Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Gioventù - Decentramento - Commercio - Suolo Pubblico

Settore Attività Economiche e di Servizi - Sportello Unico per le Attività Produttive

n. ord. 14

2009 07357/016

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 8 FEBBRAIO 2010

 

(proposta dalla G.C. 17 novembre 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

FURNARI Raffaella

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 44 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - BUSSOLA Cristiano - CAROSSA Mario - GHIGLIA Agostino - MAURO Massimo - MORETTI Gabriele - SALTI Tiziana.

 

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.

 

       Proposta dell'Assessore Altamura, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.  

 

       L'attuale Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07568/016) così come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2008 (mecc. 2008 02390/016) trova le sue basi nella  Legge 13 aprile 1999 n. 108 e nel Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, in funzione di un "Piano" di localizzazione dei punti esclusivi di vendita basato principalmente sulla verifica di distanze minime e di contingenti numerici.

       I criteri di programmazione finora applicati trovavano fondamento nella normativa sopra richiamata. Tuttavia, con l'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché" interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", i suddetti parametri non sono più conformi ai criteri stabiliti dal legislatore per rispondere a finalità di crescita economica e di sviluppo occupazionale.

Invero, l'articolo 3 della Legge 248/2006 prevede che la programmazione commerciale non possa essere basata su vincoli quali il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività congeneri.

       La validità di tali criteri, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha assunto portata generale per cui gli stessi sono applicabili per qualsiasi attività produttiva o di servizi.

       In special modo, per quanto attiene alle rivendite esclusive e non esclusive di quotidiani e periodici, si registrano già diverse pronunce giurisprudenziali che stigmatizzano il sistema di programmazione basato sul rispetto di distanze minime, ritenendoli contrastanti con i principi generali della Legge 248/2006 articolo 3. A titolo esemplificativo si citano: TAR Sardegna Sez. I n. 139 "edicole: non applicabili le distanze neppure se previste dalla legge regionale" in base alla quale, in applicazione dell'articolo 3 della Legge 4 agosto 2006 n. 248, la programmazione commerciale non può essere redatta su vincoli quali "il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio su requisiti"; TAR Lazio Sez. II ter n.12561 "..Quanto al limite distanziale rispetto a esercizi analoghi in zona, si fa presente che l'articolo 3, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4.8.2006 n. 248, ha fatto venir meno l'onere di osservanza; TAR Campania n. 6041/2008 "l'autorizzazione all'impianto di punti di rivendita di giornali non è condizionato all'osservanza di una distanza minima dalle preesistenti rivendite (sentenze n. 9777 del 2004, n. 46 del 2005 e n. 7482 del 2007) ?"; e più in generale, per distanze minime tra attività appartenenti alla medesima categoria d'esercizio, TAR Lombardia Sez. III n. 88/2006 e TAR Piemonte Sez. I n 1322/2007.

       Alla luce di quanto sopra esposto, appare quantomeno necessaria la revisione dei criteri per la programmazione e la disciplina delle attività di vendita quotidiani e periodici, anche alla luce dei principi introdotti dalla direttiva della Comunità Europea n. 2006/123/CE adottata il 12 dicembre 2006, cosiddetta "Direttiva Bolkestein", di seguito "Direttiva".

       La Direttiva ha in particolare introdotto la rimozione di qualsiasi discriminazione, quali ad esempio la cittadinanza in capo al prestatore del servizio o la sede legale in una particolare localizzazione, istituendo pertanto la libertà di stabilimento in qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea; inoltre la Direttiva ha altresì determinato quali requisiti non possono essere oggetto di valutazione nelle procedure di autorizzazione, fra i quali è richiamato il divieto di stabilire "..restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori.."

       In particolar modo, il documento comunitario denominato "Manuale per l'attuazione della direttiva servizi" nell'indicare le modalità operative alle quali gli Stati membri devono attenersi per dare applicazione ai criteri contenuti nella Direttiva, all'articolo 6.3.1 in tema di restrizioni quantitative o territoriali porta come esempio proprio le attività di vendita di quotidiani e periodici e precisa: "?le restrizioni quantitative comprendono anche i requisiti ai sensi dei quali il numero di operatori consentiti viene determinato in base alla popolazione esistente, come, ad esempio, un requisito secondo cui non è possibile aprire più di un'edicola o di una scuola guida in presenza di un certo numero di abitanti, ad esempio 2.000 abitanti. Per quanto riguarda le restrizioni territoriali, queste comprendono i requisiti che limitano il numero di prestatori di servizi in funzione di una distanza geografica minima tra i prestatori come, ad esempio, una distanza di almeno 5 km tra due stazioni di servizio?".

       Lo Stato Italiano con la Legge 248/2006 ha inteso dare una prima attuazione ai principi ispiratori dettati dalla Direttiva, per garantire la tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi secondo "condizioni di pari opportunità ?e ?corretto ed uniforme funzionamento del mercato" disponendo con riferimento alla concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, all'articolo 3, l'obbligo di non sussistenza di una serie di limitazioni, fra le quali

"?

b)     il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c)     le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;

d)     il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

?..".

       La nuova programmazione territoriale deve quindi tenere conto di queste indicazioni. Si è quindi valutato come criterio quello della valorizzazione del tessuto commerciale che, come noto in letteratura, indica che le aree commerciali risultano competitive soprattutto quando rivestono caratteri di completezza dell'offerta. In questo senso la presenza di rivendite di quotidiani e periodici risulta elemento di fondamentale importanza per la valorizzazione degli addensamenti commerciali così come riconosciuti del P.R.G.C..

       Con la nuova programmazione si intende favorire quindi la localizzazione di nuove edicole in particolare negli addensamenti che risultano lacunosi, dove per lacunosi si intendono quegli addensamenti che sono contraddistinti da un rapporto tra edicole e numero complessivo di attività commerciali inferiore a quello dell'addensamento con il numero maggiore di attività commerciali.

       Alla data attuale tale confronto produce la tabella allegata (all. 2 - n.                 ).

       Nell'ambito delle azioni di trasparenza e di collaborazione intraprese dall'Amministrazione con gli Operatori del comparto, durante la seduta della Commissione Comunale rivendite quotidiani del 3 aprile 2009 è stata introdotta la necessità di operare modifiche sostanziali al citato Regolamento; nell'incontro del 16 settembre 2009 sono state illustrate le linee guida che l'Amministrazione avrebbe utilizzato per rendere il Regolamento conforme alla nuova disciplina, ricevendo l'approvazione da parte della Commissione.

       In data 26 ottobre 2009 è stata presentata la bozza del Regolamento così modificato, rivolgendo alla Commissione l'invito a presentare eventuali osservazioni o modifiche entro il 6 novembre 2009.

       Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento è stata richiesta, in data 18 novembre 2009, prot. n. 48135, l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.

       Con nota prot. n. 52267 in data 18 dicembre 2009 è stata concessa la proroga alle Circoscrizioni 2, 6 e 7 fino al 29 gennaio 2010.

       Le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno espresso parere favorevole (all. 3-11 - nn.                            ).

       La Circoscrizione 5 non ha espresso parere. 

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Vista la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo;

       Vista la Legge 4 agosto 2006 n. 248;

       Visto il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223;

       Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1)     di approvare il Regolamento Comunale per la programmazione e la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici così come riportato nell'allegato 1 (all. 1 - n.              ) della presente deliberazione per farne parte integrante;

2)     di abrogare il Regolamento Comunale  per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici n. 310 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07568/016) così come modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2008 (mecc. 2008 02390/016).

Viene dato atto che non è richiesto il parere contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.  

 

L'ASSESSORE AL COMMERCIO, AL TURISMO, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AL MARKETING URBANO

F.to Altamura

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE ARREDO URBANO E URBANISTICA COMMERCIALE

F.to Cavallaro

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.to Pizzichetta

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Non partecipano al voto i Consiglieri Angeleri Antonello e Cantore Daniele.

 

Risultano assenti dall'aula, al momento della votazione, oltre al Vicepresidente Coppola Michele, i Consiglieri Ferraris Giovanni Maria, Furnari Raffaella, Galasso Ennio Lucio, Goffi Alberto, Lonero Giuseppe, Lospinuso Rocco, Ravello Roberto Sergio, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Tronzano Andrea e Ventriglia Ferdinando.

Esprimono voto favorevole, oltre al Presidente Castronovo Giuseppe ed al Sindaco Chiamparino Sergio, i Consiglieri Calgaro Marco, Cassano Luca, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Gandolfo Salvatore, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Olmeo Gavino, Petrarulo Raffaele, Porcino Gaetano, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio e Zanolini Carlo.

 

Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

 

                                   PRESENTI E VOTANTI           30

                                   VOTI FAVOREVOLI               30

                                   VOTI CONTRARI                    /

 

Per l'esito della votazione che precede il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.  

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Piccolini

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

  


Allegato 1

 

REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

 

Articolo 1 - Riferimenti normativi e definizioni

1.     Il presente regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri per il rilascio del!e autorizzazioni ai punti vendita di quotidiani e periodici e il relativo piano di programmazione.

2.     Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a)     PUNTO VENDITA: un esercizio di vendita di quotidiani e periodici in sede fissa, sia ubicato in un locale - negozio, sia ubicato in chiosco su area pubblica;

b)     PUNTO VENDITA ESCLUSIVO: un esercizio di vendita di quotidiani e periodici;

c)     PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI: gli esercizi previsti dal Decreto Legislativo 170/2001, articolo 2, che in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tlpologie di i prodotti editoriali;

d)     ADDENSAMENTI COMMERCIALI: le-zone individuate sulla base dei criteri definiti nella deliberazione del Consiglio Comunale 12 marzo 2007 "Approvazione dei criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private" (mecc. 2006 10283/122) e recepiti dagli strumenti urbanistici;

e)     STRILLONAGGIO: attività di vendita di quotidiani svolta dagli editori su suolo pubblico in zone predeterminate come individuate nell'allegato A del presente Regolamento.

 

Articolo 2·- Criteri Generali

1.     L'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, sotto forma esclusiva o non esclusiva, o il subentro nella titolarità di un punto vendita già autorizzato, o il trasferimento da un luogo ad un altro del punto vendita, deve avvenire nel rispetto della programmazione definita all'articolo 3 del presente Regolamento e della vigente normativa.

2.     L'esercente dell'attività di vendita di quotidiani e periodici deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 114/1998 e s.m.i.. L'esercizio dell'attività deve essere altresì effettuata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali sede dell'attività.

3.     Le attività elencate all'articolo 3 del Decreto Legislativo 170/2001 non sono soggette ai criteri di programmazione indicati all'articolo 3 del presente Regolamento. Tali attività sono:

a)     vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b)     vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politlca, sindacale o religiosa;

c)     vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d)     vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e)     consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, dei distributori ed edicolanti;

f)     vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti;

g)     vendita effettuata all'interno di strutture che, indipendentemente dal fatto di essere pubbliche o private, sono funzionalmente destinate ad un servizio pubblico ed è rivolta al pubblico che ha accesso a tali strutture.

L'esercente l'attività di cui la lettera g) deve èssere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 114/1998 e s.m.i..

4.     Non è altresì soggetta ai criteri di programmazione indicati all'articolo 3, del presente Regolamento la vendita effettuata da incaricati dell'editore, cosiddetti "strilloni", esclusivamente negli spazi pubblici stabiliti dal Comune, modificabili per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

 

Articolo 3 - Criteri di programmazione

1.     La programmazione dei punti vendita, ai sensi della Legge 248/2006, deve favorire un'adeguata distribuzione degli stessi sul territorio per garantire ai cittadini il servizio nel rispetto dei principi di libera concorrenza delle imprese. L'apertura di nuovi punti vendita sul territorio cittadino non è sottoposta a vincoli basati su parametri numerici, distanze o quote predeterminate di mercato.

2.     La programmazione orienta la localizzazione delle attività sul territorio comunale, L'unità di riferimento è l'addensamento commerciale.

3.     Per favorire lo sviluppo commerciale le nuove aperture saranno indirizzate negli addensamenti che presentano una lacuna del servizio e nelle zone del territorio cittadino che si trovano al di fuori degli addensamenti.

4.     Sono identificati come lacunosi gli addensamenti che presentano un valore di presenza dei punti vendita, calcolato in rapporto al numero di attività commerciali presenti, inferiore al valore calcolato sulla base dell'addensamento in cui sono presenti il maggior numero di attività commerciali.

5.     I valori di presenza saranno aggiornati annualmente, entro il 15 dicembre di ogni anno, dal Settore competente ed approvati con atto dirigenziale.

Conseguentemente verranno individuati gli addensamenti lacunosi per i quali potranno essere presentate le domande di apertura in base alla procedura prevista dall'articolo 5.

6.     Le domande di nuova apertura potranno essere presentate nei seguenti periodi di ogni anno:

-      dal 1 aprile al 30 aprile;

-      dal 1 settembre al 30 settembre;

qualora la scadenza cada in giorno festivo, la stessa verrà prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

 

Articolo 4 - Attivazione di rivendite all'interno di particolari ambiti urbanistici

1.     E' possibile il rilascio di autorizzazioni in deroga ai criteri di programmazione previsti dall'articolo 3, in ambiti Z.U.T. o A.T.S., come definiti dal vigente P.R.G., soggetti a trasformazioni unitarie.

2.     Il rilascio di Autorizzazione è altresì ammesso nell'ambito di Programmi di Recupero Urbano, od altri strumenti urbanistici attuativi, approvati dal Consiglio Comunale, che comportino trasformazioni unitarie.

3.     Il rilascio nei casi previsti dai commi 1 e 2 dovrà essere subordinato alla verifica di eventuale interesse di un operatore già autorizzato sul territorio comunale, in un addensamento non lacunoso, a trasferire la propria autorizzazione.

 

Articolo 5 - Procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività

1.     Con il provvedimento dirigenziale, con il quale vengono individuati gli addensamenti lacunosi, è altresì stabilita la procedura per la presentazione delle istanze.

2.     L'esercizio deve essere attivato entro mesi sei dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità per cause oggettive non imputabili all'interessato. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza dei termini.

 

Articolo 6 - Strutture di vendita collocate su area pubblica

1.     Nel caso in cui la domanda venga avanzata per l'apertura di un punto vendita collocato su area pubblica, l'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunìtà di concedere il suolo in ragione di criteri di tipo ambientale, paesaggistico e di decoro urbano.

2.     La concessione sarà comunque subordinata ad una procedura di evidenza pubblica, volta a verificare l'esistenza di proposte migliorative per la Città.

 

Articolo 7 - Commissione rivendite quotidiani e periodici

1.     E' istituita la Commissione Rivendite quotidiani e periodici composta da:

-      Presidente - Assessore o suo delegato;

-      Dirigente del Settore Attività Economiche e di Servizio;

-      Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;

-      Rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei rivenditori, degli editori e dei distributori;

-      Rappresentanti delle categorie interessate al rilascio delle autorizzazione delle rivendite non esclusive ai sensi del Decreto Legislativo 170/2001;

-      Rappresentanti delle Associazioni dei consumatori.

2.     La Commissione è competente ad esaminare le problematiche relative all'applicazione del1a normativa vigente in materia e del presente Regolamento ed inoltre esprime parere consultivo, come previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento, nel procedimento dì individuazione annuale degli addensamenti nei quali il servizio è lacunoso.

 

Articolo 8 - Trasferimenti

1.     Il trasferimento di sede di punti vendita già autorizzati non è soggetto alle procedure di cui all'articolo 5 ed è consentito:

-      senza alcun limite nell'ambito dello stesso addensamento commerciale o in zone non ricomprese in alcun addensamento;

-      in un altro addensamento nel caso in cui quest'ultimo, in base ai criteri di programmazione, risulti lacunoso.

2.     Non sono ammessi trasferimenti per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4.

3.     L'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici non è trasferibile se non congiuntamente all'autorizzazione per la vendita delle altre merci in associazione alla quale è stata rilasciata.

4.     La modifica degli spazi pubblici sui quali è ammessa la vendita a mezzo dei cosiddetti "strilloni" è approvata con delibera della Giunta Comunale, previo parere consultlvo della commissione di cui all'articolo 7 del presente regolamento

 

Articolo 9 - Ampliamenti

1.     L'ampliamento fino a 250 mq. del1a superficie del punto vendita è soggetto a comunicazione ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 114/1998. In tutti gli altri casi è soggetta ad autorizzazione.

2.     L'effettuazione dell'ampliamento è comunque subordinata al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di polizia urbana e di ogni altra disposizione vigente in materia.

3.     L'ampliamento della superficie dei punti vendita ubicati in chioschi esistenti su suolo pubblico è subordinato alla preventiva concessione delle autorizzazioni edilizie necessarie, oltre che al rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

 

Articolo 10 - Subingressi

1.     Il subentrante nella gestione o nella proprietà di un'attività di rivendita di quotidiani e/o periodici ha diritto a continuare l'attività del dante causa a condizione che presenti la comunicazione di subingresso prevista dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 114/1998, che sia in possesso dei requisiti soggettivi cui è subordinato l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 114/1998 e che vi sia stato l'effettivo trasferimento di titolarità o della gestione dell'azienda esercente l'attività.

2.     Il subingresso nella gestione o nella proprietà di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e/o periodici comporta il contestuale subentro nell'attività principale cui è legata l'autorizzazione della rivendita non esclusiva. Non è ammesso il subingresso nell'attività di rivendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici disgiunta dall'attività principale.

 

Articolo 11 - Orari dell'attività

1.     Gli esercenti dei punti vendita esclusivi devono rendere noto ai consumatori gli orari, mediante affissione di cartelli ben visibili all'esterno della rivendita.

2.     Ogni esercente deve altresì comunicare al Comune il periodo di apertura che intende osservare durante il periodo estivo; qualora non sussista un adeguato numero di rivendite sul territorio, l'Amministrazione Comunale adotterà, previo parere consultivo della commissione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, idonei provvedimenti per garantire un'appropriata copertura del servizio.

 

Articolo 12 - Esercizio negli stessi locali della vendita di quotidiani e periodici con altre attività

1.     Nell'ambito degli stessi locali è ammesso l'esercizio congiunto dell'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici con quella di altri prodotti o con la somministrazione di alimenti e bevande purché la stessa sia intestata al medesimo titolare.

2.     La coesistenza delle attività non deve contrastare con disposizioni di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso della sede da utilizzare.

3.     In caso di punto vendita non esclusivo la cessazione, l'annullamento, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività principale abbinata comporta l'automatica cessazione, annullamento, decadenza, ovvero la revoca, dell'attività di vendita non esclusiva di quotidiani elo periodici.

4.     La vendita di prodotti non alimentari abbinata all'attività di rivendita èsclusiva di quotidiani e periodici è subordinata a preventiva comunicazione di apertura di esercizio commerciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5.     E' altresì data facoltà ai titolari di rivendite esclusive di quotidiani e periodici, di integrare la comunicazione di cui al comma 4 con quella di effettuazione di vendita di prodotti quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi, preincartati e simili, anche in assenza del requisito professionale previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 5, comma 5. Resta salvo il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie.

 

Articolo 13 - Sospensione dell'attività

1.     Il titolare dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici che intenda sospendere l'attività del punto vendita per un periodo superiore ad un mese, deve dame preventiva comunicazione al Comune.

2.     Qualora intenda sospendere l'attività per un periodo superiore a sei mesi, occorre la preventiva autorizzazione comunale il cui rilascio è subordinato alla presenza di gravi documentati motivi non imputabili·all'interessato.

3.     La comunicazione o la richiesta di autorizzazione alla sospensione dell'attività devono contenere l'indicazione del periodo di chiusura dell'esercizio e i motivi della sospensione.

 

Articolo 14 - Decadenza dell'autorizzazione

1.     L'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici è soggetta a decadenza nei seguenti casi:

a)     mancata attivazione del punto vendita entro i termini previsti dall'articolo 5 comma 2;

b)     sospensione dell'attìvità per un periodo superiore ai mesi sei senza preventiva autorizzazione;

c)     perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 114/1998 da parte del titolare.

2.     L'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e/o periodici è inoltre soggetta a decadenza qualora sia cessata per qualsiasi causa o dichiarata decaduta l'attività principale cui il punto vendita è abbinato.

 

Articolo 15 - Parità di trattamento e modalità di vendita

1.     Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

2.     I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

3.     La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a)     il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b)     le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c)     i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d)     è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

 

Articolo 16 - Sanzioni

1.     L'esercizio dell'attività senza prescritta autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 .

 

Articolo 17 - Diritti di istruttoria

1.     I procedimenti amministrativi, delineati nel presente Regolamento per l'attivazione, il trasferimento, il subingresso ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente, sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico e conseguentemente ai diritti di istruttoria stabiliti in base all'articolo 12 del Regolamento di Organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 giugno 2008 (mecc. 2008 01094/016) esecutiva dal 23 giugno 2008.

 

Articolo 18 - Modifiche dei procedimenti

1.     La modifica dei procedimenti ovvero il recepimento di aspetti tecnici relativi alla disciplina del commercio ed alla normativa di settore nonché alle disposizioni igienico-sanitarie, urbanistiche, dettati da modifiche normative, sono approvati con deliberazione della Giunta Municipale.

 

Articolo 19 - Norme transitorie

1.     Il Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 ottobre 2005, esecutiva dal 24 ottobre 2005, come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2008 (mecc. 2008 002390/016) è abrogato.