzano le pari opportunità, nel rispetto delle diverse esigenze formative e della pluralità delle culture familiari, etniche e religiose, e la diffusione di una cultura della partecipazione, dell'inclusione, della condivisione e della corresponsabilità nella crescita della bambina e del bambino da parte di entrambi i genitori e della comunità educante.

 

Articolo 4 - I principi del progetto educativo del servizio

1.     Per perseguire le proprie finalità, garantire alle bambine ed ai bambini esperienze ed apprendimenti significativi e migliorare costantemente la qualità del servizio offerto, la scuola comunale dell'infanzia, in coerenza con le linee guida dei servizi educativi per l'infanzia:

-      realizza processi educativi attenti alle potenzialità e competenze di relazione, di autonomia, di creatività ed apprendimento delle bambine e dei bambini e si impegna in un'azione di piena valorizzazione delle originali identità individuali;

-      promuove progetti educativi che si articolano in una molteplicità di occasioni attente alla pluralità dei punti di vista e delle culture in una dimensione di ascolto e di ricerca rispettosa della tensione conoscitiva di ciascuno;

-      condivide ed interpreta i processi educativi attraverso la documentazione pedagogica;

-      dialoga ed interagisce con le realtà formative ed i diversi luoghi di cultura della Città attribuendo importanza alle specifiche responsabilità educative, allo scopo di avvicinare le bambine ed i bambini al senso di appartenenza ad una collettività, piccola o grande che sia;

-      riconosce il diritto-dovere delle famiglie di essere parte attiva nel processo educativo, offrendosi come spazio di incontro, confronto e condivisione in un'ottica di corresponsabilità educativa;

-      si impegna, allo scopo di assicurare organicità al processo educativo, a realizzare forme di raccordo e di continuità, intese come confronto, formazione e progettazione condivise, tra il complesso dei servizi per l'infanzia e la scuola primaria;

-      individua e sostiene percorsi di ricerca, di confronto e di innovazione metodologica e didattica, anche in collaborazione con altre istituzioni formative;

-      valorizza e facilita la partecipazione responsabile di tutte le figure coinvolte nel processo educativo e delle componenti sociali e culturali del territorio, in stretto rapporto con gli altri servizi della Città, le Circoscrizioni, le associazioni e gli enti;

-      persegue la qualità del servizio attraverso programmi permanenti di formazione del personale e ambienti di lavoro che curino il benessere organizzativo degli adulti presenti.

 

Articolo 5 - Il Piano dell'Offerta Formativa e la sperimentazione

1.     Il Piano dell'Offerta Formativa rappresenta l'identità culturale e progettuale di ciascuna scuola dell'infanzia, esplicitandone le scelte educative, le modalità organizzative, i percorsi curriculari didattici, le sperimentazioni ed i progetti specifici.

2.     Ogni scuola predispone il proprio POF, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il sistema scolastico, in attuazione delle linee guida dei servizi educativi per l'infanzia della Città, i quali insieme ne costituiscono la cornice di riferimento pedagogico, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Regolamento.

3.     La sperimentazione e l'innovazione sono espressione della necessità permanente di rinnovamento della scuola nel suo insieme, in relazione all'evoluzione del pensiero pedagogico ed ai cambiamenti sociali ed economici delle famiglie.

4.     Le attività di sperimentazione si realizzano nella ricerca di innovazioni e progettazioni educative.

5.     Attraverso appositi atti vengono stabiliti procedure, tempi e competenze per l'avvio, lo svolgimento e la valutazione delle sperimentazioni.

6.     I progetti di sperimentazione devono, in ogni caso, contenere l'analisi delle situazioni che inducono a proporre la sperimentazione, indicare le ipotesi progettuali, definire il campo di intervento, esplicitare la relazione tra obiettivi, strumenti e modalità di organizzazione, indicare le modalità di verifica e di valutazione in itinere e finali.

7.     Le sperimentazioni che richiedono un incremento di risorse devono essere previste nei documenti di programmazione economico-finanziaria.

 

TITOLO SECONDO - PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Articolo 6 - I Circoli Didattici Comunali

1.     Il Circolo Didattico Comunale è l'unità organizzativa territoriale dei servizi educativi per l'infanzia della Città di Torino. Con appositi atti ne sono definite ed assegnate le funzioni in relazione al complesso dei servizi per l'infanzia gestiti dal Comune, agli interventi e competenze condivisi con le Circoscrizioni comunali, al rapporto con gli altri servizi pubblici, con enti e soggetti privati presenti nel territorio di competenza. Al Circolo Didattico sono assegnate, con provvedimento della/del dirigente, le scuole dell'infanzia comunali.

2.     Nell'ambito del Circolo Didattico, la responsabilità della definizione ed attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo e delle gestioni amministrative delle scuole dell'infanzia è affidata alla/al responsabile pedagogica/o incaricata/o della direzione (direttrice o direttore di Circolo).

 

Articolo 7 - La collegialità

1.     L'ideazione e la realizzazione di progetti pedagogici ed organizzativi coerenti con le linee guida comuni del sistema scolastico comunale per l'infanzia sono condotte secondo un criterio di collegialità, ai diversi livelli organizzativi, di scuola, di circolo, di settore.

2.     Collegialmente le direttrici ed i direttori di Circolo condividono il Coordinamento Pedagogico ed Organizzativo del servizio comunale di scuola dell'infanzia, in collaborazione con i responsabili amministrativi dei servizi centrali della Divisione Servizi Educativi interessati.

3.     Attraverso il Coordinamento partecipano attivamente alla responsabilità della elaborazione di indirizzi, scelte educative e progetto formativo ed alla loro valutazione e verifica all'interno delle linee guida dei servizi educativi per l'infanzia e contribuiscono alla costruzione della identità organizzativa, socio-culturale ed antropologica del servizio. L'esercizio del coordinamento può prevedere l'articolazione del lavoro in commissioni sia tematiche che territoriali.

4.     La direttrice o il direttore del Circolo, al fine di affrontare questioni organizzative, riunisce tutto il personale presente nel servizio, compresi i lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici con mansioni di assistenza educativa.

5.     Le insegnanti e gli insegnanti con la direttrice o il direttore di Circolo si riuniscono nel Collegio dei Docenti, il quale, principalmente:

-      elabora ed approva il Piano dell'Offerta Formativa e le successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti;

-      definisce annualmente la programmazione educativa e didattica, propone criteri di organizzazione del personale;

-      forma le sezioni e definisce il calendario degli inserimenti;

-      valuta la realizzazione degli obiettivi educativi contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa e verifica il funzionamento del servizio, con le modalità e gli strumenti definiti dal Coordinamento Pedagogico.

6.     Appositi atti esecutivi del presente regolamento disciplinano il funzionamento dei predetti organismi.

 

Articolo 8 - La direzione del Circolo

1.     La/il direttrice/direttore didattica/o è la/il funzionaria/o comunale di riferimento per le famiglie i cui bambine e bambini frequentano le scuole comunali del Circolo e per i servizi e soggetti pubblici e privati presenti nel territorio di competenza interessati allo sviluppo di politiche educative per l'infanzia:

-      coordina le attività del Circolo;

-      promuove e coordina l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa, della programmazione educativa e della loro valutazione; promuove l'aggiornamento, la formazione del personale e la sperimentazione educativa; indirizza, sostiene e verifica il lavoro del personale assegnato;

-      procede alla destinazione del personale alle scuole del Circolo ed alle sezioni, alla formulazione dell'orario e dei turni di servizio, nell'ambito delle disposizioni organizzative e nel rispetto delle normative, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Integrativo Aziendale vigenti, sentite le osservazioni e proposte avanzate dai dipendenti nei Collegi dei Docenti e nelle riunioni di servizio;

-      cura l'organizzazione del servizio e dell'attività lavorativa in modo che siano tutelate salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo gli incarichi e le disposizioni ricevute;

-      collabora con i servizi centrali della Divisione Servizi Educativi nella gestione amministrativa del personale e nel monitoraggio e controllo dei servizi affidati in gestione a terzi all'interno delle strutture;

-      gestisce le risorse economiche assegnate al circolo;

-      cura il funzionamento degli organi collegiali del personale e di partecipazione delle famiglie;

-      promuove il coordinamento fra servizi educativi per la prima infanzia ed altri servizi educativi, sociali, culturali, sanitari;

-      autorizza l'utilizzo dei locali delle scuole in orario extra-scolastico, sentita la Commissione Scuola Famiglia di cui al successivo articolo 24, per attività ed iniziative organizzate da genitori di bambine e bambini frequentanti i servizi educativi comunali, che sviluppino la funzione della scuola come luogo di scambio ed integrazione di esperienze tra genitori e con il territorio.

 

Articolo 9 - Il personale

1.     Viene assegnato ai Circoli, in rapporto alle dimensioni dei servizi, personale insegnante, personale con compiti di assistenza educativa e personale amministrativo. Per ogni sezione sono assegnate/i due insegnanti, in relazione all'orario del servizio indicato al successivo articolo 10. Saranno assegnate risorse aggiuntive in presenza di bambine e bambini con disabilità certificata.

2.     Sono disciplinati da appositi atti della Giunta Comunale e dei dirigenti, secondo competenza, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, del Contratto Integrativo Aziendale e delle norme che disciplinano le relazioni sindacali: gli organici delle scuole, l'accesso al lavoro nei servizi educativi e l'assegnazione dei dipendenti ai Circoli, l'organizzazione e l'orario del lavoro nei servizi e negli uffici, le mansioni attribuite ai diversi profili professionali, il conferimento delle supplenze, i procedimenti di mobilità e di trasposizione.

 

TITOLO TERZO - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 10 - Il calendario e l'orario

1.     Il calendario di funzionamento delle scuole è stabilito dalla/dal Direttore della Divisione Servizi Educativi, in armonia con il calendario scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

2.     Nel periodo di chiusura estiva delle scuole la Città può organizzare un servizio educativo per le bambine ed i bambini iscritti nell'anno scolastico precedente alle scuole dell'infanzia comunali, statali e private paritarie convenzionate che non attivano analoghi servizi.

3.     L'orario di apertura del servizio della scuola dell'infanzia è dalle 7.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì. Di norma l'orario di funzionamento è dalle 8.30 alle 16.30. A richiesta motivata dalle famiglie, tra le 7.30 e le 8.30 può essere anticipato l'orario di funzionamento; tra le 16.30 e le 17.30 può essere posticipato l'orario di funzionamento.

 

Articolo 11 - Le sezioni

1.     La sezione è l'unità organizzativa di base per la progettazione e realizzazione dell'esperienza educativa. Il numero di iscritti di ciascuna sezione è, di norma, di 25 bambine e bambini.

2.     Le sezioni possono essere omogenee o eterogenee per età. Al fine di assicurare una adeguata distribuzione territoriale dei due modelli pedagogici, la proposta dei Collegi dei Docenti è confermata dalla/dal dirigente del servizio, sentito il parere del Coordinamento Pedagogico.

3.     Il Collegio dei Docenti forma le sezioni sulla base di criteri generali approvati dalla Commissione Scuola Famiglia, su proposta dello stesso Collegio.

 

Articolo 12 - Il pasto

1.     Le bambine ed i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia consumano un pasto fornito dal Comune, per il quale le famiglie contribuiscono secondo il regime tariffario stabilito.

2.     Il pasto fa parte della progettazione educativa e didattica della scuola, risponde ai criteri nutrizionali previsti per una sana alimentazione e contribuisce a sviluppare una corretta cultura alimentare, del piacere della tavola e della convivialità.

 

TITOLO QUARTO - DESTINATARI E MODALITA' DI ACCESSO

Articolo 13 - I destinatari

1.     Possono frequentare la scuola dell'infanzia le bambine ed i bambini da 3 a 6 anni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2.     In casi eccezionali, la/il dirigente competente, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 16.1, può autorizzare la permanenza di bambine e bambini con disabilità certificata per un anno oltre il limite di cui al comma precedente, in seguito alla definizione di un progetto elaborato dal Collegio dei Docenti in collaborazione con la famiglia e con i servizi sanitari competenti.

3.     Le scuole dell'infanzia comunali accolgono le bambine ed i bambini per i quali viene presentata domanda, con il seguente ordine di priorità:

1)     famiglie residenti a Torino (se residente la bambina o il bambino ed almeno un genitore);

2)     famiglie non residenti a Torino, in cui almeno un genitore presti attività lavorativa in città;

3)     altre famiglie non residenti.

 

Articolo 14 - Le iscrizioni

1.     Annualmente, in relazione a quanto stabilito dal Ministero per le scuole dello Stato, la/il dirigente competente della Divisione Servizi Educativi stabilisce le modalità ed il termine di presentazione delle domande, nonché le date di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive.

2.     La domanda di iscrizione deve essere presentata su apposito modulo, in ogni Circoscrizione di interesse, presso la sede competente a raccogliere le domande relative alla scuola prescelta. Nella domanda possono essere indicate, oltre la scuola prescelta, in ordine di preferenza, al massimo altre 4 sedi alternative situate nella stessa Circoscrizione. Qualora vi siano accordi a livello cittadino o circoscrizionale con i gestori delle scuole statali e/o convenzionate per la presentazione di un'unica domanda, il numero di sedi alternative può essere aumentato fino a 7.

 

Articolo 15 - I punteggi e le graduatorie

1.     Per ogni scuola vengono predisposti gli elenchi delle domande che indicano la scuola stessa come prima scelta, con il relativo punteggio attribuito sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento (allegato A), ordinate in base al criterio di priorità della residenza indicato all'articolo 13. Non è possibile l'esclusione di una domanda per motivi puramente formali; gli eventuali errori devono essere segnalati agli interessati perché possano essere sanati.

2.     La/il direttrice/direttore del Circolo cura la presentazione alla Commissione Scuola Famiglia degli elenchi delle domande predisposti per fasce d'età, secondo il progetto formativo della scuola, e propone l'esame dei casi per i quali è dubbia l'attribuzione del punteggio.

3.     La Commissione decide sui casi presentati, può esaminare le domande e proporre alla Commissione Unica Scuole Infanzia di Circoscrizione, di cui al successivo articolo 18, l'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni contenute nelle domande stesse.

4.     Gli elenchi vengono trasmessi alla Commissione Unica, che approva le graduatorie provvisorie di ogni scuola, nelle quali sono inseriti i nominativi di tutte le bambine e di tutti i bambini nella cui domanda di iscrizione è stata indicata la scuola.

5.     Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie la famiglia può presentare ricorso alla stessa Commissione, se rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente in base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta entro il termine di presentazione delle domande.

6.     In esito alle decisioni sui ricorsi presentati, la Commissione approva le graduatorie definitive.

7.     La domanda presentata dopo il termine stabilito e prima dell'inizio delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo è collocata alla fine delle liste d'attesa delle domande presentate nei termini. Alle domande con priorità assoluta si applica quanto previsto dal successivo articolo 16.

8.     La durata della validità delle graduatorie è stabilita con provvedimento della/del competente dirigente della Divisione Servizi Educativi.

9.     Le graduatorie sono pubbliche.

 

Articolo 16 - Le domande di iscrizione e
l'ammissione di bambine e bambini con priorità assoluta

1.     Viene riconosciuta la priorità assoluta nell'accesso al servizio alle bambine ed ai bambini che si trovino in una delle seguenti condizioni, nell'ordine sotto indicato:

1)     disabilità certificata;

2)     disagio sociale, considerando le situazioni problematiche del nucleo familiare e/o della bambina o del bambino, tali per cui il mancato inserimento comporti una grave situazione di pregiudizio, su valutazione dei Servizi Sociali del Comune;

3)     grave problema di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, che incida in modo rilevante nella cura della bambina o del bambino, o grave problema di salute della bambina o del bambino, a seguito della valutazione circa il beneficio derivante dalla frequenza della scuola in relazione alla sua patologia;

4)     bambine e bambini di 5 anni non frequentanti alcuna scuola infanzia (a condizione che non si siano ritirati da una scuola nell'anno scolastico precedente) oppure che hanno trasferito la residenza da altra circoscrizione o da altro Comune.

2.     Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 3) sono valutate, al fine di riconoscere una priorità assoluta, da Commissioni appositamente costituite con atto della/del dirigente competente.

3.     Le domande di iscrizione di bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute devono indicare almeno tre scuole della Circoscrizione.

4.     Le domande di cui ai punti 2) e 4) presentate fuori termine vengono collocate all'inizio della lista d'attesa in base al punteggio.

5.     Le domande di cui ai punti 1) e 3) presentate fuori termine vengono collocate all'inizio della lista d'attesa in base al punteggio, nel caso la Commissione di cui al successivo punto 16.1 verifichi l'esistenza delle condizioni che assicurino una effettiva inclusione.

6.     Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano a condizione che la bambina o il bambino, al momento dell'iscrizione, non sia frequentante altra scuola dell'infanzia comunale, dello Stato o paritaria convenzionata, né si sia ritirata/o nel corso dell'anno scolastico. La collocazione in lista d'attesa delle domande rispetta quanto previsto all'articolo 13 circa la condizione di residenza.

 

16.1) Disabilità certificata

1.     Un'apposita Commissione composta da responsabili pedagogici esamina le domande e la documentazione presentata dalle famiglie al fine di:

-      valutare la presenza dei requisiti che danno diritto alla priorità assoluta nell'ammissione al servizio;

-      valutare la possibilità di ammissione al servizio in relazione alle esigenze educative delle bambine e dei bambini con disabilità ed alla presenza di un contesto che risponda in modo adeguato alle loro specifiche esigenze, prevedendo eventualmente, con opportuna motivazione, l'assegnazione di una sede diversa da quella indicata come prima scelta;

-      proporre le risorse da assegnare alla scuola in ragione del numero dei bambini e delle bambine iscritte e delle caratteristiche della disabilità, dell'orario di frequenza, nei limiti delle disponibilità di organico e finanziarie.

 

16.2) Gravi problemi di salute

1.     Un'apposita Commissione, in cui siano presenti almeno un/a componente con specializzazione in campo sanitario ed un/a con competenze pedagogiche, esamina le domande e la documentazione medica presentata dalle famiglie per valutare la gravità dei problemi di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, della bambina o del bambino e le condizioni indicate all'articolo 16 comma 1.

2.     I nominativi delle bambine e dei bambini con gravi problemi di salute che abbiano i requisiti per l'attribuzione della priorità assoluta vengono comunicati alla Commissione di cui al punto 16.1 che, valutando la possibilità di ammissione al servizio in relazione alle esigenze educative delle bambine e dei bambini ed alla presenza di un contesto che risponda in modo adeguato alle loro specifiche esigenze, può eventualmente prevedere, con opportuna motivazione, l'assegnazione di una sede diversa da quella indicata come prima scelta.

 

16.3) Disagio sociale

1.     Le bambine ed i bambini con disagio sociale sono ammessi in numero non superiore al 10% della capacità ricettiva della scuola. Su decisione della Commissione Unica di Circoscrizione, sentita la Commissione Scuola Famiglia, può essere accolto un maggior numero di bambine e bambini, fino ad un massimo del 15%.

2.     La Commissione Unica può prevedere l'ammissione delle bambine e dei bambini che risultino in numero superiore alla percentuale stabilita, in una sede diversa da quella indicata come prima scelta.

 

Articolo 17 - L'assegnazione dei posti e l'accettazione

1.     Nelle graduatorie definitive approvate dalla Commissione Unica sono indicati i nominativi delle bambine e dei bambini ammessi.

2.     Il posto viene attribuito, seguendo l'ordine della graduatoria, tenendo conto della preferenza più favorevole tra quelle indicate nella domanda di iscrizione.

3.     L'assegnazione del posto a bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute avviene secondo quanto indicato all'articolo 16.

4.     Con il provvedimento indicato all'articolo 14 viene disciplinata l'ammissione al servizio delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre, nel rispetto delle norme statali ed in armonia con le linee guida dei servizi educativi per l'infanzia del Comune. In ogni caso l'ammissione anticipata è consentita solo se sono esaurite le graduatorie delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre, considerando sia le domande presentate nei termini che fuori termine. Non sono consentite l'ammissione anticipata nelle sezioni omogenee per età e l'ammissione delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni dopo il 31 gennaio, se frequentano un nido comunale o convenzionato.

5.     Con il provvedimento indicato all'articolo 14 sono stabiliti le modalità con cui vengono contattate le famiglie delle bambine e dei bambini ammessi ed i tempi entro i quali devono comunicare l'accettazione del posto o la rinuncia.

6.     L'accettazione del posto in una scuola comunale, statale o convenzionata comporta la cancellazione dalle graduatorie di tutte le scuole comunali della città in cui è stata presentata domanda.

7.     Se la bambina o il bambino viene ammessa/o nella scuola che ha indicato come prima scelta, la rinuncia al posto comporta la cancellazione dalle graduatorie delle altre scuole della Circoscrizione.

8.     Se la bambina o il bambino viene ammessa/o in una scuola che non è la prima scelta, può rinunciare al posto e restare in lista d'attesa per due volte; la terza rinuncia comporta la cancellazione dalle graduatorie di tutte le scuole della Circoscrizione.

 

Articolo 18 - La Commissione Unica di Circoscrizione

1.     In ogni Circoscrizione comunale è costituita la Commissione Unica Scuole Infanzia a cui sono attribuite le seguenti competenze:

-      discussione e decisione sui casi, presentati dalle Commissioni Scuola Famiglia, in cui sia dubbia l'assegnazione dei punteggi;

-      eventuale aumento del numero di bambine e bambini con disagio sociale da ammettere, fino ad un massimo del 15% della capacità ricettiva della scuola, sentita la Commissione Scuola Famiglia;

-      approvazione delle graduatorie provvisorie;

-      analisi e decisione in merito ai ricorsi pervenuti;

-      approvazione delle graduatorie definitive e conseguente assegnazione dei posti;

-      richiesta di sottoporre a controllo le dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande.

2.     La Commissione è composta da:

-      Presidente della Circoscrizione o delegata/o, che la convoca e la presiede;

-      Presidente della Commissione Scuola Famiglia di ogni scuola dell'infanzia comunale della Circoscrizione o altro genitore della Commissione delegato;

-      la direttrice o il direttore didattico di ogni Circolo comunale della Circoscrizione o una/un delegata/o individuato tra il personale amministrativo;

-      una o un rappresentante per ogni scuola dell'infanzia convenzionata della circoscrizione, che utilizzi il programma informatico delle scuole comunali o che sia interessato per la discussione di un ricorso presentato contro la graduatoria della propria scuola;

-      una o un rappresentante per ogni Direzione Didattica o Istituto Comprensivo statale della Circoscrizione, che applichi gli stessi punteggi ed utilizzi lo stesso programma informatico delle scuole comunali;

-      la/il responsabile dell'Ufficio istruzione circoscrizionale;

-      una/un impiegata/o amministrativa/o dell'Ufficio istruzione circoscrizionale (senza diritto di voto e con funzioni di segretaria/o).

3.     La composizione della Commissione è allargata a rappresentanti delle Direzioni Didattiche, degli Istituti Comprensivi statali e delle scuole convenzionate presenti nella Circoscrizione, per definire modalità operative per coordinare l'accesso ai servizi, al fine di semplificare i procedimenti, utilizzare in modo adeguato le strutture e favorire l'ammissione delle bambine e dei bambini con particolari esigenze educative nelle scuole del territorio in cui vi siano le condizioni per assicurare un'effettiva inclusione.

4.     In accordo con le Direzioni Didattiche, gli Istituti Comprensivi statali ed i gestori delle scuole convenzionate, alle riunioni allargate della Commissione possono essere invitati rappresentanti dei genitori delle rispettive scuole.

5.     Il Consiglio di Circoscrizione, acquisito il parere tecnico della Divisione Servizi Educativi, approva il regolamento di funzionamento della Commissione Unica.

6.     La/il direttrice/direttore della Circoscrizione individua l'ufficio che effettua i controlli richiesti dalla Commissione Unica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande d'iscrizione e adotta i conseguenti provvedimenti.

 

Articolo 19 - Le assenze delle bambine e dei bambini e la conservazione del posto

1.     Nel caso la bambina o il bambino ammessa/o non si presenti alla data fissata per l'inserimento o la bambina o il bambino frequentante si assenti senza comunicare la motivazione, il posto viene conservato al massimo per un mese. Trascorso il mese, in assenza di comunicazioni, il posto viene assegnato ad altra bambina o altro bambino.

2.     Se la famiglia presenta adeguate e documentate motivazioni la Commissione Scuola Famiglia può decidere la conservazione del posto fino al massimo di tre mesi, termine prorogabile solo in casi assolutamente straordinari.

 

TITOLO QUINTO - LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Articolo 20 - Gli ambiti della partecipazione

1.     In conformità con i principi di cui all'articolo 4, le famiglie sono chiamate a partecipare alla vita della scuola, con cui condividono responsabilità nell'amministrazione attiva e nell'impegno educativo. In particolare sono chiamate a conoscere ed a partecipare alle scelte didattiche ed all'offerta formativa per contribuire al progetto educativo della scuola con osservazioni sugli indirizzi educativi e proposte di iniziative di collaborazione per la cura ed il buon funzionamento della scuola, anche attraverso forme di auto-organizzazione.

 

Articolo 21 - Gli strumenti della partecipazione

1.     Per realizzare la piena partecipazione delle famiglie negli ambiti indicati all'articolo 20, sono messi a disposizione delle stesse spazi, strumenti, risorse, occasioni programmate di incontro, quali:

-      assemblee di scuola e di sezione;

-      assemblea dei genitori della scuola;

2.     Sono inoltre istituiti i seguenti organismi collegiali:

-      Commissione Scuola Famiglia;

-      Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Scuola Famiglia;

-      Commissione mensa.

 

Articolo 22 - Le assemblee di scuola e di sezione

1.     Il personale della scuola incontra periodicamente le famiglie nelle assemblee di scuola e di sezione per illustrare gli indirizzi educativi, le scelte didattiche e la programmazione delle attività e confrontarsi sulle opportunità educative offerte a livello locale e cittadino, per raccogliere osservazioni e proposte delle famiglie, anche in merito ad iniziative di collaborazione.

2.     L'assemblea della scuola o della sezione è composta da tutti i genitori e da tutto il personale docente e non docente della scuola o della sezione.

3.     È convocata dalla/dal direttrice/direttore didattica/o, anche su richiesta della/del Presidente della Commissione Scuola Famiglia o delle rappresentanti e dei rappresentanti di sezione.

 

Articolo 23 - L'assemblea dei genitori della scuola

1.     I genitori possono riunirsi in assemblea per discutere e confrontarsi su temi educativi e sull'andamento del servizio, su progetti ed iniziative da proporre al Collegio dei Docenti e su ogni questione inerente la vita ed il funzionamento della scuola.

2.     A tal fine, su richiesta del Presidente della Commissione Scuola Famiglia, la direttrice o il direttore della scuola può autorizzare l'uso dei locali in orario extrascolastico.

 

Articolo 24 - La Commissione Scuola Famiglia

1.     La Commissione Scuola Famiglia è organo di partecipazione all'amministrazione attiva della scuola ed è composta da:

a)     la direttrice didattica o il direttore didattico;

b)     una o un rappresentante dei genitori per ogni sezione;

c)     una o un rappresentante delle insegnanti e degli insegnanti fino a due sezioni, più un insegnante ogni ulteriori due sezioni;

d)     una o un rappresentante delle assistenti educative e degli assistenti educativi comunali fino a tre sezioni e multipli di tre;

e)     una o un rappresentante del gruppo amministrativo del Circolo.

2.     Sono invitati a partecipare ai lavori della Commissione rappresentanti delle imprese appaltatrici del servizio di assistenza educativa.

3.     La rappresentante o il rappresentante della sezione è eletta/o dai genitori della sezione, a maggioranza semplice.

4.     Le/i rappresentanti delle/degli insegnanti e delle/degli assistenti educative/i comunali sono individuati dai rispettivi gruppi di lavoro.

5.     Le rappresentanti ed i rappresentanti decadono con il passaggio ad altra scuola.

6.     La Commissione dura in carica tre anni e viene rinnovata entro il termine stabilito con provvedimento della/del dirigente competente. Con lo stesso provvedimento vengono stabiliti i termini e le modalità per la sostituzione dei membri dimissionari o decaduti.

7.     La Commissione Scuola Famiglia elegge un genitore, a maggioranza semplice, alla funzione di Presidente.

8.     Le sedute della Commissione sono di norma aperte a tutto il personale ed a tutte le famiglie della scuola, salvo casi particolari, secondo il giudizio della direttrice o del direttore di Circolo, in ottemperanza alla normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati.

9.     La Commissione Scuola Famiglia ha le seguenti competenze:

-      relativamente alle domande di iscrizione, decide sui casi in cui sia dubbia l'attribuzione del punteggio, può esaminare le domande e proporre alla Commissione Unica di cui all'articolo 18 l'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni contenute nelle domande stesse;

-      viene informata sui criteri di utilizzo del fondo di funzionamento attribuito al Circolo;

-      analizza e discute il Piano dell'Offerta Formativa della scuola, formulando eventuali osservazioni e proposte;

-      approva i criteri generali per la formazione delle sezioni, su proposta del Collegio dei Docenti, e gli orari di ingresso ed uscita delle bambine e dei bambini;

-      formula osservazioni e proposte sui diversi aspetti del servizio;

-      approva proposte di collaborazione delle famiglie per la cura ed il funzionamento della scuola, da sottoporre alle eventuali successive autorizzazioni;

-      approva attività a carattere educativo a conduzione esterna compatibili con il Piano dell'Offerta Formativa ed autorizzate dalla/dal direttrice/direttore.

 

Articolo 25 - La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Scuola Famiglia

1.     I Presidenti delle Commissioni Scuola Famiglia si riuniscono in Conferenza, a livello di Circolo, circoscrizionale o cittadino, di propria iniziativa o su convocazione della direttrice o del direttore di Circolo, dell'Assessore, del/la dirigente o del/la Presidente della Circoscrizione competenti.

2.     La Conferenza è organismo consultivo dell'Amministrazione sullo sviluppo delle politiche educative per l'infanzia, sugli indirizzi programmatici, sulle modalità della partecipazione delle famiglie alla vita della scuola e sui diversi aspetti del funzionamento del servizio contenuti nel presente regolamento.

 

Articolo 26 - La Commissione mensa

1.     La Commissione mensa svolge un ruolo di collegamento tra le famiglie ed il Servizio di Ristorazione Scolastica ed un ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell'accettabilità del pasto da parte delle bambine e dei bambini e delle modalità di erogazione del servizio. In particolare può formulare giudizi di soddisfazione, suggerimenti per il miglioramento del servizio e reclami.

2.     E' composta da personale e da genitori della scuola ed è coordinata da un genitore.

3.     Con circolari del Servizio vengono disciplinati costituzione, durata, composizione e funzionamento.

 

Articolo 27 - L'associazionismo dei genitori

1.     La Città riconosce e promuove l'associazionismo fra le famiglie quale forma efficace di partecipazione; favorisce la nascita di associazioni di genitori nelle scuole dell'infanzia comunali e si adopera per agevolarne il funzionamento e le attività. Mette a disposizione spazi, strumenti e risorse e disciplina con appositi atti i rapporti con le associazioni.

 

TITOLO SESTO - NORME FINALI

Articolo 28 - Poteri sostitutivi

1.     Qualora gli organi collegiali non provvedano alle competenze loro assegnate, la Direzione della Divisione Servizi Educativi invita gli stessi ad ottemperare entro un congruo tempo. Nel caso in cui persista l'inadempienza, provvede direttamente ad adottare le decisioni necessarie.

 

Articolo 29 - Modificazioni ed integrazioni al Regolamento

1.     Il presente regolamento potrà essere modificato ed integrato con atto della Giunta Comunale, qualora si tratti di mero adeguamento a norme nazionali o regionali sopravvenute.


 

 

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO

 

 

 

CONDIZIONE

Punti

PRIORITA' ASSOLUTA

Bambina/o con disabilità certificata (previa valutazione di apposita commissione)

600

Bambina/o in situazione di disagio sociale (con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di Torino o del Ministero di Giustizia)

(Questi bambini/e sono accolti in numero non superiore al 10% della capacità ricettiva della scuola; su decisione della Commissione Unica, sentita la Commissione Scuola Famiglia, possono essere accolti ulteriori bambini/e, fino ad un massimo del 15% della capacità ricettiva)

300

Gravi problemi di salute del/la bambino/a o di persona presente nel suo nucleo familiare (previa valutazione di apposita Commissione)

150

Bambina/o di 5 anni non frequentante alcuna scuola infanzia (a condizione che non si sia ritirata/o da una scuola nell'anno scolastico precedente) oppure che ha trasferito la residenza da altra Circoscrizione o da altro Comune

90

UN SOLO GENITORE COABITANTE

Bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore a cui spetta la potestà

59

Genitori separati o che abbiano presentato istanza di separazione al Tribunale, divorziati, celibi/nubili

(solo se non coabitanti)

36

CARICO FAMILIARE

(conviventi)

-      Ogni figlia/o fino a 10 anni di età

        (al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)

-      Stato di gravidanza della madre

22

Ogni figlia/o di età superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni di età

(al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)

12

-      Presenza di fratelli o sorelle frequentanti la scuola, nell'anno scolastico per il quale viene presentata domanda (a condizione che non vengano espresse altre preferenze)

-      Presentazione di domanda di iscrizione in un'unica scuola per due fratelli/sorelle

20

CONDIZIONE LAVORATIVA GENITORI (1)

-      Ogni genitore lavoratore

-      Ogni genitore non occupato, che alla scadenza della presentazione delle domande di iscrizione ha lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12

27

Ogni genitore disoccupato, iscritto nelle liste dell'immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego, da almeno tre mesi alla data di scadenza della presentazione delle domande

19

Ogni genitore studente

13

DISAGIO LAVORATIVO

Ogni genitore con pendolarità lavorativa giornaliera o luogo di lavoro situato in Comune all'esterno dell'area integrata Formula-GTT o, per i lavoratori dipendenti, turni di lavoro sulle 24 ore

8

Un solo genitore coabitante con pendolarità lavorativa giornaliera o luogo di lavoro situato in comune all'esterno dell'area integrata Formula-GTT o, se lavoratore dipendente, con turni di lavoro sulle 24 ore

17

LISTA ATTESA

Ogni permanenza in lista d'attesa al termine dei precedenti anni scolastici

(se la/il bambina/o aveva compiuto 3 anni entro il 31 dicembre e la domanda era presentata nei termini)

18

TRASFE-RIMENTO

Trasferimento da scuola di altra Circoscrizione

(per cambio residenza)

24

PARITA'

A parità di punteggio vengono considerati, in ordine, i seguenti criteri:

1.        precedenza a bambine/i che hanno fratelli/sorelle frequentanti nidi d'infanzia comunali ubicati nello stesso edificio o in edifici contigui (se indicato come prima scelta);

2.        precedenza al bambino più grande.

 

(1)    Ad ogni genitore può essere attribuito un solo punteggio per la condizione lavorativa