Servizio Centrale Consiglio Comunale

n. ord. 163

2009 06831/002

 

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 NOVEMBRE 2010

 

(proposta dei cittadini titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto della Città e dell'articolo 10 del Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BOERO Valter

BONINO Gian Luigi

BRUNO Giuseppe Maurizio

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FURNARI Raffaella GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - FERRARIS Giovanni Maria - LEVI Marta - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - COPPOLA Michele - GANDOLFO Salvatore - RAVELLO Roberto Sergio - SALTI Tiziana.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA     

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI - TESTAMENTO BIOLOGICO.

 

          Proposta comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

Premesso che

 

-        l'articolo 32, comma 2, della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"; vi è ribadita la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario;

-        l'articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

-        l'articolo 2 della Costituzione afferma che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo ?";

 

Considerato che

 

-        la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, articolo 3: Dignità all'integrità personale);

-        la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà saranno tenuti in considerazione";

 

Preso atto che

 

-        il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dopo aver precisato all'articolo 16 che "il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato?", all'articolo 35 afferma che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. (?) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.";

-        lo stesso Codice di Deontologia Medica, all'articolo 38, afferma che "il medico deve attenersi (?) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi. (?) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.";

 

Considerato che

 

-        anche in assenza di una specifica normativa nazionale, come attestato dalla Cassazione, è possibile predisporre un testamento biologico, predisponendo un atto che permette di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso;

-        la Magistratura, esaminando i casi Welby, Englaro, Nuvoli ed altri, pur in assenza di una normativa di dettaglio, ha ritenuto di non procedere penalmente contro i medici e le persone coinvolte;

-        lo Statuto del Comune di Torino, all'articolo 2, comma a), prevede di "tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione";

 

Richiamato

 

che il Consiglio Comunale di Torino, il 19 giugno 2000, ha approvato un Ordine del giorno avente ad oggetto "Eutanasia passiva - eutanasia attiva - assistenza al suicidio ed umanizzazione della morte" con cui si affermava che "il Governo, il Parlamento, le Regioni dovrebbero intervenire con atti legislativi adeguati a favorire nell'ambito del principio di autodeterminazione la previsione di tutti gli strumenti necessari per tutelare sempre la dignità del paziente ed in particolare del morente, con il rispetto della sua volontà e nello spirito di un atteggiamento di fronte alla morte che preveda nuove responsabilità della scienza e della medicina";

 

Rilevato che

 

-        i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

-        i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica e amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire l'archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

-        l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

-        tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte nei trattamenti sanitari e nelle cure di fine vita.  

Tutto ciò premesso,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

          regolarità tecnica come da allegato (all. 1 - n.                 );

          favorevole sulla regolarità contabile (all. 2 - n.               );

          Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A

 

1)      di istituire presso gli Uffici Comunali il Registro dei Testamenti biologici;

2)      di dare atto che l'iscrizione al Registro consente la conservazione delle dichiarazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse volontariamente dai cittadini, denominate ai fini della presente deliberazione "testamento biologico";

3)      di dare atto che l'iscrizione al Registro può essere richiesta da ciascun residente del Comune di Torino;

4)      di dare atto che le iscrizioni nel Registro avvengono con la consegna fatta personalmente dalla persona titolare del diritto di una dichiarazione con firma autenticata a norma di legge che raccoglie le dichiarazioni di volontà relative alla propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia, lesione cerebrale irreversibile o patologia invalidante, che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali in una fase in cui la persona non è più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che lo mantiene in vita;

5)      di dare atto che eventuali dichiarazioni successive si aggiungono quelle precedenti, ovvero le sostituiscono in toto qualora così fosse richiesto al momento della consegna dell'ultima dichiarazione;

6)      di dare atto che il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro;

7)      di dare atto che per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale, l'Ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l'iscrizione nel registro e rilascia copia del testamento biologico ricevuto dal cittadino;

8)      di dare atti che i soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel Registro possono indicare una persona alla quale il Comune, se richiesto dalla persona indicata, dovrà consegnare la documentazione presente nel registro;

9)      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese straordinarie oltre quelle incluse nel bilancio comunale per la gestione dell'anagrafe comunale e per la pubblicizzazione degli atti dell'Amministrazione Comunale.

 

Parere regolarità tecnica come da allegato (allegato 1).

 

IL DIRETTORE DIVISIONE

SERVIZI CIVICI

F.to Giacone

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

 

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Angeleri Antonello, Bruno Giuseppe Maurizio, Cantore Daniele, Carossa Mario, Galasso Ennio Lucio, Ghiglia Agostino, Lonero Giuseppe

 

Non partecipano alla votazione:

Lospinuso Rocco, Porcino Gaetano, Tronzano Andrea

 

PRESENTI 36

VOTANTI 32

 

ASTENUTI 4:

Moretti Gabriele, Troiano Dario, il Vicepresidente Ventriglia Ferdinando, Zanolini Carlo

FAVOREVOLI 28:

Bonino Gian Luigi, Cassano Luca, Cassiani Luca, il Presidente Castronovo Giuseppe, Centillo Maria Lucia, Cerutti Monica, il Sindaco Chiamparino Sergio, Cugusi Vincenzo, Cuntrò Gioacchino, Cutuli Salvatore, Ferrante Antonio, Furnari Raffaella, Gallo Domenico, Gallo Stefano, Genisio Domenica, Gentile Lorenzo, Giorgis Andrea, Grimaldi Marco, Lavolta Enzo, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mauro Massimo, Petrarulo Raffaele, Rattazzi Giulio Cesare, Salinas Francesco, Silvestrini Maria Teresa, Tedesco Giuliana, Trombini Claudio

 

CONTRARI 4:

Boero Valter, Calgaro Marco, Olmeo Gavino, Scanderebech Federica

 

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

        Piccolini

Castronovo