Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie

Settore Bilanci e Rendiconti

n. ord. 54

2010 01783/024

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 APRILE 2010

 

(proposta dalla G.C. 16 aprile 2010)

 

  Sessione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LOSPINUSO Rocco

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente, n. 43 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO -Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti, oltre al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - COPPOLA Michele - GANDOLFO Salvatore - LONERO Giuseppe - MAURO Massimo - MORETTI Gabriele - RAVELLO Roberto Sergio.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA       

 

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2010 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI.

 

       Proposta del Sindaco Chiamparino,

e degli Assessori Passoni, Altamura, Borgogno, Borgione, Curti, Mangone e Viano.      

 

       Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

       Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 36, comma 5, prevede che "prima del bilancio preventivo il Consiglio Comunale deve approvare una deliberazione quadro contenente gli indirizzi per l'esercizio, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili".   

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)    di approvare i seguenti indirizzi per l'esercizio 2010 in tema di tributi locali, rette, canoni ed altre materie simili:

ADDIZIONALE IRPEF

Per l'anno 2010 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF viene confermata nella misura dello 0,5% così come stabilita per l'anno 2008 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 02342/024), ad oggetto "Indirizzi per l'esercizio 2008 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili", indirizzo attuato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 27 maggio 2008 (mecc. 2008 02844/013) e così come confermato con deliberazione del Consiglio Comunale anche per l'anno 2009 (mecc. 2009 00975/024), indirizzo attuato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 24 marzo 2009 (mecc. 2009 01525/013) in ossequio all'articolo 77 bis comma 39 del Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge 133/2008 che ha sospeso il potere ai Comuni di deliberare aumenti, tra l'altro, delle addizionali.

Relativamente alla soglia di esenzione determinata in Euro 10.700,00 nell'articolo 4 bis del Regolamento, con successivo provvedimento di modifica regolamentare si provvederà ad elevarne l'importo ad Euro 10.750,00, con decorrenza dall'1 gennaio 2010 in ragione dell'adeguamento ISTAT delle indennità di cassa integrazione.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Per effetto del disposto dell'articolo 1, comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a partire dall'1 gennaio 2007 la determinazione delle aliquote dell'ICI diventa di competenza del Consiglio Comunale, che vi provvede con apposita deliberazione, che conterrà la proposta di confermare per l'esercizio 2010 le aliquote e la detrazione d'imposta nella stessa misura del 2009.

TA.R.S.U.

1)     TARIFFE 2010

Premesso che ai sensi del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 184 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) e s.m.i., nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006, è restato invariato anche per gli anni 2007, 2008 e 2009;

dato atto che il passaggio dalla tassa (Ta.R.S.U.) alla tariffa (T.I.A.) rifiuti per l'anno 2010 è reso facoltativo dall'articolo 5, comma 2 quater del Decreto Legge n. 208/2008 (convertito in Legge n. 13/2009) così come modificato dall'articolo 8 del Decreto-Legge n. 194/2009 (convertito in Legge n. 25/2010) che dispone: "Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti";

il Comune di Torino applica, anche nel corso dell'anno 2010, la tassa disciplinata dal D.Lgs. 507/1993 dando continuità all'adeguamento graduale dell'impianto tariffario vigente a quello già disciplinato dal D.Lgs. 22/1997 e relativo D.P.R. 158/1999 ed ora modificato dal D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice Ambientale). Anche la nuova normativa, infatti, prevede (articolo 238) che il gettito tariffario assicuri la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilendo che sino alla emanazione dei regolamenti attuativi continuino ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

In questo contesto, in previsione del nuovo regime di prelievo, il tasso di copertura del gettito Ta.R.S.U. per l'anno 2010 dovrà attestarsi entro il 98% del corrispettivo AMIAT iscritto a bilancio di previsione. Gli adeguamenti tariffari necessari al raggiungimento del tasso indicato dovranno essere applicati entro le percentuali di seguito specificate:

-      utenze domestiche: adeguamento nella misura massima del 5%;

-      utenze non domestiche: adeguamento nella misura massima del 19% che, in vista dell'applicazione della nuova tariffa, potrà riguardare, in modo differenziato, solo le categorie che, in riferimento ai relativi indici di produzione specifica di rifiuti, hanno ancora una tariffa inferiore rispetto a quella da applicare nel prossimo regime a copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.

Gli aumenti indicati sono in regime di continuità con gli indirizzi in primis assunti dall'organo consiliare con la deliberazione dell'11 febbraio 2002 (mecc. 2002 00427/24) e con successivi atti di indirizzo adottati annualmente in materia di tariffe Ta.R.S.U. nonché con i consequenziali provvedimenti deliberati dalla Giunta Comunale.

2)     AGEVOLAZIONI 2010

A)    Agevolazioni per cantieri di opere pubbliche.

La fattispecie è descritta nell'articolo 19 ter, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento, in attuazione del citato articolo gli interventi che possono essere presi in considerazione, per l'anno 2010, sono i seguenti:

-      prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull'asse di via Nizza nel tratto Porta Nuova - Lingotto;

-      realizzazione del Passante Ferroviario;

-      realizzazione parcheggio pertinenziale di corso Unione Sovietica;

-      opere di conservazione strutturale e risanamento del ponte Amedeo VIII sulla Stura.

Si specifica che, per i citati interventi, la concessione della particolare agevolazione in argomento dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti territoriali oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio arrecato alle attività commerciali ed artigianali insediate ed andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate le condizioni indicate, la Giunta Comunale delibererà le percentuali di sgravio ed il relativo periodo di applicazione delle stesse.

B)    Agevolazione a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, comma 1, lettera d) del Regolamento. Anche per l'anno 2010, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in argomento, sono individuate tre fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, cui corrispondono percentuali di sgravio diverse articolate come segue:

a)

Prima fascia:

Euro:

0 -

13.000=

50%

b)

Seconda fascia:

Euro:

13.001 -

17.000=

30%

c)

Terza fascia:

Euro:

17.001 -

24.000=

20%

Inoltre per le situazioni di disagio economico, verificatesi o perduranti nell'anno 2010, dipendenti dalla crisi e/o carenza occupazionale riferita ad una delle condizioni di svantaggio lavorativo di seguito indicate:

-      cassa integrazione a 0 ore per almeno 12 settimane (anche non continuative);

-      iscrizione nelle liste di disoccupazione da almeno 3 mesi;

-      sospensione dal lavoro per almeno 90 giorni lavorativi (Legge 2/2009);

-      iscrizione nelle liste di mobilità da almeno 3 mesi,

viene concesso su istanza documentata, sempre sulla base dell'ISEE 2009, lo sgravio corrispondente alla fascia di sconto immediatamente superiore, fatto salvo il limite massimo del 50%. I soggetti beneficiari della presente agevolazione dovranno comunque acquisire la dichiarazione ISEE 2010 per consentire all'Amministrazione il controllo e l'eventuale conguaglio degli importi erogati.

C)    Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze: la fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, comma 1, lettera e) del Regolamento, per la quale si conferma anche per il 2010 la percentuale del 10%.

D)    Agevolazione relativa ai residenti con abitazione principale e/o attività commerciali ed artigianali i cui locali si trovano nella zona circostante l'area della discarica di Basse di Stura.

La fattispecie è prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera f) del Regolamento, ed è relativa ai disagi causati dalle emissioni olfattive provenienti dalla discarica. Anche per il 2010 si darà corso alla concessione dell'agevolazione in argomento. L'ambito territoriale interessato e le relative percentuali saranno deliberate successivamente dalla Giunta Comunale e comunque entro la misura massima già deliberata per l'anno 2009.

E)    Riduzioni a favore di ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997 e delle Associazioni di cui alla Legge 383/2000. La fattispecie è prevista dall'articolo 19 ter, comma 1, lettera c) del Regolamento; la riduzione è pari al 30%.

COSAP

Per il 2010 la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi si incrementerà nella misura massima del 9% per tener conto degli ingenti investimenti sul suolo pubblico realizzati all'interno di un più ampio progetto di riqualificazione complessiva della Città. Tale programma realizzato mediante pedonalizzazione e rifacimento di vie, modifiche alla viabilità, piano parcheggi, nuovi parchi pubblici, ha favorito, di fatto, la fruibilità del suolo pubblico da parte di tutti i cittadini accrescendone il valore, rafforzando la qualità del tessuto urbano e contribuendo ad accrescere il grado di attrattività turistica della Città.

L'incremento del canone di suolo pubblico trova altresì motivazione nel confronto con altre grandi città del Nord che presentano un costo del suolo pubblico superiore a Torino. Il suolo pubblico a Torino costa meno rispetto a Milano, Genova, Firenze. Tale differenza è percentualmente superiore a quella stimabile per i valori immobiliari sia residenziali che commerciali come evidenziato dalla pubblicistica di settore (es. NOMISMA, CRESME, SCENARI IMMOBILIARI).

Inoltre, i dati redatti dall'Osservatorio Immobiliare della Città di Torino, con la supervisione del Politecnico di Torino, evidenziano per il segmento "residenziale usato", rispetto al 2007, un incremento medio sull'intera Città del 13%. Pertanto, l'incremento della tariffa COSAP del 9% appare congruo all'andamento del mercato immobiliare residenziale considerato che esso comprende anche l'aumento del tasso di inflazione programmato per l'anno 2010 previsto dal DPEF 2010-2013.

In riferimento alla determinazione della tariffa relativa alle occupazioni temporanee con parcheggi a pagamento il coefficiente moltiplicatore viene stabilito, nella stessa misura del 2009, pari a:

-      0,215 della tariffa ordinaria 2010 (allegato "A" del Regolamento, lettera B, punto 9);

-      0,0365 della tariffa ordinaria 2010 per i periodi di sospensione della sosta a pagamento (articolo 16, comma 6, del Regolamento COSAP).

Sgravi - COSAP per grandi cantieri relativi ad opere pubbliche.

La fattispecie è descritta nell'articolo 14, comma 2; in attuazione del citato articolo gli interventi da prendere in considerazione, per l'anno 2010, sono i seguenti:

-      prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull'asse di via Nizza nel tratto Porta Nuova - Lingotto;

-      realizzazione del Passante Ferroviario;

-      realizzazione parcheggio pertinenziale di corso Unione Sovietica;

-      opere di conservazione strutturale e risanamento del ponte Amedeo VIII sulla Stura.

Si specifica che per i citati interventi la concessione della particolare agevolazione in argomento dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti territoriali oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio recato alle attività commerciali ed artigianali ivi insediate ed andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate le condizioni indicate, la Giunta Comunale delibererà le percentuali di sgravio ed il relativo periodo di applicazione delle stesse.

In coerenza a quanto sopra si rende, inoltre, necessario adeguare all'andamento della tariffa COSAP il canone per concessioni precarie relativo ad opere insistenti su suolo privato o difformi da destinazione di Piano Regolatore.

CIMP

Per l'anno 2010 si ritiene di mantenere invariata la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

Allo stesso modo le tariffe giornaliere per le tipologie specifiche di pubblicità di cui al punto C dell'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari non vengono variate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2009.

L'importo dovuto per i diritti di segreteria, di cui all'articolo 10, comma 10, lettera c), della Legge n. 68/1993 e s.m.i., viene mantenuto pari ad Euro 160,00.

Il canone concessorio per l'utilizzo degli spazi pubblicitari all'interno dello Stadio Olimpico, nelle giornate di apertura al pubblico, è mantenuto pari ad Euro 1,57 per metro quadro al giorno.

Sgravi - CIMP su grandi cantieri di opere pubbliche.

La fattispecie è descritta nell'articolo 20, comma 2, del regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. In attuazione del citato articolo, gli interventi da prendere in considerazione per l'anno 2010, sono i seguenti:

-      prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 1 della Metropolitana sull'asse di via Nizza nel tratto Porta Nuova - Lingotto;

-      realizzazione del Passante Ferroviario;

-      realizzazione parcheggio pertinenziale di corso Unione Sovietica;

-      opere di conservazione strutturale e risanamento del ponte Amedeo VIII sulla Stura.

Si specifica che per i citati interventi la concessione della particolare agevolazione in argomento dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti territoriali oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi sulla circolazione veicolare e/o pedonale, effettivo disagio arrecato alle attività commerciali ed artigianali ivi insediate ed andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate le condizioni indicate, la Giunta Comunale delibererà le percentuali di sgravio ed il relativo periodo di applicazione delle stesse.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'anno 2010 vengono confermate le tariffe già applicate nell'anno 2009, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione del 3 maggio 2005 (mecc. 2005 03100/013). In applicazione dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 507/1993, viene mantenuto un coefficiente di maggiorazione della tariffa, pari a 2, da applicarsi alle affissioni eseguite direttamente dalla Città su impianti di affissione luminosi, per luce diretta o indiretta. Si confermano le tariffe del 2009 anche per l'anno 2010, per la defissione del materiale pubblicitario abusivamente affisso approvate con la deliberazione sopra citata. La maggiorazione prevista dall'articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993 e recepita dall'articolo 5, comma 3, del Regolamento Pubbliche Affissioni (deliberazione mecc. 2008 01249/013) viene applicata in riferimento alle affissioni commerciali nel settore dello spettacolo e cultura ed è stabilita nella misura del centodieci per cento.

CRITERI DI INDIRIZZO PER IL CONCESSIONARIO DELLA CITTA' (SORIS S.p.A.) IN TEMA DI PROCEDURE ESECUTIVE (ICI-TARSU-CANONI E DIRITTI)

Ritenuto fornire al Concessionario della Città (SORIS S.p.A.) alcuni indirizzi operativi per economizzare la fase della riscossione coattiva in ambito ICI/TARSU/Canoni e Diritti e per ottimizzare i flussi di cassa delle suddette entrate si propone quanto segue:

-      gli importi minimi per i quali, esperita la riscossione volontaria, viene avviata la procedura esecutiva sono i seguenti:

-      Euro 50,00 a titolo di debito complessivo per contribuente, per il passaggio alla fase di ingiunzione;

-      Euro 100,00 a titolo di debito complessivo per contribuente, per l'iscrizione del fermo amministrativo;

-      Euro 500,00 a titolo di debito complessivo per contribuente, per le azioni esecutive fino all'iscrizione dell'ipoteca;

-      per le entrate non ancora riscosse, o per quelle al di sotto dei limiti minimi,il Concessionario dovrà tenere conto annualmente del cumulo dei crediti ancora dovuti per ciascun contribuente ed attivare conseguentemente le misure cautelari e le azioni esecutive nei termini di prescrizione.

CONTRIBUTO SPESE SERVIZI CATASTALI

La Legge 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007) ha previsto il trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni a decorrere dal 1 novembre 2007, demandando ad appositi D.P.C.M. l'individuazione di termini e modalità per l'attuazione del trasferimento stesso.

In data 14 giugno 2007 è stato emanato il primo D.P.C.M. riguardante disposizioni in materia di "Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni".

Nei termini previsti da tale norma la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 24 settembre 2007, si è espressa per l'assunzione della gestione in forma diretta autonoma delle funzioni catastali nella forma più ampia prevista dall'opzione C, del D.P.C.M. citato.

Su tale presupposto la Città ha investito notevoli risorse umane, finanziarie e di strutture per la gestione completa di tutte le attività catastali nella sede di via Moretta 69.

A seguito di un ricorso avanzato da Confedilizia, il TAR Lazio, con sentenza del 2007, ha sospeso l'efficacia ed annullato il suddetto D.P.C.M.. Successivamente, l'ANCI nazionale con l'adesione di molti Comuni, tra cui Torino, ha opposto ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza con la conseguente rimissione al TAR giudicante.

Recentemente il TAR Lazio, in data 19 marzo 2010, ha emesso una nuova sentenza con cui rivede i precedenti orientamenti in materia di decentramento delle funzioni catastali.

La sentenza, infatti, ha confermato la legittimità degli attuali assetti normativi e regolamentari, accogliendo solo in parte il ricorso della Confedilizia: precisamente, l'aspetto dei poteri di controllo sull'operato delle Amministrazioni comunali, oggi riconosciuti in capo all'Agenzia del territorio.

In attesa di ulteriori provvedimenti da parte del Governo necessari per l'effettivo trasferimento delle funzioni catastali, la Città prosegue nel dare i servizi avviati da tempo.

Si conferma, pertanto, il corrispettivo, introdotto lo scorso anno, a titolo di contributo al rimborso delle spese di ricerca, riproduzioni, istruttoria e costi generali che il Comune sostiene per i servizi erogati agli sportelli catastali:

sono gratuite le visure catastali e gli estratti planimetrici per i proprietari ed i componenti del nucleo familiare anagrafico,

sono a pagamento le altre prestazioni, come più dettagliatamente illustrato nell'allegato (all.1 - n.         ).

Si prevede, inoltre, per le richieste di visure e planimetrie, da parte dei non proprietari e per istanze rettifica della banca dati catastale sia da parte dei proprietari sia dei non proprietari, un leggero incremento dell'importo del corrispettivo. Si sottolinea che tale aumento nasce dalla necessità di adeguamento dei costi inerenti l'attività amministrativa degli uffici.

TARIFFE E RETTE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEI BENI

Nel 2010 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate del 1,5% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2010-2013; analogamente i limiti relativi alle agevolazioni potranno essere oggetto di un incremento del 1,5% (pari al tasso di inflazione programmato) con successivi specifici provvedimenti deliberativi.

Le tariffe relative alle spese di ricerca ed all'uso della fototeca dell'Archivio Storico vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 1994; le tariffe relative all'uso della sala conferenze dello stesso Archivio vengono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento per la concessione della sala conferenze approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11 luglio 2000.

In merito alle tariffe relative ai servizi erogati dagli uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata si confermano le tariffe approvate nell'anno 2009.

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi sociali e socio-sanitari, occorre distinguere tra prestazioni domiciliari ed interventi residenziali.

Per le prestazioni domiciliari, con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019) si è provveduto ad approvare il recepimento della D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 prevedendo che le nuove regole introdotte dovessero essere applicate 45 giorni dopo l'approvazione del nuovo elenco dei fornitori accreditati, subordinata però al raggiungimento di due accordi sindacali in materia e che al tempo stesso tutti i valori economici di riferimento (franchigie, massimali di Piano Assistenziale Individualizzato e di prestazione, soglie di contribuzione, tariffe, ecc.) potessero essere oggetto di eventuale revisione da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione della deliberazione di indirizzi in materia di tariffe.

Ora, dal momento che l'accordo sindacale con l'Amministrazione è in corso di perfezionamento e non risulta più sostenibile rinviare ulteriormente i benefici per l'utenza, con il presente provvedimento occorre modificare il punto 5) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019) prevedendo che l'applicazione della deliberazione decorra dal 1 giugno 2010, data dalla quale sarà possibile adeguare il sistema informativo in uso, con la sola esclusione delle nuove regole dettate in materia di prestazioni dei fornitori per le quali continuerà a valere la decorrenza succitata.

Al tempo stesso, con il presente provvedimento, occorre avvalersi della facoltà di revisione delle franchigie in parziale recepimento di un nuovo provvedimento regionale, la D.G.R. n. 56-13332 del 15 febbraio 2010, prevedendo che:

-      la franchigia di reddito venga determinata, anziché in 592 Euro mensili, come previsto dal punto A del quarto paragrafo dell'allegato 1 della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019), in misura non inferiore alla maggiorazione sociale delle pensioni in favore di soggetti disagiati introdotta dall'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002). Tale maggiorazione, individuata di anno in anno, è pari, nel 2010, ad Euro 597,41;

-      dalla situazione economica del beneficiario delle prestazioni possano essere detratte spese per l'abitazione per un ammontare annuo massimo di Euro 5.164,57 pari ad Euro 430,38 mensili invece dei Euro 400 previsti dal sesto paragrafo dell'allegato 1 della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019).

La deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019) viene pertanto emendata in tutti i punti che riportano tali valori.

Con il presente provvedimento occorre autorizzare l'adozione dei seguenti correttivi individuati come opportuni per una progressiva armonizzazione in un quadro unitario dell'intero sistema:

-      per gli interventi residenziali per adulti in difficoltà, a seguito della riorganizzazione del sistema dei servizi di ospitalità realizzato dal mese di luglio 2009 sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica 2007/2009 è necessario riassumere di seguito le nuove regole di contribuzione in relazione alle diverse tipologie di strutture, specificando in particolare le denominazioni di quelle che hanno cambiato destinazione d'uso, e prevedendo che le tariffe siano stabilite come segue:

-      per gli alloggi in convivenza di massima autonomia c.d. di "primo livello", si prevede una contribuzione giornaliera che ciascun ospite deve versare direttamente al gestore; tale contribuzione non è da considerarsi integrativa della retta, poiché ciascun ospite deve versarla direttamente al concessionario del servizio a titolo di contributo per la gestione corrente, senza alcuna deroga o esenzione, ad eccezione dei periodi di ricovero ospedaliero durante i quali gli ospiti non devono versare il contributo. In base alla citata trasformazione d'uso, la struttura residenziale di massima autonomia denominata "Colonnetti", dal 1 gennaio 2010 non è più una casa di ospitalità residenziale bensì un alloggio di massima autonomia in convivenza. Ne consegue che la citata contribuzione giornaliera che l'ospite deve versare direttamente al gestore in base ai giorni di effettiva presenza è da considerarsi al pari degli altri alloggi in convivenza. In tutti gli alloggi di massima autonomia gli ospiti devono versare direttamente al concessionario la contribuzione giornaliera a decorrere dal primo giorno di permanenza. Per l'anno 2010 si prevede che tale contribuzione giornaliera debba ammontare ad 1,00 Euro;

-      presso la Casa di Ospitalità residenziale di via Ghedini 6 sono riservati alcuni posti di emergenza per l'ospitalità temporanea di cittadini ultracinquantenni in condizioni di grave esclusione; stante tale circostanza gli ospiti che fruiscono di tale riserva non devono versare alcuna contribuzione per le prime trenta (30) notti di permanenza. Per l'anno 2010 rimane invariato il sistema di partecipazione alla spesa a titolo di retta degli ospiti della Casa di Ospitalità residenziale di via Ghedini 6 non riservatari dei posti in emergenza; tali ospiti sono tenuti a versare una tariffa fino a concorrenza della quota giornaliera in base al reddito percepito. La franchigia mensile che tali ospiti devono trattenere a titolo di spese personali è aumentata in analogia con gli adeguamenti operati per gli ospiti anziani e disabili. Per l'anno 2010 si prevede di adeguare al tasso di inflazione programmata la contribuzione relativa alla retta relativa alla Casa di Ospitalità residenziale di via Ghedini 6;

-      per gli interventi residenziali per anziani autosufficienti, ospitati in Presidi R.A., occorre prevedere un incremento delle tariffe in vigore nell'anno 2009 corrispondente al tasso d'inflazione programmata per l'anno 2010; per quanto riguarda le comunità alloggio, preso atto dell'avvenuta riorganizzazione ed armonizzazione della tipologia di ingressi rispetto ai servizi offerti, considerati i differenti livelli di adeguamento all'ipotizzato percorso d'inserimento nell'ambito delle prestazioni domiciliari di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 2009 05739/019), nonché della necessità di accompagnare l'evoluzione del modello con strumenti consoni alle esigenze di autonomia dei nuovi utenti, si reputa necessario prevedere, per il 2010, la tariffa già in vigore nel 2009 per le camere a due letti; per quanto riguarda invece la quota esente mensile per le piccole spese personali, si reputa opportuno che:

-      gli utenti delle comunità in fase avanzata di trasformazione possano usufruire di una quota esente pari a quella prevista, dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2005 (mecc. 2004 11557/019) sul sostegno al reddito, quale quota di reddito di mantenimento per le sistemazioni alberghiere, il cui importo, in analogia alla quota mensile base degli ospiti anziani in strutture residenziali, sarà raddoppiato nel mese di dicembre;

-      gli ospiti delle residue comunità usufruiscano della quota mensile base degli ospiti inseriti in strutture residenziali;

-      per gli inserimenti di persone anziane non autosufficienti, si precisa che, in virtù di quanto disposto dalle deliberazioni Giunta Regionale 17-15226 del 30 marzo 2005 e 2-3520 del 31 luglio 2006, le tariffe dei presidi pubblici e privati per anziani non autosufficienti sono disciplinate per tutto il territorio regionale in modo uniforme, secondo i criteri ed i massimali stabiliti dalle medesime deliberazioni e dalla successiva deliberazione Giunta Regionale 64-13649 del 22 marzo 2010, disposta in esito ai tavoli di concertazione riferiti all'applicazione dei LEA in conseguenza degli intervenuti rinnovi contrattuali del personale. L'applicazione di tale norma regionale comporterà per il 2010, un adeguamento delle tariffe 2009 pari ad Euro 4,00, ripartiti al 50% tra quota sanitaria e quota socio assistenziale per i nuclei RAF del Presidio Buon Riposo. Si aggiunge inoltre per completezza che, per tale tipologia di utenza, l'adeguamento annuale della quota per le piccole spese, lasciate a disposizione della persona ricoverata, sarà pari al valore dell'indice di inflazione programmata, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 febbraio 2008 (mecc. 2007 10205/019) che ha recepito la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 23 luglio 2007, n. 37-6500;

-      per gli inserimenti di persone disabili in strutture residenziali è necessario proseguire nell'attuazione dell'allegato B della deliberazione Giunta Regionale 51-11389 del 23 dicembre 2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di assistenza all'area dell'integrazione socio sanitaria" recepita anche mediante la Convenzione con le ASL cittadine, recentemente rinnovata per gli anni 2008 - 2010, ed approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2007 (mecc. 2007 07715/019). La Convenzione prevede meccanismi d'adeguamento annuale delle rette praticate dai fornitori accreditati riferiti all'indice di inflazione programmata indicato nel D.P.E.F. che per l'anno 2010 è definito al 1,5%.

Rimane invariato il sistema di partecipazione alla spesa degli ospiti tenuti, in base al loro reddito e nei limiti di cui alla citata D.G.R. 51/2003, a versare una tariffa fino a concorrenza della quota sociale della retta.

Analogamente vanno previste la ridefinizione e l'adeguamento progressivo delle tariffe delle strutture a gestione diretta ai massimali indicati dalla deliberazione della Giunta Comunale del 5 agosto 2003 (mecc. 2003 06283/019) (che definisce i requisiti organizzativi, gestionali e strutturali dei presidi da inserire nell'Albo prestatori di servizi socio sanitari sezione B - Servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità - come, da ultimo, modificati dalla determinazione dirigenziale del 25 marzo 2009 - mecc. 2010 01577/019, che adegua i massimali delle rette con riferimento all'indice annuale d'inflazione programmata sulla base delle indicazioni della Convenzione Città - AA.SS.LL. anni 2008 -2010 sopracitata).

A tal fine si prevede pertanto di rideterminare le tariffe e di applicare a quelle inferiori al limite massimo di contribuzione previsto dalle norme regionali un aumento per il 2010 pari al 2%.

Analogamente la tariffa giornaliera dei soggiorni viene aggiornata in base alla medesima percentuale.

La franchigia mensile base lasciata nella disponibilità degli ospiti di strutture residenziali viene aumentata ad Euro 114,00, in analogia con gli adeguamenti operati per gli ospiti anziani non autosufficienti.

Per gli inserimenti residenziali di minori e di madri con bambino occorre prevedere un incremento delle tariffe in vigore nell'anno 2009 corrispondente al tasso d'inflazione programmata per l'anno 2010. Le tariffe relative alle Strutture di autonomia per minori e mamme con bambino sono rideterminate a quota giornaliera sulla base del costo del servizio ed entrano in vigore per i nuovi inserimenti a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di determinazione delle stesse da parte della Giunta Comunale.

In riferimento ed integrazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 28 aprile 2005 (mecc. 2005 01966/019) esecutiva dal 14 maggio 2005, e del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 01583/019) esecutiva dal 14 aprile 2009 specifica che le disposizioni delle stesse si applicano per gli inserimenti consensuali di minori da soli; per gli inserimenti di madri con figlio/i e donne sole vittime di maltrattamenti e violenza si applicano sia che essi vengano disposti su domanda del beneficiario che in esecuzione di provvedimenti delle Autorità giudiziarie.

Nel 2010 le tariffe e le rette per la fruizione dei servizi non oggetto di separate deliberazioni consiliari vengono variate del 1,5% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2010-2013.

Le tariffe dei Servizi Educativi vengono variate del tasso d'inflazione programmata (1,5%) a decorrere dal 1 giugno 2010.

Per i Nidi d'infanzia e per il servizio di Ristorazione scolastica tale aumento decorre dal 1 settembre 2010. Tutte le tariffe vengono successivamente arrotondate all'unità di Euro.

Per quanto riguarda il servizio di Ristorazione scolastica, per mantenere gli equilibri di bilancio a seguito della revisione delle fasce ISEE avvenuta lo scorso anno in linea con quanto adottato dai Servizi Tributari in materia di TARSU, le tariffe sono così rideterminate:

FASCE ISEE

Scuola d'infanzia

Scuola primaria e secondaria di I grado

Fascia       1

29,00

20,00

Fascia       2

44,00

38,00

Fascia       3

69,00

58,00

Fascia       4

86,00

73,00

Fascia       5

107,00

90,00

Fascia       6

127,00

107,00

 

La deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00675/007) dal testo: "La presente deliberazione regolamenta il sistema tariffario per i seguenti servizi:" al testo: "- Per i Laboratori di Loano e Pracatinat si applica una quota pro-capite di partecipazione pari al 80% del costo del trasporto." viene così modificata in alcune parti e riproposta nel testo coordinato che segue, così reso per consentirne una più chiara e coerente lettura:

DEFINIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

APPLICAZIONE DELL'ISEE

Il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sarà effettuato prendendo in considerazione integralmente i criteri di calcolo previsti dal D.Lgs. 130/2000 e dal D.P.C.M. 242/2001 e s.m.i.:

-      la richiesta di prestazione agevolata sulla base dell'ISEE può essere presentata dai nuclei familiari in cui il bambino ed almeno un genitore siano residenti nel Comune di Torino;

-      la dichiarazione ISEE deve essere presentata entro i termini indicati annualmente con apposito atto oppure, per i Nidi d'infanzia, entro 15 giorni dall'accettazione del posto, qualora ciò avvenga dopo la fase di prima applicazione della graduatoria di giugno;

-      la dichiarazione ISEE ha validità per l'intero anno scolastico, compreso il servizio estivo e può determinare una diminuzione della tariffa completa in vigore;

-      l'utente ha la facoltà di presentare una nuova dichiarazione, se intende far rilevare variazioni nelle condizioni economiche e familiari dichiarate. Tali variazioni devono essere avvenute successivamente alla presentazione della dichiarazione precedente.

La tariffa derivante dalle seguenti condizioni:

-      presentazione di un nuovo ISEE;

-      variazione di residenza del bambino e di almeno un genitore;

sarà applicata a partire dalla mensilità in cui si è verificato l'evento.

Nel caso in cui il modello ISEE non consenta agli uffici di procedere al calcolo della tariffa, in via d'acconto, si applica la tariffa completa, con successivo conguaglio calcolato sull'ISEE risultante.

CALCOLO DELL'INDICATORE SPECIALE DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Al fine di adeguare l'onere tariffario dei nuclei familiari fruitori delle prestazioni erogate dalla Divisione Servizi Educativi in quelle situazioni di particolare disagio sociale non rilevate in modo tempestivo dallo strumento dell'ISEE, quali disoccupazione, cessazioni d'attività, part-time, cassa integrazione, mobilità, aspettative ed altre situazioni che determinano una rilevante variazione della condizione economica non rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, si ritiene opportuno introdurre una modalità speciale di valutazione della condizione economica che registri con puntualità lo stato contingente di ristrettezza economica del nucleo.

Tale modalità speciale di valutazione sarà valida esclusivamente per le tariffe dei servizi erogati dalla Divisione Servizi Educativi che, considerato il permanere della situazione di crisi economica e occupazionale, al fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie, si impegna a curarne una diffusione capillare.

Gli utenti interessati dovranno pertanto presentare direttamente agli uffici della Divisione Servizi Educativi una richiesta di variazione che attesti il mutamento della condizione economica del proprio nucleo familiare. Dovranno parimenti fornire tutti gli elementi ritenuti di volta in volta necessari al calcolo del reddito presunto per l'anno successivo a quello relativo all'ultima dichiarazione dei redditi. Tale calcolo avviene con le stesse modalità utilizzate dall'ISEE, fatta salva la valutazione della componente reddituale. La componente reddituale, riferita all'anno solare, viene determinata sommando i redditi percepiti fino al momento della richiesta di variazione con i redditi presunti derivanti dall'evento modificativo.

La variazione ottenuta, attestata provvisoriamente dall'Indicatore Speciale di Valutazione delle Condizioni Economiche, potrà essere applicata a partire dal mese in cui è stata prenotata la richiesta di variazione, con validità fino al termine dell'anno scolastico di riferimento, comprensivo del servizio estivo.

In caso di licenziamento del lavoratore dipendente o dall'avvenuta cessazione di attività del lavoratore autonomo, la variazione potrà essere applicata a partire dal mese dell'anno scolastico corrente in cui si è verificato l'evento modificativo.

Tale indicatore sarà confrontato con l'ISEE riferito ai redditi percepiti nell'anno per il quale è stato calcolato l'indicatore stesso. L'eventuale conguaglio positivo o negativo sarà accreditato o addebitato sul primo bollettino utile.

Per i Nidi d'infanzia la variazione modificherà la tariffa solo nel caso in cui il nuovo valore vari almeno del 20% rispetto al valore dell'ISEE attestato dal CAF.

EMISSIONE DEI BOLLETTINI

Nidi d'infanzia: i bollettini sono emessi a partire dal mese di settembre e fino al mese di giugno.

Scuole d'infanzia: i bollettini sono emessi a partire dal mese di ottobre e fino al mese di giugno.

Scuole Primarie e Secondarie di primo grado: i bollettini sono emessi a partire dal mese di ottobre e fino al mese di maggio.

MODALITÀ E SCADENZE DI PAGAMENTO

Nidi d'infanzia, Scuole d'infanzia, Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, Scuolabus:

-      entro la data di scadenza indicata sul bollettino;

Bimbi Estate, Estate Ragazzi, Soggiorni estivi, Laboratori didattici, Trasporti collettivi, Trambusto:

-      anticipatamente con bollettino di c/c.

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA MINIMA O COMPLETA

E' prevista l'applicazione della tariffa minima in caso di:

-      minori, in affidamento familiare, residenti a Torino. L'affidamento preadottivo non comporta riduzioni di tariffa;

-      minori iscritti ai Nidi d'infanzia Comunali ed alle Scuole Comunali, Statali e Paritarie di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'articolo 45 del successivo Regolamento attuativo approvato con  D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. In tali casi la tariffa è imputata ai genitori od adulti di riferimento dei minori;

-      su richiesta motivata dei Servizi Sociali e dei Dirigenti scolastici, convalidata dalla Divisione Servizi Educativi, per venire incontro a quelle particolari situazioni di svantaggio sociale per le quali il valore ISEE non consente di applicare la misura dell'esenzione.

La tariffa completa sarà applicata a:

-      bambini inseriti nelle Comunità alloggio a gestione privata;

-      nuclei che non presentino richiesta di prestazione agevolata entro le date previste dai Servizi;

-      nuclei familiari in cui il bambino e almeno un genitore non siano residenti in Città. A riguardo dei nuclei non residenti l'Amministrazione è disponibile ad accordi con i Comuni di residenza, in analogia e con le modalità disposte per i nidi d'infanzia dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 10 luglio 2000 (mecc. 2000 04479/007);

-      nel caso in cui, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. 109/1998 e s.m.i. sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche per ottenere l'applicazione delle tariffe agevolate, si rilevino delle difformità che comportino una modifica del valore ISEE, ma non consentono agli uffici di procedere alla corretta attribuzione della tariffa verrà applicata la tariffa completa fino alla presentazione di una nuova DSU ISEE contenente i dati corretti.

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

Si prevede l'esenzione dal pagamento della tariffa in caso di:

-      condizione di nucleo in carico ai Servizi Sociali, con un ISEE inferiore al limite previsto per la prima fascia tariffaria del servizio di ristorazione scolastica e che fruisca di assistenza economica continuativa;

-      bambini ospiti presso comunità a gestione pubblica;

-      bambini ospiti presso "comunità mamma-bambino" alle seguenti condizioni:

-      residenza anagrafica nel Comune di Torino;

-      dichiarazione dei Servizi Sociali attestante il domicilio presso la Comunità a seguito dell'interruzione dei rapporti con la famiglia anagrafica;

-      dichiarazione dei Servizi Sociali di diritto all'esenzione dal pagamento della tariffa;

-      inserimento dei bambini nelle strutture dei Servizi Educativi determinato da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Potrà produrre esenzione:

-      dichiarazione dei Servizi Sociali richiedente l'esenzione dal pagamento delle quote per i nuclei inseriti all'interno di un progetto di intervento attivato dai servizi stessi e con un ISEE inferiore al limite previsto per la prima fascia tariffaria del servizio di ristorazione scolastica;

-      soggetti che non entrano nel ciclo educativo ed in particolare tendono a non assolvere l'obbligo scolastico per i quali l'Amministrazione attui specifici progetti d'inserimento scolastico ed educativo. In tal caso potrà essere presentata dal Dirigente responsabile di tali progetti richiesta di esenzione adeguatamente motivata;

-      richiesta motivata del Dirigente Scolastico.

RIDUZIONI

E' prevista la riduzione del 25% della tariffa in caso di:

-      frequenza di 2 o più fratelli ai Nidi d'infanzia, Nidi d'infanzia in famiglia, alla Scuole d'infanzia e Scuole Primarie e Secondarie di primo grado;

-      utilizzo trasporti per fratelli frequentanti la stessa scuola.

La riduzione verrà applicata al/ai fratello/i maggiore/i.

-      partecipazione di 2 o più fratelli ai Laboratori didattici;

-      partecipazione di 2 o più fratelli ai Centri estivi;

-      partecipazione di 2 o più fratelli ai Soggiorni estivi;

-      partecipazione di 2 o più fratelli ai Centri per Bambini e Genitori.

La riduzione viene applicata a partire dal secondo dei partecipanti.

In ogni caso la tariffa non può risultare inferiore a quella minima.

RIMBORSI

Sono previsti rimborsi in caso di:

-      mancata erogazione del servizio di almeno una giornata (si rimborsa la tariffa giornaliera), per i Nidi d'infanzia a tempo breve si considera chiusura dell'intera giornata anche in caso di assemblea;

-      partecipazione alle attività dei Laboratori didattici e degli Scambi scolastici organizzati dal Comune di Torino durante l'anno scolastico (si rimborsano le giornate in cui non si è usufruito della ristorazione scolastica).

La tariffa su base giornaliera viene convenzionalmente determinata nella misura di 1/22 della mensilità.

Le richieste di rimborso derivanti da errori nelle dichiarazioni presentate per il calcolo delle tariffe per i servizi erogati dalla Divisione Servizi Educativi possono essere  accolte su apposita istanza debitamente documentata riferite fino a 3 anni scolastici precedenti.

NORME PARTICOLARI

NIDI D'INFANZIA

Tempi di frequenza

L'iscrizione prevede la scelta tra la frequenza a "Tempo lungo" e quella a "Tempo breve".

In caso di frequenza a "Tempo breve" la tariffa è pari al 60% (arrotondata ad 1 Euro) della tariffa a "Tempo Lungo".

Nel caso in cui il "Tempo breve" abbia durata inferiore alle cinque ore e trenta, la tariffa di frequenza è pari al 45% (arrotondata ad 1 Euro) della tariffa a "Tempo Lungo".

Verranno inoltre realizzati in via sperimentale, nella fascia pomeridiana, servizi integrativi. Vista la sperimentalità di tali servizi la definizione delle tariffe viene demandata alla Giunta Comunale.

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

In fase di primo inserimento la tariffa decorre dal giorno stabilito per l'inserimento medesimo.

RIDUZIONI

E' prevista la riduzione del 50% della tariffa in caso di: frequenza di 2 o più fratelli ai Nidi d'infanzia e Nidi d'infanzia in famiglia.

La riduzione verrà applicata al/ai fratello/i maggiore/i.

RIMBORSI

Nel periodo di primo inserimento con successiva frequenza, od in caso di assenza la tariffa su base giornaliera è ridotta del 20%.

Qualora l'assenza, uguale o superiore a 4 settimane consecutive di calendario (ovvero 28 giorni), sia riferita ad un periodo di malattia connesso a degenza ospedaliera e venga giustificata con idonea certificazione, la tariffa su base giornaliera è ridotta del 50%.

La tariffa delle mensilità di dicembre, gennaio e del mese in cui ricadono le festività pasquali è ridotta del 25%; in tali periodi il calcolo dei rimborsi è effettuato sulla tariffa intera.

Eventuali festività infrasettimanali in corso d'anno, comprese le giornate di interruzione dell'attività didattica individuate dal calendario scolastico interno, non sono rimborsate.

Nel caso in cui l'inizio od il termine dell'anno scolastico non coincidano rispettivamente col primo ed ultimo giorno lavorativo del mese non è applicabile alcuna riduzione.

RITIRO DAL SERVIZIO

Il ritiro dal servizio deve essere comunicato in forma scritta almeno 7 giorni di servizio prima della cessazione effettiva. Qualora il termine non sia rispettato è comunque dovuto un importo pari a 7 giornate di frequenza.

BIMBI ESTATE

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

In attuazione dell'articolo 38 del Regolamento Nidi, la tariffa del servizio estivo, per ciascun turno, è pari al 50% della mensilità convenzionalmente definita per l'anno scolastico. La tariffa fissata è uguale per ciascun turno e non subisce variazioni anche in presenza di festività o in relazione alla data di inizio e termine del singolo turno.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per la frequenza dei turni di luglio, i genitori dovranno prenotare il servizio mediante il versamento del 50% della tariffa di contribuzione se superiore alla tariffa minima oppure la tariffa intera se inferiore.

Il saldo dovuto è riferito alla tipologia del servizio prenotato (tempo lungo - tempo breve) e non può essere variato.

Per la frequenza dei turni di agosto i genitori dovranno versare il saldo dopo aver avuto conferma della disponibilità del posto al nido.

I termini per il versamento delle tariffe saranno individuati con apposito atto organizzativo.

La prenotazione del servizio di tempo lungo non può essere successivamente trasformata in tempo breve. Il servizio di tempo breve può essere commutato in tempo lungo compatibilmente con la disponibilità di personale e previo pagamento del conguaglio e, in ogni caso, prima dell'inizio del turno stesso.

Le rinunce, non motivate da malattia intervenuta successivamente alla data di scadenza del saldo, non comportano la riduzione della tariffa. Per quelle pervenute nel periodo antecedente il termine per il pagamento del saldo, è dovuto solo l'acconto.

RIMBORSI

In caso di mancata partecipazione alle attività, si rimborsa l'intera tariffa a condizione che l'assenza riguardi l'intero periodo e sia giustificata con certificato medico.

Non sono previsti rimborsi del saldo nel caso in cui la sede del nido estivo prescelta non sia agibile per cause tecniche, ma gli utenti possano essere accolti in altre sedi, a condizione che la comunicazione delle sedi disponibili sia avvenuta anteriormente al versamento del saldo.

RISTORAZIONE SCOLASTICA

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Scuola d'infanzia: in fase di primo inserimento la tariffa decorre dal giorno di avvio del servizio di ristorazione.

Scuola primaria e secondaria di I grado: per gli utenti che iniziano ad usufruire del servizio successivamente all'inizio dell'anno scolastico la tariffa decorre dal giorno dell'avvio del servizio stesso.

In caso di ritiro dal servizio prima della fine dell'anno scolastico la tariffa sarà calcolata fino al giorno di effettiva fruizione del pasto.

RIMBORSI

Nel caso in cui si verifichino assenze uguali o superiori a 4 settimane consecutive di calendario (ovvero 28 giorni), il mese successivo sarà gratuito.

Nel caso in cui tale assenza continuativa ricada nel periodo di vacanza natalizia o pasquale viene riconosciuto solo il rimborso del numero di giorni di mancata fruizione del servizio. Tale disposizione sarà disapplicata dal momento in cui viene introdotta la tariffazione a consumo nei plessi scolastici interessati;

TARIFFE DELLA RISTORAZIONE

All'inizio dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicheranno per ogni allievo il numero di rientri previsti per l'anno scolastico. Sulla base di tale comunicazione verrà stabilita la tariffa mensile. Qualora l'istituzione scolastica non comunichi tale dato si provvederà al calcolo di una quota forfettaria previsionale che verrà conguagliata entro la fine dell'anno scolastico sulla base delle comunicazioni inviate periodicamente dagli istituti. L'Amministrazione si riserva di attivare controlli a campione per verificare la coerenza del numero di pasti fruiti dagli alunni con le attività curriculari e comunicati dall'istituzione scolastica.

RISTORAZIONE SCOLASTICA

In caso di sperimentazione di modalità di riscossione a giorni di presenza, la Giunta definirà la tariffa giornaliera.

Nelle scuole d'infanzia, laddove si proceda ad addebitare il servizio di ristorazione a consumo anzichè in modo forfettario, la tariffa per ogni pasto prenotato corrisponde ad un importo pari ad un ventiduesimo della tariffa forfettaria mensile reintegrata del 17% in considerazione del numero medio di giorni in cui viene mensilmente erogato il servizio (22) e della riduzione attuata nella tariffa forfettaria per tenere conto dell'incidenza media delle assenze (17%). In caso di applicazione della tariffa a consumo sarà disapplicata la disposizione relativa ai rimborsi per assenze superiori alle 4 settimane.

ALTRI SERVIZI

LABORATORI DIDATTICI - BIMBI ESTATE - ESTATE RAGAZZI

RIMBORSI

In caso di mancata partecipazione alle attività si rimborsa l'intera tariffa, a condizione che l'assenza riguardi l'intero periodo e sia giustificata con certificato medico.

PARTECIPAZIONE

La partecipazione ad "Estate Ragazzi" ed ai "Soggiorni estivi" sarà consentita anche ai bambini non residenti, oppure con entrambi i genitori non residenti nella Città, qualora le disponibilità finanziarie lo consentano in aggiunta all'accoglimento di tutte le domande presentate dai nuclei familiari residenti in Città.

TRASPORTI

RIMBORSI

-      la tariffa delle mensilità di settembre, dicembre, gennaio e del mese in cui ricadono le festività pasquali è ridotta del 25%;

-      la tariffa non sarà dovuta nel caso di mancata fruizione del servizio per una intera mensilità comunicata dall'utenza entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese in cui si verifica l'evento.

 

I servizi realizzati dal Corpo di Polizia Municipale che siano di non esclusivo o prevalente interesse pubblico e dunque ulteriori rispetto alla normale attività istituzionale, saranno oggetto delle relative tariffe che non subiscono variazioni rispetto a quelle già in vigore per l'anno 2009.

Come per il passato rimangono compresi fra detti servizi:

-      i servizi di scorta per veicoli eccezionali;

-      i servizi di vigilanza garantiti in occasione di riprese cinematografiche, spot pubblicitari, ecc.;

-      gli interventi effettuati per altre iniziative a carattere non prevalentemente pubblico;

-      le esibizioni della banda musicale in occasione di manifestazioni ed iniziative di cui ai punti precedenti.

Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico e dunque non soggette all'obbligo di pagamento delle tariffe le seguenti iniziative:

1.     manifestazioni organizzate e promosse da Enti Pubblici;

2.     manifestazioni organizzate dalla Città di Torino;

3.     manifestazioni organizzate dalle 10 Circoscrizioni Amministrative del Comune di Torino;

4.     manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti ammessi dallo Stato);

5.     manifestazioni promosse e organizzate da partiti e movimenti politici e sindacali;

6.     manifestazioni alle quali sia concesso il patrocinio dalle Circoscrizioni: in tal caso il patrocinio dovrà essere concesso con apposita deliberazione;

7.     eventi di grande risonanza ed altre iniziative ai quali venga concesso il patrocinio con deliberazione della Giunta Comunale.

Per le ipotesi di cui ai punti 6 e 7 l'esenzione si intende limitata al rimborso delle spese sostenute dalla Civica Amministrazione per l'impiego di personale in servizio ordinario. Le spese relative alle eventuali necessità di impiego in servizio aggiuntivo dovranno essere invece corrisposte dal soggetto titolare della richiesta dei servizi, sulla base dell'accertamento effettuato dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, tenuto conto delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale. Tuttavia, con la deliberazione che concede il patrocinio, potrà essere prevista, per motivi di particolare lustro, interesse culturale, economico o sociale della Città, l'esenzione totale della manifestazione.

Per i servizi della Banda Musicale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento organico e di servizio interno della banda musicale del Corpo di Polizia municipale. Ai sensi del comma 3, lettera c) del succitato articolo 15, si dovranno comunque considerare beneficiati da esenzione parziale tutte le ipotesi di cui ai precedenti punti da 1) a 5), per i quali si applicherà soltanto il rimborso delle spese di trasporto, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 15 del suddetto regolamento. Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere concesso, in via eccezionale, l'esenzione totale per casi di particolare lustro o rilievo.

In ogni caso, per i soggetti parzialmente o integralmente esenti ai sensi delle disposizioni precedenti i servizi della banda saranno garantiti, per ciascun anno, sino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie programmate l'anno precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.

Con deliberazione della Giunta Comunale sono aggiornate le tariffe per la copertura dei costi relativi al servizio di prelievo e custodia dei veicoli, a seguito di provvedimenti di fermo, sequestro o nelle altre ipotesi previste dalla legge, quando agli interventi debba provvedere direttamente con proprie strutture e mezzi il Corpo di Polizia Municipale. Non subiscono variazioni le tariffe per la copertura dei costi procedurali inerenti le pratiche di comunicazione dei dati necessari alla richiesta di pagamento degli oneri di spesa per la messa in pristino del manto stradale a seguito di sinistro da parte della ditta concessionaria del servizio ed a carico dell'assicurazione del veicolo incidentato.

Con deliberazione della Giunta Comunale saranno aggiornate ai sensi dell'articolo 201, comma 4, del Codice della Strada, le spese di procedimento relative alle procedure sanzionatorie per violazioni alla legge sulla circolazione stradale. Nella determinazione di dette tariffe si potrà tenere conto di specifici procedimenti che comportino costi aggiuntivi per la Civica Amministrazione quali ad esempio quelli relativi a violazioni commesse con veicolo a noleggio senza conducente.

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale potranno essere previste tariffe da applicarsi in caso di richiesta di rilascio di particolari tipologie di atti o di documenti, propri dell'attività di polizia municipale, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., che per la loro specificità comportino particolari oneri (ad esempio atti riguardanti sinistri stradali). Tali tariffe dovranno in particolare tenere conto sia dei costi vivi relativi alla riproduzione degli atti richiesti ed alla predisposizione dei sistemi atti a realizzarla, sia di quelli relativi a tutte le lavorazioni connesse al procedimento di accesso. 

Si conferma l'istituzione dei diritti di istruttoria e ricerca per l'attività amministrativa posta in essere a seguito della presentazione di istanze o denunce dei privati dirette all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni messa in esercizio di attività commerciali e/o di servizio, di occupazione temporanea di suolo pubblico, nonché delle spese di procedura relative all'attività di recupero del Canone Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche: con apposita deliberazione della Giunta Comunale verranno specificati gli importi dei diritti di istruttoria per ogni singola pratica. Per la Divisione Commercio, la definizione degli importi sarà effettuata entro un massimo di Euro 150,00 per ciascuna pratica. Per la Divisione Suolo Pubblico la definizione degli importi sarà effettuata entro un massimo di Euro 100,00 per ciascuna pratica. Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale si introdurrà un indennizzo per il depauperamento del patrimonio pubblico da parte delle attività economiche del commercio di media e grande dimensione proporzionale alle dimensioni delle imprese e graduato in base alla localizzazione, con applicazione delle categorie viarie già attive per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

ONERI DI URBANIZZAZIONE

I valori tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2001 (mecc. 2001 01742/38), utilizzati per la determinazione della quota di contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da corrispondersi per il rilascio dei permessi di costruire, sono stati adeguati, con provvedimento dirigenziale del 29 gennaio 2010 della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata - Settori Permessi di Costruire e Denunce di Inizio Attività, alle intervenute variazioni dei prezzi delle varie categorie di opere sulla base dell' "Elenco dei prezzi unitari dei materiali e dei noli per la provincia di Torino" approvato dalla Commissione Regionale Prezzi e riferito al secondo semestre 2009, peraltro in riduzione, con l'identico metodo di calcolo richiamato nella citata deliberazione consiliare.

CANONI PER LE LOCAZIONI

Relativamente ai contratti ad uso abitativo, fatti salvi i pochi contratti ancora disciplinati - in ragione dell'epoca in cui furono stipulati - dalla Legge n. 359/1992 sui "Patti in deroga", i contratti attualmente gestiti sono normati sulla base della Legge n. 431/1998 e dalla deliberazione della Giunta Comunale del 15 giugno 2004 (mecc. 2004 04851/008), esecutiva dal 3 luglio 2004, che recepisce il nuovo Accordo Territoriale.

I contratti ad uso commerciale sono disciplinati, per quanto attiene ai profili contrattuali, alle disposizioni della Legge n. 392/1978; per quanto attiene alla quantificazione dei canoni, in applicazione del disposto della Legge n. 537/1993, essi sono determinati sulla base dei correnti valori di mercato, mediante apposite stime analitiche. Per l'individuazione dei conduttori si applica la deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2009 (mecc. 2009 00330/008), esecutiva dal 13 febbraio 2009 che definisce le linee guida per la locazione e/o concessione di beni immobili ad uso diverso dall'abitazione e di terreni comunali.

I canoni relativi ai contratti ad uso associativo vengono determinati sulla base del valore di mercato, che viene abbattuto in relazione all'interesse pubblico dell'attività svolta. La specifica disciplina, confermata anche per il 2010, è contenuta nell'apposito Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni in vigore dal luglio 1995;

2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 

Il Sindaco

F.to Chiamparino

 

L'Assessore al Bilancio e ai Tributi

F.to Passoni

 

L'Assessore al Commercio, al Turismo,

alle Attività Produttive e al Marketing Urbano

F.to Altamura

 

L'Assessore alle Politiche per l'Integrazione

F.to Curti

 

L'Assessore alla Famiglia, Salute e

Politiche Sociali

F.to Borgione

 

L'Assessore alle

Risorse Educative

F.to Borgogno

 

L'Assessore al Personale

Organizzazione e Polizia municipale

F.to Mangone

 

L'Assessore all'Urbanistica

all'Edilizia Privata e al Patrimonio

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

Il Dirigente Settore

Bilanci e Rendiconti

F.to Savio

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

F.to Pizzala  

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Cassano Luca, Scanderebech Federica e Tronzano Andrea.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Cantore Daniele, Carossa Mario, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Genisio Domenica, Ghiglia Agostino, Goffi Alberto, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Silvestrini Maria Teresa e Ventriglia Ferdinando.

 

Esprimono voto favorevole i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

 

                                   PRESENTI                                   27

Si astiene il Presidente Castronovo Giuseppe.

                                   ASTENUTI                             1

                                   VOTANTI                                   26

                                   VOTI FAVOREVOLI               26

                                   VOTI CONTRARI                    /

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Procede alla votazione nei modi regolamento, ai sensi di legge.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Cassano Luca, Scanderebech Federica e Tronzano Andrea.

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Cantore Daniele, Carossa Mario, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Genisio Domenica, Ghiglia Agostino, Goffi Alberto, Lospinuso Rocco, Salti Tiziana, Silvestrini Maria Teresa e Ventriglia Ferdinando.

 

Esprimono voto favorevole i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferraris Giovanni Maria, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

                                   PRESENTI                                   27

Si astiene il Presidente Castronovo Giuseppe.

                                   ASTENUTI                             1

                                   VOTANTI                                   26

                                   VOTI FAVOREVOLI               26

                                   VOTI CONTRARI                    /

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 

TABELLA CONTRIBUTI CATASTALI

 

SERVIZI SPORTELLI

 

RIMBORSO SPESE PER RICERCHE E RIPRODUZIONE

CORRISPETTIVO

A.    RICHIESTE DI PROPRIETARI (O COMP. NUCLEO FAMIL. ANAGRAFICO)

 

       l.      VISURE E PLANIMETRIE (fino a max n. 5 unità immobiliari)   

GRATUITE

       2.     ISTANZE DI RETTIFICA BANCA DATI (solo Comune di Torino)

5 Euro/ u.i

B.     RICHIESTE DI NON PROPRIETARI

 

       1.     VISURE E PLANIMETRIE (formato UNI - A4)

5 ?/ u.i

       2.     PLANIMETRIE (formato doppio UNI - A3)...

10 Euro/ u.i.

       3.     ISTANZE DI RETTIFICA BANCA DATI (solo Comune di Torino)

10 Euro/ u.i.

C.     DOCFA CARTACEI

 

       1.     DOCFA (solo Comune di Torino) per la prima u.i.u

10 Euro/u.i.

       2.     DOCFA (solo Comune di Torino) per ogni u.i.u oltre alla prima

5 Euro/u.i.

 

MODALITA' DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO:

-      PER SINGOLA PAGINA PER LE VISURE E LE PLANIMETRIE ;

-      PER SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE PER LE ISTANZE;

-      E' RADDOPPIATO PER I CASI B l E B2 RELATIVI A U.I.U. SITE FUORI DEL COMUNE DI TORINO.