Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare 

       n. ord. 137

2010 04694/131

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 OTTOBRE 2010

 

(proposta dalla G.C. 3 agosto 2010)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente VENTRIGLIA Ferdinando ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BRUNO Giuseppe Maurizio

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe, i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CAROSSA Mario - COPPOLA Michele - RAVELLO Roberto Sergio.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: TERRENO SITO IN VIA LANFRANCHI ANGOLO VIA PALLADIO. RICONOSCIMENTO PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA BORGO PO E DECORATORI E ALIENAZIONE ALLA MEDESIMA, PREVIA SDEMANIALIZZAZIONE, PRIVA DI SLP. CORRISPETTIVO EURO 28.800,00. APPROVAZIONE.

 

Proposta dell'Assessore Viano.  

 

       La Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza "Borgo Po e Decoratori" con sede in via Lanfranchi n. 28 conduce da alcuni decenni in locazione dalla Città un terreno dell'estensione di circa mq. 307 sito all'estremità della via Lanfranchi, a confine con la via Palladio.

       Attualmente la via Lanfranchi termina a ridosso di tale terreno con una cancellata attraverso la quale si accede, oltre che all'area oggetto di locazione, anche al fabbricato di proprietà della suddetta Cooperativa, ove la stessa ha sede sin dal 1909.

       Tale fabbricato è stato edificato dai fondatori della Cooperativa a seguito dell'acquisto del relativo sedime di insistenza stipulato a rogito notaio Mousset in data 14 settembre 1909 (rep. n. 2479/2544, registrato a Torino il 22 settembre 1909 n. 1419).

       In tale atto venne trasferita la proprietà di un "appezzamento di terreno fabbricabile segnato in mappa con parte dei numeri 477 e 478 nella Sezione 43°, della superficie di mq. 945,30 a cui sono confinanti (omissis) a nord Ottolenghi per l'asse della via Lanfranchi" e venne, altresì, previsto l'obbligo, in capo agli acquirenti, di "lasciare una striscia di terreno della larghezza di metri sei per tutta la fronte dello stabile sovra descritto verso la via Lanfranchi, per essere adibita ad uso strada, a semplice richiesta del venditore".

       All'epoca, infatti, l'allora vigente "Piano Unico Regolatore e d'Ampliamento", approvato con Legge Speciale 5 aprile 1908 n. 141, prevedeva l'apertura della via Lanfranchi fino all'incrocio con la perpendicolare via Palladio e dunque correttamente le parti del contratto di vendita pattuivano la possibile dismissione della striscia di 6 metri ad uso strada. E' di tutta evidenza che la Città, al fine di acquisire in proprietà tale striscia occorrente per l'apertura della via, avrebbe dovuto richiederne la dismissione ai proprietari ovvero attivare un procedimento di esproprio. L'area di cui trattasi, dell'estensione di circa mq. 153 - evidenziata con colore rosso nell'allegato estratto di mappa (allegato 1) - non è mai stata oggetto di successivi provvedimenti da parte della Città, finalizzati a realizzare la materiale prosecuzione della via Lanfranchi fino all'incrocio con la perpendicolare via Palladio, né risulta che la Città abbia mai richiesto l'adempimento dell'obbligo contrattualmente previsto a carico dei danti causa della Cooperativa.

       Infatti, nel 1910 la Giunta Municipale concesse il permesso di costruire un fabbricato "per uso dell'associazione" e nel 1911 - a seguito dell'istanza di due soci volta alla posa di una recinzione con muro di cinta e cancello in ferro per la chiusura della proprietà privata "provvisoriamente e precariamente fino all'apertura della nuova via che si effettuerà" - venne rilasciato il permesso precario di recintare il suddetto tratto della via Lanfranchi "presentemente non ancora aperta". Tale permesso venne rinnovato nel giugno del 1940 a condizione che le opere di recinzione fossero demolite, senza indennizzo da parte della Città, qualora quest'ultima l'avesse ritenuto necessario per la realizzazione del progetto di viabilità. Tale concessione precaria fu formalizzata verso il pagamento di un canone annuo di Lire 10 e contemporaneamente ne fu ribadita la revocabilità in qualunque momento ad esclusivo giudizio della Civica Amministrazione.

       Tuttavia, in data 23 maggio 1953, con provvedimento del Sindaco n. 234 prot. 1941 n. 21, venne autorizzata la Cooperativa Borgo Po e Decoratori a "conservare?.un muro di cinta con cancellata a chiusura del terreno in Torino, via Lanfranchi n. 28. Poiché detta opera occupa suolo pubblico, il permesso è precario, subordinato al pagamento di un canone annuo oltre alla tassa di occupazione di suolo pubblico, revocabile in qualsiasi momento dalla Civica Amministrazione?": a partire da tale data, dunque, il terreno de quo venne considerato suolo pubblico di proprietà comunale.

       Né la natura giuridica del permesso né la situazione dominicale del terreno vennero mai contestate dalla Cooperativa, che da decenni ha la detenzione dell'area - a titolo di concessione ovvero di locazione in forza di diversi contratti succedutisi nel tempo, almeno a partire dal 1979 - unitamente alla porzione confinante, anch'essa dell'estensione di circa mq. 153, raffigurata con perimetro blu nell'estratto di mappa come sopra allegato (allegato 1).

       Il contratto di locazione vigente (ultimo in ordine di tempo), stipulato in data 2 luglio 2007 (rep. A.P. 2847 registrato a Torino il 12 luglio 2007 al n. 15407) ne consente l'uso a verde privato e "per l'attività di ristorazione".

       Deve evidenziarsi che l'intera area - costituita dalla porzione di mq. 153 raffigurata con perimetro rosso nell'allegata planimetria (allegato 1) originariamente di proprietà della Cooperativa, nonché dalla porzione di mq. 153 raffigurata con perimetro blu nella planimetria medesima, formanti un sol corpo - venne comunalizzata con deliberazione del Consiglio Comunale del 1966: la stessa risulta, infatti, annotata in originale nell'elenco delle strade comunali approvato con tale deliberazione, con capisaldi via Biamonti Giacomo Luigi - via Palladio Andrea e con larghezza m. 12 ed è pertanto stata considerata da oltre quarant'anni appartenente al demanio comunale stradale, senza che emergessero elementi in contrasto con tale classificazione.

       Si innesta sulla vicenda giuridica sopra esposta la posizione della cooperativa che ha prospettato, per evitare contenziosi, di procedere all'acquisto dell'area assumendo a presupposto l'avvenuta acquisizione per usucapione a favore del Comune di Torino.

       Al riguardo, in primo luogo emerge che la proprietà comunale non solo del terreno di mq. 150, acquisito nel 1909 dalla Cooperativa, ma anche di quello contiguo sul quale la Cooperativa stessa non può vantare titolo alcuno, si fonda sia sulla comunalizzazione sopra citata, risalente al 1966, sia sulla formalizzazione dei contratti di locazione (ovvero di concessione) rinnovati nel corso del tempo e la conseguente percezione, da parte della Città medesima, dei canoni di locazione/concessione per un periodo ultraventennale, idonei a radicarne il possesso continuato ed ininterrotto di cui all'articolo 1158 del Codice Civile.

       Per contro, deve dirsi che l'intera area è destinata dal vigente P.R.G. , ai sensi dell'articolo 8 delle N.U.E.A., ad "Area R1" ed è compresa, ai sensi dell'articolo 11 delle N.U.E.A. stesse, in "Zone urbane storico-ambientali" con un indice di edificabilità pari a 1 mq. SLP/ mq. SF: le previsioni di P.R.G. dunque non contemplano più l'apertura della via Lanfranchi verso via Palladio.

       Al fine di evitare un contenzioso sulla situazione dominicale, si sono svolti incontri tra i rappresentanti della società e gli uffici comunali, nel corso dei quali è emersa la comune volontà di superare gli errori materiali ed interpretativi relativi ai titoli patrimoniali ed ai permessi di cui si è detto e di giungere ad una soluzione che contemperi i reciproci interessi, prevenendo azioni legali dall'esito incerto per entrambe le parti.

       Si è convenuto quindi che la Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza "Borgo Po e Decoratori" riconosca la piena ed esclusiva proprietà della Città del terreno sito al termine di via Lanfranchi avente un'estensione di circa mq. 153 e raffigurato con colore rosso nella più volte citata planimetria (privo, allo stato, di identificativo catastale); conseguentemente la Città procederà all'alienazione alla Cooperativa medesima del terreno stesso nonché di quello confinante, raffigurato con colore blu nella sopra indicata planimetria (anch'esso non catastalmente identificato), entrambi privati della capacità edificatoria dagli stessi attualmente generata - pari a circa 320 mq./SLP. Il corrispettivo di Euro 28.800,00, stimato dal competente Settore Valutazioni in data 14 maggio 2010, è stato ritenuto congruo dalla cooperativa acquirente.     Tali accordi - condivisi dalla Cooperativa che ha sottoscritto la bozza del presente provvedimento per preventiva accettazione in data 29 luglio 2010 - tengono conto, tra l'altro, dell'uso a verde privato al quale da tempo è adibita l'area.

       Sebbene, infatti, su tale sedime - attesa la sua destinazione urbanistica quale sopra riportata - risulti potenzialmente realizzabile un edificio che consentirebbe la dislocazione di tutta la capacità edificatoria generata, pari ad 1 mq./mq., con nota prot. N. 19257 del 4 novembre 2009 il competente Settore Permessi di Costruire ha evidenziato come le caratteristiche geometriche del lotto e la presenza di numerose limitazioni dettate dal rispetto dei parametri edilizi di regolamento comporterebbero la realizzazione di un fabbricato con forma e caratteristiche tipologiche penalizzanti dal punto di vista esecutivo e della commerciabilità del bene.

       A rigore, non risulterebbe dunque esistente la condizione di "dimostrata impossibilità di utilizzazione edificatoria", prevista dall'articolo 21 del Regolamento Edilizio, che definisce la superficie fondiaria come "l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati??.Tale area può anche essere riferita a lotti non contigui purché siano rispettate le seguenti condizioni:

deve essere dimostrata l'impossibilità di utilizzazione edificatoria in loco per la parte di superficie fondiaria di cui si trasferisce la capacità edificatoria; i terreni non contigui che concorrono a definire la superficie fondiaria devono avere la medesima area normativa come definita dall'articolo 2 del P.R.G. e uguale indice di utilizzazione edificatoria".

       Tuttavia, atteso il possibile contenzioso instaurabile dalla Cooperativa per i motivi predetti e considerato che non è intendimento della Città procedere all'apertura della via Lanfranchi per destinarla alla pubblica viabilità - come risulta da nota prot. n. 15497 del 14 luglio 2010 della Direzione Suolo della Divisione Infrastrutture e Mobilità -, oltre al fatto che anche sotto il profilo economico l'accordo nei termini sopra indicati garantisce alla Città un proficuo ritorno monetario ricavabile sia dalla vendita del terreno che dalla separata possibile alienazione della capacità edificatoria, si ritiene con il presente provvedimento di approvare la vendita del terreno de quo privato dei diritti edificatori dallo stesso generati. Questi ultimi potranno essere trasferiti su altra area, di proprietà della Città o di terzi a seguito di procedure di evidenza pubblica. Si demanda l'individuazione del lotto di atterraggio di tale SLP a separato provvedimento, nel rispetto dei requisiti che il lotto stesso deve possedere ai sensi del sopra citato articolo 21 da definirsi a cura dei competenti Settori della Divisione Urbanistica.

       Per i motivi di cui sopra si ritengono sussistenti le "speciali ed eccezionali circostanze" di cui all'articolo 41 comma 1 n. 6 del R.D. 827/1924 che consentono il ricorso alla trattativa privata.

       Le intese con la Cooperativa dovranno essere formalizzate con appositi atti che comprendano: (i) il riconoscimento, senza corrispettivo in danaro, della proprietà dei 153 mq. - identificati con colore rosso nell'allegata planimetria - in capo alla Città da parte della Cooperativa, previo l'impegno di quest'ultima ad effettuare, a propria cura e spese, le operazioni catastali occorrenti; (ii) il successivo trasferimento (da effettuarsi anche contestualmente alla stipula dell'atto di cui al precedente punto (i) dalla Città alla Cooperativa dell'intera area di mq. 307 circa, privata della capacità edificatoria dalla stessa generata pari a 320 mq./SLP verso un corrispettivo di Euro 28.800,00 da versarsi in sede di atto; (iii) apposizione, sull'area di cui al precedente punto (ii), di una servitù perpetua di inedificabilità assoluta da trascriversi a favore della Città e contro l'area oggetto di alienazione.

       Si precisa, infine, che l'alienazione del sedime di cui è caso è stata riportata nel Piano Alienazioni, costituente allegato al Bilancio 2009, come previsto dall'articolo 58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008. Si evidenzia inoltre che, come risulta dalla nota della Direzione Suolo sopra citata l'area, oggetto di notifica ministeriale e tutelata ai sensi della Legge 1497/1939, è classificata come bene ambientale: pertanto, la formalizzazione degli atti di cui sopra dovrà essere preceduta da verifica circa la sua alienabilità presso la Regione Piemonte e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.  

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il Piano Alienazioni costituente allegato 7 alla deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 00977/024);

       Visto l'art. 21 del Regolamento Edilizio, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008 (mecc. 2007 07125/038) pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 26 febbraio 2009;

       Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano per fare parte integrante del presente provvedimento:

1)     di prendere atto che la Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza "Borgo Po e Decoratori" con sede in via Lanfranchi 28 riconosce, senza corrispettivo in denaro, la piena ed esclusiva proprietà della Città del terreno avente estensione di circa mq. 153 sito al termine della via Lanfranchi, meglio identificato con colore rosso nella planimetria allegata (all. 1 - n.        ), oggetto di successiva identificazione catastale, come infra specificato;

2)     di approvare - per quanto possa occorrere - che, per effetto dell'uso effettivo a cui da tempo è adibito il tratto della via Lanfranchi di cui è caso ed, altresì, per effetto della destinazione ad esso impressa dal vigente P.R.G. (Area R1), la porzione di area di proprietà comunale denominata via Lanfranchi, nel tratto compreso tra il cancello della Cooperativa e la via Palladio, quale individuato con perimetri rosso e blu nell'unita planimetria, si intende sdemanializzato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 829 del Codice Civile, con conseguente passaggio al patrimonio disponibile della Città;

3)     di approvare l'alienazione dell'area individuata al precedente punto 1, nonché della confinante area di proprietà comunale - formante con la stessa un sol corpo - quale individuata con colore blu nella planimetria allegata (allegato 1) in favore della Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza "Borgo Po e Decoratori" con sede legale in via Lanfranchi 28 Torino, codice fiscale 02096310012 verso il corrispettivo di Euro 28.800,00 fuori campo IVA, da corrispondersi integralmente in sede di atto di vendita;

4)     di approvare che le aree di cui al precedente punto 3) vengano trasferite, per il corrispettivo di Euro 28.800,00, private della capacità edificatoria dalle stesse generata pari a 1 mq./mq. e così per un totale di 307 mq. di S.L.P. di cui la Città si riserva la proprietà, come da vincolo di inedificabilità di cui al successivo punto 5);

5)     di approvare che preliminarmente o contestualmente all'atto di vendita, la Città costituisca servitù non aedificandi perpetua senza corrispettivo in denaro, da trascriversi a favore della Città stessa ed a carico del terreno di cui al punto 3), ad oggi non catastalmente identificato;

6)     di approvare che le aree vengano cedute libere da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, arretrati di imposte, tasse e liti pendenti. Le stesse saranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano (o si troveranno per effetto del vincolo di inedificabilità), ben noto alla Cooperativa per averne la detenzione da alcuni decenni, con ogni diritto, azione, pertinenza e dipendenza, con tutti gli inerenti oneri e con garanzia per evizione e molestie nel possesso, senza obbligo da parte della Città della realizzazione di eventuali opere;

7)     di subordinare la formalizzazione dell'atto di alienazione del sedime oggetto del presente provvedimento al preventivo nulla osta della Regione Piemonte e della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;

8)     di demandare a successivo provvedimento deliberativo l'eventuale alienazione della capacità edificatoria generata dall'area ceduta, nel rispetto dei requisiti che il lotto di atterraggio deve possedere ai sensi dell'articolo 21 del vigente Regolamento Edilizio, requisiti da definirsi a cura dei competenti Settori della Divisione Urbanistica;

9)     di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà definito il conseguente accertamento d'entrata;

10)   di dare atto che le spese di atto, fiscali e conseguenti saranno a carico della Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza "Borgo Po e Decoratori" che si farà carico, altresì, delle operazioni catastali occorrenti per l'esatta individuazione delle aree di cui al presente provvedimento;

11)   di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 829, comma 2, Codice Civile e dell'articolo 6, comma 2, dello Statuto della Città, la presente deliberazione, successivamente alla sua esecutività, è soggetta a ripubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA, ALL'EDILIZIA PRIVATA ED AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Villari

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Cantore Daniele, Gandolfo Salvatore, Ghiglia Agostino, Goffi Alberto, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Furnari Raffaella, Salti Tiziana

 

PRESENTI 33

VOTANTI 30

 

ASTENUTI 3:

Cassano Luca, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa

 

FAVOREVOLI 30:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Scanderebech Federica, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Piccolini

IL PRESIDENTE

Cerutti