Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 124

2010 02469/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 SETTEMBRE 2010

 

(proposta dalla G.C. 11 maggio 2010)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BRUNO Giuseppe Maurizio

BUSSOLA Cristiano

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - LEVI Marta - MANGONE Domenico - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - COPPOLA Michele - CUTULI Salvatore - GOFFI Alberto - LEVI-MONTALCINI Piera - RAVELLO Roberto Sergio.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI DI OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. MODALITA' DI CALCOLO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. ADEGUAMENTO CONVENZIONI URBANISTICHE A SEGUITO DEL D.LGS. 152/2008. APPROVAZIONE.

 

          Proposta dell'Assessore Viano, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.  

 

          Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle aree di trasformazione previste in attuazione del P.R.G., in passato è stata largamente utilizzata la procedura dell'esecuzione diretta delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione a cura degli operatori privati, in alternativa alla corresponsione all'Amministrazione degli oneri stessi, così come previsto dalla normativa.

          Tale alternativa ha consentito, in tempi relativamente brevi e nell'interesse della collettività, la realizzazione di opere ed infrastrutture di pubblica utilità, indispensabili per l'organizzazione e la funzionalità urbanistica della città, con modalità di esecuzione tipiche delle opere pubbliche.

          Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009), la Città ha provveduto, tra l'altro, a modificare la regolamentazione relativa alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti da parte dei soggetti attuatori, rendendola coerente con il quadro normativo sopravvenuto ed adeguandone taluni contenuti alla luce delle esigenze emerse in sede applicativa.

          1. Preliminarmente si richiamano di seguito le novità normative intervenute in tema di realizzazione delle opere a scomputo degli oneri, in passato disciplinato dall'articolo 2, comma 5, della Legge 109/1994 e s.m.i..

          Il D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei Contratti Pubblici) ed il successivo D.Lgs. 113/2007 introducevano la possibilità, per le sole opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, che il privato titolare del permesso di costruire potesse eseguire direttamente le opere funzionalmente connesse al singolo intervento edilizio, trattandosi di urbanizzazioni primarie funzionalmente inscindibili dall'intervento edilizio, senza le quali lo stesso non avrebbe avuto i requisiti minimi per l'agibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio.

          Per la realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione primaria di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e delle opere di urbanizzazione secondaria, veniva invece introdotto l'obbligo di espletare apposita gara pubblica, indetta dalla Città oppure dagli stessi privati titolari del permesso di costruire che intendevano assumere l'esecuzione delle suddette opere, con i sistemi di aggiudicazione previsti dal D.Lgs. n.163/2006. Qualora i privati avessero operato in veste di "stazione appaltante", avrebbero potuto eventualmente esercitare il diritto di prelazione nei confronti degli aggiudicatari, corrispondendo loro il 3% del valore dell'appalto aggiudicato.

          Successivamente alla deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009) è intervenuto il D.Lgs. n. 152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo al Codice Appalti), entrato in vigore il 17 ottobre 2008, che ha provveduto, tra l'altro, a modificare gli articoli del Codice dei Contratti relativi alla realizzazione delle opere a scomputo, superando la distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che oggi risultano ricondotte sotto la medesima disciplina. Tutte le opere, a prescindere dal loro importo (inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria) sono, pertanto, ricondotte al Codice dei Contratti e distinte unicamente sotto il profilo della procedura applicabile in base al relativo importo.

          Posto che ora non esiste più, per il privato, alcuna possibilità di eseguire in proprio le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri e che è stata eliminata la procedura del promotore con diritto di prelazione, le opere di urbanizzazione potranno essere realizzate esclusivamente subordinatamente all'esito di apposita procedura di evidenza pubblica, espletata dall'operatore privato titolare del permesso di costruire ovvero dal Comune, secondo le modalità di seguito specificate.

          E' stato, infine, abrogato l'obbligo per gli uffici tecnici dei Comuni di trasmettere alle competenti Procure Regionali della Corte dei Conti tutta la documentazione relativa alle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri, in coerenza con i principi generali di trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento valorizzati nel c.d. terzo decreto correttivo.

          In relazione a quanto sopra, la Città, con apposita deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2009 (mecc. 2009 01057/009), ha provveduto in primo luogo a regolamentare la fase transitoria, nonché le modalità per l'esecuzione di opere da realizzarsi con oneri aggiuntivi privati a titolo di liberalità, che continuano a non essere soggette alla disciplina prevista dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto già precedentemente previsto nella deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009).

          La citata deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2009 (mecc. 2009 01057/009) precisa che le opere di urbanizzazione possono essere eseguite direttamente dal soggetto attuatore privato o da un operatore economico di sua libera individuazione se, in data antecedente al 17 ottobre 2008, oltre all'avvenuta stipulazione della convenzione, sia già stato approvato dalla Città il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, ovvero sia già stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio riferito all'intervento privato. In assenza di tali condizioni, dovrà applicarsi la nuova normativa attivando la procedura di evidenza pubblica di cui sopra.

          In data 16 luglio 2009 è stata emanata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 7, nella quale vengono forniti chiarimenti interpretativi rispetto ai numerosi dubbi che l'entrata in vigore del terzo decreto correttivo aveva sollevato.

          A seguito delle intervenute modifiche legislative, anche alla luce della sopracitata determinazione dell'Autorità di Vigilanza, occorre ora rivedere la deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009) e la deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2009 (mecc. 2009 01057/009), onde procedere ad adeguare ulteriormente le future convenzioni urbanistiche, nonché integrare gli impegni assunti successivamente al 17 ottobre 2008 con apposito atto unilaterale d'obbligo volto a recepire le indicazioni di cui al presente provvedimento limitatamente alle prescrizioni contenute al successivo punto 2 relativo alle procedure da adottare, fermo restando il valore delle opere definito nelle convenzioni già approvate dal Consiglio Comunale.

          Con riguardo alle opere di urbanizzazione di valore inferiore alla soglia comunitaria previste dalle convenzioni urbanistiche stipulate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2008, già disciplinate con deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2009 (mecc. 2009 01057/009), si ritiene, in linea con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, di applicare la disciplina previgente al suddetto decreto correttivo ancorché non siano stati ancora rilasciati i relativi titoli abilitativi edilizi, ovvero approvati i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione. I privati potranno dunque realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, purché la convenzione urbanistica sia stata sottoscritta in data anteriore al 17 ottobre 2008.

          Le convenzioni urbanistiche stipulate successivamente al 17 ottobre 2008 dovranno invece essere adeguate al D.Lgs. 152/2008. In particolare, per quanto concerne le opere di urbanizzazione di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la relativa realizzazione potrà, alternativamente, avvenire mediante:

-        impresa selezionata dall'operatore privato titolare del permesso di costruire edilizio, mediante procedura ad evidenza pubblica (aperta o ristretta) ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, comma 1, lettera g) primo periodo e 55, commi 5 o 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

-        impresa selezionata dal Comune mediante procedura di evidenza pubblica (aperta o ristretta), su impulso progettuale dell'operatore privato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, comma 1, lettera g) secondo periodo 55 commi 5 o 6 e 53, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

          Per quanto concerne le opere di urbanizzazione di importo inferiore alla soglia comunitaria,

la relativa realizzazione potrà, alternativamente, avvenire mediante:

-        impresa selezionata dall'operatore privato titolare del permesso di costruire edilizio, sulla scorta di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, comma 6 e 122, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con invito rivolto ad almeno 5 imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40 del Codice dei Contratti, adeguati in relazione alle categorie ed agli importi dei lavori da eseguire;

-        impresa selezionata dal Comune sulla scorta di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, comma 6 e 122, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., o mediante procedura aperta, secondo i principi generali del decreto sopraccitato.

          La scelta tra le citate alternative dovrà essere indicata nella convenzione urbanistica approvata contestualmente allo strumento urbanistico attuativo unitamente al relativo progetto preliminare delle opere di urbanizzazione.

          Per quanto riguarda l'individuazione della soglia comunitaria di valore, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 21 febbraio 2008 (C-412/2004), l'importo di stima che deve essere considerato è rappresentato dal valore globale dei differenti lavori, sommando i valori dei diversi lotti, qualora le opere da realizzare siano suddivise in lotti, fatta salva l'applicazione della regola prevista dall'articolo 29, comma 7, lettera c) del Codice. Devono dunque essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria, anche se appartenenti a diversi lotti, la cui esecuzione è in capo al singolo titolare del permesso di costruire. Rimane comunque possibile, ove esigenze temporali o tecniche lo richiedano, l'effettuazione di distinte gare d'appalto, fermo restando che la normativa di riferimento è individuata in base all'importo complessivo delle opere da appaltarsi. Si deve tenere presente, inoltre, che l'articolo 29, comma 4, vieta il frazionamento dell'appalto solo laddove lo stesso sia artificiosamente finalizzato ad evitare l'applicazione delle norme comunitarie.

          Il valore complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzare sarà determinato utilizzando il vigente prezziario della Regione Piemonte; a questo valore verrà quindi applicato, in via convenzionale, un "coefficiente di riduzione" pari al 20%: tale ultimo importo costituirà il valore effettivo di riconoscimento delle opere a scomputo.

          Il coefficiente suindicato tiene anche conto della normale incidenza delle spese tecniche per progettazione, validazione del progetto, gara, direzione lavori e collaudo, poste a carico del soggetto proponente.

          Muovendo dal presupposto che il privato adempie all'obbligo dal pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti eseguendo la diversa prestazione della realizzazione delle opere, gli eventuali ribassi del prezzo a base d'asta ottenuti in sede di gara rimarranno nella disponibilità del privato, così come eventuali costi aggiuntivi saranno posti a carico dello stesso secondo una "logica di rischio imprenditoriale", in linea con le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza (determinazione n. 7/2009).

          La convenzione urbanistica o l'atto unilaterale d'obbligo definiranno altresì gli obblighi, le responsabilità contrattuali ed i termini relativi all'elaborazione del progetto, all'esecuzione delle opere, in stretta correlazione con l'attuazione delle varie fasi della trasformazione urbanistica, le penali derivanti da eventuali inadempimenti nonché le modalità con cui revocare al proponente la possibilità di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo.

          La convenzione urbanistica o l'atto unilaterale d'obbligo dovranno essere corredati da idonea polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti.

          In merito alla progettazione delle eventuali opere realizzate dal privato a scomputo di oneri di urbanizzazione, si conferma quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009), ovvero di procedere all'approvazione del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione contestualmente all'approvazione dello strumento urbanistico consentendo, in tal modo, al Consiglio Comunale di pronunciarsi su un elaborato progettuale di maggior dettaglio e definizione rispetto al progetto di massima.

          A garanzia del rispetto delle modalità di realizzazione delle opere stabilite in convenzione urbanistica, la stessa dovrà prevedere adeguate fideiussioni a copertura del valore delle opere stesse, incrementate del 10%, da incamerarsi in caso di inadempimento.

          2. Ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri il soggetto privato, proponente lo strumento urbanistico attuativo o titolare del permesso di costruire, dovrà in particolare attenersi alle seguenti prescrizioni: 

Progettazione e quadro economico delle opere - criteri per la determinazione del valore di scomputo

          La progettazione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo, indicati come "spese tecniche", si intendono a totale carico del privato e non sono, pertanto, riconosciute a scomputo degli oneri.

          La progettazione preliminare ed esecutiva delle opere pubbliche a scomputo totale o parziale degli oneri deve essere elaborata, a cura, spese e nella esclusiva responsabilità della parte privata, secondo le vigenti norme e nel rispetto dei regolamenti assunti dalla Città.

          La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà ulteriormente rispettare quanto previsto nella convenzione urbanistica.

          La distinzione fra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria è prevista dall'articolo 16, commi 7, 7bis ed 8 del Testo Unico n. 380/2001:

-        interventi di urbanizzazione primaria: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, compresi cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;

-        interventi di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole d'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (queste ultime ricomprendenti le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate).

          La Città di Torino ha comunque definito limiti alla scomputabilità delle citate opere. Non si considerano scomputabili gli allacciamenti alla rete pubblica di qualsiasi natura di esclusivo interesse privato ed i costi relativi alla rete ed ai sistemi di distribuzione di energia elettrica, telefono e gas che le Società erogatrici addebiteranno direttamente agli utenti privati. Viceversa é ammissibile lo scomputo delle spese di allacciamento, qualora le stesse afferiscano all'opera che diverrà pubblica.

          Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica di nuova realizzazione dovranno essere progettate e realizzate all'interno della superficie fondiaria che rimarrà di proprietà privata: esse non saranno scomputabili. Nel caso in cui tali cabine siano di uso promiscuo pubblico e privato, sarà possibile realizzarle su area pubblica e scomputarne il valore in misura percentuale.

          Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile collocare le cabine di uso privato sulle aree private, dovrà prevedersi, a fronte dell'occupazione dell'area pubblica, la corresponsione del canone dovuto (COSAP), o comunque una regolamentazione dell'utilizzo dell'area destinata a servizi pubblici occupata dalla cabina (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2002 00100/09).

          Le demolizioni e le bonifiche non sono ammesse a scomputo ai sensi dell'articolo 28 N.U.E.A., nonostante ne sia ammessa la scomputabilità nel Testo Unico n. 380/2001 e s.m.i.. E' però indispensabile distinguere la "demolizione integrale" quale operazione tesa a consegnare un'area nuda, che non viene considerata a scomputo, dalla voce "demolizione puntuale" e/o parziale quale voce integrante di una ristrutturazione di un edificio da cedere, che può essere scomputata.

          La valutazione delle opere di urbanizzazione da realizzare e del loro importo, individuate attraverso il progetto preliminare redatto secondo le prescrizioni in materia di lavori pubblici, va effettuata attraverso una stima analitica degli interventi necessari per urbanizzare l'area oggetto della trasformazione urbanistica.

          Il costo delle opere di urbanizzazione da eseguire a scomputo degli oneri o in aree assoggettate all'uso pubblico o a cura e spese dei soggetti proponenti, da effettuarsi con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente al momento della redazione del progetto esecutivo, come adottato da apposita deliberazione dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere valutato sulla base di elaborati grafici che consentano una precisa indicazione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare a scomputo degli oneri.

          Rispetto al computo metrico estimativo delle opere a scomputo degli oneri contenuto nel progetto preliminare, l'importo previsto in sede di progetto esecutivo non potrà discostarsi del 10% in più o in meno rispetto al valore indicizzato su base Istat al momento dell'approvazione del progetto esecutivo; qualora si verifichi uno scostamento maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente approvato dal Consiglio Comunale. Lo stesso scostamento sarà possibile anche per le varianti in aumento o in diminuzione richieste dalla Città, previa verifica in ordine alla disponibilità degli oneri.

          Per le opere realizzate a cura e spese dei soggetti proponenti a titolo di liberalità e per le opere realizzate sulle aree assoggettate all'uso pubblico, è sempre ammessa la modifica in aumento degli importi rispetto al quadro economico approvato con il progetto preliminare a totale carico dei soggetti attuatori senza l'approvazione del Consiglio Comunale. Laddove, invece, l'importo del progetto esecutivo risultasse inferiore a quanto approvato in sede di progetto preliminare, i proponenti saranno tenuti a versare alla Città la relativa differenza.

          Ai sensi del Testo Unico n. 380/2001 e s.m.i., la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione costituisce il titolo abilitativo edilizio per la realizzazione delle suddette opere.

          Per gli interventi di trasformazione di particolare rilievo per qualità urbanistica, ambientale ed architettonica, l'Amministrazione si riserva la possibilità di formulare indirizzi progettuali utili all'elaborazione del progetto preliminare, anche eventualmente previo espletamento di un concorso d'idee.

          Il progetto esecutivo sviluppato dal soggetto privato attuatore o dal titolare del permesso di costruire dovrà recepire le eventuali prescrizioni emerse in sede di "riunione dei servizi" indetta in occasione della valutazione del progetto preliminare.

          Il progetto esecutivo, oltre agli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà essere corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i termini di realizzazione e di ultimazione delle opere di urbanizzazione. Decorsi tali termini, la Città potrà incamerare le garanzie fideiussorie presentate dal proponente e/o disporre la revoca dell'intervento, fatti salvi comprovati motivi di impedimento non imputabili al soggetto attuatore.

          La presentazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro il termine espressamente previsto in Convenzione. L'Amministrazione Comunale avrà a disposizione 150 giorni, a far data dalla presentazione del progetto, per svolgere l'istruttoria e, in caso favorevole, per procedere alla approvazione del progetto. Durante i predetti 150 giorni, il competente settore della Città sottoporrà il progetto esecutivo alla valutazione (in linea tecnica e di congruità dei prezzi) degli uffici tecnici interni e degli Enti gestori esterni, richiedendo le eventuali modifiche finalizzate a renderlo conforme ai pareri pervenuti.

          L'approvazione dei progetti esecutivi in discorso è subordinata inoltre alla validazione dei medesimi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Tale validazione sarà effettuata a cura e spese del soggetto privato titolare del titolo abilitativo edilizio.

Affidamento delle opere

          L'affidamento delle opere di urbanizzazione all'impresa aggiudicataria dovrà avvenire a cura e spese del soggetto privato, secondo le modalità previste in convenzione e con garanzia di risultato. Tale affidamento potrà avvenire unicamente a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo.

          Il soggetto affidatario dei lavori dovrà possedere i requisiti di qualificazione generali e speciali previsti dalla vigente normativa per le imprese esecutrici di lavori pubblici, accertati e verificati dal soggetto privato sotto la sua responsabilità.

          Il criterio di aggiudicazione della stazione appaltante privata sarà quello dell'offerta al prezzo più basso salvo che, in casi particolari valutati in sede di convenzione, si ritenga di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Modalità di svolgimento delle procedure di affidamento

          Per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sui lavori pubblici, il soggetto privato, in qualità di stazione appaltante, dovrà individuare il "Responsabile del Procedimento", la cui nomina andrà comunicata all'Amministrazione in fase di avvio della progettazione esecutiva.

          Lo svolgimento delle procedure di affidamento, della pubblicazione del bando di gara o dell'invio delle lettere di invito, fino all'aggiudicazione dei lavori, la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese esecutrici e l'eventuale verifica della anomalia dell'offerta rientrano nella esclusiva competenza e responsabilità della parte privata, ove delegata come stazione appaltante.

          La stipulazione del contratto tra privato ed impresa esecutrice avverrà senza l'intervento della Città, che resterà estranea a qualsiasi rapporto economico tra le parti.

          La parte privata è tenuta ad assicurare che la redazione degli atti del procedimento avvengano con modalità tali da assicurare la verifica e la ripercorribilità degli atti, della procedura e delle operazioni compiute.

          È fatto obbligo, da parte del Responsabile del Procedimento, di inoltrare tutte le informazioni sulle fasi di procedura all'Amministrazione nonché tutte le comunicazioni obbligatorie all'Autorità di Vigilanza, all'Osservatorio Regionale dei LL.PP. ed agli altri Organi competenti in materia di sicurezza sul lavoro.

          Il nominativo dell'impresa affidataria, il prezzo dell'appalto e tutte le informazioni utili all'opera saranno resi pubblici sul sito web della Città.

          Il soggetto privato si dovrà fare carico di tutti gli oneri connessi e consequenziali alla gara, compresi quelli derivanti dall'eventuale contenzioso con l'impresa esecutrice.

          L'esecuzione dei lavori avviene sotto la esclusiva responsabilità della stazione appaltante privata, la quale fa fronte ai connessi e conseguenti oneri con proprie risorse, assumendosi il rischio del progetto da essa predisposto.

          La parte privata è la sola responsabile dei rapporti, compresi gli eventuali contenziosi, instaurati con terzi per l'esecuzione dei lavori, manlevando in tal senso espressamente l'Amministrazione Comunale.

          La parte privata è inoltre esclusiva responsabile nei confronti di terzi per eventuali danni derivanti dalla esecuzione delle opere previste in convenzione.

          Nel caso di ricorso a procedura negoziata, a gara espletata e prima dell'avvio dei lavori, dovrà essere prodotta la dichiarazione attestante l'avvenuta esecuzione della procedura attuata sottoscritta dal soggetto titolare del permesso di costruire, nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con i seguenti allegati:

-        elenco dei soggetti invitati ed i relativi ribassi;

-        copia dei verbali di gara;

-        copia del verbale di aggiudicazione all'impresa affidataria, con dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del Decreto Legislativo 163/2006, casellario giudiziale e relativo DURC.

Esecuzione delle opere

          Il Direttore dei lavori è nominato dal soggetto privato e comunicato all'Amministrazione che, in casi particolari ed adeguatamente motivati, potrà chiederne la sostituzione.

          Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei lavori è tenuto a redigere una contabilità dei lavori attraverso l'emissione di stati avanzamento lavori, verificabili in sede di collaudo. Il soggetto proponente assume il ruolo di Committente dei lavori, anche ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ferma restando la responsabilità dell'impresa esecutrice per quanto di sua competenza.

          Il Responsabile del Procedimento, su indicazione del Direttore dei lavori, deve comunicare lo stato di avanzamento dei lavori alla Amministrazione (cronoprogramma lavori, inizio lavori, fine lavori, ecc.).

          In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed economiche dovranno essere preventivamente assentite ed approvate dalla Amministrazione, dietro presentazione della perizia di variante da parte dell'operatore privato; eventuali maggiori oneri saranno a carico di quest'ultimo. Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza avrà la possibilità, previo avviso, di effettuare sopralluoghi in cantiere.

          Le eventuali utenze (elettriche, gas, idriche, ecc.) dovranno essere richieste dal privato e intestate alla Città ed i precollaudi di messa in esercizio degli impianti dovranno essere effettuati a totale carico e spesa del soggetto proponente.

          Nel caso di trasformazioni urbane caratterizzate dalla pluralità di interventi pubblici e privati, per le quali si renda necessario attivare un programma di comunicazione periodico, la Città e gli operatori privati congiuntamente si faranno carico degli oneri relativi ad un'adeguata comunicazione ai cittadini ed ai residenti nelle aree oggetto di trasformazione.

          Il Direttore dei lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere da parte dell'Amministrazione, alla consegna degli elaborati "as built" di quanto realizzato.

Collaudo delle opere

          Le opere pubbliche realizzate dal soggetto privato sono soggette a collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera, secondo le vigenti norme sui LL.PP., previa eventuale assunzione di tutti i collaudi accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei lavori.

          Il collaudatore è nominato dal soggetto privato, sentita in merito e d'intesa con l'Amministrazione, con onere a totale carico del privato.

          I verbali delle visite di collaudo in corso d'opera e le allegate relazioni, unitamente ad ogni altro elemento utile per consentire il controllo sull'andamento dei lavori, sono trasmessi dalla parte privata agli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.

          Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo 141 del Codice dei Contratti; il suddetto certificato dovrà altresì dare atto delle avvenute comunicazioni di legge effettuate nei confronti dell'Autorità di Vigilanza e dell'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

          Le opere pubbliche vengono acquisite in proprietà dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione del collaudo provvisorio, con la conseguente presa in carico delle opere stesse. Trascorsi due anni, in assenza di ulteriore formale approvazione, il collaudo si intende tacitamente approvato in forma definitiva.

          Copia del certificato di collaudo sarà inviata a tutti gli uffici competenti della Città e degli Enti che avranno la competenza della manutenzione o della gestione delle opere.

          L'eventuale presa in consegna anticipata da parte della Città potrà avvenire dietro motivata richiesta, con processo verbale redatto in contraddittorio alla presenza dei Settori competenti, i quali avranno la facoltà di acquisire copia degli atti delle procedure di affidamento delle opere, nonché di accedere in cantiere. Le osservazioni ed i rilievi saranno comunicati al Responsabile del Procedimento della parte privata, per gli opportuni provvedimenti.

          La parte privata assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria, a titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione da essa realizzate fino all'approvazione del collaudo provvisorio e/o della presa in carico delle opere.

          I lavori relativi alle opere di urbanizzazione realizzati a scomputo non sono soggetti ad inserimento negli elenchi degli interventi del Programma Triennale delle OO.PP..

          La vigilanza sarà effettuata dai Settori ed Enti competenti alla successiva gestione dell'opera, attraverso verifiche periodiche in corso d'opera disposte in accordo con il collaudatore, acquisendo verbali di precollaudo funzionale sottoscritti dai suddetti Settori ed Enti interessati.

          Il collaudo determinerà consistenza e valore dei lavori eseguiti e contabilizzati.

          Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi delle opere rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva autorizzazione, questa sarà a totale carico dei Proponenti e non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali oneri di urbanizzazione dovuti a conguaglio.

Opere aggiuntive private

          La disciplina prevista dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non si applica alle opere realizzate dai privati proponenti a titolo di liberalità, in aggiunta agli oneri dovuti, in coerenza con quanto precisato nella già citata Direttiva U.E. 93/1997 in materia di appalti di lavori pubblici. Tali opere potranno, pertanto, essere realizzate direttamente dal soggetto privato.

          3. La deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009) ha introdotto il metodo analitico diretto per il calcolo delle opere di urbanizzazione primaria relative ad interventi di trasformazione urbanistica nelle A.T.S. e nelle Z.U.T., a prescindere dallo strumento urbanistico adottato, al fine di garantire la quota di risorse dovute per la realizzazione delle opere necessarie all'urbanizzazione di tali ambiti. Tale quota di risorse avrebbe dovuto essere determinata sulla base di parametri tecnici e di costo da stabilirsi con separato provvedimento, così da consentire un adeguato livello di urbanizzazione.

          La citata deliberazione prevedeva, inoltre, per le Z.U.T., la possibilità di utilizzare quote relative agli oneri di urbanizzazione secondaria, per la sola sistemazione di aree a servizi, costituenti il cosiddetto fabbisogno "pregresso" (in genere 10% della S.T.), definito nelle schede normative "servizi per la Città" ed il conseguente versamento all'Amministrazione Comunale della rimanente quota di oneri di urbanizzazione secondaria, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

          Per le A.T.S. veniva, invece, prevista la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione secondaria, determinati con metodo tabellare, per la sistemazione di tutte le aree cedute nella trasformazione dell'ambito (80% S.T.), nonché il versamento all'Amministrazione Comunale dell'eventuale quota residua di oneri di urbanizzazione secondaria, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

          In caso di trasformazioni in "Zone Urbane Consolidate" (che non comportano quote aggiuntive di aree a servizi), era contemplata la possibilità di eseguire opere a scomputo degli oneri dovuti solo nei limiti degli oneri di urbanizzazione primaria, da calcolarsi con il metodo della stima analitica, mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria, determinati con metodo tabellare, sarebbero stati versati all'Amministrazione Comunale in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

          Nelle more dell'individuazione dei suddetti parametri tecnici e di costo, è intervenuto il D.Lgs. 152 del 2008 superando la distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che risultano ad oggi unificate sotto la medesima disciplina.

          In un'ottica, pertanto, di massima semplificazione delle modalità procedurali, anche sulla scorta dell'esperienza frattanto maturata dai competenti Settori della Città, con il presente provvedimento si ritiene di confermare il ricorso al metodo analitico diretto per il calcolo delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri dovuti, relative ad interventi di trasformazione urbanistica nelle A.T.S., nelle Z.U.T. e nelle "Zone Urbane Consolidate", a prescindere dallo strumento urbanistico adottato, superando in tal senso la disciplina introdotta con la citata deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009).

          La Città si riserva di valutare, con riguardo alla specificità di ogni singolo caso, la scomputabilità delle opere di urbanizzazione nonché la misura di tale scomputabilità, entro il limite massimo degli oneri complessivamente dovuti.

          4. Per tutto quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, si conferma quanto disposto nelle deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 9901900/57 del 20 aprile 1999 e mecc. 9912290/57 del 21 dicembre 1999), con particolare riguardo all'esecuzione, alla contabilità delle opere e collaudo delle medesime. 

          Come concordato con la Procura Generale della Corte dei Conti di Torino, il testo della presente deliberazione è stato trasmesso alla Procura stessa per la condivisione dei relativi contenuti.  

          Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

          Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di adeguare la disciplina comunale in materia di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 152/2008 (cosiddetto terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti) secondo quanto indicato in narrativa, onde procedere ad adeguare le future convenzioni urbanistiche, nonché integrare gli impegni assunti successivamente al 17 ottobre 2008 con apposito atto unilaterale d'obbligo volto a recepire le indicazioni di cui al presente provvedimento;

2)      di approvare le prescrizioni, puntualmente indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, in merito all'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, alle quali il soggetto privato proponente lo strumento urbanistico esecutivo dovrà attenersi;

3)      di confermare il ricorso al metodo analitico diretto per il calcolo delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri dovuti, relative ad interventi di trasformazione urbanistica nelle A.T.S., nelle Z.U.T. e nelle "Zone Urbane Consolidate", a prescindere dallo strumento urbanistico adottato, in un'ottica di massima semplificazione delle modalità procedurali, anche sulla scorta dell'esperienza frattanto maturata dai competenti Settori della Città;

4)      di abrogare la deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009) e la deliberazione della Giunta Comunale del 3 marzo 2009 (mecc. 2009 01057/009) che con il presente provvedimento si intendono completamente riformate;

5)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA,

ALL'EDILIZIA PRIVATA E AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

ATTUAZIONE P.R.G.

F.to Ciocchetti

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente

F.to Rosso

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Furnari Raffaella, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

PRESENTI 31

VOTANTI 27

 

ASTENUTI 4:

Cassano Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa

 

FAVOREVOLI 27:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Bussola Cristiano, Cantore Daniele, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Furnari Raffaella, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

PRESENTI 31

VOTANTI 27

 

ASTENUTI 4:

Cassano Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa

 

FAVOREVOLI 27:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Piccolini

IL PRESIDENTE

Castronovo