Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche  

n. ord. 165

2010 00977/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 NOVEMBRE 2010

 

(proposta dalla G.C. 23 febbraio 2010)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRUNO Giuseppe Maurizio

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - FERRARIS Giovanni Maria - LEVI Marta - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - COPPOLA Michele - GANDOLFO Salvatore - RAVELLO Roberto Sergio - SALTI Tiziana.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 176 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI UBICATI IN STRADA DELLE CACCE N. 99 E IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI. ADOZIONE.

          Proposta dell'Assessore Viano, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta. 

 

          Il presente provvedimento riguarda due immobili adiacenti ubicati nel settore sud della Città, uno di proprietà privata con accesso da strada delle Cacce e l'altro di proprietà comunale, sito in strada Castello di Mirafiori, trattati nell'ambito dello stesso provvedimento urbanistico al fine di definire un'ipotesi di trasformazione unitaria sotto il profilo urbanistico ed ambientale paesaggistico.

          Nell'ottobre 2007 la Fondazione Torino Olympic Park (TOP) propose la candidatura della Città per l'organizzazione della prima edizione dei Giochi Olimpici della Gioventù (Youth Olimpic Games) previsti nel mese di agosto del 2010, individuando come area per il Villaggio Olimpico il quadrante sud della Città e più precisamente l'area prossima al parco Colonnetti, in corrispondenza delle aree (di proprietà privata e comunale) oggetto del presente provvedimento.

          L'immobile di strada delle Cacce, sede dell'ex stabilimento Tecumseh Europa, è composto da fabbricati a destinazione industriale con annessi uffici e servizi per il personale e la produzione, con una superficie coperta di mq. 21.230 circa, ed è inserito in un'area recintata di superficie complessiva pari a circa mq. 38.880.

          Il complesso industriale, privo di fabbricati con valenza storica, risulta ormai dismesso dall'attività manifatturiera e bisognoso di manutenzione.

          Non essendo stata la Città designata per i giochi del 2010, la proprietà ha successivamente avanzato richiesta di cambiamento di destinazione d'uso dell'area in oggetto, in coerenza con quanto esplicitato nella deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2007 "Candidatura della Città di Torino ai Giochi Olimpici della Gioventù del 2010 (Youth Olimpic Games) localizzazione del Villaggio Olimpico e linee guida di intervento" (mecc. 2007 08790/009) ove si precisava che "Qualora Torino non venga prescelta per ospitare i Giochi, l'Amministrazione si riserva di valutare una diversa modalità di trasformazione dell'area di proprietà privata orientata, in ogni caso, verso una riconversione per usi residenziali e commerciali, riconducendo la variante di P.R.G. a parametri e modalità coerenti con le modalità di trasformazione previste dal Piano stesso per aree analoghe".

          La presente variante, pertanto, prevede di sostituire l'attuale destinazione urbanistica (Aree consolidate per attività produttive) con funzioni urbane più coerenti con il contesto residenziale esistente, attribuendo all'ambito di trasformazione l'indice di utilizzazione edificatoria pari a 0,7 mq. SLP/mq. ST, secondo le regole ed i principi previsti dal Piano Regolatore Generale, con destinazione prevalentemente residenziale e Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (ASPI) per massimo il 40%.

          La trasformazione degli immobili, oggi destinati ad attività produttive, determinerà l'indubbio riverbero positivo verso il tessuto circostante, sia sotto il profilo igienico-ambientale, che rispetto alla mitigazione del livello acustico.

          La trasformazione dell'area comporterà, inoltre, il miglioramento dell'accessibilità al "Parco Colonnetti" ed al complesso storico - architettonico della "Bela Rosin", anche tramite la realizzazione di un percorso ciclo pedonale pubblico raccordato con il sistema esistente che risulta attualmente penalizzato dalla presenza dell'ex stabilimento Tecumseh.

          A seguito delle prescrizioni introdotte dalla variante volte ad attuare il predetto percorso ciclo pedonale negli Ambiti di trasformazione, la Città rinuncia, pertanto, alla richiesta avanzata in passato per realizzare lo stesso percorso all'interno delle aree in concessione all'Istituto INRIM (ex Galileo Ferraris).

          Rispetto all'immobile di strada Castello di Mirafiori, di proprietà della Città, va richiamato l'obiettivo che, nel corso dell'ultimo triennio, la Città si è posta,  di razionalizzare e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare attraverso l'ottimizzazione della logistica degli uffici, la vendita di immobili e di diritti edificatori.

          Di recente è stata approvata la variante n. 208, deliberazione n. 181 Consiglio Comunale del 16 novembre 2009 (mecc. 2009 04552/009) nella quale era inserito l'immobile di strada Castello di Mirafiori, nella originaria proposta approvata dalla Giunta Comunale, successivamente stralciato al fine di garantire la verifica del corretto inserimento urbanistico ed ambientale/paesaggistico, ed il coordinamento con le previsioni di trasformazione relative alla adiacente area produttiva ex Tecumseh (ora integrata nel presente provvedimento).

          Si rende ora necessaria, coerentemente con le linee e gli indirizzi dell'Amministrazione in termini di bilancio, la predisposizione di un nuovo provvedimento urbanistico inerente l'immobile in oggetto, non più necessario per le finalità logistiche e istituzionali.

          In considerazione di quanto sopra, analogamente alla limitrofa area di proprietà privata la disciplina ritenuta più idonea per questo immobile è quella delle Zone Urbane di Trasformazione (Z.U.T.).

          La variante prevede, pertanto, di sostituire l'attuale destinazione urbanistica (Area a Servizi Pubblici per la quasi totalità Istruzione Universitaria), con funzioni prevalentemente residenziali con un massimo del 20% con Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (ASPI), attribuendo all'ambito di trasformazione indice di utilizzazione edificatoria analogo a quello ordinario nel resto del territorio pari a 0,7 mq. SLP/mq. ST, secondo le regole e i principi previsti dal Piano Regolatore Generale.

          Si è provveduto, quindi, per entrambi gli immobili ad una verifica puntuale delle destinazioni d'uso previste dal vigente P.R.G., dei relativi vincoli e dell'eventuale assoggettamento a strumenti urbanistico-ambientali di rango superiore, quali il Piano Territoriale Operativo del Po (P.T.O.), i relativi Piani d'Area ed il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R), il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).

          Le indicazioni relative ai Piani sovraordinati, oltre alle ulteriori prescrizioni del Piano Regolatore, sono contenute all'interno delle schede tecniche di ciascun immobile, allegate al presente provvedimento.

 

          In fase attuativa gli interventi dovranno essere coordinati con l'Istituto INRIM al fine di minimizzare l'interferenza con le ordinarie attività di ricerca dello stesso.

          Tutto ciò premesso l'Amministrazione, valutata l'attuale situazione degli immobili, ha ritenuto di provvedere alla variazione delle destinazioni d'uso degli stessi, nei termini sopra indicati, mediante l'approvazione di una variante urbanistica al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.

          In relazione a quanto sopra ed alle considerazioni e valutazioni, emerse in sede di seconda Commissione Consiliare, volte a preservare il contesto ambientale dell'Ambito 16.32 CASTELLO DI MIRAFIORI mediante l'attuazione delle utilizzazioni edificatorie nell'Ambito 16.31 Ex Tecumseh, la presente variante prevede:

A)      la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in strada delle Cacce n. 99 pari a circa mq. 38.880 di Superficie Territoriale da area normativa "IN"- Aree per le attività produttive, a Zona Urbana di Trasformazione Ambito 16.31 EX TECUMSEH come meglio descritta nell'elaborato tecnico allegato al presente provvedimento (allegato 1 bis);

B)      la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in strada Castello di Mirafiori pari a circa mq. 30.020 di Superficie Territoriale da "Servizi Pubblici S", lettera "u" - istruzione universitaria (servizi sociali ed attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge), ed in parte minore pari a circa mq. 2.240 di Superficie Territoriale da lettera "v" - aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport e lettera "p" - aree per parcheggi pubblici (servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi - articolo 21 della L.U.R.) a Zona Urbana di Trasformazione Ambito 16.32 CASTELLO DI MIRAFIORI per un totale pari a circa mq. 32.260 di Superficie Territoriale, come meglio descritta nell'elaborato tecnico allegato al presente provvedimento (allegato 1 bis);

C)      nel fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. delle nuove schede normative "Ambito 16.31 EX TECUMSEH" e "Ambito 16.32 CASTELLO DI MIRAFIORI" relative alle due Zone Urbane di Trasformazione e la conseguente modifica del relativo elenco;

D)      l'inserimento nel fascicolo I delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., all'articolo 15, comma 2, delle suddette Zone Urbane di Trasformazione tra quelle di categoria C secondo il D.M. 2 aprile 1968;

E)      il conseguente assoggettamento dell'aree interessate dalla variante ai disposti del Piano Regolatore Generale pertinenti alle Zone Urbane di Trasformazione salvo quanto espressamente individuato nelle specifiche schede normative;

F)      la riduzione della fascia di rispetto stradale, mediante la modifica grafica della fascia di rispetto stradale nell'Allegato Tecnico n. 7 del P.R.G. "Fasce di rispetto", Fogli n. 16A e n. 16B (parte).

          La variante interessa un'area con una Superficie Territoriale complessiva totale pari a circa mq. 71.140 e determina un decremento delle aree destinate a servizi pubblici di mq. 32.260, di cui mq. 30.020 circa per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale oltre alle quantità minime di legge, e mq. 2.240 circa per servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi (articolo 21 della L.U.R.).

          In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti stesse, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa.

          La suddetta deliberazione della Giunta Regionale evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

          In relazione a quanto sopra, si precisa che la presente variante prevede:

-        per l'immobile in strada delle Cacce, 99 (ex Tecumseh) la realizzazione di nuovi volumi, da collocarsi in un contesto già edificato, classificato di categoria C) ai sensi del D.M. 1444/1968. L'area è compresa nel Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) del Po "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po" tra le "Zone urbanizzate", in particolare "U1" - "Zone urbane consolidate";

-        per l'immobile in strada Castello di Mirafiori prevede la realizzazione di nuovi volumi da collocarsi in un ambito classificato di categoria C) ai sensi del D.M. 1444/1968. L'area è anch'essa compresa nel Progetto Territoriale Operativo P.T.O. del Po nonché all'interno del "Piano d'Area - Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po" tra le "Zone urbanizzate", in particolare "U1" - "Zone urbane consolidate".

          Al fine di garantirne il corretto inserimento e l'analisi coordinata il presente provvedimento è pertanto integrato dal documento "Relazione tecnica preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica".

          Con determinazione dirigenziale n. 248 del Settore Ambiente e Territorio approvata il 13 agosto 2010 (mecc. 2010 42175/126), la variante in oggetto è stata esclusa dalla procedura di VAS. Le prescrizioni in essa contenute costituiscono norme di carattere integrativo alle specifiche schede urbanistiche degli Ambiti 16.31 - EX TECUMSEH e 16.32 - CASTELLO DI MIRAFIORI; queste ultime vengono, pertanto, modificate facendo specifico rimando alle prescrizioni di detta determinazione.

          In particolare, viene previsto "che siano individuate e specificate opportune misure di compensazione e di mitigazione degli impatti dovuti al consumo di suolo caratterizzato da elevata capacità d'uso quali:

-        realizzazione di aree a verde complete di panchine, giochi bimbi, illuminazione, ecc. nell'ambito degli interventi residenziali di nuova realizzazione (in previsione della nuova popolazione che si andrà ad insediare nell'area);

-        interventi migliorativi della fruizione della fascia fluviale da concordare con l'Ente di Gestione del Parco Fluviale del fiume Po;

-        interventi di miglioramento del Parco Colonnetti (comprendenti nuovi giochi per bimbi, panchine, opere a verde ad integrazione di quelle esistenti)".

          Con riguardo alle misure di compensazione, la Città ritiene che tali interventi siano da valutare in sede attuativa e convenzionale, contestualmente alla fase di progettazione degli interventi di urbanizzazione. In tal caso, parte degli oneri di urbanizzazione potranno essere indirizzati ed utilizzati, previa interlocuzione con l'Ente Parco, per gli usi indicati, fermi restando gli obblighi di reperire i servizi e le relative attrezzature negli ambiti di intervento.

          Nella citata determinazione si chiede di valutare l'opportunità di formulare una diversa scala di parametri per le due schede, in modo da prevedere altresì, negli orientamenti progettuali per l'Ambito 16.32, una quota di superficie destinata ad inserimento arboreo arbustive, riducendo il peso insediativo rispetto al limitrofo Ambito 16.31 nonché di "valutare inoltre al fine di consentire un adeguato inserimento paesaggistico delle nuove realizzazioni, l'opportunità di un ridimensionamento delle altezze massime previste per le aree in oggetto rispetto al limite massimo indicato nel Regolamento Edilizio della Città di Torino (35 metri)".

          In merito va rilevato che i parametri insediativi indicati sono coerenti con quelli ordinariamente stabiliti dal Piano per le Zone Urbane di Trasformazione e, pertanto, si ritiene di mantenerli su entrambi gli Ambiti. Va, tra l'altro, precisato che gli Ambiti sono stati classificati di categoria C ai sensi del D.M. 1444/1968 e che, per tale attribuzione, viene richiesto un fabbisogno di standard urbanistici pari al 100 per cento della Superficie Lorda di Pavimento realizzabile maggiorato rispetto a quello della maggior parte delle ZUT di categoria B (nelle quali viene richiesto invece in misura pari all'80 per cento). L'inserimento di una fascia arborea si potrà comunque valutare nell'ambito della organizzazione planivolumetrica degli edifici che risulta notevolmente condizionata a seguito delle prescrizioni introdotte dalla determinazione di esclusione dal processo VAS. Per questa ragione, si ritiene opportuno mantenere la prescrizione delle altezze in riferimento a quella massima consentita dal Regolamento Edilizio perché in tal modo si può rendere più agevole e flessibile la progettazione esecutiva. Si osserva, inoltre, che ulteriori condizionamenti sono stati infine messi in luce dalla nota ARPA Dipartimento Provincia di Torino (prot. ARPA n. 90464 del 12 agosto 2010) di caratterizzazione acustica in rapporto alle attività confinanti dell'istituto di ricerca INRIM. Stabilire pertanto a priori, in questa fase, un'altezza od un numero di piani, avulso dai condizionamenti indicati risulterebbe talmente penalizzante da rendere difficilmente trasformabile l'Ambito in questione.

          La variante risulta, altresì, coerente con il "Piano di zonizzazione acustica" avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 12082 del 30 settembre 2010.

          Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..

          Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..

          Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà all'adeguamento del Foglio n. 16A (parte) della Tavola n. 1 "azionamento" e dell'Allegato Tecnico n. 7 "Fasce di Rispetto" del Piano Regolatore Generale, nonché all'adeguamento dei Fascicoli I e II delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale, in conformità con le variazioni precedentemente descritte.

          La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento alla Circoscrizione 10 per l'acquisizione del relativo parere.

          La predetta Circoscrizione ha espresso parere negativo (all. 3 - n.         ) formulando, al contempo, le seguenti richieste:

1)      qualora l'Amministrazione intendesse comunque approvare la variante urbanistica, al fine di tutelare i lavoratori dell'ex stabilimento Tecnamotor, si chiede che venga stipulata, a nome della proprietà, apposita convenzione con l'impegno al reinserimento occupazionale delle maestranze.

In tal senso, va precisato che la stipula di siffatta convenzione risulterebbe complessa dal punto di vista giuridico e non potrebbe risultare vincolante per gli operatori finali.

Pur condividendo lo spirito della richiesta e auspicando che vi sia la possibilità di rioccupare almeno parte delle maestranze Tecnamotor nelle attività che si insedieranno, vanno rilevate due criticità: lo scarto temporale che, specie per i più giovani, si creerebbe tra l'operatività delle attività che si insedieranno e la durata degli ammortizzatori sociali di cui beneficiano attualmente i lavoratori e, in secondo luogo, il fatto che le insediande attività saranno sensibilmente diverse rispetto all'attività industriale precedente, con conseguenti diversi profili professionali richiesti.

Non essendo prevedibile conoscere, ad oggi, le possibilità di riconversione professionale né il numero di lavoratori "generici" necessari, si ritiene che i servizi per il lavoro della Città possano, quando si conosceranno gli operatori economici gestori delle attività, operare per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro coinvolgendo i lavoratori ex Tecnamotor ancora disoccupati.

 

2)      Viene richiesta la realizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, della nuova sede del Commissariato Mirafiori della Polizia di Stato, da collocarsi nell'area che il soggetto attuatore della variante dovrà cedere alla Città.

In rapporto ai condizionamenti progettuali previsti ed alle ulteriori previsioni derivanti dalla citata determina dirigenziale n. 248 di esclusione VAS nonché dalla successiva nota dell'ARPA circa la caratterizzazione acustica dell'area, tale richiesta si configura in contrasto con le cautele ambientali ivi richiamate e già precedentemente descritte e che richiedono, tra l'altro, superfici in piena terra e permeabili. 

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

          Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)      di adottare la variante parziale n. 176 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R., concernente gli immobili ubicati in strada delle Cacce n. 99 ed in strada Castello di Mirafiori (all. 1 bis - n.             );

2)      di dare atto che il presente provvedimento è integrato dal documento di Verifica di Assoggettabilità al Processo di Valutazione Ambientale Strategica (all. 2 - n.          ), nonché dall'esito della verifica stessa.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

 

Angeleri Antonello, Bonino Gian Luigi, Cantore Daniele, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Lo Russo Stefano, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Troiano Dario, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

Non partecipano alla votazione:

Boero Valter, Carossa Mario, Scanderebech Federica

 

PRESENTI 33

VOTANTI 33

 

FAVOREVOLI 29:

Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, Tronzano Andrea, Zanolini Carlo

 

CONTRARI 4:

Cassano Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa.

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Angeleri Antonello, Bonino Gian Luigi, Cantore Daniele, Furnari Raffaella, Ghiglia Agostino, Lo Russo Stefano, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Troiano Dario, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando

 

Non partecipano alla votazione:

Boero Valter, Carossa Mario, Scanderebech Federica

 

PRESENTI 33

VOTANTI 33

 

FAVOREVOLI 29:

Bruno Giuseppe Maurizio, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Galasso Ennio Lucio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio, Tronzano Andrea, Zanolini Carlo

 

CONTRARI 4:

Cassano Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Ferrante Antonio, Silvestrini Maria Teresa.

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

        Piccolini

Castronovo