Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e
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Servizio Centrale Affari
Legali /GG 0/B
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
16 marzo 2010
Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco
Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI,
gli Assessori:
Fiorenzo ALFIERI
Alessandro ALTAMURA
Marco
BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Michele
DELL'UTRI
Marta LEVI
Domenico MANGONE
Gianguido
PASSONI
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario
VIANO
Assente per giustificati motivi
l'Assessore Giuseppe SBRIGLIO.
Con l’assistenza del
Segretario Generale Adolfo REPICE.
OGGETTO: CITTÀ
DI TORINO/ERGOM HOLDING SPA. APPELLO DELLA CITTÀ AVANTI LA CORTE
D'APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 6644/09 LITE N. 38/10
Proposta del Vicesindaco
Dealessandri.
Con atto di citazione notificato
in data 9 marzo 2007 la Ergom Holding spa adiva il Tribunale di Torino al fine
di ottenere la cancellazione giudiziale delle ipoteche iscritte su beni di sua
proprietà da parte del Torino Calcio ed a favore del Comune di Torino a
garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti dal Torino Calcio
medesimo per la costruzione dell’impianto sportivo Filadelfia di cui
all’atto di conferimento del diritto di superficie novantanovennale
sull’area Filadelfia sita in Torino (Rogito Notaio Mazzucco rep.
27829/13944 del 17 dicembre 2004) tra le vie Spano e Filadelfia per una
superficie catastale pari a mq. 13000. Con il medesimo atto di citazione la
Ergom chiedeva inoltre il risarcimento dei danni derivanti – a suo dire -
dall’"
illegittimo comportamento del Comune di Torino consistente nel
non prestare il consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte in base al
contratto 17/12/2004 sui beni dell’attrice".Si costituiva il
Comune di Torino con comparsa del 22.5.2007 contestando ed opponendosi ad
entrambe le richiesta avversarie.
Con sentenza n. 6644/09 depositata il
1° ottobre 2009 il Tribunale di Torino dichiarava: - estinta
l’ipoteca iscritta in data 22.12.2004 n. Pr. 236 R.G. 57425 R.P. 12650 e
per l’effetto ordinava al Direttore dell’Ufficio Provinciale del
Territorio di Torino 1, subordinatamente al passaggio in giudicato della
sentenza, la cancellazione a spese di parte convenuta; - estinta l’ipoteca
iscritta in data 23.12.2004 n. Pr. 60 R.G. 10150 R.P. 1856 e per l’effetto
ordinava al Direttore dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Cuneo
Sezione Staccata di Alba, subordinatamente al passaggio in giudicato della
sentenza, la cancellazione dell’ipoteca stessa a spese di parte convenuta;
respingeva la domanda risarcitoria proposta da Ergom Holding spa, in quanto
infondata; compensava tra le parti le spese di lite nella misura della
metà e condannava la Città di Torino a rifondere alla Ergom
Holding spa le spese di lite nella misura della metà, che liquidava in
Euro 872,71 per esborsi, Euro 1.848,37 per diritti, Euro 9.000,00 per onorari ed
Euro 1.356,05 12.5% spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
La
Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e Formazione Professionale,
Servizi al cittadino con nota del 27.1.2010 ha evidenziato la necessità
che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, impugni, avanti la Corte
d’Appello di Torino, la sentenza n. 6644/09 pronunciata dal Tribunale di
Torino, onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese e ottenerne la
riforma.
Poiché la sentenza del Tribunale si appalesa censurabile
sotto diversi profili e lesiva degli interessi della Città, occorre che
la stessa, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, proponga appello avanti la Corte
d’Appello di Torino al fine di ottenerne l’annullamento e/o riforma.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi,
espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) che la Città, a mezzo dell'Avvocatura
Comunale (presso la quale si elegge domicilio), proponga appello, avanti la
Corte d’Appello di Torino, avverso la sentenza n. 6644/09 del Tribunale di
Torino, dando mandato al Sindaco, o chi per esso, affinché assuma al
riguardo ogni provvedimento utile, necessario e conseguente per la
rappresentanza e la difesa dell’Ente nel giudizio stesso. Con separato
provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2) di
dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed
unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
per esigenze di carattere processuale.
Il Vicesindaco
Tommaso Dealessandri
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente
Anna Maria Arnone
Si esprime parere favorevole sulla regolarità
contabile.
p. il V.D.G. Risorse Finanziarie
il Dirigente Delegato
Anna Tornoni
In originale firmato:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Sergio Chiamparino Adolfo Repice
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1° ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 marzo 2010 al 3 aprile
2010;
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo
18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 marzo 2010.