Direzione Generale

Settore Partecipazioni Comunali  

       n. ord. 198

2010 07320/064

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 DICEMBRE 2010

 

(proposta dalla G.C. 14 dicembre 2010)

 

  Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRESCIA Mario

BRUNO Giuseppe Maurizio

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FURNARI Raffaella

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 43 presenti, nonché gli Assessori BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - COPPOLA Michele - CUTULI Salvatore - GALASSO Ennio Lucio - PETRARULO Raffaele - SAVINI Manuela - SCANDEREBECH Federica.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMI 27 E SEGUENTI, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 ED INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI DELLA CITTÀ DI TORINO A SEGUITO DELLE MODIFICAZIONI LEGISLATIVE.

 

          Proposta del Vicesindaco Dealessandri, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.   

 

          La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (cd. Legge Finanziaria 2008), dettava disposizioni innovative e precise riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori.

          In particolare, l'articolo 3, comma 27, disponeva che le predette amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

          Il successivo comma 28 imponeva, tra l'altro, alle Amministrazioni locali la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette e indirette per verificarne il rispetto dei limiti previsti dalla legge; in particolare il comma in oggetto prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debbano essere autorizzati dall'organo elettivo con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al predetto comma 27.

          Infine, l'articolo 3, comma 29, prevedeva che "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27".

          La norma citata è stata oggetto di modificazioni sostanziali da parte dell'articolo 71 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, avente ad oggetto "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

          Infatti l'articolo 71 dispone la modificazione dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244,  e precisamente del comma 27 sopprimendo le parole "o indirettamente" e del comma 29 sostituendo le parole: "Entro diciotto mesi" con "Entro trentasei mesi".

          Queste modificazioni risultano essere sostanziali rispetto alla norma originaria che imponeva entro il 30 giugno del 2009 di effettuare delle scelte in merito al mantenimento delle partecipazioni dirette che al mantenimento di quelle indirette, mentre, alla luce della novella normativa tale obbligo riguarda solo le partecipazioni dirette con uno slittamento dei tempi per le valutazioni in ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni medesime ed i relativi adempimenti sino al 31 dicembre 2010.

          Successivamente sulla questione è intervenuto, altresì, il Decreto Legge n. 78/2009 del 1 luglio 2009 (cosiddetto "anticrisi", o "minifinanziaria"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 in data 4 agosto 2009, che contiene rilevanti novità per la Pubblica Amministrazione in tema di dismissione delle partecipazioni societarie non strettamente necessarie per le finalità dell'Ente, modificando l'articolo 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e precisamente:

a)       al comma 28, infine, è aggiunto il seguente periodo: "La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.";

b)      al comma 29, primo periodo, le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2009"; infine, è aggiunto il seguente periodo: "Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale.".

          A tale ultimo riguardo, con Legge 18 giugno 2009, il termine del 30 settembre 2009 veniva posticipato al 31 dicembre 2010 e con la Legge 102/2009, quest'ultimo termine veniva ulteriormente confermato mediante la soppressione della lettera b) dell'articolo 19 del succitato Decreto Legge n. 78/2009

          Pertanto il Consiglio Comunale deve provvedere con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute dalla Città. La predetta deliberazione sarà inviata alla Corte dei Conti.

          L' articolo 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 prevedeva l'obbligo della dismissione delle partecipazioni mantenute direttamente o indirettamente; le parole "o indirettamente" sono state soppresse con la Legge n. 69 del 18 giugno 2009 articolo 71 comma 1 lettera b). In conseguenza sarebbe consentito ad una società "necessaria" per l'ente locale di detenere partecipazioni in una società figlia ("nipote" dell'ente locale) anche di attività non "necessarie".

          Pertanto alla luce di tale normativa è necessario effettuare una ricognizione delle partecipazioni societarie direttamente detenute dalla Città di Torino, al fine di valutare la sussistenza dei profili di mera legittimità in tali partecipazioni alla luce della novella normativa.

          Le partecipazioni attualmente detenute dalla Città sono:

1.       A.F.C. Torino S.p.A.;

2.       Agenzia di Pollenzo S.p.A;

3.       Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.;

4.       "Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A." in liquidazione (siglabile "A.A.M. Torino S.p.A." in liquidazione);

5.       "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A." (siglabile "A.M.I.A.T. S.p.A.");

6.       "Azienda Trasporti e Mobilitá S.p.A. " (siglabile "ATM S.p.A.");

7.       "Autostrada Torino-Savona S.p.A." (siglabile "ATS S.p.A. ");

8.       "Banca Popolare Etica S.c.a r.l.";

9.       "Borgo Dora S.c.a r.l.";

10.     "Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.";

11.     "Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A." (siglabile "CAAT S.c.p.A.");

12.     "Ceipiemonte società consortile per azioni" (siglabile "CEIPIEMONTE S.c.p.A.);

13.     "Consorzio Elettrico Piemontese Soc. Cons. a R.L." (CELPI S.c.a r.l.);

14.     "CSEA - Consorzio per lo Sviluppo dell'Elettronica e della Automazione - Società Consortile Mista per Azioni" (siglabile "CSEA - S.c.p.A.");

15.     "Csp - Innovazione Nelle Ict - Società Consortile a Responsabilità limitata" (siglabile "CSP S.c.a r.l.");

16.     "Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park Torino S.p.A." (siglabile "ENVIRONMENT PARK S.p.A.");

17.     "EXPO 2000 S.p.A. in liquidazione";

18.     "Farmacie Comunali Torino S.p.A.";

19.     "Finanziaria Città Torino S.r.l. a socio unico Comune di Torino" (siglabile "FCT S.r.l.");

20.     "Finpiemonte S.p.A.";

21.     "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.";

22.     "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." (siglabile "FSU S.r.l.");

23.     "Garibaldi S.c.a r.l.";

24.     "Gruppo Torinese Trasporti S.p.A." (siglabile "G.T.T. S.p.A.");         

25.     "I.C.A.R.U.S. - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI per il "Centro Multi - Funzionale Spaziale di Torino";

26.     "Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A." (siglabile "I.P.L.A. S.p.A.");

27.     "Infratrasporti.To S.r.l.";

28.     "Pracatinat S.c.p.A.";

29.     "Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino" (siglabile "S.A.G.A.T. S.p.A.");

30.     "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." (siglabile "S.M.A. Torino S.p.A." o "SMAT S.p.A.");

31.     "Società per la Gestione dell'incubatore d'impresa del Politecnico di Torino S.C.P.A."

(siglabile "Incubatore del Politecnico - S.c.p.A." oppure "I3P - S.c.p.A.");

32.     "2I3T S.c.a r.l.";

33.     "5T S.r.l.";

34.     "Società Riscossioni S.p.A." (siglabile "SORIS S.p.A.");

35.     "Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A." (siglabile "T.R.M. S.p.A.");

36.     Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A..

          Con riguardo ad alcune di tali partecipazioni è necessario ricordare che si è provveduto con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 2009 (mecc. 2009 01488/064), esecutiva dal 13 luglio 2009, ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dalla Città di Torino nelle società AFC TORINO S.p.A., A.M.I.A.T. S.p.A., FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A., GTT S.p.A., SMAT S.p.A., T.R.M. S.p.A., 5T S.r.l., in quanto soggetti gestori di servizi pubblici locali di competenza dell'ente ai sensi dell'articolo 113 e s.m.i. del T.U.EE.LL. e pertanto società strettamente necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

          Inoltre, con il predetto provvedimento del 29 giugno 2009, il Consiglio deliberava il mantenimento delle partecipazioni nelle società FCT S.r.l., FSU S.r.l. e Finpiemonte S.p.A. in quanto la partecipazione a tali società finanziarie costituiva lo strumento per consentire il raggiungimento di finalità istituzionali anche attraverso particolari forme di finanziamento, rinviando ad un successivo provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale, da assumersi successivamente all'entrata in vigore della novella normativa, le valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, commi 27 e seguenti, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ed i conseguenti indirizzi per il riordino delle altre partecipazioni societarie della Città di Torino.

          Al fine di concludere positivamente l'iter iniziato con la deliberazione del 29 giugno 2009 è ora opportuno e necessario analizzare i profili di legittimità delle rimanenti società alla luce delle modificazioni legislative ulteriormente intervenute successivamente all'adozione della summenzionata deliberazione.

          Pertanto, il presente provvedimento si pone l'obiettivo di verificare detti presupposti limitando l'analisi della sussistenza della legittimità di detenere direttamente partecipazioni societarie nelle seguenti società (precisando che nella presente disamina non si terrà conto delle società già esaminate con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale mecc. 2009 01488/064):

1.       Agenzia di Pollenzo S.p.A;

2.       Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.;

3.       "Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A." in liquidazione (siglabile "A.A.M. Torino S.p.A." in liquidazione);

4.       "Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A. " (siglabile "ATM S.p.A.");

5.       "Autostrada Torino-Savona S.p.A." (siglabile "ATS S.p.A.");

6.       "Banca Popolare Etica S.c.p.A.";

7.       "Borgo Dora S.c.a r.l.";

8.       "Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.";

9.       "Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A." (siglabile "CAAT S.c.p.A.");

10.     "Ceipiemonte società consortile per azioni" (siglabile "CEIPIEMONTE S.c.p.A.");

11.     "Consorzio Elettrico Piemontese Soc. Cons. a R.L." (CELPI S.c.a r.l.);

12.     "Csea - Consorzio Per Lo Sviluppo Dell'elettronica E Della Automazione - Società Consortile Mista per Azioni" (siglabile "CSEA - S.c.p.A.");

13.     "Csp - Innovazione Nelle Ict - Società Consortile a Responsabilità limitata " (siglabile "CSP S.c.a r.l.");

14.     "Parco Scientifico Tecnologico Per l'ambiente Environment Park Torino S.p.A." (siglabile "ENVIRONMENT PARK S.p.A.");

15.     "EXPO 2000 S.p.A. in liquidazione ";

16.     "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.";

17.     "Garibaldi S.c.a r.l.";

18.     "I.C.A.R.U.S. - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI per il "Centro Multi - Funzionale Spaziale" di Torino";

19.     "Istituto Per Le Piante Da Legno e l'ambiente S.p.A." (siglabile "I.P.L.A. S.p.A.");

20.     "Infratrasporti.To S.r.l.";

21.     "Pracatinat S.c.p.A.";

22.     "Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino" (siglabile "S.A.G.A.T. S.p.A.");

23.     "Società per la Gestione dell'incubatore d'impresa del Politecnico di Torino S.C.P.A." (siglabile "Incubatore del Politecnico - S.c.p.A." oppure "I3P - S.c.p.A.);

24.     "2I3T S.c.a r.l.";

25.     "Società Riscossioni S.p.A." (siglabile "SORIS S.p.A.");

26.     "Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.".

          Nei riguardi di tali società è necessario effettuare l'analisi delle finalità perseguite dalle stesse e della loro congruità rispetto alle finalità istituzionali proprie del comune in generale e della Città in particolare.

          Pertanto, per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno ripartire la deliberazione in due parti: la prima relativa all'analisi delle società a cui la Città partecipa conformemente a quanto disposto dal richiamato articolo 3 comma 27 e s.m.i., procedendo alla relativa elencazione e spiegazione dei motivi che determinano la scelta della Città per il mantenimento, mentre la seconda parte sarà relativa alle società la cui partecipazione da parte della Città non è giustificabile alla luce della novella normativa.

          I. Partecipazioni societarie da mantenere ai sensi dell'articolo 3 comma 27 e s.m.i..

          Ritenuto, quindi, di dover effettuare la ricognizione di cui al sopra richiamato articolo 3, comma 27, Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 al fine di appurare se esiste la finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle società precedentemente evidenziate, si rileva che è possibile mantenere la partecipazione nelle società SORIS S.p.A. e S.A.G.A.T. S.p.A., pur se con una finalità diversa e non strettamente afferente le materie dei servizi pubblici, tra le società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali.

          In particolare, la società SORIS S.p.A., a socio unico il Comune di Torino, gestisce il servizio di riscossione delle entrate comunali, in forza dell'affidamento ricevuto con deliberazione Consiglio Comunale n. 95/2004 del 20 settembre 2004, assunta ai sensi dell'articolo 52 comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i. che prevede che i Comuni, oltre a provvedervi direttamente o nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge n. 142/1990, possono "affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, non solo ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, ma anche a società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 5 lettera c), del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.". Pur essendo stata abrogata la norma del 113 comma 5 a far data dal 27 ottobre 2010 per effetto del D.P.R. 168/2010 e quindi essendo venuto meno il riferimento legislativo è indubbio che la ratio continui ad essere quella dell'affidamento diretto a società totalmente pubblica in possesso dei requisiti dell'in house, ancorché esplicante attività strumentale per l'ente locale come nel caso di specie.

          In ogni caso, per completezza di esposizione, occorre rammentare e ribadire come costituisca interesse essenziale e strategico dell'Ente quello del controllo diretto sui flussi finanziari e, anche e soprattutto, sulle modalità e correttezza della riscossione: fattori che incidono direttamente da una parte sull'autonomia finanziaria e sulla programmazione delle attività del Comune e, dall'altra, su tutti e ciascuno dei cittadini soggetti agli obblighi tributari e, in generale, di corresponsione a favore dell'Ente medesimo.

          Quindi, pur non trattandosi di un servizio pubblico locale, ma piuttosto di una delega strumentale di funzioni proprie dell'Ente, la normativa speciale in materia di riscossione delle entrate di competenza locale prevede le medesime modalità di costituzione di società e di affidamento del servizio, legittimando, pertanto, nella specifica fattispecie, la partecipazione del Comune in detta società, il cui mantenimento non viene messo in discussione dal dettato della Legge Finanziaria per l'anno 2008 in materia di partecipazioni societarie degli enti locali.

          Dal proprio canto, la società S.A.G.A.T. S.p.A., a capitale pubblico maggioritario detenuto da Regione, Provincia e Comune, è stata costituita nel 1956 per provvedere alla "costruzione delle opere e alla gestione dell'Aeroporto Civile della Città di Torino", in forza della convenzione stipulata in data 15 maggio 1956 con il Comune (titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'Aeroporto in forza della Legge 21 luglio 1965 n. 914 e del D.M. 1 ottobre 1965, nel rispetto delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata tra la Città ed il Ministero della Difesa in data 5 agosto 1949.

          Si tratta, conseguentemente, di una società che gestisce una convenzione di tipo patrimoniale concernente l'Aeroporto "Sandro Pertini", riconosciuto, a partire dal 3 agosto 1965, con la qualifica di "aeroporto privato" sulla base del D.M. 1 ottobre 1965, qualifica successivamente prorogata al 3 agosto 2015 con Legge 22 ottobre 1986 n. 736 ed al 3 agosto 2035 con Legge 12 febbraio 1992 n. 187.

          Alla luce della particolarità della partecipazione a detta società si ritiene che nemmeno in tal caso il mantenimento della partecipazione societaria possa porsi in contrasto con il dettato normativo concernente le finalità istituzionali dell'ente perseguite attraverso la proprietà delle azioni concernenti SAGAT S.p.A..

          Rientrano, inoltre, nelle finalità istituzionali dell'ente anche le funzioni amministrative di cui all'articolo 13 T.U.EE.LL., il quale dispone che "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

          Il perseguimento di tali funzioni amministrative si realizza anche attraverso la costituzione/partecipazione a società in grado di operare per il miglioramento ed al progresso della comunità locale, comprese le attività produttive.

          Stante quanto sopra, rientrano nel settore organico dello sviluppo economico tutte le società strumentali a tale sviluppo e la cui mission sia riconducibile anche ad attività produttive. In particolare sotto il profilo dell'articolo 13 T.U.EE.LL. relativo allo sviluppo economico possiamo annoverare la partecipazione del Comune nelle seguenti società:

-        Borgo Dora S.c.a r.l., con capitale pubblico maggioritario, ha ad oggetto la promozione del Centro Commerciale Naturale Borgo Dora;

-        Ceipiemonte S.c.p.A., partecipata dal Comune di Torino con una quota del 3%, ha tra le proprie attività quella di contribuire alla diffusione di una cultura economica che permetta, soprattutto alle piccole e medie imprese, di operare sui mercati internazionali;

-        C.S.E.A. S.c.p.A., società a capitale misto, favorisce la promozione e la diffusione dell'innovazione nei settori dell'elettronica, dell'informatica e della meccanica, dell'ambiente, dell'agroindustria e delle tecnologie biomediche;

-        Environment Park S.p.A., società a capitale misto partecipata direttamente dal Comune di Torino per una quota del 11,20% e indirettamente per una quota pari al 30,48%, ha per oggetto l'attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici avvalendosi di risorse proprie e di tutte le forme di finanziamento accessibili per legge;

-        Garibaldi S.c.a r.l., con capitale pubblico maggioritario, ha ad oggetto la promozione commerciale di via Garibaldi;

-        Icarus S.c.p.A., società a capitale misto, ha ad oggetto la progettazione, realizzazione, gestione del centro multifunzionale per il supporto delle attività e delle missioni spaziali in Torino;

-        CAAT S.c.p.A., con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato Agro-alimentare all'ingrosso di interesse nazionale di Torino;

-        I3P S.c.p.A., società a capitale misto, avente ad oggetto la creazione di nuova imprenditoria attraverso azioni mirate alla formazione ed alla partecipazione di progetti comunitari;

-        2I3T S.c.a r.l., società a capitale misto senza scopo di lucro, partecipata dal Comune di Torino per una quota del 25%, ha per oggetto, tra l'altro, il sostegno all'avvio di nuove imprese e la loro incubazione;

-        Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A., società a capitale misto e partecipata dal Comune di Torino per una quota del 67,76%, si pone come oggetto lo svolgimento delle attività di promozione dei contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici della multimedialità con particolare riguardo alla realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito locale, nazionale ed internazionale;

Oltre al profilo dello sviluppo economico del territorio, l'articolo 13 T.U.EE.LL. prevede tra le funzioni amministrative di competenza del Comune anche quelle concernenti l'assetto e l'utilizzazione del territorio.

          In particolare tale funzione amministrativa è esercitata dal Comune di Torino attraverso la partecipazione nella società "IPLA S.p.A," a totale capitale pubblico ripartito tra Regione Piemonte, Regione Valle d'Aosta e Comune di Torino, che ha ad oggetto la sperimentazione fitopatologica e produttiva sulle specie arboree, conservazione patrimonio forestale naturale, incremento produzione legnosa e sviluppo della forestazione ambientale.

          Anche in tal caso, dunque, si ravvisa la partecipazione azionaria in una società strettamente diretta alla realizzazione di una finalità istituzionale propria del comune e come tale rispondente al dettato normativo.

          Quanto alla partecipazione detenuta dal Comune di Torino nella società "Pracatinat S.C.P.A.", avente ad oggetto la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna ed al turismo sostenibile, si ricorda la deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 28 luglio 2008 (mecc. 2008 03941/064), esecutiva dall'11 agosto 2008, con la quale veniva approvata la trasformazione ex articolo 115 T.U.EE.LL. del preesistente Consorzio Pracatinat e l'assunzione della nuova partecipazione alla luce delle motivazioni sotto riportate.

          Come già ricordato nel predetto provvedimento, la società derivante dalla trasformazione svolge la funzione prevalente di laboratorio didattico sull'ambiente, servizi che rientrano nella definizione di "servizio di interesse generale".

          Per la definizione di "servizio di interesse generale" occorre riferirsi al Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee che sin dal 2003 ha cercato di enuclearne le caratteristiche.

          A tal proposito il Libro Verde recita "Le espressioni "servizio di interesse generale" e "servizio di interesse economico generale" non devono essere confuse con il termine "servizio pubblico". Quest'ultimo ha contorni meno netti: può avere significati diversi, ingenerando quindi confusione. In alcuni casi, si riferisce al fatto che un servizio è offerto alla collettività, in altri che ad un servizio è stato attribuito un ruolo specifico nell'interesse pubblico e in altri ancora si riferisce alla proprietà o allo status dell'ente che presta il servizio. Pertanto, questo termine non è utilizzato nel Libro Verde".

          Quindi il Libro Verde si preoccupa di definire i servizi di interesse generale affermando che "le autorità nazionali, regionali e locali di ciascuno Stato membro sono, in linea di principio, liberi di definire ciò che considerano essere un servizio di interesse generale. Tale facoltà riguarda anche l'imposizione di obblighi ai fornitori di tali servizi, purché conformi alle norme comunitarie. In mancanza di una normativa comunitaria specifica, spetta quindi agli Stati membri definire i requisiti relativi agli obblighi di servizio universale, quelli relativi alla copertura territoriale, i parametri di qualità e di sicurezza, i diritti degli utenti e dei consumatori o requisiti ambientali".

          In considerazione di tali aspetti non si può che confermare la decisione già assunta a suo tempo con riguardo alla partecipazione nella società Pracatinat.

          Nel prosieguo dell'analisi della rispondenza delle partecipazioni societarie della Città al dato normativo introdotto dalla Legge Finanziaria per l'anno 2008 occorre rilevare che il Comune di Torino detiene partecipazioni anche in società aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di tratte autostradali, quali:

-        ATS S.p.A, società mista, ha per oggetto la progettazione, la costruzione e l'esercizio di un'autostrada fra Torino e Savona;

-        Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., società mista, ha per oggetto la realizzazione di un'autostrada che, attraverso il colle San Bernardo di Garessio, mediante traforo, colleghi Albenga con Garessio e Ceva.

          La partecipazione azionaria in tali società si giustifica in considerazione del fatto che in questi ultimi anni la Città ha promosso numerose iniziative e manifestazioni di interesse culturale, sportivo, congressuale ed enogastronomico, divenendo così un polo attrattivo, anche a livello internazionale.

          La possibilità di avere voce in capitolo nella gestione di società che gestiscono reti autostradali, cruciali per favorire la libera circolazione delle persone e delle merci, è particolarmente importante per la Città che in tal modo persegue l'"interesse generale" (come definito dal Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee e sopramenzionato) attraverso lo strumento societario, il cui carattere imprenditoriale consente di rispondere agevolmente ed in tempi rapidi alle richieste provenienti dagli utenti.

          Pertanto alla luce di tali considerazioni è possibile affermare che la partecipazione in società che gestiscono autostrada è legittima da parte dell'Ente Locale proprio per il perseguimento dell'interesse generale; tuttavia sotto il profilo dell'opportunità e della strategicità del mantenimento di tali partecipazioni possono farsi ulteriori considerazioni di merito che possono indurre l'Ente a decidere di dismettere la partecipazione, pur legittima, ma non ritenuta più essenziale.

          Nel frattempo la Città ha assunto la partecipazione diretta in due nuove società: Infratrasporti.To S.r.l. e Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l. e nei relativi provvedimenti si è dato conto della legittimità dell'assunzione della partecipazione diretta ai sensi della normativa vigente.

Con particolare riguardo ad Infratrasporti.To S.r.l. è necessario rammentare che è consentita la costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 113 comma 13 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a norma del quale "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.".

          La norma in questione consente, quindi, che la proprietà dei beni destinati alla produzione di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa essere conferita, o comunque trasferita, dall'ente a società di capitali a condizione che ciò non sia espressamente vietato dalle normative di settore e che i beni siano conferiti o trasferiti a società a capitale interamente pubblico ed incedibile.

          L'applicazione della norma consente, inoltre, di comprendere meglio la scelta per una rigida separazione tra proprietà delle reti e gestione del servizio, che appare con chiarezza ispirata sia alla soddisfazione del principio di concorrenza sia alla necessità di garantire in capo ad un soggetto totalmente pubblico la proprietà di beni pubblici strumentali all'esercizio del servizio pubblico.

          É poi interessante rilevare come nella lettera del comma 13, novellato dall'articolo 14 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con Legge 24 novembre 2003, n. 326, il riferimento, contrariamente alla prima stesura ad opera dell'articolo 35 della Legge 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), non si riferisca più al capitale pubblico locale, bensì ad un capitale pubblico non meglio specificato, dovendosi così ritenere legittimo che alla società partecipino non soltanto gli enti locali titolari dei servizi e dei beni ad esse accedenti, ma anche enti pubblici di differente natura, quali la Regione Piemonte, i cui interessi istituzionali consiglino o permettano l'assunzione della partecipazione. In tal modo, è certo possibile immaginare una composizione mista del capitale sociale, in parte rappresentato da conferimenti in proprietà od in uso dei beni ed in parte da conferimenti in denaro. L'indefettibilità dell'integrale partecipazione pubblica conforta poi la lettura dei commi 2 e 13 in chiave di deroga al regime demaniale, così che si deve ritenere possibile il conferimento in proprietà nelle società anche di quelle reti ed impianti che abbiano natura di beni demaniali in quanto la deroga all'ordinario regime di intrasferibilità dei beni demaniali è giustificata dai caratteri peculiari delle società (oggetto sociale relativo alla proprietà dei beni non qualificabile come attività d'impresa; partecipazione integralmente pubblica ex lege, incedibilità della partecipazione pubblica) oltre che dalle funzioni loro attribuite.

          Alla luce di tali considerazioni la costituzione della società proprietaria delle infrastrutture afferenti il trasporto pubblico locale è conforme, sotto il profilo della legittimità, al dettato normativo dell'articolo 3, comma 27, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (c.d. Legge Finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario.

          Per quanto riguarda invece la società "Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.", con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 ottobre 2009 (mecc. 2009 04890/008) si approvava la costituzione di una società di cartolarizzazione a responsabilità limitata interamente partecipata dalla Città, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e s.m.i., avente per oggetto esclusivo operazioni di cartolarizzazione dei proventi delle dismissioni degli immobili di proprietà comunale. L'articolo 84 della Legge 289/2002 autorizza, infatti, regioni, province, comuni e altri enti locali a "costituire o promuovere la costituzione ? di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 Euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari".

          La partecipazione in detta società si giustifica in quanto necessaria per veicolare fondi dal soggetto finanziatore all'ente con l'obiettivo di assicurare a quest'ultimo una immediata entrata di liquidità.

In ogni caso la costituzione di una S.r.l. avente la finalità di attuare il programma di cartolarizzazione è espressamente consentita agli enti locali ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e, pertanto, riconosciuta sotto il profilo della legittimità da un'espressa normativa speciale.

          Tra l'altro il Comune detiene una partecipazione nella società "AAM Torino S.p.A.", a socio unico, in liquidazione dall'1 gennaio 2003 a seguito del conferimento del ramo d'azienda connesso al servizio di approvvigionamento, trattamento e distribuzione acqua potabile: dalla sua messa in liquidazione ad oggi la sua attività si è limitata alla gestione della partecipazione diretta in SMAT S.p.A. pari al 16,05% del capitale sociale e si sta concludendo la procedura.

          In data 15 settembre 2010 il Collegio dei Liquidatori approvava il Bilancio finale di liquidazione ed il Piano di Riparto e pertanto la procedura di liquidazione si è conclusa.

          Si precisa che nel corso dell'anno 2008 si è proceduto alla chiusura della liquidazione della società CETAD S.r.l., in liquidazione dal 15 novembre 2006 e della società Enzima P S.c.a r.l., in liquidazione dal 19 giugno 2009.

          Per quanto riguarda la società Tecnocamere S.c.p.A. si precisa che in data 2 novembre 2010, presso lo studio Notarile Gallo-Orsi di Torino, il Comune di Torino ha ceduto, mediante girata azionaria, alla società Tecnocamere stessa la propria quota di partecipazione corrispondente allo 0,44% del capitale sociale.

          A prescindere da valutazioni sulla mera legittimità della partecipazione diretta detenuta dalla Città per alcune società si ritiene opportuno e necessario procedere, anche in una fase successiva, sotto il profilo strategico al trasferimento delle partecipazioni attualmente detenute dalla Città nell'Agenzia di Pollenzo S.p.A., in Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e nella Banca Popolare Etica S.c.a r.l., ATS S.p.A Autostrada Torino-Savona S.p.A., Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., ad una società interamente controllata dall'Amministrazione medesima al fine di valorizzare e di far crescere le predette imprese.

          Al fine di dismettere le suddette quote azionarie e considerata la attività di gestore di partecipazioni svolta da FCT, l'Amministrazione Comunale ha individuato tale società quale possibile acquirente delle azioni detenute dalla Città di Torino nelle predette società.

          "Finanziaria Città di Torino S.r.l." (siglabile "FCT S.r.l.") è stata costituita a fine 2003 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 17 novembre 2003 (mecc. 2003 08210/064), come società finanziaria in forma di S.r.l. unipersonale per consentire alla Città di investire nell'avvio e/o nella crescita delle proprie imprese e permettere una valorizzazione immediata di patrimoni della Città, attraverso la migliore gestione delle partecipazioni.

          Detta società, con capitale sociale di Euro 30.000.000,00, ha ad oggetto:

-        l'assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società od altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;

-        l'attività finanziaria in genere;

-        l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;

-        la prestazione di servizi amministrativi, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;

-        la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili.

          Come già sottolineato in sede di costituzione della società medesima, nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 17 novembre 2003 (mecc. 2003 08210/064), l'obiettivo della società finanziaria è volto ad una migliore gestione delle partecipazioni e si pone come strumento per la realizzazione degli interessi comunali, nonché della programmazione e del piano di sviluppo economico comunale.

          Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 febbraio 2008 (mecc. 2007 03632/064), si istituiva nella struttura organizzativa di FCT il Comitato/Consiglio di Indirizzo (articolo 12 bis nello Statuto Sociale), avente funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo di amministrazione relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.

          Considerati l'oggetto sociale e l'attività finora svolta, FCT possiede i requisiti per acquistare e gestire le quote detenute dalla Città di Torino nelle società Agenzia di Pollenzo S.p.A., Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e Banca Popolare Etica S.c.a r.l. , ATS S.p.A Autostrada Torino-Savona S.p.A., Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., ed evenutalmente avviare, verificate le condizioni di mercato più redditizie, le procedure di cessione delle partecipazioni in oggetto.

          Relativamente all'Agenzia di Pollenzo S.p.A. occorre rilevare che essa ha ad oggetto sociale la vendita e la permuta di immobili in genere nonché l'acquisizione di parte del compendio immobiliare dell'ex tenuta reale di Pollenzo, destinata allo sviluppo di un'istituzione culturale ad alta vocazione didattico-educativa, ed ha sede sociale in Pollenzo, e pertanto si ritiene che detta società non produca beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Torino, con conseguenza che la stessa risulta da dimettere in applicazione dell'articolo 3 comma 27 e ss. della Legge Finanziaria per l'anno 2008.

          Anche con riferimento a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., partecipata dal Comune per una quota del 1,349% del capitale sociale, detta società ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, in società od altri enti già costituiti o da costituire, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, ed attività finanziaria in genere, si ritiene che l'attività svolta non sia necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e che non corrisponda all'attività di ente strumentale dal momento che la Città, per le proprie partecipazioni, utilizza la propria società finanziaria FCT, mentre per le partecipazioni che richiedono una sinergia a livello regionale aderisce alla società finanziaria Finpiemonte S.p.A., mentre ancora per la gestione della società quotata Iride S.p.A. utilizza la società finanziaria FSU, la cui partecipazione è detenuta assieme al Comune di Genova.

          Anche in tal caso è necessario dimettere la partecipazione della Città in applicazione della norma di cui alla Legge Finanziaria per l'anno 2008.

          Alla luce di tali considerazioni pare opportuno procedere alla dismissione della partecipazione di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., anche verificando un'eventuale interesse della Regione Piemonte all'acquisizione della partecipazione suddetta.

          Diversamente, la società "Banca Popolare Etica S.c.a r.l." - che si ispira ai principi della Finanza Etica e che, attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, indirizza la raccolta ad attività socio-economiche verso la realizzazione del bene comune della collettività, dell'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo in particolare mediante le organizzazioni no profit le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate - costituisce una partecipazione in detta società che trova la propria giustificazione in riferimento al principio della sussidiarietà, in quanto si riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale spettandogli il compito di valutare le necessità di quest'ultime e di soddisfarle.

          Relativamente alle restanti società:

-        ATM S.p.A.;

-        Expo 2000 S.p.A. in liquidazione;

-        Celpi S.c.a r.l.;

-        CSP S.c.a r.l.;

considerato che le sopradette partecipazioni societarie non perseguono propriamente finalità istituzionali ai sensi dell'articolo 3 comma 27 e s.m.i. e tenuto altresì conto che, come già sottolineato, entro il 31 dicembre 2010 le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, è necessario approvare ed attivare la procedura finalizzata a cedere a terzi le predette partecipazioni cosiddette "non necessarie".

          In particolare con riferimento alla società "CSP S.c.a r.l." si ricorda che con deliberazione n. 201 del Consiglio Comunale 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 08305/064) veniva approvata la cessione della quota di circa Euro 5.200,00, pari al 10% del capitale sociale, detenuta dal Comune di Torino nella società, in considerazione del fatto che l'attività svolta dalla società CSP non è finalizzata alla "produzione di servizi di interesse generale" così come previsto dal predetto comma 27 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007 e che comunque la partecipazione del Comune alla stessa società CSP non è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

          Tuttavia, in considerazione del fatto che nessun socio ha espresso, nel frattempo, la volontà di acquistare la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Torino nel CSP e visto il nuovo ruolo assunto dalla predetta società, quale organismo di ricerca impegnato in attività di sviluppo sperimentale e ricerca industriale in accordo con quanto previsto dalla normativa europea in materia di Innovazione e R&D, con particolare riferimento alla ricerca applicata al mondo delle public utilities, il mantenimento di detta partecipazione da parte della Città, trova la sua giustificazione in quanto la società è finalizzata a gestire servizi che rientrano nella definizione di "servizio di interesse generale" anche alla luce dell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale con propria sentenza n. 325 del 17 novembre 2010 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

          Pertanto, alla luce delle predette motivazioni, si ritiene opportuno e necessario revocare la precedente deliberazione n. 201 del Consiglio Comunale 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 08305/064).

          Con riferimento ad Expo 2000 S.p.A., si ricorda che a seguito della cessione del ramo di azienda relativo alla gestione del "Centro Congressi Lingotto" a "Fiat Attività Immobiliari S.p.A.", in esecuzione della deliberazione n. 74 del Consiglio Comunale 22 maggio 2008 (mecc. 2008 02359/064), la sua attività si è limitata alla gestione dell'attività inerente al ramo di azienda "Fiere" ed alla gestione della struttura denominata "PalaOval" ottenuta in concessione dalla Città per la durata di 5 anni.

          Ad oggi, si è conclusa la procedura di selezione del nuovo concessionario della gestione del PalaOval, avviata da Expo a seguito del mandato ricevuto dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 7 ottobre 2008 (mecc. 2008 06361/064). Il Comune di Torino e la società francese GL hanno sottoscritto, in data 24 giugno 2009, il contratto di concessione dell'Oval Lingotto e del ramo fiere di Expo 2000.

          Con l'aggiudicazione definitiva e la conclusione della scrittura privata di cessione del ramo d'azienda, Expo ha esaurito in modo definitivo la propria funzione e, conseguentemente, con deliberazione del 24 maggio 2010 il Consiglio Comunale prendeva atto che, in esito alla cessione del ramo d'azienda "Fiere" si era verificata per la società "Expo 2000 S.p.A." la causa di scioglimento consistente nella "sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale" ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, punto 2), Codice Civile.

          Successivamente l'Assemblea straordinaria dei soci del 5 luglio 2010 deliberava la messa in liquidazione della società Expo 2000 S.p.A. con decorrenza dal 1 agosto 2010.

          Con riferimento a Celpi S.c.a r.l., il Comune detiene una partecipazione pari allo 0,02% del capitale sociale grazie all'acquisizione della partecipazione avvenuta a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale 5 novembre 2001 (mecc. 2001 08743/064), esecutiva dal 19 novembre 2001, con la quale veniva approvata l'adesione della Città al Consorzio C.EL.PI. Società consortile a responsabilità limitata, ed il Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consorzio.

          Detta società ha come oggetto sociale la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed il suo utilizzo, in misura non inferiore al 70%, o per uso proprio, delle società controllate, della società controllante e dalle società controllate dalla medesima controllante, nonché/o per uso dei soci della società.

          Tale adesione, consentiva alla Città, nell'ambito della normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, di acquistare energia elettrica in condizioni di libero mercato in qualità di "Cliente idoneo", usufruendo così di tariffe di acquisto agevolate in virtù dell'applicazione di uno sconto fisso sulla vigente tariffa del mercato vincolato.

          Ad oggi in attuazione della Legge n. 125/2007, nell'ambito del processo di liberalizzazione , si è passati dal mercato vincolato al regime di maggior tutela ed al regime di salvaguardia nel servizio di vendita dell'energia.

          In particolare, si parla di "regime di salvaguardia", facendo riferimento al periodo 1 maggio - 31 dicembre 2008 per svolgere il nuovo servizio rivolto alle imprese con oltre 50 dipendenti e con fatturato superiore a 10 milioni di Euro (ossia quelle che non possono accedere al regime di tutela per le famiglie e le piccole imprese e che sono rimaste nel mercato vincolato pur potendo uscirne già prima dell'1 luglio 2007).

Pertanto la partecipazione nella società CELPI non risulta più strumentale per la Città al fine di ottenere tariffe più economiche per la fornitura di energia necessaria per garantire i propri servizi e le proprie attività, ritenendosi opportuno e necessario dismettere anche tale partecipazione.

Tuttavia, alla luce di una analisi costi-benefici in ordine a tale dismissione dato il valore esiguo della partecipazione della Città di Torino ed i conseguenti costi notarili si ritiene opportuno e necessario esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.

          Con riguardo ad ATM S.p.A. si rileva che la partecipazione della Città di Torino nella società è pari al 4,52% del capitale sociale e che detta società, con sede in Alessandria, ha ad oggetto l'esercizio - diretto e/o per il tramite di Società o Enti partecipati - delle attività inerenti all'organizzazione ed alla gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto di persone.

          Detta partecipazione, alla luce di quanto disposto dal comma 27 della Legge Finanziaria 2007, non si giustifica, in quanto, è vero che le funzioni del trasporto pubblico locale fanno capo all'ente locale Comune ma, nel caso di specie, trattandosi di trasporto che non investe il territorio cittadino torinese e che non riguarda comuni contermini o finitimi, tali da giustificare la gestione integrata del trasporto medesimo, si ritiene opportuno e necessario dismettere la quota detenuta dalla Città nella società ATM S.p.A., anche verificando un'eventuale interesse dell'attuale socio di maggioranza Comune di Alessandria (il quale detiene una quota del 94,54%) all'acquisizione della partecipazione suddetta in qualità di ente istituzionale avente competenza territoriale, considerato che l'attività svolta dalla società ATM S.p.A. investe il territorio dei comuni alessandrini.

          L'articolo 7 del vigente Statuto Sociale dispone che "Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo per l'alienazione delle partecipazioni detenute da soggetti pubblici, il rispetto delle regole di evidenza pubblica ove prescritto dalla legge.".

          Fermo restando la necessità di contattare gli enti locali titolari della restante partecipazione della società in oggetto, dal momento che la stessa esercita funzioni di gestione del servizio di trasporto pubblico locale al fine di verificare le conseguenze della decisione assunta dalla Città, ad oggi, si rende comunque necessario individuare la relativa procedura di vendita ed i criteri da seguire, fermo restando la necessità di garantire la pubblicità "per esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, per assicurare la partecipazione del maggior numero di potenziali acquirenti e garantire così il migliore realizzo dei procedimenti di dismissione".

          Quanto alla procedura di vendita, si conferma il procedimento di dismissione approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03) in conformità alle disposizioni - attualmente ancora in vigore - della citata Legge n. 474/1994.

          In particolare, si richiamano:

"La vendita avrà per oggetto l'intero pacchetto azionario detenuto dal Comune che potrà, eventualmente, essere ceduto anche a più acquirenti.

Il procedimento di dismissione sarà reso noto mediante pubblicazione di un avviso in cui sarà indicato il termine entro il quale i potenziali acquirenti dovranno proporre un prezzo per l'avvio delle trattative, presentando offerte in busta sigillata. Il suddetto avviso sarà pubblicato su almeno tre quotidiani nazionali, di cui uno economico, nonché, se ritenuto utile su quotidiani esteri. Esso sarà altresì trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della C.E.E.. L'avviso conterrà inoltre la precisazione che lo stesso non costituisce offerta al pubblico né sollecitazione del pubblico risparmio.

La civica amministrazione provvederà alla valutazione della partecipazione da dismettere.

Tale valutazione non sarà resa nota ai partecipanti alle trattative. La valutazione comprenderà anche un limite minimo al di sotto del quale non si procederà alla vendita.

In caso di pluralità di proposte si procederà al rilancio delle trattative sulla base del miglior prezzo proposto.

Alla conclusione delle trattative, quando sia stata individuata la proposta più vantaggiosa per la Città saranno comunicate a tutti i Soci la volontà di cessione e le condizioni di vendita per consentire l'esercizio del diritto di prelazione.

La pubblicazione dell'avviso e l'avvio delle trattative non comportano per la Città alcun obbligo o impegno di alienazione.

La Città si riserva comunque la facoltà di non addivenire alla vendita.

Qualora la procedura di dismissione rimanga senza effetto, le trattative potranno essere ripetute senza l'obbligo della pubblicazione e senza il vincolo della non frazionabilità.".

          Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno autorizzare la cessione delle quote detenute dalla Città nelle sopra elencate società nonché di confermare la dismissione di CSP S.c.a r.l..

          Per completezza di esposizione è opportuno rammentare che la Città di Torino detiene azioni nelle seguenti società:

I)       Azioni provenienti dal patrimonio Ospedale Regina Margherita

-        Banca Popolare di Novara;

-        T.I.M. ordinarie;

-        Telecom Italia ordinarie;

-        Seat;

II)      Partecipazioni in Enti ex ECA

-        Fiat ordinarie;

-        Fiat privilegiate;

-        T.I.M. risparmio;

-        Reno De Medici v.u.;

-        Fondiaria-Sai;

-        Reality Vailog;

-        Snia ordinarie;

-        Sorin;

-        Telecom Italia Ordinarie v.u.;

-        Vittoria Assicurazioni;

-        Seat Ordinarie v.u.;

III)     Azioni provenienti dall'Istituto Regionale Ciechi

-        Condotte Acque Potabili;

-        Fiat ordinarie;

-        Fiat privilegiate;

-        Edison;

-        Telecom Italia ordinarie;

-        T.I.M. ordinarie;

-        Seat ordinarie;

-        Telecom Italia risparmio;

-        Seat risparmio n.c.;

-        Banca Popolare di Novara;

IV)    Eredità Griglione

-        Ercole Marelli.

          A tal riguardo è necessario precisare che le stesse non soggiacciono alla norma in questione in quanto dette partecipazioni derivano da Enti Ospedalieri disciolti o da lasciti testamentari, e si tratta di azioni per le quali il Comune di Torino ha l'obbligo di mantenimento in quanto le stesse sono sottoposte al vincolo di destinazione.     

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di dare atto che la Città detiene la partecipazione diretta nelle seguenti società (trentasei): A.F.C. Torino S.p.A.; Agenzia di Pollenzo S.p.A; Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.; "Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A." in liquidazione (siglabile "A.A.M. Torino S.p.A." in liquidazione); "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A." (siglabile "A.M.I.A.T. S.p.A."); "Azienda Trasporti e Mobilitá S.p.A." (siglabile "ATM S.p.A"); "Autostrada Torino-Savona S.p.A." (siglabile "ATS S.p.A."); "Banca Popolare Etica S.c.a r.l.."; "Borgo Dora S.c.a r.l."; "Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l."; "Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A." (siglabile "CAAT S.c.p.A."); "Ceipiemonte società consortile per azioni" (siglabile "CEIPIEMONTE S.c.p.A."); "Consorzio Elettrico Piemontese Soc. Cons. a R.L." (CELPI soc. cons. a R.L.); "Csea - Consorzio Per Lo Sviluppo dell'elettronica e della Automazione - Società Consortile Mista per Azioni" (siglabile "CSEA - S.c.p.A."); "Csp - Innovazione Nelle Ict - Società Consortile a Responsabilità limitata " (siglabile "CSP S.c.a r.l."); "Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park Torino S.p.A." (siglabile "ENVIRONMENT PARK S.p.A."); "EXPO 2000 S.p.A. in liquidazione"; "Farmacie Comunali Torino S.p.A."; "Finanziaria Città Torino S.r.l. a socio unico Comune di Torino" (siglabile "FCT S.r.l."); "Finpiemonte S.p.A."; "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A."; "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." (siglabile "FSU S.r.l."); "Garibaldi S.c.a r.l."; "Gruppo Torinese Trasporti S.p.A." (siglabile "G.T.T. S.p.A."); "I.C.A.R.U.S. - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI per il "Centro Multi - Funzionale Spaziale" di Torino"; "Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A." (siglabile "I.P.L.A. S.p.A."); "Infratrasporti.To S.r.l."; "Pracatinat S.c.p.A."; "Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino" (siglabile "S.A.G.A.T. S.p.A."); "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." (siglabile "S.M.A. Torino S.p.A." o "SMAT S.p.A."); "Società per la Gestione dell'incubatore d'impresa del Politecnico di Torino S.c.p.A." (siglabile "Incubatore del Politecnico - S.c.p.A." oppure "I3P - S.c.p.A."); "2I3T S.c.a r.l."; "5T S.r.l."; "Società Riscossioni S.p.A." (siglabile "SORIS S.p.A."); "Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A." (siglabile "T.R.M. S.p.A."); Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.;

2)      di confermare il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dalla Città di Torino nelle seguenti società, già deliberato con deliberazione 29 giugno 2009 (mecc. 2009 01488/064):

-        AFC TORINO S.p.A., A.M.I.A.T. S.p.A., FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A., GTT S.p.A., SMAT S.p.A., T.R.M. S.p.A., 5T S.r.l., in quanto soggetti gestori di servizi pubblici locali di competenza dell'ente ai sensi dell'articolo 113 e s.m.i. del T.U.EE.LL., nonché ai sensi dell'articolo 23 bis del Decreto Legislativo 112/2008 convertito in legge con modificazioni Legge 133/2008 e s.m.i.;

-        FCT S.r.l., FSU S.r.l. e Finpiemonte S.p.A. in quanto la partecipazione a tali società finanziarie costituisce lo strumento per consentire il raggiungimento di finalità istituzionali anche attraverso particolari forme di finanziamento;

3)      di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano per farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e s.m.i., il mantenimento della partecipazione detenuta dalla Città di Torino nella società SORIS S.p.A. in quanto è società interamente posseduta dal Comune ed è titolare dell'affidamento dell'attività di gestione delle entrate tributarie ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. e dell'articolo 113 T.U.EE.LL., dando atto che, pur essendo stata abrogata la norma del 113 comma 5 a far data dal 27 ottobre 2010 per effetto del D.P.R. 168/2010 e quindi essendo venuto meno il riferimento legislativo, è indubbio che la ratio continui ad essere quella dell'affidamento diretto a società totalmente pubblica in possesso dei requisiti dell'in house, ancorché esplicante attività strumentale per l'ente locale come nel caso di specie;

4)      di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano per farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e s.m.i., il mantenimento della partecipazione detenuta dalla Città di Torino nella società: S.A.G.A.T. S.p.A. in quanto società di gestione dell'Aeroporto Torino-Caselle "Sandro Pertini" in forza della convenzione stipulata in data 15 maggio 1956 con il Comune, nel rispetto delle disposizioni contenute nella precedente convenzione stipulata tra la Città ed il Ministero della Difesa in data 5 agosto 1949;

5)      di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, e che qui integralmente si richiamano per farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e s.m.i., il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dalla Città di Torino nelle seguenti società: Borgo Dora S.c.a r.l., Ceipiemonte S.c.p.A., C.S.E.A. S.c.p.A., Environment Park S.p.A., Garibaldi S.c.a r.l., Icarus S.c.p.A., CAAT S.c.p.A., I3P S.c.p.A., 2I3T S.c.a r.l., Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A., in quanto consentono al Comune di perseguire le finalità istituzionali di cui all'articolo13 T.U.EE.LL. ed in particolare di svolgere le funzioni amministrative riguardanti popolazione ed il territorio comunale precipuamente nel settore organico dello sviluppo economico;

6)      di confermare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano per farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento della partecipazione detenuta dalla Città di Torino nella società "Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l." in quanto detta società veniva costituita per veicolare fondi dal soggetto finanziatore all'ente con l'obiettivo di assicurare a quest'ultimo una immediata entrata di liquidità, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 84 della Legge 289/2002 e s.m.i.;

7)      di confermare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano per farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento della partecipazione detenuta dalla Città di Torino nelle società "Infratrasporti.To S.r.l." in quanto detta società veniva costituita affinchè la titolarità dei beni necessari per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale resti in capo ad una società, interamente pubblica, in conformità al vigente comma 13 dell'articolo 113 T.U.EE.LL.;

8)      di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano per farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento della partecipazione detenuta dalla Città di Torino nella società I.P.L.A. S.p.A., in quanto consente al Comune di perseguire le finalità istituzionali di cui all'articolo 13 T.U.EE.LL. ed in particolare di svolgere le funzioni amministrative riguardanti popolazione ed il territorio comunale precipuamente nel settore organico dell'assetto ed utilizzazione del territorio;

9)      di confermare la partecipazione in Pracatinat S.c.p.A., in quanto società finalizzata a gestire servizi che rientrano nella definizione di "servizio di interesse generale" contenuta nel Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee;

10)    di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano per farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento della partecipazione detenuta dalla Città di Torino nella società A.A.M. Torino S.p.A. in liquidazione fino al completamento delle operazioni per la chiusura della liquidazione;

11)    di confermare l'autorizzazione della cessione della partecipazione detenuta da FCT S.r.l. nella società Sitaf S.p.A. attualmente pari al 10,6527 per cento, già espressa dal Consiglio Comunale con la propria deliberazione del 15 novembre 1993 (mecc. 9306022/64);

12)    di dare mandato a FCT S.r.l. di avviare, verificate le condizioni di mercato più redditizie, le procedure di cessione della società "Finanziaria Centrale del Latte S.p.A" da essa partecipate e non rispondente a finalità istituzionali dell'ente, anche avvalendosi delle strutture e degli uffici del Comune di Torino preposti;

13)    di prendere atto che l'Assemblea straordinaria dei soci della "Expo 2000 S.p.A. in liquidazione" del 5 luglio 2010 deliberava la messa in liquidazione della società stessa con decorrenza dal 1 agosto 2010;

14)    di revocare la precedente deliberazione n. 201 del Consiglio Comunale 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 08305/064) con la quale si deliberava di avviare la procedura di cessione della società CSP S.c.a r.l., nonchè di approvare il mantenimento della partecipazione in CSP alla luce del nuovo ruolo assunto dalla predetta società quale organismo di ricerca impegnato in attività di sviluppo sperimentale e ricerca industriale in accordo con quanto previsto dalla normativa europea in materia di Innovazione e R&D, con particolare riferimento alla ricerca applicata al mondo delle public utilities. Infatti, con il nuovo ruolo assunto dal CSP, la società è finalizzata a gestire servizi che rientrano nella definizione di "servizio di interesse generale" anche alla luce dell'interpretazione data dalla Corte Costituzionale con propria sentenza n. 325 del 17 novembre 2010 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

15)    di prendere atto che in data in data 2 novembre 2010, presso lo studio Notarile Gallo-Orsi di Torino, il Comune di Torino ha ceduto, mediante girata azionaria, alla società Tecnocamere stessa la propria quota di partecipazione corrispondente allo 0,44% del capitale sociale;

16)    di autorizzare, a prescindere da valutazioni sulla mera legittimità della partecipazione diretta detenuta dalla Città, a procedere, sotto il profilo strategico, al trasferimento delle partecipazioni attualmente detenute dalla Città nell'Agenzia di Pollenzo S.p.A., in Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e nella Banca Popolare Etica S.c.a.r.l., in ATS S.p.A Autostrada Torino-Savona S.p.A. e nell'Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., anche in una fase successiva, ad una società interamente controllata dall'Amministrazione medesima al fine di valorizzare e di far crescere le predette imprese, quale FCT S.r.l., tenuto conto che la stessa veniva costituita al fine di creare strumenti societari più efficienti dal punto di vista della gestione delle partecipazioni e più incisivi per la valorizzazione delle aziende e del patrimonio della Città, dandole, altresì, mandato di avviare eventualmente, verificate le condizioni di mercato più redditizie, le procedure di cessione delle predette partecipazioni;

17)    di approvare la dismissione delle seguenti partecipazioni in quanto non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in quanto non producono servizi di interesse generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 29 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) come segue:

a)       Celpi S.c.a r.l. mediante esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale;

b)      ATM S.p.A., anche verificando un eventuale interesse degli attuali soci di maggioranza della predetta società;

18)    di confermare - in assenza di altre modalità di dismissione delle partecipazioni conformi alle previsioni statutarie delle rispettive società interessate ed in mancanza di manifestazioni di interesse assunte da parte degli altri soci o soggetti terzi pubblici - i criteri e la procedura per l'alienazione delle partecipazioni azionarie della Città già approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03) in conformità alle disposizioni - attualmente ancora in vigore - della citata Legge n. 474/1994.

In particolare, si richiamano:

"La vendita avrà per oggetto l'intero pacchetto azionario detenuto dal Comune che potrà, eventualmente, essere ceduto anche a più acquirenti.

Il procedimento di dismissione sarà reso noto mediante pubblicazione di un avviso in cui sarà indicato il termine entro il quale i potenziali acquirenti dovranno proporre un prezzo per l'avvio delle trattative, presentando offerte in busta sigillata. Il suddetto avviso sarà pubblicato su almeno tre quotidiani nazionali, di cui uno economico, nonché, se ritenuto utile su quotidiani esteri. Esso sarà altresì trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della C.E.E.. L'avviso conterrà inoltre la precisazione che lo stesso non costituisce offerta al pubblico né sollecitazione del pubblico risparmio.

La civica amministrazione provvederà alla valutazione della partecipazione da dismettere.

Tale valutazione non sarà resa nota ai partecipanti alle trattative. La valutazione comprenderà anche un limite minimo al di sotto del quale non si procederà alla vendita.

In caso di pluralità di proposte si procederà al rilancio delle trattative sulla base del miglior prezzo proposto.

Alla conclusione delle trattative, quando sia stata individuata la proposta più vantaggiosa per la Città saranno comunicate a tutti i Soci la volontà di cessione e le condizioni di vendita per consentire l'esercizio del diritto di prelazione.

La pubblicazione dell'avviso e l'avvio delle trattative non comportano per la Città alcun obbligo o impegno di alienazione.

La Città si riserva comunque la facoltà di non addivenire alla vendita.

Qualora la procedura di dismissione rimanga senza effetto, le trattative potranno essere ripetute senza l'obbligo della pubblicazione e senza il vincolo della non frazionabilità.";

19)    di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute dalla Città derivanti da Enti Ospedalieri disciolti e da lasciti testamentari, considerato che dette partecipazioni sono obbligatorie e non soggiacciono alla norma in questione in quanto le stesse sono sottoposte al vincolo di destinazione;

20)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

IL VICE SINDACO

F.to Dealessandri

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI

F.to Mora

 

IL FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA

F.to Delli Colli

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

  

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Gentile Lorenzo, Ghiglia Agostino, Lavolta Enzo, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Olmeo Gavino, Salti Tiziana

 

Non partecipano alla votazione:

Boero Valter, Brescia Mario, Cantore Daniele, Furnari Raffaella, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

PRESENTI 30

VOTANTI 30

 

FAVOREVOLI 26:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo

 

CONTRARI 4:

Cassano Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa

 

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Brescia Mario, Cantore Daniele, Gentile Lorenzo, Ghiglia Agostino, Lavolta Enzo, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Olmeo Gavino, Salti Tiziana

 

Non partecipano alla votazione:

Boero Valter, Furnari Raffaella, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

PRESENTI 30

VOTANTI 27

 

ASTENUTI 3:

Cassano Luca, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa

 

FAVOREVOLI 27:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

        Piccolini

Castronovo