Direzione Generale

Settore Partecipazioni Comunali  

       n. ord. 122

2010 04385/064

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 SETTEMBRE 2010

 

(proposta dalla G.C. 20 luglio 2010)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BRUNO Giuseppe Maurizio

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 44 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - LEVI-MONTALCINI Piera - RAVELLO Roberto Sergio - TEDESCO Giuliana.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA    

 

OGGETTO: PROGETTO DI FUSIONE TRA LA SOCIETÁ "TECNOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" E LA SOCIETÀ "SERVICECAMERE SC. A R.L.". AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO O DELLA CESSIONE DELLA QUOTA. APPROVAZIONE.

 

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.  

 

          La società denominata "Tecnocamere - Società Consortile per Azioni" con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21 e sede operativa in Torino, via Perugia n. 62, costituita con atto a rogito Notaio Antonio Ioli di Roma in data 27 ottobre 1994 (rep. 11654/3528) ha ad oggetto l'attività di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di fattibilità, ricerche, progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e perizie attraverso tecnici a ciò preposti, studi di impatto ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari ed immobiliari, concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione e gestione delle strutture e delle infrastrutture di interesse comune dei soci e dei servizi di tecnologia avanzata.

          Detta società consortile ha un capitale sociale di Euro 1.170.000,00 ed è partecipata da oltre cento Camere di Commercio Italiane, sei Unioni Regionali e quattro altri Soci Pubblici (tra cui il Comune di Torino per una quota corrispondente allo 0,44 % del capitale sociale).

          Con lettera del 1 luglio 2010 (ns. n. prot. 2301/T01.017.035) avente ad oggetto "Comunicazione di deposito documentazione ex articolo 2501-septies Codice Civile" la società Tecnocamere comunicava ai soci consorziati di aver depositato, entro il 30 giugno 2010, presso la sede della società stessa, i documenti delle due società partecipanti alla fusione ("Tecnocamere S.c.p.A." e "Servicecamere S.c. a r.l.") , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-septies del Codice Civile.

          Come risulta dagli atti inviati con la succitata lettera del 1 luglio 2010, in data 5 maggio 2010, il Consiglio d'Amministrazione della Tecnocamere approvava il progetto di fusione per incorporazione della società incorporante "Tecnocamere S.c.p.A." della propria società controllata "Servicecamere S.c. a r.l.", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

          In particolare, in merito alla fusione societaria, il Codice Civile all'articolo 2501 prevede che questa possa eseguirsi "mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre".

          La presente operazione di fusione per incorporazione è disciplinata dagli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, e prevede tre fasi.

          La prima fase, già conclusa, consiste nella redazione da parte degli amministratori delle società partecipanti alla fusione del "progetto di fusione", il cui contenuto è esplicitamente previsto dal Codice Civile (articolo 2501-ter) e dal quale risultino tra l'altro lo Statuto della società incorporante ed il rapporto di cambio delle azioni.

          Il progetto di fusione redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter Codice Civile riepiloga tutti gli aspetti dell'operazione di fusione in oggetto. In particolare, l'operazione prospettata consiste nella fusione per incorporazione nella società incorporante "Tecnocamere S.c.p.A." della controllata "Servicecamere S.c. a r.l." nella attuale misura del 56%. I possessori delle quote di minoranza della società incorporata "Servicecamere S.c. a r.l." avranno diritto ad azioni della incorporante sulla base de seguente rapporto: 6.365 azioni di "Tecnocamere S.c.p.A." del valore nominale di Euro 0,52 ogni quota da Euro 1.000,00 di "Servicecamere S.c. a r.l.". Non è previsto un conguaglio in denaro. La società incorporante procederà all'esecuzione dell'operazione mediante un aumento del capitale sociale fino ad un massimo di Euro 148.941,00 mediante l'emissione di n. 286.425 nuove azioni del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, da assegnarsi in concambio ai soci della società "Servicecamere S.c. a r.l." sulla base del rapporto di cambio indicato in precedenza.

          Conseguentemente all'operazione di fusione ed alla necessità di allineare lo statuto della società post-fusione alla normativa che regola le società operanti "in house", la società incorporante dovrà approvare un nuovo statuto sociale e, in particolare, la modifica dell'oggetto sociale e di ulteriori pattuizioni statutarie, previste dagli articoli n. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 dello statuto sociale di "Tecnocamere S.c.p.A.".

          Con riferimento alla relazione degli amministratori allegata al progetto di fusione sopra citato, si sottolinea che l'operazione sopra esposta è costruita sulla premessa che la società Tecnocamere possa consolidare, in maniera graduale all'interno del sistema Camerale, la propria posizione di riferimento per quanto attiene ai servizi di Global Service; in questo senso l'ipotesi di fusione con la società controllata Servicecamere rappresenterebbe l'opportunità per la stessa di poter avere immediatamente disponibile il 100% del mercato camerale, almeno in via potenziale, divenendo partecipata da tutte le Camere di Commercio di Italia.

          L'aggregazione delle due società consentirà di disporre di una struttura tecnica maggiormente ramificata e presente sul territorio nazionale; le numerose unità locali attualmente utilizzate per la gestione dei servizi, risulteranno una base utile per la creazione di competenza integrate anche dall'area dei servizi di ingegneria ed attualmente concentrate solo nelle sedi di Torino e Roma.

          Tale operazione di aggregazione aziendale crea un'impresa più solida ed autonoma in grado di accrescere le sue potenzialità nei confronti dei soci e consolidare la propria posizione di referente unico del settore immobiliare per le Camere di Commercio Italiane.

          La seconda fase prevede che le assemblee delle società partecipanti alla fusione approvino il progetto di fusione con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie delle società di capitali (articolo 2502, I comma, Codice Civile); la decisione di fusione potrà apportare al progetto di fusione solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi (articolo 2502, II comma, Codice Civile).

          Occorre sottolineare che tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno 30 giorni ( articolo 2501-ter, IV comma); tuttavia, essendo tale termine posto nell'esclusivo interesse dei soci, il Codice statuisce, altresì, che lo stesso è rinunciabile con il consenso unanime di questi.

          Infine la terza fase, che attua la fusione, prevede la stipula dell'atto di fusione da parte degli amministratori nella forma dell'atto pubblico da iscrivere nel registro delle imprese.

          L'efficacia reale della fusione è convenuta al giorno in cui avviene l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese dell'atto di fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, II comma.

          La fusione avrà effetti contabili e fiscali decorrenti dal 1 gennaio dell'anno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dal succitato articolo 2504-bis Codice Civile, II comma. A decorrere dalla predetta data, tutte le operazioni della società incorporanda verranno imputate al bilancio della società incorporante.

          Pertanto, ad oggi, nel prendere atto del progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione della società Tecnocamere in data 5 maggio 2010, occorre analizzare la posizione della Città di Torino rispetto a tale partecipazione alla luce dell'articolo 3 comma 27 della Legge Finanziaria per l'anno 2008 che prevede quanto segue: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

          Stante quanto sopra, sotto il profilo delle legittimità, si ritiene che l'attività svolta dalla società post-fusione consistente nella offerta di servizi tecnici di ingegneria, architettura e sicurezza per il patrimonio immobiliare dei propri soci con l'obiettivo di creare una struttura tecnica qualificata in grado di risolvere con competenza e rapidità tutte le problematiche riferite alla gestione del proprio patrimonio immobiliare nonché nell'offerta di servizi e consulenze di "Global Service", diretti al mantenimento degli immobili di proprietà o in conduzione, non sia finalizzata alla "produzione di servizi di interesse generale" così come previsto dal predetto comma 27 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007 e che comunque la partecipazione da parte del Comune alla predetta società non è necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. A tale ultimo riguardo si ricorda che le finalità istituzionali dei comuni sono individuate dall'articolo 13 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.EE.LL.) - che recita: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.".

          Pertanto, dato atto che per la società derivante dalla fusione per incorporazione della società "Servicecamere S.c. a r.l." nella società "Tecnocamere S.c.p.A." non sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune di Torino, così come previsto dall'articolo 3, commi 27 e 29 in quanto non riconducibili né a finalità istituzionali né a finalità di interesse generale, visto inoltre l'articolo 1.3 del nuovo statuto della società post-fusione che prevede la partecipazione esclusiva delle Camere di Commercio nella società derivante dall'operazione di fusione in oggetto, si ritiene opportuno e necessario dismettere la quota detenuta dalla Città stessa nella società Tecnocamere pari allo 0,44% del capitale sociale.

          Detta dismissione potrà essere realizzata attraverso due operazioni (i) mediante l'esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Torino secondo le modalità ed i termini previsti dagli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile ed in particolare l'articolo 2437 comma 1 lettera b), (ii) mediante la cessione della quota detenuta dal Comune di Torino nella società Tecnocamere pari allo 0,44% alla società stessa.

          Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di recesso, lo stesso è uno degli istituti maggiormente interessati dalla riforma del diritto societario, che ha attribuito al recesso stesso ben più ampio spazio rispetto a quello dedicato dal legislatore del Codice del 1942.

          La disciplina del recesso nella S.p.A., introdotta con la Riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003 e s.m.i.), valorizza l'istituto in oggetto come strumento di tutela della minoranza, volto anche a salvaguardare i diritti del socio recedente come efficace mezzo di tutela del socio stesso avverso cambiamenti sostanziali dell'operazione cui partecipa.

          In tema di diritto di recesso occorre innanzitutto rilevare il mutato atteggiamento del Legislatore, il quale prima della riforma ha visto sempre con diffidenza tale istituto in quanto preoccupato maggiormente a garantire la stabilità e l'interezza del patrimonio sociale.

          Con la riforma del diritto societario, invece, il Legislatore ha ritenuto di dover riformare l'istituto del diritto di recesso alla luce di una maggiore autonomia statutaria e di conseguenza ha dovuto inevitabilmente aumentare le ipotesi di recesso legale e prevedere in determinati casi la possibilità che lo statuto contempli altre ipotesi di recesso.

          Occorre altresì sottolineare che a tale diritto è stata riconosciuta una duplice funzione, una economica ed una giuridica.

          La funzione economica del recesso consiste nell'assicurare al socio che abbia investito un proprio capitale nell'impresa sociale di disinvestire lo stesso più agevolmente; ciò dovrebbe essere un ottimo deterrente per favorire gli investimenti in società di capitali chiuse (S.p.A. non quotate e che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e S.r.l.).

          La funzione giuridica consiste nel ritenere il recesso uno strumento di tutela delle minoranze sia del singolo socio all'interno della propria società sia del socio di minoranza all'interno di gruppi di società.

          Il recesso, pertanto, garantirà al socio di minoranza uno spazio di dissenso consentendogli di liberarsi dagli abusi della maggioranza (cosiddetto diritto di exit).

          Infine, è altresì evidente che con la nuova disciplina del recesso il Legislatore ha inteso mediare fra gli interessi individuali del socio da un lato e le esigenze di integrità del patrimonio sociale dall'altro.

          Ad oggi le cause di recesso sono suddivisibili in tre categorie:

a)       cause di recesso inderogabili (articolo 2437, comma primo e terzo);

b)      cause di recesso dispositive, ossia previste in principio, ma derogabili statutariamente (articolo 2437, secondo comma);

c)       cause di recesso determinabili dallo statuto, solo per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio (articolo 2437, quarto comma).

          Quanto alle cause inderogabili di recesso, divenute oggi ben più numerose di quelle previste dalla vecchia disciplina, lo statuto dunque non potrà prevedere clausole che escludano ovvero che in qualche modo rendano più difficile l'esercizio del recesso del socio in presenza delle seguenti cause, esse sono le seguenti:

a)       cambiamento dell'oggetto sociale, causa già prevista, viene specificata, concedendosi il recesso solo "quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società";

b)      trasformazione della società, considerando che si può avere mutamento del tipo anche, ad esempio, per effetto di deliberazioni di fusione o scissione;

c)       trasferimento della sede sociale all'estero (già prevista);

d)      revoca dello stato di liquidazione, la concessione del diritto di recesso ai soci che non intendono restare in società rappresenta una soluzione efficace, che permette di superare la questione, assai dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, relativa alla possibilità di revocare a maggioranza o all'unanimità lo stato di liquidazione, basata sulla contrapposizione tra interesse della maggioranza alla continuazione dell'attività sociale, e diritto del socio alla quota di liquidazione;

e)       eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto (ossia proroga del termine ed introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni), disposizione che mira a garantire l'effettività del diritto di recesso, impedendo alla maggioranza di eliminare quanto disposto nello statuto, o di incidere sulle cause di recesso dispositive, senza consentire al socio di operare una personale valutazione sulla convenienza a restare in società, una volta modificati i presupposti per esercitare il recesso;

f)       modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; disposizione che integra la precedente, in modo tale da impedire che il diritto di recesso, pur formalmente previsto, venga sostanzialmente svuotato, incidendo sulla valutazione economica delle partecipazioni;

g)       modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

          Quanto ai termini ed alle modalità l'articolo 2437 bis Codice Civile disciplina i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso prevedendo che il socio che non abbia concorso alla deliberazione possa esercitare il diritto di recesso mediante lettera raccomandata da spedire entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera stessa che lo legittima indicando le sue generalità, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

          Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione tale diritto è esercitato con le modalità anzidette entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto medesimo da parte del socio.

          Sul punto occorre precisare altresì che la conseguenza immediatamente collegata all'esercizio del diritto di recesso è quella del congelamento delle azioni del socio recedente, il quale non può cedere dette azioni, ma deve depositarle presso la sede sociale (secondo comma, articolo 2437-bis).

          Per quanto riguarda invece l'operazione di cessione della quota detenuta dal Comune di Torino nella società Tecnocamere pari allo 0,44% alla società stessa, si ricorda che l'Assemblea ordinaria dei soci del 25 novembre 2008, preso atto delle modifiche statutarie imposte dai modelli organizzativi propri delle società operanti in modalità "in house providing", aveva deliberato il riacquisto da parte della società Tecnocamere, delle partecipazioni attualmente detenute dai soci che non rispondevano alle caratteristiche evidenziate dall'articolo 1.3 dello statuto sociale della società stessa (Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, l'Unioncamere, le società pubbliche partecipate dalle Camere di Commercio), tra cui anche la partecipazione detenuta dal Comune di Torino.

          In detta sede, al fine di perfezionare nella via più celere l'uscita dei soggetti non aventi le caratteristiche previste dal predetto articolo 1.3, l'Assemblea ordinaria aveva altresì autorizzato il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie nel limite di numero 25.000 quote al valore unitario di Euro 0,95.

          Infatti, con nota del 27 marzo 2009 (ns. prot. 911/T01/017/044 del 16 aprile 2009) a firma del Direttore Generale, la Tecnocamere comunicava al Comune di Torino che l'Assemblea dei soci aveva approvato, in seduta straordinaria, il nuovo statuto sociale modificato in virtù delle più recenti ed aggiornate indicazioni fornite dalla normativa e dalla giurisprudenza che regolamenta gli appalti "in house", secondo cui, la società doveva necessariamente procedere ad indirizzare la propria attività operativa in materia "esclusiva" verso i propri soci "Camere di Commercio".

          Con la stessa nota la Tecnocamere proponeva il riacquisto, da parte della stessa società, del pacchetto attualmente detenuto dalla Città di n. 10.000 azioni del valore nominale di 0,52 euro cadauna per un prezzo pari al valore nominale di Euro 5.200,00.

          Quanto al procedimento di liquidazione delle azioni, questo seguirà l'iter disciplinato dalla normativa vigente ovvero le azioni del socio recedente verranno offerte in opzione agli altri soci oppure verranno riacquistate dalla società Tecnocamere.

          Alla luce delle motivazioni sopra esposte si ritiene opportuno e necessario, prendendo atto del progetto di fusione per incorporazione della società "Servicecamere S.c. a r.l." nella società "Tecnocamere S.c.p.A" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tecnocamere in data 5 maggio 2010, con contestuale cambio di denominazione sociale, adozione di un nuovo testo di statuto da parte della Società incorporante post-fusione, approvare l'uscita del Comune di Torino dalla compagine azionaria della società post-fusione che potrà essere attuata attraverso due operazioni:

a)       mediante l'esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Torino secondo le modalità ed i termini previsti dagli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile ed in particolare dall'articolo 2437 comma 1 lettera b), oppure

b)      mediante la cessione della quota attualmente detenuta dal Comune di Torino pari allo 0,44% del capitale sociale di "Tecnocamere S.c.p.A." alla società stessa oppure agli altri soci di Tecnocamere (ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto sociale di Tecnocamere), considerato che con l'approvazione del nuovo statuto della società post-fusione si ritiene che detta società non produca beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Torino.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano per costituire parte integrante del dispositivo, l'operazione di aggregazione tra le società "Tecnocamere S.c.p.A." e "Servicecamere S.c. a r.l." da realizzarsi mediante fusione per incorporazione di "Servicecamere S.c. a r.l." in "Tecnocamere S.c.p.A.", così come illustrata nel progetto di fusione (all. 1 - n.                     );

2)      di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano, la dismissione da parte del Comune di Torino della propria quota di competenza, da attuarsi mediante la cessione della quota attualmente detenuta dal Comune di Torino alla società "Tecnocamere S.c.p.A." di n. 10.000 azioni del valore nominale di 0,52 Euro cadauna per un prezzo pari al valore nominale di Euro 5.200,00, o agli altri soci di Tecnocamere (ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto sociale di Tecnocamere) oppure, vista l'operazione di cui al precedente punto, mediante l'esercizio del diritto di recesso per la totalità della partecipazione azionaria secondo le modalità ed i termini previsti dagli articoli 2437 comma 1 lettera b) e seguenti del Codice Civile;

3)      di autorizzare sin d'ora il legale rappresentante della Città a partecipare alla convocanda assemblea straordinaria, astenendosi dall'espressione di voto ed a comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Tecnocamere S.c.p.A." la volontà di recedere dalla società, con la precisazione che il diritto di recesso può essere esercitato entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima oppure, se il fatto che legittima l'esercizio dei diritto stesso è diverso da una deliberazione, entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio (articolo 2437-bis Codice Civile);

4)      di demandare a successivi provvedimenti degli organi competenti e determinazioni dirigenziali l'esecuzione della presente deliberazione, autorizzando sin d'ora la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per attuare nei termini di legge il diritto di recesso oppure per realizzare la procedura di vendita;

5)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

IL VICESINDACO

F.to Dealessandri

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI

F.to Mora

 

LA FUNZIONARIA IN P.O.

CON DELEGA

F.to Delli Colli

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

  

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Furnari Raffaella, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Porcino Gaetano

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Salti Tiziana, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

PRESENTI 30

VOTANTI 26

 

ASTENUTI 4:

Cassano Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa

 

FAVOREVOLI 26:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Furnari Raffaella, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Mauro Massimo, Porcino Gaetano

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Salti Tiziana, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

 

PRESENTI 30

VOTANTI 26

 

ASTENUTI 4:

Cassano Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa

 

FAVOREVOLI 26:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Piccolini

IL PRESIDENTE

Castronovo