Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Ufficio Procedure Amm.ve Urbanistiche 

n. ord. 107

2010 03892/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2010

 

(proposta dalla G.C. 29 giugno 2010)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BRUNO Giuseppe Maurizio

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LONERO Giuseppe

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

ZANOLINI Carlo

 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - TRICARICO Roberto.

 

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - GALLO Stefano - GANDOLFO Salvatore - GOFFI Alberto - LO RUSSO Stefano - LOSPINUSO Rocco - MAURO Massimo - RAVELLO Roberto Sergio - SALINAS Francesco - SALTI Tiziana - VENTRIGLIA Ferdinando.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA       

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8 LETTERA G) DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'AREA COMPRESA TRA STRADA DEL FRANCESE, VIA BELLACOMBA E LA TANGENZIALE. APPROVAZIONE.

          Proposta dell'Assessore Viano, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta. 

 

          Il presente provvedimento riguarda l'area, di estensione pari a circa 55.920 mq., di proprietà della Città, compresa tra strada del Francese, via Bellacomba e la Tangenziale, che si inserisce nel comparto territoriale nord di Torino, all'interno di un'ampia porzione di territorio destinata a parco. Il comparto è caratterizzato da una vasta area a destinazione industriale, rispetto alla quale l'area in oggetto è posta lungo il confine est.

          Quest'ultima è attualmente in concessione alla Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ed è adibita a deposito temporaneo dei materiali di risulta derivanti dallo scavo delle gallerie della Linea 1 della metropolitana, prolungamento sud. Il relativo verbale di consegna, sottoscritto in data 16 giugno 2008, prevedeva l'utilizzo dell'area per lo scopo sopra descritto, per un periodo di due anni e l'impegno della GTT a realizzare la sistemazione superficiale dell'area, completa di pozzetti fognatura e percorsi interni, mediante l'utilizzo di terreno di riporto; la recinzione metallica lungo il perimetro ed il relativo passo carraio con cancello di accesso; la costruzione di un piccolo fabbricato di guardiola dotato di acqua, luce, gas; la realizzazione dell'impianto di illuminazione lungo il perimetro dell'area e la via di accesso interna principale.

          Alla scadenza della concessione l'area rientrerà nella piena disponibilità della Città, completa delle opere suddette e sarà dalla stessa utilizzata come deposito dei materiali lapidei attualmente collocati presso il magazzino all'aperto di via Ravina/via Carcano, la cui rilocalizzazione riveste ora carattere di urgenza in seguito all'inizio dei lavori di realizzazione della nuova sede AMIAT, avvenuto alla fine dello scorso novembre.

          Quanto sopra consente anche di ottemperare agli accordi formalizzati nel 2005 tra Città, AMIAT e GTT che prevedevano che GTT ampliasse le attività sull'area di corso Brescia 103, allora occupate da AMIAT, a fronte dello spostamento della sede AMIAT sul sito occupato dal magazzino delle pietre della Città.

          Il vigente Piano Regolatore della Città di Torino destina l'area oggetto del presente provvedimento a Servizi pubblici "S" compresi all'interno del Parco Urbano e Fluviale - ambito P33 "Area a parco del Villaretto", lettera "v - parchi pubblici urbani e comprensoriali", soggetta alle specifiche prescrizioni riportate agli articoli 21 e 19 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G..

          Tale area è esterna al perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i. ed è soggetta ai seguenti vincoli, riportati nell'allegato tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto":

-        limite di 150 metri relativo alla tangenziale (lato nord), vincolo di P.R.G.;

-        limite di 200 metri relativo alla pubblica discarica.

          Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tali fasce sono rispettivamente riportati all'articolo 27 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. ed all'articolo 30 delle N.U.E.A..

          Le analisi condotte sotto il profilo urbanistico hanno verificato le specifiche destinazioni d'uso previste dal vigente P.R.G., i relativi vincoli e l'eventuale assoggettamento a strumenti urbanistico-ambientali di rango superiore, quali il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ed il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (P.T.C.P.).

          In particolare, si ritiene che la proposta di localizzare il deposito all'aperto dei materiali lapidei della Città non confligga con le previsioni di pianificazione territoriale regionale e provinciale finalizzate al miglioramento ed alla tutela della qualità ambientale, nonché alla riduzione dei consumi delle risorse naturali. Le norme di attuazione del P.T.R. e del P.T.C.P., infatti, consentono, in via eccezionale, in carenza di localizzazioni alternative e nel caso di interventi di prevalente interesse collettivo, destinazioni d'uso diverse negli ambiti classificati "agricoli", all'interno dei quali rientra l'area in oggetto.

          La realizzazione dell'intervento costituisce per l'area un'occasione di miglioramento in quanto consente una sistemazione adeguata ed inserita nell'ambiente circostante, permeabile e visivamente poco impattante, che integra gli spazi aperti dedicati al deposito delle pietre, con spazi sistemati a verde.

          Con riferimento al contesto entro cui si colloca l'area in parola, si segnala, inoltre, che la stessa è compresa entro l'ambito dell'intervento programmato dal P.R.U.S.S.T. denominato "Tangenziale Verde", finalizzato alla creazione di un parco intercomunale di connessione tra i parchi urbani (Chico Mendez a Borgaro, Pertini a Settimo e Laghetti Falchera a Torino) e regionali (La Mandria e Parco del Po), con lo scopo di ricreare un corridoio ecologico che contribuisca a riscattare dal degrado e dall'inquinamento vaste aree a nord di Torino, a mitigare il rumore e mettere in contatto gli ambiti naturalistici del torrente Stura con quelli del Po.

          Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, in conformità alla variante n. 100 al P.R.G. di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. N. 21-9903 del 27 ottobre 2008, l'immobile in oggetto ricade, come si evince dall'allegato tecnico n. 3 del P.R.G. "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", nella "Classe I" - Sottoclasse I di pianura (P) - che comprende aree edificate ed inedificate, non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. del 11 marzo 1988 e del D.M. del 14 gennaio 2008.

          Al fine di consentire la rilocalizzazione del deposito di materiali lapidei presso l'area in oggetto, che rientra nelle previsioni dell'Amministrazione Comunale e riveste carattere di pubblica utilità, si rende necessario modificare il P.R.G. vigente, attraverso una variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, lett. g) della Legge Urbanistica Regionale, che integri, all'interno dei Servizi pubblici "S", la destinazione d'uso dell'area vigente (lettera "v" - aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali), con la lettera "z" - aree per altre attrezzature di interesse generale, escludendola contestualmente dal parco urbano e fluviale P33, entro cui attualmente ricade.

          Fermo restando che gli usi ammessi nelle porzioni ricomprese nella fascia di rispetto autostradale e della discarica sono limitati a quelli di cui all'articolo 27 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. e all'articolo 30 delle N.U.E.A., le destinazioni d'uso consentite nelle aree a servizi pubblici "S", lettera "z" sono le seguenti: attività di interesse pubblico generale tra le quali rientrano le attrezzature per la mobilità.

          In considerazione della peculiarità dell'area, dei vincoli su di essa insistenti e della conseguente necessità di garantire la corretta integrazione dell'intervento in un contesto non edificabile, la variante prevede, inoltre, di assoggettare l'area a "prescrizioni particolari" inserendo specifico comma all'articolo 19 "Aree per servizi: generalità" delle N.U.E.A.. Le specifiche ivi introdotte riguardano in particolare la consistenza dell'intervento e le modalità attuative e tali indicazioni dovranno essere rispettate anche qualora sull'area vengano localizzate le attività di servizio di cui alle lettere "v" e "z" descritte all'articolo 3 comma 15 delle N.U.E.A. ammesse sull'area, fatto salvo il carattere precario delle relative strutture.

          Il provvedimento in oggetto, classificato come variazione urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., è escluso dall'applicazione delle procedure di VAS (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e dall'analisi di compatibilità ambientale (Legge Regionale 40/1998).

          Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce provvedimento di variazione al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge Urbanistica Regionale.

          Si specifica inoltre che, per quanto attiene la quantità globale di servizi, per effetto di tutte le varianti parziali (articolo 17, comma 7, L.U.R.) al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento di variazione urbanistica (articolo 17, comma 8, L.U.R.), non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell' articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.

          Nel merito della consistenza qualitativa dei servizi afferenti l'area, occorre peraltro precisare che il P.R.G. vigente classifica tale area a servizi pubblici lettera "v" ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. "Servizi sociali e attrezzature di interesse generale"; con l'inserimento della tipologia di servizi pubblici lettera "z" è stata introdotta la categoria di servizi individuata dal P.R.G. vigente come "Servizi sociali ed attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge".  

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica.

Con voti unanimi, espressi in forma palese,  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano:

1)      di approvare la variazione al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, lettera g) della L.U.R., concernente l'area compresa tra strada del Francese, via Bellacomba e la Tangenziale (all. 1 - n.             ).

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio. 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

per IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Gilardi

 

  

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipa al voto il Consigliere Scanderebech Federica.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Bonino Gian Luigi, Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino e Tronzano Andrea.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

 

                                                PRESENTI                                       30

Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio, Lonero Giuseppe e Silvestrini Maria Teresa.

                                                ASTENUTI                                        5

                                                VOTANTI                                        25

                                                VOTI FAVOREVOLI                      25

                                                VOTI CONTRARI                             /

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Lonero Giuseppe e Scanderebech Federica.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Bonino Gian Luigi, Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Trombini Claudio e Tronzano Andrea.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Tedesco Giuliana, Troiano Dario e Zanolini Carlo.

 

Il Presidente dichiara non concessa l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

 

                                                PRESENTI                                       28

Si astengono i Consiglieri Cassano Luca, Ferrante Antonio e Silvestrini Maria Teresa.

                                                ASTENUTI                                        3

                                                VOTANTI                                        25

                                                VOTI FAVOREVOLI                      25

                                                VOTI CONTRARI                             /

 

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

         Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo