Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare  

n. ord. 215   

2009 08097/008

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2009

 

(proposta dalla G.C. 10 dicembre 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRARIS Giovanni Maria

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - CUGUSI Vincenzo - FERRANTE Antonio - FURNARI Raffaella - GALASSO Ennio Lucio - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - LONERO Giuseppe - RATTAZZI Giulio Cesare - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: STAZIONE ELETTRICA SUD/OVEST VIA GUIDO RENI - COSTITUZIONE SERVITU' PERPETUA DI PASSAGGIO CARRAIO SU AREA COMUNALE IN FAVORE DI IRIDE ENERGIA S.P.A. - APPROVAZIONE.

 

       Proposta dell'Assessore Viano. 

 

       Al fine di proseguire nel processo di unificazione della Rete di Trasmissione Nazionale previsto dalla Legge 290/2003 sul riassetto del settore energetico e dal successivo D.P.C.M. 11 maggio 2004,  Iride Energia ha perfezionato in data 28 giugno 2007 - con efficacia dal successivo 30 giugno, secondo quanto previsto nel contratto firmato in data 20 aprile 2007, ed a seguito dell'approvazione dell'operazione da parte dell'Autorità Antitrust - la cessione degli assets di trasmissione elettrica a R.T.L., Rete Trasmissione Locale S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A..

       A seguito di detta cessione di ramo d'azienda, una parte degli impianti della stazione elettrica di Torino  denominata "Sud-Ovest", con accesso da via Guido Reni, è stata trasferita dalla Iride Energia S.p.A. a Terna S.p.A., che ne è pertanto l'attuale proprietaria.

       I terreni su cui questi impianti insistono, tuttavia, sono rimasti di proprietà di Iride Energia e da questa concessi in locazione alla stessa Terna S.p.A..

       Poiché nello stesso ambito è in funzione la centrale di cogenerazione Iride di Mirafiori Nord, con ingresso da corso Salvemini, si rende necessario garantire a Terna,  per problemi sia operativi che di sicurezza, un accesso autonomo alla parte di impianto di sua proprietà.

       Terna dovrà, infatti, avere un accesso indipendente al fine di evitare il transito nella proprietà Iride ed, in particolare, nella restante parte della stazione elettrica dove, per la natura dell'attività esercitata, la percentuale di rischio è molto elevata.

       Per queste esigenze di accesso indipendente ai suddetti impianti da parte della Società Terna, Iride Energia ha presentato istanza, presso gli Uffici comunali Edilizia Privata e Suolo Pubblico, di autorizzazione alla realizzazione di una nuova strada di accesso alla stazione elettrica "Sud-Ovest".

       Poiché la strada in oggetto transita su un terreno di proprietà comunale censito al C.T. al foglio 1391 mappale 177 (fondo servente), si rende necessario costituire una servitù di passaggio carraio volontaria e perpetua a favore di Iride Energia su una striscia di detto terreno con lunghezza indicativa di circa 25 metri e larghezza di circa 9 metri, nonché consentire l'occupazione temporanea ad uso cantiere della larghezza di 5 metri da entrambi i lati della striscia su citata. Il sedime interessato da tale servitù - destinato dal vigente P.R.G. a servizi pubblici S, lett. "v", Spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport - è evidenziato in colore verde nella planimetria allegata (allegato 1) che riporta, altresì, in colore azzurro, le aree oggetto di occupazione temporanea. I fondi serviti (dominanti), di proprietà di Iride Energia, sono identificati al C.T. al foglio 1391 mappali 180 e 193.

       Tale servitù - ancorché costituita a favore del terreno di proprietà di Iride Energia - deve intendersi a servizio della stazione elettrica su di esso insistente. Pertanto, qualora quest'ultima venisse per qualsivoglia ragione dismessa o rilocalizzata o comunque ne cessasse l'attività, la servitù si risolverà ipso iure senza diritto per il proprietario del fondo dominante a rimborso alcuno.

       Il corrispettivo per la costituzione di detta servitù, proposto dalla Società in Euro/mq. 26,50, è stato ritenuto congruo dal competente Settore Valutazioni della Città e determina pertanto un valore complessivo attuale di Euro 6.704,50 fuori campo IVA a favore dell'Amministrazione.

       L'indennità per l'occupazione temporanea, anch'essa assentita, ad oggi, dal Civico Settore Tecnico sopra citato, è stata assunta pari ad un dodicesimo del valore di mercato (Euro/mq. 26,50) per un periodo di 2 mesi e determina un valore complessivo di Euro 97,90, prevedendosi una durata presumibile di occupazione di due mesi. La Società Iride Energia si farà carico, a propria cura e spese, di provvedere allo sgombero di eventuali rifiuti attualmente presenti in loco.

       L'area individuata come sede dell'intervento - si trova nella zona Nord-Ovest della proprietà Iride, al termine del tratto di strada che costituisce l'interno 19 di corso Salvemini e costeggia il giardino Nicholas Green - è stata scelta perché presenta vantaggi dal punto di vista dei transiti interni (posizione decentrata rispetto alle attività Iride ed accesso rettilineo alla proprietà Terna) e da quello dell'impatto ambientale.

       Infatti, la soluzione proposta consente di attraversare un tratto assai limitato del giardino pubblico e di compromettere soltanto quattro alberi ad alto fusto presenti nello stesso.

       Relativamente a tale riduzione di area verde, il civico Settore competente con nota prot. n. 2333 in data 20 maggio 2009 ha espresso parere favorevole, prescrivendo - conformemente a quanto previsto dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino - che la Società richiedente proceda "ad una compensazione ambientale con la messa a dimora nella prima stagione agronomicamente utile e nel giardino in oggetto di nuovi alberi; l'importo delle compensazioni ammonta ad Euro 18.701,25 e corrisponde al valore ornamentale delle piante che saranno rimosse?".

       Nello specifico si prevede di realizzare una rampa carrabile all'interno della proprietà Iride ed un breve tratto di collegamento veicolare sull'area verde di proprietà comunale.

       Sul sedime di proprietà comunale verranno eseguite le seguenti opere:

a)     Scortico superficiale del terreno per una profondità di circa 30-40 cm. con lunghezza indicativa di circa 25.00 m. e larghezza di circa 9.00 m.;

b)     Stesa di misto naturale di cava per formazione del sottofondo stradale dello spessore di circa 25-35 cm. con soprastante manto bituminoso (binder) dello spessore di cm. 6-8 compressi;

c)     Posa di cordoli prefabbricati in cls a delimitazione della zona di transito;

d)     Risistemazione delle aree verdi secondo le disposizioni degli uffici tecnici comunali (come sopra indicato);

e)     Superficie occupata al termine dei lavori mq. 250.00 circa.

       Nella realizzazione del manufatto, dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni del Civico Ufficio Tecnico. Il proprietario del fondo dominante (allo stato, Iride Energia)  assumerà - anche a mezzo dei suoi appaltatori - la custodia delle aree, siano esse oggetto di occupazione temporanea che di servitù permanente, manlevando di conseguenza la Città di Torino da ogni rischio ed assumendo ogni responsabilità derivante dal suo utilizzo secondo la vigente normativa. Iride Energia S.p.A. manleverà, altresì, la Città da eventuali danni che potessero derivare a persone o cose non solo in occasione ed in conseguenza dei lavori, ma altresì, anche dopo l'ultimazione degli stessi, per effetto del transito veicolare sul sedime.

       Resta inteso che la Città, quale proprietaria del fondo servente, è esonerata da qualsiasi responsabilità legata alla progettazione, all'esecuzione e alla successiva manutenzione delle opere realizzande nonché, come sopra indicato, ai danni cagionati anche a terzi, per qualsivoglia ragione e da qualsiasi causa dipendenti, in quanto trattasi di semplice collegamento viabile tra l'interno 19 del corso Salvemini e la proprietà privata, realizzato nell'interesse esclusivo del fondo dominante (e, per esso, della sovrastante stazione elettrica). E' fatto obbligo, inoltre,  al proprietario del fondo dominante di porre in essere tutte le misure (quale, ad esempio, l'apposizione di opportuna ed adeguata segnaletica) atte a prevenire e rimuovere ogni possibile situazione di pericolo che possa derivare alla incolumità degli utenti del giardino pubblico, anche a causa dell'inefficiente manutenzione del sedime de quo.

       In particolare, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada in progetto, considerato che quest'ultima verrà utilizzata prevalentemente da coloro che accedono alla stazione elettrica Salvemini ed è funzionalmente e strutturalmente destinata a tale stazione , sono poste a carico del proprietario del fondo dominante, in deroga al disposto dell'articolo 1069 del Codice Civile secondo cui le spese di manutenzione sono ripartite tra il proprietario del fondo servente e quello del fondo dominante "in proporzione ai rispettivi vantaggi".

       Con il presente provvedimento si intende, inoltre, consentire a Terna S.p.A. la posa della porzione di cavi dell'elettrodotto T.982 "Salvemini-TO Ovest" nel sottosuolo del medesimo tratto interessato dal passaggio carraio sopra citato, nelle more dell'approvazione della relativa servitù di elettrodotto.

       Poiché, infatti, la società Terna ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - con decreto n.239/EL-110/91/2009 in data 8 maggio 2009 - l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di tale elettrodotto, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità, nonché con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, è in corso di definizione la disciplina della relativa servitù, che avrà ad oggetto, tra l'altro, anche il terreno di proprietà comunale censito al C.T. al foglio 1391 mappale 177p, di cui al presente provvedimento.

       Il relativo progetto, in particolare, prevede la costruzione, in cavo interrato, dell'elettrodotto a 220 kV, per una lunghezza complessiva di circa 30 metri; l'interramento sarà realizzato con la posa di tre cavi unipolari più i relativi cavi di servizio ad una profondità media di metri 1,5.

       Iride Energia S.p.A. e Terna S.p.A. concorderanno, pertanto, le modalità di realizzazione contestuale del passaggio carraio attraverso il giardino Nicholas Green e della posa della conduttura interrata sottostante lo stesso, tenendo conto degli eventuali ulteriori sottoservizi che si renderanno necessari. Con la presente deliberazione si autorizza quindi l'effettuazione dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'elettrodotto T.982, nel tratto interessato, demandando a separato provvedimento la definizione delle condizioni contrattuali della servitù perpetua e del relativo corrispettivo.

       Si intende, infine, autorizzare sin d'ora la realizzazione - da parte delle società erogatrici dei relativi servizi - nel sottosuolo del medesimo tratto di collegamento carraio, di quegli ulteriori sottoservizi eventualmente necessari per rendere autonoma la stazione elettrica Salvemini dalla confinante centrale di cogenerazione Iride di Mirafiori Nord, nelle more dell'approvazione delle  relative servitù.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1)     di approvare la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio perpetua, da stipularsi con Iride Energia S.p.A. - sede legale in Torino, corso Svizzera n. 95, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09357630012 - sull'area di proprietà comunale distinta al C.T. del Comune di Torino al foglio 1391 particella 177 parte (come evidenziata in colore verde nella planimetria allegata - allegato 1) ed a favore di terreni distinti al foglio 1391 particelle 180 e 193 (superficie asservita totale: circa mq. 253). Il contratto costitutivo della servitù dovrà riportare tutte le condizioni ed obbligazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano mentre, per tutto quanto non disposto, valgono le disposizioni del Codice Civile;

2)     di approvare, a fronte della suddetta costituzione di servitù perpetua, la corresponsione di Euro 6.704,50 fuori campo IVA a favore della Città di Torino, da versarsi in sede di atto da parte di Iride Energia S.p.A.;

3)     di approvare l'occupazione temporanea per le esigenze del cantiere dell'area di proprietà comunale dell'estensione di circa mq. 266 raffigurata in colore azzurro nella planimetria allegata  (all. 1 - n.        ) e censita al C.T. al foglio 1391 particella 177 parte verso il pagamento di un canone complessivo, per un periodo di 2 mesi, pari ad Euro 97,90;

 

4)     di autorizzare Terna S.p.A. alla posa della porzione di cavi dell'elettrodotto T.982 "Salvemini-TO Ovest" nel sottosuolo del medesimo tratto interessato dal passaggio carraio di cui al punto 1), nelle more dell'approvazione della relativa servitù di elettrodotto, che avverrà con apposito successivo provvedimento congiuntamente alla formalizzazione della servitù di elettrodotto T.297 "Sangone-Salvemini";

5)     di autorizzare sin d'ora la realizzazione - da parte delle società erogatrici dei relativi servizi - e nel sottosuolo del medesimo tratto di collegamento carraio di cui al punto 1), di quegli ulteriori sottoservizi che si renderanno necessari per la stazione elettrica Salvemini, nelle more dell'approvazione delle eventuali relative servitù;

6)     di dare atto che le spese di atto, fiscali e conseguenti si intendono assunte a carico della società Iride Energia S.p.A.;

7)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA,

ALL'EDILIZIA PRIVATA

E AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE DIREZIONE

PATRIMONIO

F.to Oggioni

 

IL DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

IMMOBILIARE

F.to Villari

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

      per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo