Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Gioventù - Decentramento - Commercio - Suolo Pubblico

Divisione Commercio

Settore Mercati

n. ord. 40

2009 08992/016

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 MARZO 2010

 

(proposta dalla G.C. 10 dicembre 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

CALGARO Marco

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 35 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CANTORE Daniele - CAROSSA Mario - COPPOLA Michele - CUGUSI Vincenzo - FERRARIS Giovanni Maria - GALLO Stefano - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - LONERO Giuseppe - LOSPINUSO Rocco - PETRARULO Raffaele - PORCINO Gaetano - SALTI Tiziana - SCANDEREBECH Federica - VENTRIGLIA Ferdinando.

 

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: MERCATI COPERTI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO - NUOVO REGOLAMENTO - APPROVAZIONE.

 

       Proposta dell'Assessore Altamura, comprensiva dell'emendamento presentato dall'Assessore Altamura.    

 

       Il vigente Regolamento comunale disciplinante i mercati coperti per il commercio al dettaglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 13 novembre 1989 (mecc. 8901695/16) esecutiva dal 16 febbraio 1990, alla luce delle sopravvenute modifiche normative nazionali e regionali e delle mutate esigenze del commercio in tali sedi, richiede un adeguamento nella disciplina di alcuni aspetti salienti.

       In particolare, si è inteso tenere in considerazione la particolare natura di queste aree mercatali le quali, seppur formalmente riconducibili all'ambito del commercio su area pubblica, tuttavia, presentano delle peculiarità derivanti dalla presenza di cooperative od organismi di gestione delle medesime, costituite dagli operatori del mercato stesso.

       Si è, infatti, voluto riconoscere a questi organismi una maggiore autonomia nella gestione dell'area, sia pur entro i limiti derivanti dalla vigente normativa in materia di commercio.

       Si pensi al richiamo alle convenzioni già in atto con alcune di queste realtà mercatali che hanno aperto nuove prospettive ed opportunità di collaborazione fra la Città e gli operatori dei mercati interessati. A tale scopo, è stata, altresì, prevista l'istituzione di un'apposita commissione preposta all'esame delle problematiche generali relative all'applicazione del regolamento, nella quale è garantita la rappresentanza di tutte le parti interessate.

       Inoltre, si è riconosciuta maggiore autonomia agli organismi di gestione dei mercati nell'avvio delle procedure di assegnazione di stand liberi nelle strutture affidate alla gestione dei medesimi, fermo restando l'obbligo di improntare la procedura di assegnazione del posteggio ai principi di evidenza pubblica, pubblicità ed imparzialità, onde garantire l'individuazione dell'assegnatario del posteggio nel rispetto della vigente normativa in materia di commercio su area pubblica.

       In presenza dei presupposti di cui alla vigente normativa regionale, si prevede che l'organo di gestione del mercato possa richiedere il riconoscimento quale "centro commerciale naturale" a totale partecipazione degli operatori del mercato coperto e di altri soggetti privati.

       Importante anche aggiungere che il ruolo di gestione del mercato affidato agli operatori stessi attraverso organismi associativi è visto come traguardo, altresì, per quei mercati come l'Ittico di piazza della Repubblica ed il mercato Verbene, che ancora non sono in regime di convenzione con la Città.

       In considerazione delle innovazioni previste, si è ritenuto opportuno procedere alla stesura di un nuovo testo regolamentare ed all'abrogazione del vigente testo, al fine di rendere omogeneo il risultato finale.

       E' stato, quindi, predisposto il nuovo "Regolamento per la disciplina dei mercati coperti per il commercio al dettaglio", composto da n. 15 articoli, che è stato sottoposto, con esito favorevole, alle cooperative di gestione dei mercati coperti III Abbigliamento, IV Alimentare, V Alimentare, Racconigi 51 e Vallette.

       Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento è stata richiesta, in data 22 dicembre 2009, n. prot. 52823, l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.

       Con nota prot. n. 2428 in data 19 gennaio 2010 è stata concessa la proroga a tutte le Circoscrizioni fino al 28 febbraio 2010.

       Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole (all. 2-10 - nn.                                     ).

       La Circoscrizione 5 non ha espresso parere.  

       Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il nuovo "Regolamento per la disciplina dei mercati coperti per il commercio al dettaglio" (all. 1 - n.                 ), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)     di abrogare il vigente "Regolamento dei mercati coperti per il commercio al minuto in sede fissa", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 novembre 1989 (mecc. 8901695/16) esecutiva dal 16 febbraio 1990;

3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

 

L'ASSESSORE COMMERCIO, TURISMO,

ATTIVITA' PRODUTTIVE

E MARKETING URBANO

F.to Altamura

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE MERCATI

F.to Gandiglio

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Ravello Roberto Sergio, Silvestrini Maria Teresa e Tronzano Andrea.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

 

                                   PRESENTI                            29

Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca e Galasso Ennio Lucio.

                                   ASTENUTI                             3

                                   VOTANTI                            26

                                   VOTI FAVOREVOLI               26

                                   VOTI CONTRARI                    /

 

Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, i Consiglieri Angeleri Antonello, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Ravello Roberto Sergio, Silvestrini Maria Teresa e Tronzano Andrea.

 

Esprimono voto favorevole, oltre al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Bonino Gian Luigi, Calgaro Marco, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Gallo Domenico, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Moretti Gabriele, Olmeo Gavino, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Tedesco Giuliana, Troiano Dario, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

 

                                   PRESENTI                            29

Si astengono, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe, i Consiglieri Cassano Luca e Galasso Ennio Lucio.

                                   ASTENUTI                             3

                                   VOTANTI                            26

                                   VOTI FAVOREVOLI               26

                                   VOTI CONTRARI                    /

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Piccolini

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 

Regolamento Per La Disciplina Dei Mercati Coperti Per Il Commercio Al Dettaglio

 

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1.     I mercati coperti per il commercio al minuto in sede fissa sono strutture comunali attrezzate, costituite da più posteggi all'interno di locali dati in gestione ad operatori commerciali nelle forme previste dal presente regolamento.

2.     Essi sono istituiti ed operano secondo quanto stabilito dalle convenzioni tra ente gestore e Città e, per gli aspetti non disciplinati dalle singole convenzioni, dal presente regolamento.

3.     Al fine di garantire la migliore produttività del mercato ed una completa offerta merceologica per i consumatori, la Città, in accordo con le associazioni degli operatori che gestiscono i singoli mercati, può stabilire la destinazione dei singoli posteggi, determinando l'ambito merceologico entro cui deve svolgersi l'attività dei medesimi. La modifica della destinazione merceologica può essere effettuata previa richiesta dell'ente di gestione del mercato.

4.     In ciascun mercato coperto, alcuni posteggi possono essere destinati all'insediamento di attività di servizio, entro i limiti ed i criteri regolati con apposite convenzioni con le associazioni di gestione dei mercati; anche tali posteggi sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, in quanto applicabili.

 

Articolo 2 - Istituzione e gestione

1.     L'istituzione di nuovi immobili da destinare a mercato coperto è disposta con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2.     Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ciascun mercato è affidato in gestione unitariamente ad un ente costituito dagli operatori del mercato secondo le forme di cui al presente regolamento. Con la medesima deliberazione è approvata la convenzione che regola i rapporti tra il medesimo, i relativi soci e la Città.

3.     Entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, ogni mercato coperto dovrà essere gestito unitariamente da un ente degli operatori del mercato tramite diritto di superficie o concessione.

4.     L'esercizio dell'attività commerciale presso i mercati coperti può essere effettuato da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 114/1998. Costituisce altresì requisito necessario la qualifica di socio della cooperativa o associazione degli operatori che gestisce il mercato, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni in atto.

5.     Le modalità di esercizio dell'attività commerciale sono definite dalle convenzioni di cui al comma 2 e dal presente regolamento.

6.     Le prescrizioni relative agli aspetti igienico - sanitari, esposizione dei prezzi e tutela del consumatore sono stabilite dalle specifiche normative vigenti in materia.

7.     La scadenza della concessione del singolo posteggio coincide con quella delle singole convenzioni che disciplinano l'affidamento in gestione del mercato.

 

Articolo 3 - Commissione comunale per i mercati coperti

1.     Per l'esame delle problematiche generali relative all'applicazione del presente regolamento è istituita, senza diritto di gettone di presenza, la Commissione Comunale per i Mercati coperti.

2.     La Commissione è composta da:

a)     Assessore al Commercio o suo delegato che la presiede;

b)     Dirigente del Settore Mercati o suo delegato;

c)     Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;

d)     Presidente o Vice Presidente delle Associazioni/Cooperative di Gestione o loro delegato.

3.     La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, dura in carica cinque anni ed è rinnovata con la stessa procedura prevista per la sua costituzione; la Commissione rimane comunque in funzione fino alla sua ricostituzione.

4.     La Commissione è convocata dall'Assessore o suo delegato ovvero su richiesta di almeno due presidenti o vicepresidenti degli enti gestori e di ogni incontro è redatto apposito verbale.

 

Articolo 4 - Concessioni

1.     L'assegnazione dei posteggi può avvenire a seguito di nuova concessione quando si tratti di posteggi rimasti liberi.

2.     Nel provvedimento di concessione del posteggio sono indicate la destinazione merceologica entro cui deve svolgersi l'attività con la precisazione dell'ambito merceologico, qualora tra la Città di Torino e l'ente di gestione del singolo mercato sia intervenuto preciso accordo in tal senso, e la durata massima della stessa secondo quanto previsto nella convenzione.

3.     Il procedimento amministrativo di subingresso nella concessione di posteggio avviene tramite presentazione di apposita comunicazione in carta libera al competente settore mercati in cui l'interessato dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, del presente regolamento.   

4.     La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, comporta la revoca della concessione di posteggio da parte della Città con la conseguente cessazione dall'attività di vendita all'interno del mercato coperto. Nel caso in cui venga meno la qualifica di socio l'Associazione/Cooperativa ne dà tempestiva comunicazione agli uffici comunali allegando copia del verbale di assemblea dei soci in cui si è assunto il provvedimento di espulsione. La concessione decorre dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

5.     La concessione di posteggio è altresì revocata qualora l'attività di vendita sia sospesa per un periodo superiore ad un anno salvo richiesta di proroga alla Città in caso di gravi e comprovati motivi. In tal caso l'ente di gestione provvederà ad assegnare ad altro soggetto la concessione di posteggio nelle modalità previste e regolamentate dalle convenzioni in atto ed al presente regolamento.

 

Articolo 5 - Concessionari

1.     Nell'ambito del medesimo mercato coperto, è consentita la concessione ad uno stesso soggetto:

a)     fino ad un massimo di tre autorizzazioni presso mercati con più di trenta posteggi;

b)     fino ad un massimo di due autorizzazioni presso mercati con trenta posteggi o inferiori.

2.     Non sarà comunque possibile superare il 10% del totale della superficie data in concessione od in diritto di superficie.

3.     E' fatta salva ogni diversa determinazione assunta nelle singole convenzioni e nei regolamenti interni e/o statuti degli enti gestori.

 

Articolo 6 - Procedimento di rilascio delle concessioni

1.     Fatto salvo il subingresso per atto inter vivos o mortis causa, disciplinato dall'articolo 4, comma 3, le concessioni di posteggio relative agli stand resisi liberi sono rilasciati secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

2.     Nei mercati coperti gestiti da un ente, l'assegnazione di posteggio resosi libero nella struttura verrà effettuata mediante pubblicazione, da parte dello stesso, di apposito avviso contenente le norme per l'assegnazione del medesimo. L'avviso stabilirà l'obbligo per i nuovi titolari di posteggio di associarsi all'ente, quale condizione necessaria per il perfezionamento dell'assegnazione, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni in atto.

3.     Nel caso di assegnazione di stand liberi nelle strutture affidate alla gestione di un ente, la procedura di assegnazione del posteggio è improntata ai principi di evidenza pubblica, pubblicità ed imparzialità, onde garantire l'individuazione dell'assegnatario del posteggio nel rispetto della vigente normativa in materia di area pubblica.

4.     L'avviso, predisposto dall'ente e inviato in copia alla Città, riporterà l'indicazione della disponibilità del posteggio, stabilendo - in maniera chiara e comprensibile - i requisiti necessari per partecipare al procedimento di assegnazione del medesimo. L'indizione sarà comunicata alla Città che procederà alla conseguente pubblicazione dell'avviso in Albo Pretorio. Tale forma di pubblicità non sostituirà, in ogni caso, la diffusione dell'avviso a cura dell'ente medesimo.

5.     Non possono concorrere alla gara per l'assegnazione della concessione coloro che risultino avere debiti scaduti relativi alla COSAP/COPA e TARSU, nonché debiti relativi agli oneri derivanti dall'appartenenza all'ente di gestione del mercato, laddove costituito, oltre che sanzioni pecuniarie definitive, applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale, fatte salve eventuali regolarizzazioni.

6.     E' fatta salva la possibilità da parte dell'ente gestore di utilizzazione dei posteggi secondo quanto previsto dalle singole convenzioni in atto.

 

Articolo 7 - Subingresso

1.     Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato alla Città.

2.     Il subentrante deve effettuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa.

3.     La comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3.

4.     Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva comunicazione di cui al precedente comma 3 corredata dai citati allegati. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine, senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione alla Città, l'autorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio.

5.     Sono fatte salve le convenzioni in atto e le eventuali limitazioni presenti nei regolamenti e/o statuti degli enti gestori.

 

 

Articolo 8 - Canone di concessione

1.     Nelle more dell'affidamento della gestione del mercato coperto agli enti costituiti tra gli operatori, il concessionario è tenuto al pagamento alla Città, di un canone di concessione, quale corrispettivo della concessione del posteggio, il cui ammontare è stabilito, in analogia al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), con riferimento al mercato per cui il posteggio è concesso.

2.     In caso di ritardato pagamento alla Città delle somme a questa dovute, si applica la normativa prevista in materia di canone di occupazione del suolo pubblico sulle aree mercatali.

3.     Nei mercati coperti già gestiti da un ente, l'entità e le modalità di versamento del corrispettivo sono determinate nella convenzione disciplinante i rapporti con la Città.

 

Articolo 9 - Orari

1.     L'orario di tutte le attività di vendita del mercato è stabilito dall'ente di gestione degli operatori nella fascia oraria compresa dalle 6.00 alle 22.00 senza superarare il limite di 13 ore giornaliere, fatte salve deroghe per eventi, fiere, manifestazioni o per attività di ristorazione e/o intrattenimenti interni.

2.     Le aperture in deroga nelle giornate festive e domenicali sono assoggettate al regime del commercio in sede fissa, fatte salve deroghe per eventi, fiere, manifestazioni o per attività di ristorazione e/o intrattenimenti interni.

3.     Gli enti degli operatori che vendono prodotti alimentari trasmettono annualmente entro il 1° giugno l'elenco degli operatori che osserveranno l'apertura obbligatoria nel mese di agosto al fine di garantire il servizio ai consumatori in misura non inferiore al 30% degli esercizi presenti sul mercato.

 

Articolo 10 - Gestione dei mercati coperti

1.     La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati coperti, è disciplinata dalle apposite convenzioni. La gestione dei servizi generali (a titolo puramente esemplificativo: apertura e chiusura dei mercati, pulizia, autocontrollo igienico-sanitario, vigilanza, energia elettrica, acqua) è a totale carico dei concessionari.

2.     Nelle more dell'affidamento della gestione del mercato all'associazione/cooperativa degli operatori, le attività ed i servizi di cui al comma 1 saranno effettuati dalla Città e le relative spese, debitamente rendicontate, saranno addebitate ai concessionari, in proporzione al canone di concessione, salvo conguaglio a consuntivo. Il ritardato pagamento da parte dei concessionari dei corrispettivi dovuti comporterà l'applicazione di una penale; in caso di reiterato mancato pagamento, si procederà alla dichiarazione di decadenza della concessione. Qualora gli operatori non provvedano agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, i corrispettivi, anticipati dalla Città per la gestione dei medesimi, verranno recuperati mediante accollo alle imprese concessionarie operanti all'interno del mercato stesso, in proporzione alle superfici occupate.

 

Articolo 11 - Obblighi dei concessionari

1.     I concessionari pongono in vendita esclusivamente la merceologia indicata nell'autorizzazione.

2.     I concessionari possono occupare solo il posteggio a ciascuno concesso per l'esercizio dell'attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, e dalle convenzioni in atto.

3.     I concessionari debbono mantenere puliti ed in buone condizioni manutentive i propri banchi, le relative attrezzature, l'area di vendita ed i passaggi adiacenti.

4.     Le attività di gestione dei rifiuti urbani, speciali e degli altri materiali di scarto nei mercati coperti si conformano ai principi generali enunciati nel vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e alla normativa specifica nazionale ed europea.

5.     Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico riferito all'unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e con preciso riferimento alle singole qualità delle merci, oltre alle indicazioni previste da disposizioni specifiche per determinati settori ai fini della rintracciabilità. Gli strumenti di pesatura devono essere ben visibili al pubblico.

6.     I concessionari custodiscono nel posteggio, a disposizione degli organi preposti, l'autorizzazione o il provvedimento di concessione in originale con l'indicazione della categoria merceologica autorizzata.

7.     Nell'attività di vendita è vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti con suoni e schiamazzi, usare parole e compiere atti sconvenienti, nonché occupare spazi non regolarmente concessi.

8.     Le modalità di carico e scarico merci possono essere definite con apposita ordinanza acquisito il parere della associazione/cooperativa degli operatori.

 

Articolo 12 - Centri commerciali naturali

1.     In presenza dei presupposti di cui alla vigente normativa regionale, l'associazione o cooperativa di gestione può richiedere il riconoscimento del mercato quale "centro commerciale naturale" a totale partecipazione degli operatori del mercato coperto e di altri soggetti privati.

 

Articolo 13 - Controlli

1.     La Città potrà, in ogni momento, far eseguire ispezioni, sia ai posteggi, sia ai magazzini ed agli altri locali di pertinenza, da propri funzionari, dagli agenti dalla Polizia municipale o da altro personale a ciò incaricato.

2.     I concessionari sono tenuti a consentire l'accesso per le finalità di cui al comma 1.

3.     La Città non risponde dei danni causati da furti, incendi e atti vandalici che si verificassero nei mercati coperti.

 

Articolo 14 - Sanzioni

1.     Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 ed alla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2.     Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500.

3.     Chiunque eserciti l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio del posteggio indicato nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1 del Decreto Legislativo n. 114/1998.

4.     Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori devono essere inoltrati alla Città - Settore Polizia Amministrativa competente anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. I proventi, derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive, pervengono alla Città.

 

 

Articolo 15 - Norme finali

1.     Il presente regolamento si applica ai mercati coperti esistenti alla data della sua approvazione ed a quelli che verranno successivamente istituiti.

2.     L'elenco dei mercati esistenti è allegato al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

 

Allegato

Elenco dei mercati coperti di Torino:

-      Ovest o II (prodotti ittici) con sede in piazza della Repubblica, 31 - numero posteggi 18;

-      Nord o III (abbigliamento) con sede in piazza della Repubblica, 23/25 - numero posteggi 64;

-      Est o IV (alimentare) con sede in piazza della Repubblica, 30 - numero posteggi 123 e uso dei servizi igienici esterni destinati ai clienti del mercato;

-      Sud o V (alimentare) con sede in piazza della Repubblica, 26 - numero posteggi 54;

-      Mercato (alimentare) di corso Racconigi, 51 - numero posteggi 39;

-      Mercato delle Vallette di via delle Verbene, 11 - numero posteggi 31.