Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche  

         n. ord. 112

2010 02118/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 SETTEMBRE 2010

 

(proposta dalla G.C. 27 aprile 2010)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BRUNO Giuseppe Maurizio

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LOSPINUSO Rocco

MORETTI Gabriele

 

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

ZANOLINI Carlo

 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - MANGONE Domenico - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CANTORE Daniele - COPPOLA Michele - CUGUSI Vincenzo - FURNARI Raffaella - GALASSO Ennio Lucio - GOFFI Alberto - LO RUSSO Stefano - LONERO Giuseppe - MAURO Massimo - PORCINO Gaetano - RAVELLO Roberto Sergio - VENTRIGLIA Ferdinando.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 195 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'IMMOBILE UBICATO IN VIALE XXV APRILE N. 186.

 

Proposta dell'Assessore Viano, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.  

 

         Il presente provvedimento riguarda l'immobile situato nella collina torinese in riva destra del fiume Po, in viale XXV Aprile n. 186.

         Il Piano Regolatore Generale vigente destina l'immobile in oggetto ad attività ricettive - Area AR (articolo 8, comma 57, delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione), che comprende Aree o complessi di edifici a destinazioni ricettive, espositive e congressuali (v. articolo 3 punto 2A e 6).

         I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi, le prescrizioni particolari e le modalità di attuazione sono quelli delle Zone consolidate collinari normate dall'articolo 16 delle N.U.E.A.. L'area di cui trattasi, ha una superficie fondiaria pari a circa mq. 3.000 ed ha indice di edificabilità fondiaria pari a 0,20 mq. SLP/mq. SF.

         Sull'area che è collocata all'interno del perimetro del centro abitato individuato ai sensi dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i., insiste un complesso edilizio alberghiero risalente alla metà degli anni '50, destinato ad albergo (lo Scoiattolo), composto da due corpi di fabbrica rispettivamente a 3 e 2 piani fuori terra e con area libera caratterizzata da presenze arboree in stato di incuria.

         Sotto il profilo idrogeomorfologico, la Variante n. 100 al P.R.G. "Variante al Piano Regolatore Generale in adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996 n. 7 LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico", approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 21-9903 del 27 ottobre 2008 che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del P.R.G. vigente, classifica l'area nella sottoclasse IIIb3 (C). Tale sottoclasse comprende i settori dei versanti collinari o situati al piede di versanti con caratteristiche analoghe a quelle della sottoclasse IIIa, ma che, a differenza di queste, sono edificati. Anche in questo caso il grado di pericolosità riscontrata è molto variabile.

         In particolare la sottoclasse IIIb3 (C) "comprende aree già compromesse e profondamente modificate nelle loro caratteristiche geomorfologiche naturali dagli interventi edificatori realizzati nel corso degli ultimi 2-3 secoli e più intensivamente durante gli ultimi decenni.

         Ferme restando le prescrizioni del P.R.G. sulle edificazioni ricadenti in questa sottoclasse sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 4 lettere d2) (esclusa la costruzione di piscine), d3) e d4) delle presenti N.U.E.A. ed allegato A, punto 5. E' inoltre consentita la realizzazione di locali tecnici, cantine, garage di pertinenza delle abitazioni esistenti, previo uno studio che ne attesti la fattibilità e ne precisi le eventuali limitazioni come meglio prescritto al successivo comma 34".

         Il comma 34 citato specifica che: "Qualsiasi intervento, fatto salvo quanto specificato al capitolo 1 comma 9 del presente allegato, deve essere preceduto in ogni caso da uno specifico studio idrogeomorfologico e geotecnico ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 mirato a definire le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, che valuti la compatibilità dell'intervento in progetto con la situazione geologica locale e dell'area geologicamente significativa al contorno, in sintonia con quanto previsto dagli articoli 12, 14 e 19 delle Norme di Attuazione del Progetto di PAI.".

         La proprietà dell'immobile in oggetto, alla luce delle condizioni di degrado del fabbricato e visto il periodo non favorevole per gli insediamenti a destinazione ricettiva, in considerazione della localizzazione dell'area in zona prevalentemente residenziale, ha presentato alla Città una richiesta di variante finalizzata all'utilizzo del fabbricato in oggetto per usi residenziali.

         Tenuto conto delle limitazioni e cautele imposte dalle condizioni geologiche sopra richiamate relative alla sottoclasse IIIb3 (C), la proposta progettuale ipotizzata prevede interventi di riqualificazione degli edifici attuali con la realizzazione di unità abitative residenziali all'interno del volume esistente; è prevista inoltre la realizzazione di autorimesse pertinenziali al fine di adeguare la struttura sotto il profilo funzionale.

         Per quanto sopra, riscontrata la necessità di consentire il recupero e la riqualificazione del fabbricato, ormai da tempo dismesso e inutilizzato, si è riscontrata la coerenza della destinazione urbanistica ipotizzata in rapporto al contesto circostante, caratterizzato da villini e insediamenti residenziali. La variazione urbanistica consentirà, pertanto, oltre il recupero delle parti costruite, la complessiva riqualificazione dell'area verde circostante, lasciata parzialmente in stato di abbandono, al fine di valorizzare così l'intero ambito.

         Premesso quanto sopra, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di pubblico interesse la predisposizione del presente provvedimento, che prevede la variazione di destinazione urbanistica dell'area destinata oggi ad attività ricettiva "AR", verso l'Area normativa residenziale della parte collinare "R7", coerente con le caratteristiche dell'immobile ed in analogia con il tessuto consolidato circostante.

         Ai sensi dell'articolo 8 delle N.U.E.A, punto 6, comma 26 e seguenti, tale area normativa "R7", a destinazione residenziale, è caratterizzata da edifici inseriti in un contesto ambientale con presenza di giardini e verde in zone consolidate collinari. Al piano terreno sono consentite attività per la ristorazione e pubblici esercizi. I parcheggi devono essere realizzati in sottosuolo o al piano terreno degli edifici. Infine, a garantire la tutela delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, la consistenza arborea preesistente dovrà essere documentata all'atto di richiesta di permesso di costruire edilizio al fine di essere salvaguardata o ripristinata.

         Tutto ciò premesso l'Amministrazione, ritenendo che vi siano i presupposti perché il presente provvedimento rivesta carattere di pubblica utilità, ha ritenuto di provvedere alla modifica dello strumento urbanistico generale, nei termini sopra indicati, mediante l'approvazione di una variante urbanistica al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.

         In relazione a quanto sopra la presente variante prevede:

A)     la modifica di destinazione urbanistica da Area normativa "AR" Aree o complessi di edifici a destinazioni ricettive, espositive e congressuali ad Area normativa residenziale "R7" Edifici inseriti in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di giardini e verde in zone consolidate collinari;

B)     la conseguente attribuzione all'area oggetto della variante dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi afferenti all'area normativa "R7" e della tavola normativa n. 4 - Zone consolidate collinari.

         In relazione al maggior valore indotto dalla Variante de qua, la proprietà si è resa disponibile a versare una somma pari ad Euro 114.450,00 per consentire la realizzazione di opere a favore della Città. L'impegno da parte delle proprietà verrà formalizzato attraverso la stipula di apposito atto unilaterale d'obbligo, da perfezionarsi prima dell'approvazione della presente variante.

         In data 16 dicembre 2008 è stato adottato dalla Regione Piemonte il nuovo Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) con D.G.R. n. 16-102738. In base a tale Piano, l'area oggetto della variante si colloca in un ambito caratterizzato da "Aree di elevata qualità paesistico ambientale" e nel "sistema del verde" ai sensi della Tavola 1 Caratteri territoriali e paesistici.

         In data 4 agosto 2009 è stato adottato il nuovo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con D.G.R. n. 13-8784 nel quale la zona si presenta inserita in un paesaggio ad alta densità di segni identitari. In relazione a tali caratteristiche gli interventi attuativi saranno soggetti pertanto ad autorizzazione paesaggistica, secondo le norme vigenti.

         In relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (approvato in data 28 aprile 1999 con D.G.P. n. 621-71253/1999) ed alla Variante a detto Piano (adottata in data 29 dicembre 2009 con D.G.P. n. 644 - 4611/2009), sull'area interessata dalla variante non risultano prescrizioni vincolanti.

         Alla luce dei contenuti e degli orientamenti degli strumenti di pianificazione sopra individuati, la proposta progettuale non confligge con la prevista programmazione, finalizzata a perseguire obiettivi generali di miglioramento e tutela della qualità ambientale e di riduzione dei consumi delle risorse naturali.

         In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale "le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al PAI", le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

         In relazione a quanto sopra, si precisa che il presente provvedimento riguarda un'area ricadente in un contesto già edificato, all'interno del perimetro del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale n. 56/1977 con interventi realizzabili come detto precedentemente, sono limitati alla riqualificazione dell'edificio esistente all'interno della sagoma e senza realizzazione di nuovi volumi.

         Sulla base di quanto sopra descritto, il presente provvedimento è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica). Con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 265 del 3 settembre 2009 veniva escluso, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

         Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..

         Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..

         La variante urbanistica in oggetto non comporta modifica della dotazione di servizi pubblici.

         La variante risulta, altresì, coerente con il "Piano di zonizzazione acustica" avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 9526 del 13 agosto 2009.

         Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento del Foglio 17A della Tavola n. 1 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante precedentemente descritta.

         La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 8  per l?acquisizione del relativo parere.

         Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 9 giugno 2010 (all. 2 - n.              ), ha espresso parere favorevole.  

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)      di adottare la variante parziale n. 195 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R., l'immobile ubicato in viale XXV Aprile n. 186 (all. 1 - n.         ).

Viene dato atto che è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;  

2)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Bussola Cristiano, Carossa Mario, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Gandolfo Salvatore, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Tronzano Andrea

 

Non partecipano alla votazione:

Cassano Luca, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa

 

PRESENTI 27

VOTANTI 27

 

FAVOREVOLI 27:

Angeleri Antonello, Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Bussola Cristiano, Carossa Mario, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Gandolfo Salvatore, Ghiglia Agostino, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Tronzano Andrea

 

Non partecipano alla votazione:

Angeleri Antonello, Cassano Luca, Scanderebech Federica, Silvestrini Maria Teresa

 

PRESENTI 26

VOTANTI 26

 

FAVOREVOLI 26:

Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Zanolini Carlo

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

 

IL SEGRETARIO

       Piccolini

IL PRESIDENTE

Calgaro