Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale

Pubblica - Sport

Settore Convenzioni e Contratti  

       n. ord. 91

2010 01534/104

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 LUGLIO 2010

 

(proposta dalla G.C. 4 maggio 2010)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente VENTRIGLIA Ferdinando ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BRUNO Giuseppe Maurizio

CALGARO Marco

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FURNARI Raffaella

 

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

 

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

SALTI Tiziana

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

ZANOLINI Carlo

In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - MANGONE Domenico - SBRIGLIO Giuseppe - TRICARICO Roberto.

 

Risultano assenti oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe, i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CANTORE Daniele - CASSIANI Luca - COPPOLA Michele - CUTULI Salvatore - GANDOLFO Salvatore - GIORGIS Andrea - GOFFI Alberto - MAURO Massimo - PORCINO Gaetano - RAVELLO Roberto Sergio - SALINAS Francesco - SCANDEREBECH Federica.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: P.E.E.P. ZONE E/27 ED E/29. AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA COOPERATIVA  G. DI VITTORIO - LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179 E S.M.I.. CESSIONE DEGLI ALLOGGI AI SOCI IN PROPRIETA' DIVISA. CONVENZIONI MODIFICATIVE/INTEGRATIVE. APPROVAZIONE.

         Proposta dell'Assessore Tricarico.  

 

          Con atti rogito Notaio Quirico del 20 febbraio 1990, rep. n. 28041 atti 7728 rettificato con rogito Notaio Agostino Revigliono rep. n. 61673 racc. 2977 e, rogito Notaio Agostino Revigliono rep. n. 62774 racc. 30258 del 24 luglio 1991, il Comune di Torino e la Società Cooperativa Giuseppe Di Vittorio, Società Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa, avevano stipulato le convenzioni edilizie ai sensi dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, integrato dalle Leggi 27 maggio 1975 n. 165, 16 ottobre 1975 n. 492 e 5 agosto 1978 n. 457, per la concessione del diritto di superficie novantanovennale sulle aree di proprietà comunale costituenti, rispettivamente, il Lotto 2/2 della Zona E/27 (oggi via Pietro Cossa 280/34), ed il Lotto 4/3a della Zona E/29 (oggi via Pietro Cossa 293/20) del Piano di Edilizia Economico-Popolare ex Legge 167/1962.

          Su tali aree la suddetta Cooperativa ha realizzato due interventi di edilizia residenziale agevolata/convenzionata destinati alla locazione permanente ed assegnati in godimento ai propri soci.

          Ai sensi dell'articolo 18, della Legge 17 febbraio 1992, n 179 le cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della legge medesima per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al C.E.R. o alla Regione, in deroga al divieto statuario previsto dal secondo comma dell'articolo 72 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.

          La Regione può concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che: "sia modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri:

1.                                                                  qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci già assegnatari in godimento è costituito dal valore delle singole unità immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;

2.                                                                  qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa".

          Gli interventi edilizi realizzati dalla stessa Cooperativa sulle aree summenzionate è assistito dai finanziamenti agevolati disposti dalla Legge 457/1978 e dalla Legge Regionale 28/1976 e s.m.i., concessi dalla Regione Piemonte non oltre l'entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, avvenuta il 15 marzo 1992.

          Con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 agosto 1995 (mecc. 9505607/12), richiamate le clausole delle convenzioni originarie, la Città aveva definito l'ammontare degli importi iniziali delle singole rate di oneri di urbanizzazione dovuti, da corrispondersi semestralmente per ciascuno degli anni di durata della concessione del diritto di superficie (99 anni), da versarsi materialmente a partire dal sesto mese successivo al rilascio dell'abitabilità e da rivalutarsi con le modalità comunicate dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 1056/646/96 del 4 marzo 1996; il criterio adottato consiste nell'applicare l'aggiornamento dell'indice ISTAT del costo della vita, calcolato non per intero, ma nella misura del 75%.

          Tale criterio è congruo perché è analogo a quello che è stato adottato a tutt'oggi per l'aggiornamento delle rate semestrali degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla Cooperativa Giuseppe Di Vittorio (trattasi della percentuale di rivalutazione dei canoni ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 28/1976 e s.m.i. riferita ad ogni biennio).

          Ne consegue che, con riferimento alla data del 31 dicembre 2009, gli importi dovuti dalla suddetta Cooperativa alla Città per oneri di urbanizzazione residui rivalutati ammontano ad Euro 154.957,86 per l'intervento sul Lotto 2/2 della Zona E/27 e ad Euro 161.351,30  per l'intervento sul Lotto 4/3a della Zona E/29; tali importi dovranno essere corrisposti in sede di formalizzazione delle rispettive convenzioni modificative/integrative.

          Con determinazione dirigenziale Codice 18.2 del 15 giugno 2005, n. 103, la Direzione Edilizia della Regione Piemonte ha dettato disposizioni in merito all'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa, stabilendo che la convenzione comunale avente per oggetto la concessione dell'area debba essere modificata per prevedere l'assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate e che il Comune provveda a determinare il prezzo di cessione degli alloggi ai soci assegnatari sulla base dei criteri indicati al comma 2, lettera c, dell'articolo 18 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni.

          Al fine di procedere alla cessione ai propri Soci degli alloggi realizzati la Cooperativa summenzionata ha presentato alla Città in data 3 novembre 2008 e 10 novembre 2008 specifiche istanze, integrate in ultimo con note in data 13 gennaio 2010, onde ottenere la modifica delle convenzioni originarie relative, rispettivamente, alla Zona E/27 ed alla Zona E/29, indicando il valore dei singoli alloggi sulla base del valore dell'ultimo bilancio approvato.

          La Regione Piemonte, con nota del Settore Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia, prot. n. 14538 in data 8 aprile 2009, ha fornito alla Città precisazioni in merito alla determinazione del prezzo di prima cessione e del prezzo di cessione successiva degli immobili realizzati dalla Cooperativa, ai fini delle modifiche da apportare alle convenzioni originarie ai sensi dell'articolo 18 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179.

          Occorre pertanto approvare lo schema di convenzione modificativa/integrativa, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato 1), al fine di consentire alla Cooperativa Giuseppe Di Vittorio di cedere gli alloggi e relative pertinenze ai rispettivi Soci assegnatari, così come previsto dall'articolo 18 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni.

          Al presente provvedimento sono inoltre allegati:

-                     prospetti relativi al calcolo del prezzo di cessione;

-                     tabelle delle superfici commerciali delle unità immobiliari;

-                     tabelle dei dati catastali delle unità immobiliari;

-                     dichiarazioni del legale rappresentante della Cooperativa.  

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità contabile;

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

1)      di approvare lo schema di convenzione modificativa/integrativa ai sensi dell'articolo 18 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1 - n.        ), al fine di procedere alla modifica/integrazione delle convenzioni edilizie stipulate in data 20 febbraio 1990 e 24 luglio 1991 per la concessione del diritto di superficie alla Cooperativa Giuseppe Di Vittorio, Società Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa, sulle aree di proprietà comunale costituenti, rispettivamente, il Lotto 2/2 della Zona E/27 (oggi via Pietro Cossa 280/34), ed il Lotto 4/3a della Zona E/29 (oggi via Pietro Cossa 293/20) del Piano di Edilizia Economico-Popolare ex Legge 167/1962; al presente provvedimento sono inoltre allegati: prospetti relativi al calcolo del prezzo di cessione (all. 2-3 - nn.                  ); tabelle delle superfici commerciali delle unità immobiliari (all. 4-5 - nn.                 ); tabelle dei dati catastali delle unità immobiliari (all. 6-7 - nn.                 ); dichiarazioni del legale rappresentante della Cooperativa (all. 8-9 - nn.                     );

2)      di riservare  successiva determinazione dirigenziale del competente Settore Comunale l'esatta individuazione catastale delle aree concesse in diritto di superficie alla Cooperativa Giuseppe Di Vittorio e l'accertamento e riscossione delle somme per oneri di urbanizzazione residui rivalutati, calcolati con riferimento alla data del 31 dicembre 2009 ed ammontanti ad Euro 154.957,86 per l'intervento sul Lotto 2/2 della Zona E/27 e ad Euro 161.351,30 per l'intervento sul Lotto 4/3a della Zona E/29, dovuti alla Città dalla Cooperativa medesima in relazione alla stipulazione delle convenzioni integrative di cui al precedente punto 1);

3)      di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell'atto notarile convenzionale, redatto sulla base dello schema di cui al punto 1), autorizzando l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;

4)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE

PER L'AMBIENTE E PER LA CASA

F.to Tricarico

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE

CONVENZIONI E CONTRATTI

F.to Fonseca

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipa al voto il Consigliere Galasso Ennio Lucio.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Carossa Mario, Furnari Raffaella e Ghiglia Agostino.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Vicepresidente Ventriglia Ferdinando ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassano Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Lospinuso Rocco, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salti Tiziana, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Tronzano Andrea e Zanolini Carlo.

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta con il seguente risultato:

 

PRESENTI                                                            32

Si astiene il Consigliere Lonero Giuseppe.

ASTENUTI                                                              1

VOTANTI                                                             31

VOTI FAVOREVOLI                                           31

VOTI CONTRARI                                                   /

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Non partecipa al voto il Consigliere Galasso Ennio Lucio.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Carossa Mario, Furnari Raffaella e Ghiglia Agostino.

Esprimono voto favorevole, oltre al Vicepresidente Ventriglia Ferdinando ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassano Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Lospinuso Rocco, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salti Tiziana, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio, Tronzano Andrea e Zanolini Carlo.

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

PRESENTI                                                            32

Si astiene il Consigliere Lonero Giuseppe.

ASTENUTI                                                              1

VOTANTI                                                             31

VOTI FAVOREVOLI                                           31

VOTI CONTRARI                                                   /

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

         Repice

IL PRESIDENTE

Ventriglia