Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Divisione Lavoro Formazione Professionale e Sviluppo Economico

Settore Politiche Sociali per il Lavoro

n. ord. 222   

2009 06142/023

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 DICEMBRE 2009

(proposta dalla G.C. 6 ottobre 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRARIS Giovanni Maria

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

 

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - CUGUSI Vincenzo - FERRANTE Antonio - FURNARI Raffaella - GALASSO Ennio Lucio - GANDOLFO Salvatore - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - LONERO Giuseppe - RATTAZZI Giulio Cesare - ZANOLINI Carlo.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo

 

SEDUTA PUBBLICA     

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO 307 "L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E DISABILI ATTRAVERSO LE PROCEDURE CONTRATTUALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE".

       Proposta del Vice Sindaco Dealessandri,

di concerto con l'Assessore Mangone. 

 

       Il Comune di Torino ha una consolidata tradizione di politiche attive del lavoro in favore di cittadini disabili o variamente svantaggiati, la cui inclusione sociale attraverso l'occupazione costituisce alternativa rispetto alla permanenza o all'ingresso nel circuito assistenziale del disagio e delle difficoltà.

       D'altra parte si è agito anche sul fronte dello sviluppo economico con iniziative di sostegno all'incremento numerico e produttivo delle imprese e, in particolare, con azioni finalizzate a migliorare la capacità delle aziende di creare occupazione, garantendo le condizioni per coniugare lo sviluppo economico con il benessere sociale.

       Tra le diverse azioni realizzate in questa prospettiva, va ricordato il percorso iniziato con il Regolamento 258, approvato nel 1998, avente per oggetto le procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate.

       Tale regolamento traeva spunto dalla normativa nazionale e regionale (Legge 381/1991 e Legge Regionale 18/1994) che faceva riferimento al mondo delle cooperative sociali quale soggetto deputato all'inserimento lavorativo di persone in difficoltà nell'ambito delle forniture pubbliche di beni e servizi, prevedendone una sistematica attuazione negli appalti comunali.

       Poiché la materia degli appalti pubblici è stata oggetto negli ultimi anni di reiterati ed innovativi provvedimenti normativi da parte del legislatore nazionale e comunitario, a causa della crescente incidenza delle commesse pubbliche sull'economia e sulla dinamica concorrenziale, si è reso necessario rivedere il contenuto del Regolamento 258 e sostituirlo con il "Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili" n. 307, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2005 (mecc. 2004 12376/023), attualmente in vigore, il quale, oltre a recepire le novità normative, tiene conto dell'esperienza maturata nell'effettiva applicazione delle disposizioni regolamentari precedenti e ne perfeziona i meccanismi.

       Se ne sintetizzano in prosieguo gli aspetti più significativi.

       Esso stabilisce che almeno il 3% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi per beni e servizi della Città debbano prevedere l'impiego di persone svantaggiate. Nelle gare d'appalto l'individuazione degli affidatari avviene considerando il numero degli svantaggiati impiegati e il progetto di inserimento lavorativo che contiene descrizioni relative alla formazione prevista e ai rapporti con i servizi invianti; per ciascuna persona è successivamente redatto un progetto individuale. Per garantire l'applicazione di corrette condizioni contrattuali e la maggior stabilità occupazionale possibile, il Regolamento prescrive che i lavoratori siano inquadrati nel CCNL della categoria di riferimento e che, in caso di cambiamenti dell'impresa affidataria, l'impresa subentrante garantisca l'assunzione dei soggetti svantaggiati precedentemente impiegati. Infine, sono normati anche gli affidamenti con importi superiori alla soglia comunitaria e quindi aperti a tutte le tipologie d'imprese.

       Il Regolamento 307, utilizzato come modello da molte altre Amministrazioni, si è dimostrato strumento di grande validità e ha consentito di raggiungere notevoli risultati. Ciò è provato da molti dati e informazioni (agli atti dell'Amministrazione) ma due di essi sono qui da ricordare: la spesa per i servizi affidati in tal modo dalla Città, di circa 7.200.000,00 Euro nel 2006, è stata nel 2008 di 9.800.000,00 Euro superando così il 3% della spesa complessiva sostenuta dalla Città; soprattutto, è aumentato il numero delle persone svantaggiate (273 nel 2006, più di 400 nel 2008) che, grazie a questi affidamenti, hanno trovato un lavoro stabile, seguono percorsi d'inserimento lavorativo, economico e sociale, stanno uscendo da percorsi unicamente assistenziali, sviluppano la propria autonomia.

       Sono risultati che confermano la determinazione della Città nel mantenere il proprio impegno a favore delle fasce più deboli della popolazione, un impegno che è tuttavia necessario consolidare e migliorare proprio in considerazione delle modificazioni economiche, sociali e, anche, giuridico-amministrative che caratterizzano questo periodo.

       L'attuale grave situazione di crisi occupazionale sta infatti modificando il quadro socio- economico dalla città e colpisce profondamente proprio chi, per la sua disabilità o per altre forme di svantaggio, più fatica nel trovare o mantenere un lavoro rischiando perciò di scivolare verso condizioni di marginalità o esclusione sempre più gravi e difficilmente recuperabili.

       In più, la recente introduzione di normative (nazionali ed europee) riferite in particolare all'affidamento di forniture e servizi rischiano di rendere inapplicabili alcuni contenuti del Regolamento 307, riducendone fortemente gli effetti.

       Per sviluppare appieno l'efficacia del Regolamento 307, adattandolo al nuovo scenario determinato dalla crisi e per evitare i pericoli di inapplicabilità o di contenzioso derivanti dal mancato recepimento di nuove normative, è quindi urgente e indispensabile un suo aggiornamento.

       In primo luogo perciò il nuovo testo (allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, adegua il Regolamento alla normativa nazionale ed europea. L'applicazione del Decreto Legislativo 12 maggio 2006 n. 163 (Codice degli Appalti), le sue successive integrazioni e altri atti giurisprudenziali obbligano infatti alla riscrittura delle parti riguardanti i contratti sopra soglia comunitaria (Titolo II del nuovo testo).

       E' inoltre necessario contemplare (Titolo IV del nuovo testo) la possibilità di sperimentare i programmi di lavoro protetto, nuove forme di affidamento introdotte dall'articolo 52 del D.L.gs. 163/2006 che ne prevedono l'esecuzione con l'impiego della maggioranza dei lavoratori disabili.

       L'esperienza suggerisce poi modificazioni atte a garantire la maggior chiarezza, imparzialità e certezza possibile nelle procedure di gara e negli affidamenti. Da qui le revisioni riferite ai contenuti dei capitolati, agli elementi ed ai criteri di valutazione dei progetti tecnici e di inserimento lavorativo, ai punteggi da attribuire (Titolo I del nuovo testo e, specificato per le diverse tipologie di affidamenti, Titolo II e Titolo III).

       Il testo proposto (Titolo V) approfondisce gli aspetti riguardanti il monitoraggio degli affidamenti, le verifiche sulla qualità del progetto sociale e gli inserimenti lavorativi, le periodiche valutazioni sui risultati dell'applicazione del Regolamento. Introduce inoltre il confronto con tutti i soggetti interessati, inteso quale elemento utile al miglioramento dell'efficacia del Regolamento.

       Infine puntualizza tutti gli aspetti finalizzati a garantire nei limiti del possibile i lavoratori circa il rispetto delle condizioni contrattuali, la stabilità occupazionale, l'adeguatezza dei percorsi di inclusione lavorativa e sociale (si veda soprattutto il Titolo I).

       Qui di seguito si sintetizza il contenuto del nuovo testo del Regolamento elaborato anche raccogliendo spunti emersi nel tempo, durante numerosi incontri con le Strutture appaltanti, Settori comunali, le Organizzazioni Sindacali, le rappresentanze delle Associazioni di impresa, le Associazioni di volontariato e tutela.

       Il Titolo I:

-      definisce i principi generali che informano il Regolamento e stabilisce l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'individuazione delle imprese aggiudicatarie;

-      prevede che almeno il 3% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi della Città sia destinato a contratti realizzati ai sensi del Regolamento;

-      precisa e definisce le modalità di individuazione dei beni e servizi da affidare e aggiorna le tipologie degli svantaggiati beneficiari alle normative nazionali e comunitarie;

-      stabilisce l'obbligo per le imprese aggiudicatarie di redigere, in collaborazione con i servizi invianti, un progetto individuale d'inserimento lavorativo per il personale svantaggiato o disabile;

-      dettaglia le garanzie per i lavoratori, ai quali deve essere assicurato l'inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento;

-      impone all'impresa subentrante l'assunzione delle persone svantaggiate utilizzate dall'impresa precedente e incentiva l'applicazione delle medesime condizioni agli altri lavoratori.

       Il Titolo II riguarda i contratti per la fornitura di beni e servizi sopra soglia comunitaria:

-      stabilisce che gli atti di gara contengano l'obbligo di impiegare persone svantaggiate in misura non inferiore al 20% delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione;

-      prescrive che l'offerta tecnica comprenda anche un progetto di inserimento lavorativo di cui dettaglia finalità, contenuti e modalità, quali numero e monte ore dei lavoratori svantaggiati impiegati, contratti applicati, caratteristiche di reperimento e inserimento, organizzazione del lavoro, percorsi formativi, rapporti con i servizi invianti;

-      precisa gli elementi da valutare e i punteggi da attribuire ai progetti di inserimento lavorativo.

       Il Titolo III tratta delle convenzioni stabilite con le cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991 per la fornitura di beni e servizi sotto la soglia comunitaria:

-      indica le caratteristiche dei servizi affidabili con convenzione alle cooperative sociali ed i requisiti che queste devono possedere;

-      definisce le condizioni di ammissione alla gara, i contenuti delle offerte, gli elementi ed i criteri per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo già indicati nel Titolo II adeguandoli alle particolarità di questa tipologia di affidamenti;

-      riprende e precisa gli elementi già indicati nel Titolo I per garantire ai lavoratori condizioni di lavoro e stabilità occupazionale ottimali.

       Il Titolo IV si riferisce ai programmi di lavoro protetto descritti dall'articolo 52 del D.Lgs. 163/2006:

-      richiama le caratteristiche definite dal D.Lgs. 163/2006 circa questa tipologia di appalti che prevede l'esecuzione dei servizi con l'impiego della maggioranza dei lavoratori disabili;

-      prevede la possibilità che i laboratori di lavoro protetto possano rappresentare una parte dell'appalto affidato;

-      precisa i requisiti delle imprese chiamate a realizzarli, gli elementi che le offerte devono contenere, gli aspetti e i criteri da utilizzare per l'aggiudicazione.

       Il Titolo V concerne le attività di controllo e valutazione dei singoli affidamenti e dell'applicazione del Regolamento:

-      definisce contenuti, modalità e strumenti per il monitoraggio e la verifica degli affidamenti e, in particolare, della realizzazione del progetto di inserimento lavorativo, degli obblighi contrattuali assunti, dell'inquadramento contrattuale del personale impegnato, della realizzazione dei progetti individuali;

-      fissa le sanzioni da applicare in caso di violazioni agli obblighi contrattuali;

-      definisce contenuti e forme della relazione annuale sugli esiti dei monitoraggi effettuati e sull'applicazione del Regolamento;

-      indica il confronto partecipato con tutti i soggetti interessati (Amministrazione, Strutture appaltanti, Associazioni delle imprese affidatarie, Associazione dei beneficiari degli inserimenti lavorativi, ecc.) quale mezzo per la valutazione dei risultati derivanti dall'applicazione del Regolamento e l'individuazione di proposte tese a migliorarne l'efficacia.

       Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento sarà richiesta l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.

       Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

       Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 5 e 6.

       Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 2, 4, 8, e 10 (all. 2-6 - nn.               ).

       La Circoscrizione 3 ha espresso parere favorevole (all. 7 - n.        ), con le seguenti osservazioni:

-      che venga prevista una riserva di posti pari ad almeno il 20% delle persone inserite per chi ha un handicap intellettivo, psichico o fisico che comporti limitata autonomia del soggetto;

-      Titolo I - Disposizioni generali, Articolo 1, comma 1: sostituire la frase "promuove l'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili" con la frase "promuove l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate e persone disabili";

-      Titolo IV - Programmi di lavoro protetto, articolo 17, commi 1-2-3: sostituire le parole "lavoro protetto" con le parole "lavoro protetto e laboratori protetti".

       Si ritiene di poter accogliere la prima osservazione inserendo, all'interno del Regolamento (Allegato 1), che è parte integrante della deliberazione, all'articolo 20, comma 2, lettera a) dopo le parole: "favorire l'inserimento equilibrato delle diverse tipologie di soggetti svantaggiati e disabili con particolare riferimento ai portatori di handicap intellettivo, psichico o fisico che comporti limitata autonomia del soggetto", le parole "riservando a questi ultimi un numero di posti di lavoro pari almeno al 20% di quelli complessivi".

       Per quanto riguarda la seconda osservazione, si ritiene di poterla accogliere; pertanto all'interno del Regolamento (Allegato 1), che è parte integrante della deliberazione, all'articolo 1 comma 1 le parole "lavoratori svantaggiati e lavoratori disabili" vengono sostituite con le parole "persone svantaggiate e persone disabili".

       Per quanto riguarda la terza osservazione, essa non è compatibile con l'ambito di applicazione del regolamento stesso, che ha per oggetto l'inserimento attivo dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro e non l'inserimento degli stessi in ambiti protetti ma non riconosciuti come attività economiche.

       La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole (all. 8 - n.        ), con le seguenti osservazioni:

-      Titolo V - Controlli, Articolo 20, comma 2, sostituire la lettera a) col seguente testo: "favorire l'inserimento equilibrato delle diverse tipologie di soggetti svantaggiati e disabili con particolare riferimento ai portatori di handicap intellettivo, psichico o fisico che comporti limitata autonomia del soggetto, riservando un numero di posti di lavoro pari almeno al 20% di quelli complessivi a loro favore".

       L'osservazione è già stata accolta e inserita all'interno del Regolamento (Allegato 1), che è parte integrante della deliberazione, all'articolo 20, comma 2, lettera a).

       La Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole (all. 9 - n.        ), con le seguenti osservazioni:

-      Titolo I - Disposizioni generali, Articolo 4, comma 4: aggiungere la frase "Se il lavoratore è disabile il progetto specifico individuale viene redatto in collaborazione con i Servizi Sociali e Sanitari, ognuno per la parte di propria competenza";

-      Titolo I - Disposizioni generali, Articolo 2, comma 2: aggiungere la frase "garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese l'inserimento di portatori di handicap intellettivo o fisico con limitata autonomia o psichiatrico in misura non inferiore al 20% delle persone inserite";

-      prevedere, al fine di incentivare la scelta di queste persone, nei vari capitolati un punteggio maggiore a chi dimostra (vuoi cooperative sociali, vuoi imprese profit) disponibilità ad assumere lavoratori disabili e svantaggiati.

       Si ritiene di non poter accogliere la prima osservazione, in quanto è sostanzialmente già presente nella formulazione attuale, all'interno dello stesso comma 4.

       La seconda osservazione è già stata accolta, ma inserita all'interno del Regolamento (Allegato 1), che è parte integrante della deliberazione, all'articolo 20, comma 2, lettera a).

       Per quanto riguarda la terza osservazione, si ritiene di non poterla accogliere, perchè quanto richiesto è già oggetto di specifica previsione all'articolo 9 comma 2, lettera a).  

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare le modificazioni al "Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili" n. 307 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2005 (mecc. 2005 12376/023) il cui testo definitivo è allegato al presente provvedimento (all. 1 - n.          ), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2)     di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa e che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3)     di dare atto che il Regolamento n. 307 resta applicato per gli affidamenti in essere alla data di approvazione della presente deliberazione e fino alla loro naturale scadenza.  

 

IL VICESINDACO

F.to Dealessandri

 

L'ASSESSORE ALL'ORGANIZZAZIONE

F.to Mangone

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE

POLITICHE SOCIALI PER IL LAVORO

F.to Denicolai

IL DIRIGENTE COORDINATORE

SERVIZIO CENTRALE

CONTRATTI APPALTI ECONOMATO

F.to Sciajno  

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 

 

Regolamento 307 "Inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili
attraverso le procedure contrattuali della Pubblica Amministrazione"

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1.     Nell'ambito delle iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, la Città di Torino, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi ed in armonia con quanto previsto dalla legislazione italiana e comunitaria, promuove l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate e persone disabili.

2.     Il criterio di aggiudicazione adottato per le procedure di affidamento ai sensi del presente regolamento è quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri dettagliati nei successivi articoli 9, 14 e 19.

 

Articolo 2 - Beneficiari delle disposizioni del presente regolamento

1.     Sono beneficiari delle disposizioni del presente regolamento le persone di cui all'articolo 2, lettera k), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e più precisamente:

-      i soggetti di cui all'articolo 4 della Legge 381/1991;

-      i soggetti individuati come svantaggiati dai Regolamenti vigenti dell'Unione Europea.

2.     L'individuazione dei soggetti da inserire può avvenire sulla base di elenchi, comprendenti le varie tipologie di svantaggio, predisposti dalla Divisione Lavoro di concerto con i Servizi Socio-Assistenziali cittadini e con le rappresentanze delle organizzazioni non profit operanti sul territorio ed in collaborazione con i Centri per l'Impiego e le ASL cittadine.

3.     La gestione degli elenchi avviene nel rispetto:

-      dei principi di cui alla Legge 125/1991;

-      di quanto disposto agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276;

-      di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

 

Articolo 3 - Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1.     Il Comune di Torino destina agli affidamenti di cui all'articolo 1 una percentuale di almeno il 3% dell'importo complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi. Analoghe condizioni potranno essere definite con il rinnovo dei contratti di servizio.

2.     La Divisione Lavoro, sentite le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni, propone annualmente al CODIR, per l'inserimento nel PEG, un elenco di beni e servizi rispetto ai quali attivare procedure negoziali o convenzioni caratterizzate dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili.

3.     Il Direttore Generale, con il supporto della Divisione Lavoro, garantisce il raggiungimento della percentuale stabilita.

4.     Le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni del Comune comunicano alla Divisione Lavoro gli appalti di servizi e forniture che intendono attivare. Analoga procedura va utilizzata dalle Divisioni, dai Servizi Centrali e dalle Circoscrizioni, nel caso in cui si intenda appaltare la fornitura di beni o servizi, già oggetto di affidamenti con inserimenti lavorativi, con applicazione della ordinaria disciplina sui contratti. In questo caso la richiesta deve essere motivata e accompagnata da un progetto che illustri come si intendono attenuare le possibili conseguenze sociali.

 

Articolo 4 - Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo

1.     Ai lavoratori disabili e svantaggiati inseriti in aziende aggiudicatarie di contratti di fornitura di beni o di servizi con la Città di Torino, dovrà essere assicurato l'inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento stipulato con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2.     Qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, l'inquadramento delle persone inserite come soci lavoratori è consentito a condizione che:

-      le condizioni retributive e previdenziali non siano peggiorative rispetto al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti, con riferimento al settore di attività oggetto dell'appalto. In ogni caso le condizioni normative, retributive e previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto nazionale delle cooperative sociali che fa da riferimento per le Tabelle Ministeriali previste dall'articolo 87 del Decreto Legislativo 163/2006, che recepisce le disposizioni della Legge 327/2000;

-      che sia lasciata a discrezione del lavoratore la scelta di aderire in qualità di socio o essere inquadrato come dipendente.

3.     I titolari di borse lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all'ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio.

4.     L'aggiudicatario è tenuto, per il personale svantaggiato o disabile, a redigere con la collaborazione dei Servizi sociali o sanitari territoriali, un progetto specifico individuale, che sarà oggetto di accertamento ed ispezione da parte della Divisione Lavoro.

 

Articolo 5 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi

 

1.     Qualora l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, l'impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto comprensivo dell'obbligo di inserimento lavorativo è tenuta ad assumere le persone svantaggiate ed appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere qualora più favorevoli.

2.     Per i contratti di fornitura di servizi a carattere continuativo, qualora non sia indicata dal bando l'obbligatorietà di applicazione di un CCNL che impegni il subentrante alla riassunzione dei lavoratori impiegati nel servizio, il progetto di inserimento lavorativo dovrà indicare l'impegno ad assumere tutti i lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio che risultino assunti a tempo indeterminato o determinato da almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del bando.

3.     Per gli altri lavoratori, il medesimo impegno potrà essere indicato nel progetto tecnico ed essere oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 9, comma 1 lettera a1).

4.     Qualora il servizio oggetto del contratto risulti ridotto rispetto all'affidamento precedente, l'Amministrazione chiederà alle parti di incontrarsi per verificare le possibilità di garantire i livelli occupazionali precedenti; costituirà inoltre elemento di valutazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 9, comma 1 lettera a1), del presente regolamento, la disponibilità a ricollocare gli eventuali lavoratori in esubero in altre attività dell'aggiudicataria in Torino.

5.     Il bando può prevedere la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori annualità nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 57, comma 5 lettera b), del Decreto Legislativo 163/2006.

 

TITOLO II - INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CONTRATTI
PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

 

Articolo 6 - Ambito di applicazione

1.     Il presente titolo si applica ai contratti per la fornitura di beni e servizi sopra soglia comunitaria - con esclusione di quelli in materia socio sanitaria ed educativa - aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

 

Articolo 7 - Bandi di gara e capitolati

1.     Negli affidamenti di cui al presente titolo, gli atti di gara possono introdurre tra le condizioni di esecuzione l'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate come individuate dall'articolo 2 del presente regolamento esplicitandone il contenuto nel bando di gara e nel capitolato d'oneri.

2.     Il capitolato speciale d'appalto contiene l'indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo in misura complessiva non inferiore al 20% delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione.

 

Articolo 8 - Progetto di inserimento lavorativo

1.     Negli appalti di cui al presente titolo le offerte tecniche dei concorrenti dovranno contenere una sezione dedicata all'inserimento lavorativo.

2.     Tale sezione dovrà comprendere le seguenti indicazioni:

a)     numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore effettivo complessivo per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi e per l'esecuzione delle prestazioni);

b)     modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;

c)     obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo; azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;

d)     modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;

e)     metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro;

f)     composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo;

g)     soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro e occasioni di integrazione sociale.

3.     Quando l'offerta è presentata da imprese raggruppate o da consorzi essa contiene specificazioni in ordine alla parte di attività svolta da ciascuna singola impresa, coerente con le rispettive potenzialità operative.

Articolo 9 - Valutazione dell'offerta caratterizzata da progetto di inserimento lavorativo

1.     All'offerta comprensiva di un progetto di inserimento lavorativo i punteggi sono così attribuiti:

a)     offerta tecnica, da 40 a 60 punti, così suddivisi:

A1  -  progetto di inserimento lavorativo: da 30 a 40 punti;

A2  -  progetto tecnico: da 10 a 20 punti;

b)     prezzo: da 40 a 60 punti.

In ogni caso la sommatoria dei punteggi previsti dal bando deve essere pari a 100.

2.     La valutazione della parte progettuale relativa all'inserimento lavorativo è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

a)     incidenza occupazionale (numero di persone e monte ore lavorativo inteso come ore lavorative di effettivo servizio) relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili:   da 9 a 15 punti

b)     azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento:   da 8 a 10 punti;

c)     modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, percorsi formativi:   da 8 a 10 punti;

d)     composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo:     da 4 a 5 punti;

e)     soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale:     da 1 a 3 punti.

3.     La valutazione del progetto tecnico potrà tenere in debita considerazione gli impegni indicati nei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del presente Regolamento.

4.     Della commissione di gara fa parte un esperto in inserimenti lavorativi designato dal Direttore della Divisione Lavoro.

5.     Per quanto concerne il prezzo, il punteggio massimo è assegnato all'offerta con il prezzo più basso, la quale costituisce parametro per la valutazione proporzionale delle restanti offerte secondo la seguente equazione: punteggio = (punteggio del prezzo)*A/B, dove A = offerta economicamente più vantaggiosa; B = offerta in esame.

6.     L'incidenza occupazionale di cui al punto 2 sarà presa in considerazione anche nell'ambito della verifica di congruità dell'offerta, con particolare riguardo alla corrispondenza tra il monte ore formulato nell'offerta tecnica e quello indicato nell'offerta economica.

 

TITOLO III

convenzioni con cooperative sociali relative alla fornitura di beni o servizi sotto soglia comunitaria

 

Articolo 10 - Individuazione di beni e servizi

1.     La Divisione Lavoro valuta le proposte delle rappresentanze del mondo della cooperazione indicanti gli ambiti in cui stipulare le convenzioni con le cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991 e della legislazione regionale vigente - con esclusione dei servizi socio sanitari ed educativi -, e ne verifica la realizzabilità con i Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni interessate.

2.     Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura.

3.     Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di servizi che presentino uno dei seguenti connotati:

a)     alta incidenza di manodopera;

b)     mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;

c)     idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.

4.     Forniture di beni e servizi precedentemente aggiudicate in applicazione della ordinaria disciplina sui contratti dell'Amministrazione possono essere affidate a cooperative sociali solo nel caso in cui la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 381/1991 non comporti una diminuzione dei livelli occupazionali presso le imprese già aggiudicatarie.

 

Articolo 11 - Individuazione delle cooperative sociali da interpellare

1.     I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni inviano la richiesta di offerta, ove possibile, ad almeno cinque cooperative sociali in possesso dei seguenti requisiti:

a)     iscrizione all'Albo regionale, sezione provinciale di Torino, delle Cooperative Sociali;

b)     esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;

c)     sede operativa in Torino o nei Comuni limitrofi specificamente indicati nella richiesta di offerta.

2.     E' possibile interpellare un'unica cooperativa sociale, alla quale va comunque richiesta la presentazione del progetto di inserimento lavorativo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)     il valore dei beni o dei servizi non superi Euro 25.000;

b)     ricorrano particolari condizioni di unicità del prestatore di servizio.

 

Articolo 12 - Elementi della richiesta di offerta e condizioni di ammissione alla gara

1.     La richiesta di offerta indica i tempi e le modalità di pagamento delle prestazioni eseguite dalla cooperativa sociale.

2.     Il legale rappresentante della cooperativa sociale invitata attesta sotto la propria responsabilità l'assenza delle cause di esclusione e la presenza dei requisiti di ammissione a pubblici appalti indicati nella richiesta di offerta. La documentazione comprovante la sussistenza di tali condizioni è acquisita d'ufficio dalla Civica Amministrazione ed è preliminare alla stipulazione della convenzione.

 

Articolo 13 - Contenuto delle offerte relativamente al progetto di inserimento lavorativo
ed alle potenzialità operative della cooperativa

1.     Le offerte contengono un progetto di inserimento lavorativo con gli elementi di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

2.     Possono altresì prevedere un progetto tecnico relativo all'attività oggetto dell'appalto.

 

Articolo 14 - Valutazione del progetto di inserimento lavorativo

1.     Per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo il Dirigente del Servizio Centrale, della Divisione o della Circoscrizione si avvale della consulenza di un esperto in inserimenti lavorativi designato dal Direttore della Divisione Lavoro.

 

2.     La valutazione del progetto di inserimento lavorativo avverrà con i criteri e l'attribuzione dei relativi punteggi indicati al precedente articolo nel caso sia previsto il progetto tecnico quale parte dell'offerta.

3.     Qualora non sia prevista la presentazione di un progetto tecnico, i punteggi saranno attribuiti come segue:

-      prezzo: da 40 a 60 punti;

-      progetto di inserimento lavorativo: da 40 a 60 punti, attribuiti sulla base dei seguenti elementi:

a)     incidenza occupazionale (numero di persone e monte ore lavorativo inteso come ore lavorative di effettivo servizio) relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili:   da 13 a 20 punti

b)     azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento:   da 10 a 14 punti

c)     modalità organizzative del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, percorsi formativi:   da 10 a 14 punti

d)     composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo:   da 5 a 7 punti

e)     soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale:    da 2 a 5 punti.

 

Articolo 15 - Subappalto

1.     La cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza occupazionale che comportino l'uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità e prestazioni lavorative molto complesse o specialistiche, purché il valore di tali attività non superi il 10% dell'importo complessivo della convenzione.

2.     Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

 

Articolo 16 - Norme applicabili - Rinvio

1.     Per quanto concerne l'inquadramento delle persone inserite, i criteri di scelta del contraente, i rinnovi e gli inserimenti, si applicano, ove occorra in analogia, le disposizioni del Titolo II del presente regolamento.

 

TITOLO IV - PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO

 

Articolo 17 - Ambito di applicazione

1.     Il presente Titolo si applica agli appalti la cui esecuzione è riservata a programmi di lavoro protetto come definiti dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 163/2006.

2.     La riserva dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto può essere limitata ad una parte dell'appalto quando lo stesso preveda parti della prestazione separabili ed autonome elencate nel bando di gara come secondarie ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006.

3.     La riserva, totale o parziale, dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto deve in ogni caso essere indicata nel bando di gara e può essere prevista anche per appalti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.

Articolo 18 - Requisiti di partecipazione

1.     La partecipazione alle gare di cui al presente titolo è riservata ai soggetti di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo 163/2006 i quali, nell'esecuzione dell'appalto, si avvalgono di piani che vedono coinvolta la maggioranza di lavoratori disabili, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale.

2.     I partecipanti alle gare debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione e di quelli speciali previsti in ragione della tipologia dell'appalto.

 

Articolo 19 - Modalità di aggiudicazione

1.     Le gare di cui al presente titolo sono aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i seguenti criteri:

-      progetto relativo al programma di lavoro protetto;

-      prezzo;

-      eventuali criteri pertinenti all'oggetto dello specifico appalto.

2.     Della Commissione di gara fa parte un esperto di inserimenti lavorativi indicato dal Direttore della Divisione Lavoro tra i dipendenti dell'Amministrazione comunale.

3.     Il progetto relativo al programma di lavoro protetto deve contenere gli elementi indicati all'articolo 8 del presente Regolamento.

 

TITOLO V - CONTROLLI

 

Articolo 20 - Monitoraggio degli inserimenti

1.     Alla Divisione Lavoro è demandata l'attività di monitoraggio complessivo degli inserimenti lavorativi effettuati dall'Amministrazione Comunale.

2.     L'attività di monitoraggio è indirizzata alle seguenti finalità:

a)     favorire l'inserimento equilibrato delle diverse tipologie di soggetti svantaggiati e disabili, con particolare riferimento ai portatori di handicap intellettivo, psichico o fisico che comporti limitata autonomia del soggetto, riservando a questi ultimi un numero di posti di lavoro pari almeno al 20% di quelli complessivi.;

b)     rispondere a specifiche situazioni di emergenza occupazionale;

c)     verificare, anche in collaborazione con i servizi sociali e sanitari invianti, la congruenza tra mansioni attribuite e progetti di sviluppo delle autonomie dei soggetti da inserire.

3.     Ogni anno la Divisione Lavoro predispone una relazione scritta sugli esiti dei monitoraggi effettuati e sull'applicazione del presente regolamento 307. Tale documento è la base del confronto partecipato con tutti i soggetti interessati (Amministrazione, Strutture Appaltanti, associazioni delle imprese affidatarie, associazioni dei beneficiari degli inserimenti lavorativi, parti sociali) finalizzato a stimare i risultati anche in termini di valore sociale aggiunto, valutare qualità e quantità degli inserimenti lavorativi, valutare la concreta applicazione del presente regolamento e individuare proposte per migliorarne l'efficacia.

 

Articolo 21 - Verifica dell'esecuzione dei contratti

1.     Alla Divisione Lavoro è demandata la verifica dell'effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo presentati dagli aggiudicatari degli appalti di cui al presente regolamento con le seguenti modalità:

a)     le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni inviano alla Divisione Lavoro copia del progetto di inserimento lavorativo presentato dall'aggiudicatario del contratto e delle determinazioni dirigenziali ad esso connesse;

b)     individuate le persone da inserire, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Divisione Lavoro l'elenco di tutti i lavoratori inseriti utilizzando le forme di crittografia previste dal Decreto Legislativo 196/2003 ed adottate dalla Città di Torino nel Documento programmatico della sicurezza, unitamente al numero di matricola INPS ed a copia del modello CUD di ciascuno;

c)     l'impresa aggiudicataria, entro sei mesi dalla stipula del contratto, dovrà inviare alla Divisione Lavoro i progetti individuali di inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali;

d)     l'impresa affidataria è tenuta ad inviare annualmente alla Divisione Lavoro una relazione sull'andamento degli inserimenti lavorativi realizzati;

e)     la Divisione Lavoro verifica l'adempimento degli obblighi contrattuali, anche mediante colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate.

2.     La violazione dell'obbligo di inserire la percentuale e la tipologia di soggetti contrattualmente prevista comporta la risoluzione del contratto.

3.     La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto di inserimento lavorativo comporta l'applicazione di una penale, da prevedersi nel capitolato speciale d'appalto in misura non inferiore al 2 per mille e non superiore al 2% dell'importo del contratto. Il permanere dell'inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.

4.     L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999 e s.m.i.). Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.