Direzione Generale

Settore Partecipazioni Comunali

n. ord. 204

2009 08117/064

 

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 DICEMBRE 2009

(proposta dalla G.C. 24 novembre 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRARIS Giovanni Maria

FURNARI Raffaella

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LO RUSSO Stefano

LOSPINUSO Rocco

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - SBRIGLIO Giuseppe - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - COPPOLA Michele - CUTULI Salvatore - FERRANTE Antonio - GALASSO Ennio Lucio - GENTILE Lorenzo - GHIGLIA Agostino - LEVI-MONTALCINI Piera - LONERO Giuseppe - MAURO Massimo - MORETTI Gabriele - PORCINO Gaetano - RATTAZZI Giulio Cesare - SALTI Tiziana.

 

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: "SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A." (SIGLABILE "SMAT S.P.A.") - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE. APPROVAZIONE.

 

       Proposta del Vicesindaco Dealessandri. 

 

       La "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." (siglabile "SMAT S.p.A."o "SMA Torino S.p.A"), con sede in Torino, corso XI Febbraio n.14, costituita con atto a rogito Notaio Mazzola di Torino in data 17 febbraio 2000 Rep. n. 107290/26370 in esecuzione della deliberazione n. 167/1999 del Consiglio Comunale del 19 luglio 1999 (mecc. 9904149/64), ha ad oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 lettera f) della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (cd Legge Galli).

       Ad oggi la società ha un capitale sociale, interamente pubblico, di Euro 345.533.761,65 diviso in n. 5.352.963 azioni del valore nominale di Euro 64,55 cadauna, ed è partecipata dal Comune di Torino, direttamente per una quota pari al 42,64% ed indirettamente per una quota del 22,67%, da altri Comuni soci facenti parte dell'ATO 3 - Torinese (19,22%) e dalla società C.I.D.I.U. a capitale pubblico (15,32%), oltre le restanti azioni proprie (0,14%).

       L'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese" (A.T.O. n. 3) con provvedimento n. 173 in data 27 maggio 2004 deliberava, tra l'altro, di affidare a SMAT S.p.A. (e ad ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.), ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000, la titolarità della gestione del servizio idrico integrato nel territorio del medesimo ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese" con scadenza al 31 dicembre 2023.

       Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2006 ha raggiunto 212 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

       Il Gruppo garantisce sempre la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito e assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell'ambiente grazie ad un sistema produttivo e gestionale tra i più avanzati e moderni in Europa e nel Mondo.

       Attraverso il miglioramento continuo e la valorizzazione delle proprie risorse, SMAT opera come un sistema flessibile e finalizzato a mantenere ed elevare costantemente i già eccellenti standard di qualità dell'acqua e di servizio alla clientela servita.

       Si ricorda che l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lettera c) del T.U.EE.LL. trova la sua giustificazione nel possesso da parte di SMAT dei requisiti previsti per tale fattispecie e precisamente:

a)     il capitale sociale è a totale partecipazione  pubblica;

b)     l'ente pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

c)     la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

       Con lettera del 14 aprile 2009 prot. 22943/09 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture invitava l'ATO 3 Torinese ed il legale rappresentante della società SMAT S.p.A a porre in atto le misure necessarie per conformare la gestione "in house" del servizio idrico integrato alle disposizione di legge e alla giurisprudenza prevalente in materia, secondo gli indirizzi forniti dall'Autorità stessa con propria deliberazione n. 24 del 1 aprile 2009 (con la quale si deliberava in merito al procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato). Con la stessa nota si invitava, altresì, l'Autorità d'Ambito ed il soggetto Gestore ad indicare le precise modalità ed i termini per dare esecuzione agli indirizzi forniti dall'Autorità di Vigilanza stessa e contenute nella predetta deliberazione n. 24 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della succitata lettera.

       Il Consiglio dell'Autorità di Vigilanza, a seguito di un'indagine conoscitiva sul settore  delle risorse idriche, con deliberazione n. 16 del 7 maggio 2008 disponeva l'avvio di un procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato (nel seguito SII) nei casi in cui le Autorità d'Ambito avevano disposto lo stesso in favore di società completamente pubbliche.

       Dell'avvio del procedimento veniva data comunicazione ai soggetti interessati, contestualmente all'invio di copia della stessa deliberazione n. 16 e con nota successiva, la Direzione Vigilanza Lavori, chiedeva, al fine di svolgere la necessaria attività istruttoria, specifiche informazioni alle Autorità d'Ambito.

       Successivamente, acquisita la documentazione da parte dei soggetti interessati, l'Autorità, sulla base dei dati forniti e delle verifiche istruttorie, si esprimeva con deliberazione n. 52 del 26 novembre 2008, notificata a tutti gli interessati, la quale sintetizzava le risultanze delle verifiche degli affidamenti del servizio di gestione del SII.

       Con schede costituenti parte integrante della richiamata deliberazione n. 52, l'Autorità aveva inoltre formulato specifiche osservazioni relative ai singoli casi esaminati.

       Nel comunicare le risultanze istruttorie ai soggetti interessati (Autorità d'Ambito e Gestori), la Direzione Vigilanza Lavori chiedeva di fornire puntuali informazioni e di comunicare eventuali provvedimenti adottati, in esito alle osservazioni formulate dall'Autorità, per rendere l'affidamento conforme alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza in materia di servizio idrico integrato.

       A seguito del riscontro alle richieste formulate, la Direzione Vigilanza Lavori concludeva l'istruttoria e la rimetteva al Consiglio dell'Autorità del 1 aprile 2009 per le deliberazioni di competenza.

       Per quanto riguarda la società SMAT S.p.A., l'Autorità di Vigilanza,  riteneva necessaria la modifica dell'articolo 3.5 dello Statuto, in particolare l'espressione "costituisca la parte più importante dell'attività svolta" deve essere sostituita con la precisazione che il SII deve "costituire attività prevalente, nei termini stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria.".

       Per dare esecuzione a quanto richiesto dall'Autorità di Vigilanza con lettera del 13 maggio 2009 veniva convocata l'Assemblea Ordinaria dei soci della società SMAT S.p.A. per il giorno 25 maggio 2009 ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-      Atto Integrativo della Convenzione di servizio dell'1 ottobre 2004 tra Autorità d'Ambito n. 3 Torinese e SMA Torino S.p.A.: approvazione;

-      Comunicazione in merito alla proposta di modifica di Statuto sociale come richiesto dalla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.).

       In detta sede veniva deliberato di rinviare ad una successiva assemblea straordinaria l'approvazione della proposta di modifica dell'articolo 3.5 dello Statuto sociale come richiesto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, in quanto, trattandosi di modifica dello Statuto, doveva essere convocata un'apposita assemblea straordinaria.

       La proposta di modificazione dell'articolo 3 punto 5 dello Statuto di SMAT proposta a seguito dell'intervento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici merita alcune riflessioni.

       Non pare che possa rientrare tra le competenze dell'Autorità la richiesta di modificazioni statutarie di società che gestiscono servizi pubblici locali "in house". Infatti il  Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006) attribuisce all'Autorità le seguenti funzioni e competenze:

-      vigila sui contratti pubblici, anche regionali, per garantire correttezza e trasparenza nella scelta del contraente, di economicità ed efficienza nell'esecuzione dei contratti e per garantire il rispetto della concorrenza nelle procedure di gara;

-      vigila sull'osservanza della legislazione per verificare la regolarità degli affidamenti e l'economicità di esecuzione dei contratti, accertando che da questi non derivi pregiudizio per il pubblico erario;

-      segnala al Governo ed al Parlamento gravi inosservanze della normativa o la sua distorta applicazione;

-      formula al Governo proposte di modifiche alla legislazione che disciplina i contratti pubblici ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti proposte per la revisione del regolamento applicativo del Codice;

-      presenta al Governo ed al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici;

-      vigila sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici;

-      formula pareri non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara.

       Nell'ambito della propria attività l'Autorità ha, inoltre, poteri sanzionatori e ispettivi in relazione ai quali può:

-      richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici;

-      disporre ispezioni, anche su richiesta motivata con la eventuale collaborazione della Guardia di Finanza e di altri organi dello Stato;

-      disporre perizie, analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;

-      trasmettere gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo ed agli organi giurisdizionali competenti, in caso di irregolarità rilevanti;

-      irrogare sanzioni pecuniarie per sanzionare: le inottemperanze agli obblighi di collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati, la trasmissione di informazioni e di documentazione false, la mancata trasmissione dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle imprese alle stazioni appaltanti e le società organismo di attestazione (SOA).

       In particolare si precisa che la recente normativa in materia ha attribuito all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato rilevanti poteri nell'ambito degli affidamenti "in house", potendo la stessa esprimere parere circa la sussistenza dei presupposti per attuare la deroga all'affidamento dei servizi pubblici locali.

       Per quanto riguarda la proposta formulata dall'Autorità di Vigilanza di modifica dell'articolo 3 punto 5 dello Statuto sociale della SMAT nei termini che seguono: "attività prevalente nei termini stabiliti dalla Giurisprudenza comunitaria", detta modifica non è pertinente atteso che la giurisprudenza in generale non assume il carattere della positività, carattere proprio del diritto, inteso come "insieme delle norme".

       Infatti la giurisprudenza non è menzionata tra le fonti del diritto, che rivestono il carattere della generalità e dell'astrattezza, e ciò si spiega in quanto il potere giudiziario è stato tradizionalmente distinto rispetto al potere legislativo.

       Inoltre, l'esclusione di una potestà normativa in capo alla magistratura trova riscontro nel principio dei limiti soggettivi del giudicato. La sentenza ha efficacia esclusivamente tra le parti del giudizio (ed i loro successori) ma non rispetto ai terzi (2909 Codice Civile). Il nostro ordinamento inoltre ignora il principio della vincolatività dei precedenti (stare decisis). Il giudice non è tenuto ad uniformarsi ad altre sentenze sia che si tratti di sentenze emesse da lui stesso sia che si tratti di sentenze emesse da altri giudici.

       È da rilevare tuttavia che le sentenze nella prassi tendono a formare orientamenti costanti e che il giudice si adegua a tali orientamenti.

       Occorre dunque prendere atto che la giurisprudenza, pur non essendo come tale fonte del diritto, concorre alla formazione di esso ed ai fini dell'applicazione della norma.

       Allo stesso modo la Giurisprudenza Comunitaria, soprattutto all'inizio della vita della Comunità Europea prima e dell'Unione Europea poi, ha concorso a produrre il diritto comunitario ma non può considerarsi diritto positivo.

       Ciononostante l'evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali richiede comunque un adeguamento statutario per le società che gestiscono servizi "in house" e pertanto si rende necessario partire dal dato positivo della norma attualmente vigente in materia e cioè dall'articolo 23 bis del D.L. 112/2008 così come modificato dall'articolo 15 del D.L. 135/2009, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 166/2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 in data 24 novembre 2009, che precisa al comma 3: "In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.".

       Sulla scia di tale norma che richiama espressamente i principi della disciplina comunitaria si propone di modificare l'articolo 3 punto 5 del vigente Statuto sociale di SMAT S.p.A. che attualmente recita: "3.5. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che tale affidamento costituisca la parte più importante dell'attività svolta" nei seguenti termini: "3.5. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e che la stessa avvenga nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.".

       Ad oggi, alla luce delle motivazioni sopra esposte, considerato che la proposta di modificazione dell'articolo 3.5 del vigente Statuto sociale della SMAT S.p.A da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici non può essere accolta e tenuto altresì conto della necessità di adeguare il vigente Statuto alle previsioni dell'articolo 23 bis del Decreto Legge 112/2008, così come modificato dall'articolo 15 del Decreto Legge 135/2009, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 166/2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 in data 24 novembre 2009, si ritiene necessario che la Città di Torino, quale socio della società SMAT S.p.A., e per essa il Sindaco, o un suo delegato, partecipi alla convocanda Assemblea Straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto sociale della società in oggetto.  

       Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria della "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." (siglabile "SMAT S.p.A." o "SMA Torino S.p.A"), con sede in Torino, corso XI Febbraio n. 14, per discutere e deliberare in merito agli adeguamenti statutari (con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali);

2)     di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il Sindaco o suo delegato a proporre in sede di assemblea straordinaria la modificazione dell'articolo 3.5 del vigente Statuto sociale della SMAT S.p.A. che attualmente recita: "3.5. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che tale affidamento costituisca la parte più importante dell'attività svolta" nei seguenti termini:

"3.5. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e che la stessa avvenga nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.".

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

IL VICE SINDACO

F.to: Dealessandri

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA

SETTORE PARTECIPAZIONI COMUNALI

F.to Delli Colli

 

IL DIRIGENTE

SETTORE PARTECIPAZIONI AZIENDALI

F.to Mora

  

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Piccolini

IL PRESIDENTE

Castronovo