Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare

n. ord. 214   

2009 07212/008

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2009

 

(proposta dalla G.C. 10 novembre 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRARIS Giovanni Maria

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - CUGUSI Vincenzo - FERRANTE Antonio - FURNARI Raffaella - GALASSO Ennio Lucio - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - LONERO Giuseppe - RATTAZZI Giulio Cesare - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo

 

SEDUTA PUBBLICA    

 

OGGETTO: AREA DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ UBICATA IN PROSSIMITÀ DELLA VIA VEGLIA. PERMUTA CON AREA DI PROPRIETÀ CONDOMINIO "RESIDENZA VEGLIA". ULTERIORI PROVVEDIMENTI. APPROVAZIONE.

 

          Proposta dell'Assessore Viano.  

 

          Nell'anno 1979 veniva approvato il piano particellare d'esproprio di una parte dei terreni ricadenti nell'ambito del P.E.E.P. Zona E/9, strumentale all'edificazione di insediamenti residenziali di tipo economico e popolare e dei servizi di pubblica utilità ad essi inerenti.

          Tra tali aree era altresì incluso il terreno identificato al vecchio catasto terreni al foglio 83, mappale 91, necessario alla realizzazione di un giardino pubblico, ed acquisito dalla Città a seguito di cessione volontaria con atto a rogito Segretario Generale Rocco Orlando Di Stilo rep. 1238 del 4 giugno 1987 (raffigurato con il n. 17 nell'estratto di mappa annesso al citato atto, che si allega al presente provvedimento) (all. 1 - n.           ).

          Le recinzioni realizzate successivamente sulle aree, al fine di delimitare fisicamente il giardino pubblico dai complessi residenziali, dalle aree di pertinenza e dai suoli di proprietà privata prospicienti la via Veglia, non seguirono tuttavia perfettamente il tracciato del piano particellare d'esproprio. In prossimità dell'attuale fabbricato sito al civico 69 della via Veglia, in particolare, la recinzione venne posizionata in totale difformità rispetto al suddetto piano, così che una parte delle aree non oggetto di esproprio finì con l'essere fisicamente annessa al giardino pubblico sopra citato, mentre alcune porzioni di terreno delle quali la Città aveva acquisito la proprietà in esito al summenzionato atto a rogito Segretario Generale Di Stilo non vennero ricomprese e finirono con l'essere annesse alle aree pertinenziali all'edificio di via Veglia 69.

          Proprio su tali ultime aree, con concessione edilizia n. 578 del 31 dicembre 1987, previa demolizione del fabbricato esistente, venne autorizzata la realizzazione di un edificio a quattro piani, oltre a piano interrato destinato ad autorimessa (oggetto di successiva variante n. 764 del 28 agosto 1990). Detta autorimessa finì con l'interessare, sebbene in misura assai ridotta (come emerge dall'estratto di mappa costituente allegato n. 2), anche il sottosuolo dell'area acquisita dalla Città con atto a rogito Segretario Generale Di Stilo del 4 giugno 1987.

          La destinazione urbanistica impressa alle aree dal Nuovo Piano Regolatore risulta coerente rispetto al tracciato delle citate recinzioni, che divide l'area sulla quale è stato realizzato il giardino pubblico, destinata a servizi pubblici (Spazi Pubblici a Parco, per il Gioco e lo Sport), da quella afferente i fabbricati ed i terreni prospettanti la via Veglia, avente una destinazione urbanistica in prevalenza residenziale (come si può evincere dall'unito estratto di P.R.G.) (all. 3 - n.            ).

          Stante la difformità esistente tra situazione di diritto e situazione di fatto, i condomini di via Veglia 69, nella persona dei sig.ri Dentis Maria, Dentis Pietro Paolo, Pallaziol Lucia, Dentis Rosanna, Dentis Carla, Gagnor Armando, Demarchi Mariacarla e Bruno Salvatore, ognuno per la quota di relativa spettanza, con nota in data 8 gennaio 2007 formalizzavano alla Città una proposta di permuta del terreno di loro proprietà, identificato al Catasto Terreni al foglio 1389, mappali 184 e 186, dell'estensione di mq. 19 circa, con l'area comunale descritta al Catasto Terreni al foglio 1389 particelle 181, 182 e 185, della superficie di mq. 21 circa.

          Con successivo atto notaio Merzari rep. n. 52869/16933 del 1 marzo 2007 i suddetti condomini provvedevano a depositare il regolamento di condominio afferente lo stabile (denominato "Residenza Veglia"), mentre con atto del medesimo notaio rep. n. 52870/16934, in pari data, gli stessi procedevano alla divisione dell'immobile in vari lotti ed alla relativa assegnazione in proprietà esclusiva in ragione delle quote possedute da ciascuno. Per mero errore materiale veniva tuttavia inclusa tra i beni oggetto di divisione anche la porzione di box auto ricavata nel sottosuolo dell'area identificata a Catasto Terreni al foglio 1389 n. 181, quale individuata al  Catasto Fabbricati della Città di Torino al Fg. 1389 n. 2 sub. 14 parte, che veniva assegnata in proprietà ai coniugi Dentis Carla e Gagnor Armando nella misura di 1/3 ed alla sola signora Dentis Carla per la rimanente quota di 2/3.

          La proposta di permuta avanzata dai citati condomini ha riscontrato l'interesse della Civica Amministrazione, poiché consentirebbe alla Città di acquisire formalmente la titolarità delle particelle 184 e 186 del Fg. 1389, relativamente alle quali la medesima da lungo tempo cura la manutenzione, in quanto fisicamente annesse al giardino pubblico ivi realizzato (attraverso i periodici interventi di sfalcio erba, rimozione rifiuti ecc.). Al contempo consentirebbe al condominio (subentrato, in esito ai citati atti notaio Merzari rep. n. 52869/16933 e 52870/16934 del 1 marzo 2007, ai singoli condomini nei diritti spettanti agli stessi sui beni comuni) di acquisire realmente la proprietà dell'area della Città annessa alle aree di pertinenza condominale ed ai signori Dentis Carla e Gagnor Armando la titolarità della porzione di box edificato nel sottosuolo, assegnata loro in esito al citato atto a rogito notaio Merzari rep. n. 52870/16934 del 1 marzo 2007.

          Al fine dell'ulteriore seguito del procedimento è stato interpellato il competente Settore Valutazioni Immobiliari, il quale ha proceduto alla stima economica non solo dei beni oggetto di permuta, ma anche dell'indennità per l'occupazione pregressa degli immobili di proprietà della Città, importi che il Condominio (con deliberazione assembleare assunta all'unanimità dei partecipanti al medesimo in data 7 ottobre 2009 e conservata agli atti del Settore proponente), ha dichiarato di accettare. Analoghe valutazioni sono state richieste per quanto attiene alla citata porzione di box interrato, in relazione alla quale si è inoltre posto il problema di addivenire alla stima dell'indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 936, comma 2 Codice Civile, importi che i signori Dentis Carla e Gagnor Armando hanno anch'essi dichiarato di accettare.

          Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno procedere alla permuta degli immobili di rispettiva proprietà tra la Città ed il condominio di via Veglia 69 e, previa presa d'atto dell'acquisizione della proprietà mediante accessione (ex articolo 936 Codice Civile), all'alienazione della porzione di box insistente nel sottosuolo dell'area di titolarità comunale descritta al Catasto Terreni al foglio 1389, mappale 181, quale individuata al Catasto Fabbricati al foglio 1389 n. 2 sub. 14 parte, in favore dei signori Dentis Carla e Gagnor Armando, secondo le condizioni meglio indicate nel dispositivo del presente provvedimento.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1)      di prendere atto dell'acquisto della proprietà mediante accessione, ex articolo 936 comma 2 Codice Civile, della porzione di box auto insistente nel sottosuolo dell'area di titolarità comunale descritta al Catasto Terreni al foglio 1389, mappale 181, dell'estensione di mq. 2 circa (raffigurata con campitura rossa nell'estratto di mappa costituente allegato 2) (all. 2 - n.             ), quale attualmente individuata al Catasto Fabbricati al foglio 1389 n. 2 sub. 14 parte, con la precisazione che le operazioni catastali per l'esatta individuazione del bene saranno effettuate a cura dei signori Dentis Carla e Gagnor Armando, come meglio precisato al punto 6 del dispositivo del presente provvedimento;

2)      di prendere atto che l'indennizzo che dovrà essere versato ai sensi dell'articolo 936 comma 2 Codice Civile dalla Città, quale sommatoria tra il valore dei materiali ed il prezzo della manodopera, è stato stimato dal Civico Ufficio Tecnico in Euro 1.000,00, approvandone la relativa corresponsione ai signori Dentis Carla e Gagnor Armando;

3)      di approvare l'alienazione della porzione di box auto interrato menzionata al precedente punto 1, attualmente individuata al Catasto Fabbricati al foglio 1389 n. 2 sub. 14 parte, a favore dei signori Dentis Carla, nata a Torino il 9 luglio 1937, codice fiscale DNTCRL37L49L219G e Gagnor Armando, nato a Torino il 9 agosto 1932, codice fiscale GGNRND32M09L219L, coniugati in regime di comunione dei beni ed entrambi residenti in Torino, via Veglia n. 69. Poiché, come anticipato, nell'atto a rogito notaio Merzari rep. n. 52870/16934 del 1 marzo 2007, detta porzione è stata, per mero errore materiale, ricompresa tra i beni oggetto di assegnazione in proprietà piena nei confronti dei suddetti signori Dentis e Gagnor, i medesimi nel rogito notarile dovranno prendere atto del summenzionato errore e rinunciare a qualsiasi rivendicazione nei confronti della Città, riconoscendone la piena e pacifica titolarità;

4)      di dare atto che l'alienazione della suddetta porzione avverrà alle seguenti condizioni:

a)       la Città vende e trasferisce in piena proprietà ai signori Dentis Carla e Gagnor Armando la porzione di box auto interrato menzionata al precedente punto 1, attualmente individuata al Catasto Fabbricati al foglio 1389 n. 2 sub. 14 parte. Detta alienazione avverrà, per la quota di 1/3, nei confronti dei suddetti coniugi e per la rimanente quota di 2/3 a favore della sola signora Dentis Carla;

b)      la porzione verrà ceduta a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da diritti reali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, garantendone la Città ogni evizione a norma di legge. La medesima  è già nella materiale disponibilità dei signori Dentis Carla e Gagnor Armando;

c)       il prezzo di alienazione è stato determinato in Euro 3.400,00, oltre ad Euro 375,00 a titolo di indennità di occupazione pregressa (nei limiti del quinquennio antecedente), somme che i signori Dentis Carla e Gagnor Armando dovranno versare in sede d'atto, detratto l'importo di Euro 1.000,00 ad essi spettante ai sensi dell'articolo 936 comma 2 Codice Civile, come meglio precisato al punto 1 del presente disposto deliberativo, così per complessivi Euro 2.775,00;

5)      di approvare la permuta degli immobili infra descritti tra la Città ed il Condominio "Residenza Veglia", di via Veglia 69, alle seguenti condizioni:

a)       la Città trasferisce al Condominio "Residenza Veglia", avente sede in via Veglia 69, codice fiscale 97687310017, la piena proprietà dell'area individuata al Catasto Terreni al foglio 1389 particelle 182 e 185, della superficie di mq. 19 circa (rappresentata con campitura rossa nell'estratto di mappa costituente allegato 4) (all. 4 - n.                ). I suoli ricadono in zona avente, alla stregua del vigente P.R.G., una destinazione urbanistica in prevalenza residenziale (Misto M1) e sono già nella materiale disponibilità del condominio. L'area individuata al Catasto Terreni al foglio 1389 particella 181, destinata a cortile comune e nel cui sottosuolo insiste la porzione di box di cui al punto 1, anch'essa già nella materiale disponibilità del condominio, deve intendersi acquisita alla proprietà condominiale con l'alienazione della sottostante porzione di box interrato a favore dei signori Dentis Carla e Gagnor Armando;

b)      il Condominio "Residenza Veglia", avente sede in via Veglia 69, codice fiscale 97687310017, trasferisce in piena proprietà alla Città l'area individuata al Catasto Terreni al foglio 1389, mappali 184 e 186, dell'estensione di mq. 19 circa (raffigurata con contorno blu nell'allegato estratto di mappa - allegato 4). L'area ricade in zona avente, alla stregua del vigente P.R.G., una destinazione urbanistica a Servizi Pubblici S - lettera "V" - Spazi pubblici a Parco, per il Gioco e lo Sport ed è già nella materiale disponibilità della Città;

c)       l'area della Città viene ceduta a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera da diritti reali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, garantendone la proprietà ogni evizione a norma di legge. L'area di proprietà condominale viene acquisita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libera comunque da persone e cose, diritti reali e personali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, garantendone il condominio ogni evizione a norma di legge;

d)      il valore degli immobili oggetto di trasferimento di proprietà da parte della Città è stato stimato dal Settore Logistica e Valutazioni immobiliari in Euro 3.990,00, importo analogo a quello quantificato per l'acquisizione in proprietà delle aree condominiali descritte al Fg. 1389, mappali 184 e 186. Il condominio sarà inoltre tenuto al pagamento dell'indennità per l'occupazione pregressa delle aree di proprietà comunale, calcolata nei limiti del quinquennio antecedente, quantificata dal Civico Ufficio Tecnico in Euro 1.100,00;

6)      di dare atto che le spese di rogito e conseguenti saranno a carico delle parti in relazione alla reciproca spettanza e, per la Città, saranno sostenute dal Settore competente; viceversa, saranno economicamente a carico del Condominio e verranno effettuate a cura dello stesso, le operazioni necessarie all'esatta individuazione catastale delle aree ed ogni ulteriore incombenza necessaria al fine della corretta trascrizione degli atti permuta presso i pubblici registri immobiliari, ad eccezione di quelle afferenti la porzione di box auto interrata attualmente identificata al Catasto Fabbricati al Fg. 1389 n. 2 sub. 14 parte, che graveranno sui signori Dentis Carla e Gagnor Armando. A tal proposito si dà atto che per mero errore materiale le aree oggetto di acquisizione da parte della Città, individuate, come anticipato, al Catasto Terreni al foglio 1389 particelle 184 e 186, risultano catastalmente già intestate alla Civica Amministrazione, pur essendo di proprietà condominale, così come il mappale 183 del Fg. 1389, non oggetto di alcun negozio giuridico alla stregua del presente provvedimento. In relazione a dette difformità si autorizzano le opportune variazioni di intestazione catastale;

7)      di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei provvedimenti di regolarizzazione contabile che si renderanno necessari;

8)      di demandare ai dirigenti competenti la presa d'atto dei nuovi dati catastali degli immobili, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari al fine della formalizzazione dell'atto di permuta. 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

ALL'EDILIZIA PRIVATA

ED AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE

DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Oggioni

IL DIRIGENTE

SETTORE VALORIZZAZIONE

PATRIMONIO IMMOBILIARE

F.to Villari

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo