Vice Direzione Generale Tecnici - Ambiente - Edil.Res.Pubbl. -Sport

Ciclo dei Rifiuti

n. ord. 168

2009 06043/112

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 OTTOBRE 2009

 

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

(proposta dalla G.C. 29 settembre 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DELL'UTRI Michele - LEVI Marta - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CASSANO Luca - CUTULI Salvatore - MINA Alberto - PORCINO Gaetano.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO - A.M.I.A.T. S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITA' INVERNALE. APPROVAZIONE.

       Proposta dell'Assessora Sestero,

di concerto con il Vicesindaco Dealessandri.

 

       L'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino - A.M.I.A.T. S.p.A. è la società a totale partecipazione pubblica che gestisce l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, senza vincoli di territorialità.

       La Società, in virtù delle previsioni contenute nel proprio Statuto, gestisce, tra l'altro, il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari ed il servizio di rimozione della neve.

       La società può inoltre effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale.

       A partire dall'anno 2000 la Città di Torino affidava in capo all'AMIAT S.p.A., la gestione del servizio pubblico concernente la viabilità invernale sull'intero territorio comunale.

       Infatti, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 181 del 23 ottobre 2000 (mecc. 2000 08807/33), esecutiva dal 6 novembre 2000, approvava, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 142/1990, l'affidamento della gestione del servizio di viabilità invernale con l'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., siglabile AMIAT S.p.A., approvandone il relativo contratto di servizio con validità dal 31 ottobre 2000 sino al 30 aprile 2003 e stipulato con la società in oggetto in data 21 febbraio 2002.

       La scelta di tale affidamento era determinata dall'esigenza di valorizzare costantemente la società nel territorio cittadino e dalla caratteristica del servizio di viabilità invernale quale attività di pubblico interesse connessa all'igiene del suolo, al fine di poter ottimizzare il servizio, potenziandone l'efficacia e migliorandone gli aspetti qualitativi.

       Successivamente il Consiglio Comunale con deliberazione n. 149 del 20 ottobre 2003 (mecc. 2003 07893/112), esecutiva dal 3 novembre 2003, approvava il contratto di servizio della viabilità invernale, stipulato con l'AMIAT in data 13 febbraio 2004 con durata fino al 31 marzo 2006.

       Nel frattempo, con riferimento all'affidamento del servizio, intervenivano delle novità in merito alla normativa nazionale in materia di gestione dei servizi pubblici locali, che eliminavano la distinzione tra servizi a rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale e la relativa individuazione in un apposito regolamento.

       Veniva, altresì, introdotta la nuova distinzione tra servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica, prevedendo comunque tre nuove modalità di affidamento per l'erogazione dei servizi aventi rilevanza economica che poteva avvenire con conferimento della titolarità:

a)     a società di capitale individuata attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica;

b)     direttamente a società miste in cui il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gara ad evidenza pubblica;

c)     con affidamento in house direttamente a società a capitale interamente pubblico, qualificabile quale organismo di diritto pubblico, ossia di una società che sia a totale partecipazione pubblica, sulla quale sia esercitato un controllo analogo a quello esercitato dall'Ente Locale sui propri servizi, che realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici controllanti.

       Mancando nell'ipotesi di affidamento di servizi afferenti la viabilità invernale una specifica normativa di settore, e sussistendone i requisiti, risultava essere applicabile l'affidamento in house della gestione dei servizi in oggetto all'AMIAT S.p.A..

       In occasione della scadenza del predetto Contratto di servizio della viabilità invernale, stipulato con l'AMIAT in data 13 febbraio 2004, il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 192 del 9 ottobre 2006 approvava l'affidamento del servizio della viabilità invernale fino al 31 marzo 2015, mentre lo schema di contratto disciplinante il servizio di viabilità invernale aveva durata fino al 31 marzo 2009, con l'esplicita previsione della possibilità di rinnovo dello stesso.

       Il predetto contratto di servizio della viabilità invernale, approvato con la predetta deliberazione n. 192 del 9 ottobre 2006,veniva  stipulato con l'AMIAT in data 18 dicembre 2006 con durata fino al 31 marzo 2009.

       Quanto all'affidamento del servizio della viabilità invernale fino al 31 marzo 2015, si precisa che la Società in oggetto è ed era in possesso delle caratteristiche dell'organismo di diritto pubblico di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) T.U.E.L.; inoltre ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:

a)     gli indirizzi così come da statuto e contratto di servizio;

b)     la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo;

c)     i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio; gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti.

       Alla luce delle sopra esposte osservazioni si ritiene opportuna e necessaria la continuazione dell'erogazione del servizio da parte dell'AMIAT S.p.A. - continuando la medesima ad essere in possesso dei requisiti dell'affidamento in house o della cosiddetta delegazione interorganica - sul territorio comunale e su alcuni tratti di strade intercomunali interessati da fenomeni di gelo e da precipitazioni nevose, procedendo con la stipulazione del contratto di servizio allegato alla presente deliberazione (allegato 1) in esame, nell'ambito dell'affidamento a suo tempo effettuato con la deliberazione del 9 ottobre 2006 summenzionata ed avente durata fino al 31 marzo 2015, data la natura stagionale del servizio e tenendo conto, altresì, che l'affidamento del servizio di igiene ambientale ed il relativo contratto stipulato sempre con AMIAT scade il 31 dicembre 2014.

       Si riconduceva così ad unità la durata dei due affidamenti. Nell'ambito dell'affidamento del servizio di viabilità invernale, come sopra descritto il contratto ha durata dal 1 novembre 2009 al 31 marzo 2012 e potrà essere rinnovato. Sul punto occorre rilevare che in materia di affidamenti di servizi pubblici locali è nuovamente intervenuto il D.L. 135/2009, pubblicato in data 25 settembre 2009 che, in sede di modificazione dell'articolo 23 bis del D.L. 112/2008, ha introdotto il regime transitorio degli affidamenti precisando tra l'altro che "a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011": pertanto, il termine conclusivo dell'affidamento del servizio di viabilità invernale parrebbe anticipato, in applicazione della novella normativa, alla data del 31 dicembre 2011. Tuttavia, poiché il servizio viene effettuato stagionalmente, appare opportuno e necessario, al fine di garantire la continuità del servizio, prevedere che la scadenza sia comunque quella del 31 marzo 2012.

       La continuazione dell'erogazione del servizio da parte di AMIAT S.p.A. è finalizzata, inoltre, alla valorizzazione costante della Società nel territorio cittadino, la quale offre un servizio di viabilità invernale che costituisce un'attività di pubblico interesse connessa all'igiene del suolo.

       Quanto al Contratto di servizio allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, occorre sottolineare che l'articolo 9 del predetto contratto evidenzia il richiamo alla normativa vigente in materia di Carta della Qualità dei Servizi.

       Infatti, la normativa relativa alla Carta della Qualità dei Servizi è in continua evoluzione essendo intervenuto sulla questione dapprima l'articolo 2, comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio, prevede per gli Enti Locali una serie di specifici adempimenti; successivamente sulla medesima questione è altresì intervenuto l'articolo 30 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile) il quale è applicabile ai servizi pubblici locali limitatamente al primo comma che statuisce che "Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente".

       Pertanto, poiché il Contratto di servizio risulta essere di ampio respiro in quanto avente durata pluriennale, al fine di evitare richiami a normative obsolete e superate, si prevede la formulazione in base alla quale la Carta della Qualità dei Servizi debba essere adottata secondo la vigente normativa in materia, in considerazione, altresì, del fatto che la stessa Carta dovrà essere adottata entro sei mesi dalla data di stipulazione dell'allegato contratto di servizio.

       Il budget per la stagione 2009/2010 è fissato in Euro 5.534.274,57 oltre IVA e comprende una parte a copertura dei costi fissi gestionali stimata in Euro 2.260.765,58 oltre IVA, mentre la restante parte per costi variabili in relazione agli interventi effettuati verrà liquidata a misura con l'applicazione dei prezzi unitari per ogni intervento.

       La Società ha dimostrato nel corso degli anni di ottimizzare il servizio, potenziandone l'efficacia e migliorandone gli aspetti qualitativi. Inoltre si è constatato che la Società ha offerto nel corso dell'espletamento del suddetto servizio, celerità di intervento sui fenomeni di gelo e sulle precipitazioni nevose, garantendo così un efficace esercizio della viabilità nella stagione invernale.

       Durante la vigenza del contratto 2006/2009 ed in particolare nell'ultimo anno, si è valutata l'opportunità  di modificare alcune modalità di intervento, al fine di assicurare un servizio il più possibile efficiente e puntuale e che meglio risponda all'esigenza di garantire, in caso di precipitazioni nevose, la percorribilità della rete viaria di Torino.

       In particolare nell'ambito del nuovo "Piano dei Servizi" allegato alla presente deliberazione (allegato 1.1) si è ritenuto opportuno equiparare sotto il profilo dell'operatività del servizio l'area viaria compresa tra corso Moncalieri e l'asse corso Giovanni Lanza/corso Quintino Sella alla zona definita "bassa collina" in quanto nel corso degli ultimi anni non si sono riscontrate significative differenze sull'entità delle precipitazione nevose tra le due aree che invece, nel precedente piano dei servizi, erano oggetto di interventi differenziati.

       Si è inoltre ritenuto opportuno prevedere una revisione dei livelli di intervento che si riducono a quattro rispetto ai cinque pianificati in precedenza, tenuto conto che il "Livello Viola", non più contemplato dal nuovo Piano dei Servizi, in realtà prevedeva un impiego di mezzi e risorse analogo a quelle utilizzate nel "Livello Rosso" creando notevoli difficoltà agli appaltatori nell'individuazione dei percorsi da seguire durante le operazioni di sgombero neve.

       In materia di eventi di carattere nevoso che possono interessare la Città, in questa sede, occorre altresì ricordare, per completezza, che il piano di GTT per il Trasporto Pubblico Locale in caso di precipitazioni nevose allegato alla presente deliberazione (allegato 2) esula dal presente contratto di servizio per la viabilità invernale e costituisce adempimento nell'ambito del contratto di servizio per la gestione del Trasporto Pubblico Locale.

       Le attività di GTT S.p.A. richiamate nel contratto proposto, riguardano unicamente lo sgombero neve dalle fermate dei mezzi pubblici per le quali la stessa GTT opera in regime di privativa in virtù del vigente Contratto di Servizio del Trasporto Pubblico Locale e della Convenzione relativa alla concessione in uso degli impianti fissoferrofilotranviari e di fermata.

       Pertanto si ritiene opportuno che l'AMIAT S.p.A. continui la gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio comunale e su alcuni tratti di strade intercomunali interessati da fenomeni di gelo e da precipitazioni nevose, approvando, nell'ambito del vigente affidamento avente durata sino al 31 marzo 2015, il contratto di servizio per la gestione della Viabilità Invernale (allegato 1), per il periodo novembre 2009 - marzo 2012, da stipulare con AMIAT S.p.A., nonché altresì di approvare i relativi allegati "Piano dei Servizi" (allegato 1.1) e l'Elenco dei prezzi unitari (allegato 1.2).    

       Ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale è stato chiesto in data 1 ottobre 2009 il parere obbligatorio all'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, mentre non si provvedeva a chiedere il parere alle circoscrizioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della Città e dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento in quanto non si tratta di nuovo servizio pubblico.

       L'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali dal canto suo in data 16 ottobre 2009 ha reso il parere, che si allega al presente provvedimento (all. 3 - n.           ) per costituirne parte integrante.

       Relativamente alle proposte di modifiche al contratto di servizio ed ai rilievi, posti dall'Agenzia per i Servizi Pubblici locali nel parere di cui sopra, si evidenzia quanto segue:

1)     Scadenza del Contratto

Il rilievo posto dall'Agenzia in riferimento alla novella normativa di cui all'articolo 15 del D.L. 135/2009 è condivisibile. Tuttavia si evidenzia che la durata del contratto non potrebbe essere inferiore a tre anni  in quanto si tratta di rinnovo del precedente e tiene conto della  durata del subappalto già effettuata da AMIAT.  Ciò che, ove il dato normativo fosse confermato in sede di conversione, e non fosse oggetto di ulteriori rivisitazioni, come già accaduto negli ultimi anni, emerge piuttosto la necessità di chiarire che l'affidamento potrebbe cessare in applicazione della normativa vigente in materia. In tal caso appare necessario modificare il testo dell'articolo 3 del contratto di servizio prevedendo l'ipotesi di subentro del nuovo gestore nel contratto per i primi tre mesi dell'anno 2012 in applicazione della normativa vigente in materia.

2)     Carta di Qualità dei Servizi

Come già evidenziato precedentemente anche la normativa in merito alle carte dei servizi è in continua evoluzione e, pertanto, si è preferito richiamare genericamente la normativa vigente in materia. Si precisa, tuttavia, che il termine di sei mesi dalla data di stipulazione del contratto relativo all'obbligo di redazione della carta dei servizi è espressamente previsto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007  ed è strettamente collegato alla consultazione obbligatoria, in sede di stipulazione del contratto,  con le associazioni dei consumatori. Pertanto, l'articolo 9 non fa altro che riportare il dato normativo che tiene conto anche dell'apporto delle associazioni dei consumatori, da convocare in sede di stipulazione del contratto, e comunque con i tempi tecnici necessari per permettere alle stesse di valutare i testi proposti dal gestore. In ogni caso non si ravvisa  che l'utente non sia garantito nei propri diritti dal momento che AMIAT S.p.A. è dotata da tempo delle Guida ai servizi.

Commissione tecnica

Quanto poi all'asserita commistione tra attività gestionali di conduzione di impresa e attività di monitoraggio e controllo della Commissione Tecnica di cui all'articolo 18  è necessario esplicitare che la funzione relativa ad attività gestionali di conduzione di impresa non fa capo a tale commissione bensì alla Commissione di Controllo di cui al successivo articolo 19, operando nell'ambito di un controllo prettamente contrattuale relativo ai rapporti tra le Parti (Città - AMIAT).

Pertanto, non sussiste né può sussistere alcuna commistione dal momento che la Commissione Tecnica dell'articolo 18 è prevista in esecuzione della normativa della Legge Finanziaria per l'anno 2008 ed opera  esclusivamente negli ambiti ivi previsti.

Clausole Penali

Con riferimento al rilievo relativo alla "palese inadeguatezza sia delle clausole penali  sia del tetto massimo annuale" è necessario scindere le due situazioni.

Affermare che le clausole penali  non appaiono  significativamente deterrenti e che la ridotta deterrenza  inficia la sussistenza del parametro del "controllo analogo" è totalmente privo di pregio in quanto la costante giurisprudenza nazionale e comunitaria ritiene che  il controllo analogo si sostanzi in "un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario";  per lo più richiamando, per quanto attiene alla governance societaria,  le clausole statutarie  relative alla nomina del Consiglio d'Amministrazione, ai poteri dello stesso, all'ambito territoriale limitato all'ente o agli enti territoriali di appartenenza. In nessun caso finora oggetto di esame da parte della Giurisprudenza si è rinvenuta la presenza o meno  del controllo analogo  analizzando  elementi del contratto quali le penali o la loro adeguatezza.

Con riferimento invece alla inadeguatezza del tetto massimo annuale della penale  si precisa che la previsione  di cui all'articolo 20.5)  che recita "L'importo complessivo delle penali applicate all'AMIAT per ogni stagione non potrà comunque essere superiore all'un per cento del corrispettivo dovuto per il servizio annuale." è  una clausola posta a tutela della Città nel senso di porre un limite massimo all'importo delle penali,  oltre il quale la Città non potrebbe tollerare ulteriori inadempienze da parte dell'AMIAT che, in un'ipotesi siffatta, risulterebbe totalmente inadeguata a garantire il servizio atteso dalla Città, che in una simile ipotesi non potrebbe che applicare l'articolo 22 relativo alla risoluzione del contratto.

Inoltre l'applicazione del principio del contraddittorio prevista dall'articolo 20.2) all'articolo 20.4)  non pare che possa essere considerata mancanza di possibilità di applicare unilateralmente le penali,  non comportando  affatto una "contrattualizzazione" delle sanzioni, bensì costituisce espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito in ogni stato e grado del procedimento  ai sensi dell'articolo 24 della Cosituzione, mentre in diritto amministrativo il principio del contradditorio costituisce una diretta espressione del principio di imparzialità, cui deve essere informata l'attività della pubblica amministrazione sia nei procedimenti contenziosi sia nei procedimenti non contenziosi.

Clausole Penali: mancato intervento

La clausola è sufficientemente chiara ed è stata oggetto di ampie discussioni anche nella precedente versione del contratto. Tuttavia, al fine di semplificare, la clausola sarà oggetto di rivisitazione.

Per quanto concerne i rilievi e le osservazioni sull'articolato  si rileva quanto segue:

2.1   la definizione dell'ambito geografico di espletazione del servizio e la precisazione di quali siano le zone in carico manutentivo potrebbe nel tempo rivelarsi controproducente in quanto qualora la situazione mutasse rispetto all'attuale sarebbe necessario rivedere il contratto. La definizione di tali ambiti territoriali è quindi rimessa, in caso di modificazioni del territorio comunale o di ulteriori convenzioni incidenti su competenze territoriali,  all'attività svolta dalle strutture operative, UNCO e UNCR e al corpo di Polizia Municipale della Città;

3.1   sul punto si è già detto che sarà apportata una modificazione in modo da coordinare la scadenza del contratto e dell'affidamento del servizio con la normativa vigente in materia;

4.3   la richiesta di precisare se il contratto obblighi AMIAT ad eseguire miglioramenti o addizioni non è pertinente dal momento che lo scopo dell'articolo è quello di prevedere che l'AMIAT, nel caso in cui esegua miglioramenti o addizioni ai fini dell'espletamento del servizio, non abbia nulla a pretendere dalla Città; inoltre la richiesta di precisare a che condizioni l'AMIAT possa acquisire beni, anche immobili, del Comune non è necessaria laddove nell'ambito dell'espletamento del controllo analogo, soprattutto in termini di gestione finanziaria, il socio può decidere le operazioni ritenute migliori per il raggiungimento dello scopo. Infine la richiesta di precisare  se e a quali condizioni l'AMIAT possa affidare a terzi i beni immobili e mobili registrati pare ridondante dal momento che  si specifica che l'affidamento a terzi può avvenire solo per l'espletamento del servizio di viabilità invernale e quindi nell'ambito dell'articolo 11 relativo al subaffidamento ed alle relative modalità che, in ogni caso mantengono indenne la Città, attribuendo ogni responsabilità ad AMIAT;

4.4   la richiesta di precisare i criteri di  individuazione degli interventi di particolare rilevanza su locali  e impianti (diversi dalla manutenzione) posti a carico del Comune  ad esempio nell'importo superiore ad una certa soglia ovvero a insindacabile giudizio del Comune pare fuori luogo perché in ogni caso non consentirebbe di definire tutte le ipotesi in cui l'intervento della Città è necessario, quali sicuramente la messa in sicurezza dei beni oppure l'adeguamento di impianti a normativa sopravvenuta: in tali casi l'intervento della Città non può essere rimesso al suo insindacabile giudizio, né può avere limiti di importo se non quelli necessari all'intervento medesimo;

4.6   non si comprende perché si debbano precisare i criteri di ripartizione di spese per utenze dal momento che l'articolo in questione recita "Sono a carico dell'AMIAT tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso degli immobili.";

4.7 e 5.4                 non ha pregio, altresì, la richiesta di considerare l'opportunità di inserire una soglia di massimale per l'adeguatezza della polizza assicurativa, in quanto tale valutazione è lasciata all'autonomia gestionale dell'AMIAT, anche nell'ambito dell'obbligo della manleva che la medesima assume nei confronti della Città, mentre non è congrua la richiesta di aggiungere "in ogni caso" circa l'obbligo della manleva dal momento che  l'articolo dispone "L'AMIAT si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso., così come all'articolo 5.2  si precisa che "L'AMIAT si obbliga  ad esercitare il servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale anche se non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuta unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.";

5.6   quanto poi alla richiesta di verificare se l'ampia autonomia di pianificazione degli interventi sia compatibile con il requisito del controllo analogo occorre leggere il dato letterale nell'insieme della clausola che prevede comunque le indicazioni concordate in seno alle strutture UNCO e UNCR, laddove per le stesse si intenda indirizzi della Città verificati con il gestore circa la fattibilità a livello di organizzazione e di espletamento, nonché le condizioni dello stesso;

5.8   appare poi contrario ai principi amministrativi di sempificazione e di divieto di aggravamento del procedimento, cui anche AMIAT, in quanto soggetto "in house" è tenuta a livello di applicazione nei limiti della compatibilità con la  struttura  di società per azioni totalmente pubblica  prevedere che la Città possa chiedere report sui reclami in ogni caso e in ogni tempo vista la particolarità del servizio stagionale e legato a precisi eventi atmosferici, in mancanza dei quali non avrebbe alcun senso prevedere la richiesta di report che invece è espressamente prevista in tali termini "L'AMIAT S.p.A. si obbliga a trasmettere, su richiesta del Comune, entro cinque giorni dal termine del singolo evento nevoso, uno specifico report su reclami e segnalazioni dei cittadini.";

6.1 e 6.2                 le richieste dell'Agenzia sono accoglibili, salvo l'ipotesi di indicare il massimo coordinamento tra AMIAT, Città e GTT, insito nella logica del contratto, di cui si sottolinea il richiamo espresso al Piano di GTT in caso di precipitazioni nevose;

11.   non pare che la richiesta di prevedere graduate sanzioni contrattuali per AMIAT per l'ipotesi in cui soggetti esterni non rispettino le norme di lavoro e sicurezza previste dal CCNL e dalle leggi possa essere accolta dal momento che il contratto dispone che la Città non può tollerare la violazione di tali norme  prevedendo espressamente "A tal fine AMIAT dovrà garantire che tali supporti esterni di cui si avvarrà agiscano nel pieno rispetto delle norme di lavoro e sicurezza previste dal CCNL e dalle leggi, pena l'annullamento del contratto.";

12.   la richiesta di prevedere l'obbligo di inserire nella relazione "eventuali proposte migliorative" è accoglibile;

14.   la richiesta di precisare che le modifiche che non modificano il contratto sono quelle relative ad elementi non essenziali non ha  pregio in quanto l'articolo fa espresso riferimento alla specifica dei servizi che non  è configurabile come elemento essenziale del contratto (quale invece l'oggetto del servizio relativo alla Viabilità invernale) ma purtuttavia riveste particolare importanza per espletamento della prestazione;

22.1  non emerge la necessità di aggiungere che il contratto si scioglie in tutti i casi previsti dalla legge, in quanto il contratto si risolve in caso di inadempimento, mentre l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'affidamento per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse,  che non possono non comprendere anche i casi previsti dalla legge, comportando conseguentemente la risoluzione del contratto.

Le osservazioni in merito all'articolo 22.1 non paiono  accoglibili in quanto si ritiene che "gravi, ripetute e rilevanti  inadempienze" di singoli obblighi contrattuali configurino "il grave inadempimento" della prestazione.

Inoltre, la rimozione e l'eliminazione delle conseguenze dell'inadempimento è già insita nell'obbligo di manleva posto a carico di AMIAT S.p.A e in ogni caso comporta la risoluzione del contratto;

22.4  la richiesta di sostituire il termine "Comune" con parte è accoglibile vista la bilateralità del contratto;

24.   la richiesta non è accoglibile in quanto il contratto concerne tutti gli aspetti della prestazione e soprattutto la mancata prestazione del servizio, mentre la procedura conciliativa richiamata attiene a controversie insorte sui parametri della qualità dei servizi, per cui il richiamo a tale procedura sarebbe riduttivo. Inoltre, la sede per eventualmente inserire tale riferimento è quella della predisposizione della Carta di Qualità dei  Servizi compatibilmente con le richieste ed il ruolo delle associazioni dei consumatori.

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente sai richiamano, nell'ambito dell'affidamento del servizio di viabilità invernale fino al 2015 in capo all'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino - AMIAT S.p.A., via Germagnano 50 - Torino - P. IVA 07309150014, così come già definito dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 192 del 9 ottobre 2006, la bozza Contratto di servizio per la gestione della Viabilità Invernale (all. 1- n.       ), da stipulare con AMIAT S.p.A. con durata fino al 31 marzo 2012, nonché il relativo allegato "Piano dei Servizi" (all. 1.1 - n.        ) e l'Elenco dei prezzi unitari (all. 1.2 - n.        ), tenuto conto, altresì, della vigente normativa che parrebbe anticipare la scadenza degli affidamenti di cui all'articolo 23 bis, comma 8, lett. a), così come modificato dal D.L. 135/2009;

2)     di demandare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione ed il perfezionamento dell'affidamento;

3)     di confermare che l'affidamento del servizio di igiene ambientale in capo ad AMIAT S.p.A. continua a presentare i requisiti dell'affidamento in house richiesti dalla normativa vigente;

4)     di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della società AMIAT S.p.A., subordinando la stipula del contratto stesso all'esecutività della determinazione di cui al punto precedente;

5)     di prendere atto, per completezza, del piano di GTT per il Trasporto Pubblico Locale in caso di precipitazioni nevose (all. 2 - n.         ) e che tale piano esula dal presente contratto di servizio per la viabilità invernale e costituisce adempimento nell'ambito del contratto di servizio per la gestione del Trasporto Pubblico Locale e degli impianti fissoferrofilotranviari e di fermata;

6)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORA ALLA VIABILITÀ

E AI TRASPORTI

F.to Sestero

 

IL VICESINDACO

F.to Dealessandri

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO IN P.O.

DEL CICLO DEI RIFIUTI

F.to Civera

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PARTECIPAZIONI COMUNALI

F.to Mora

 

LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA

F.to Delli Colli

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

CONTRATTO TRA LA CITTà DI TORINO E LA SOCIETà AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE.

 

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,

tra

la Città di Torino (di seguito denominata Città), codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata da __________________________, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Contratti, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data ___________________, con i poteri per quanto infra ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 55, comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. 2004 08060/003) ed in esecuzione di: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n._________/2009 del ___________________(mecc. 2009 __________/__________), che in copia conforme all'originale in data______________, unitamente ai suoi allegati 1.1 e 1.2  si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte sostanziale ed integrante;

- determinazione dirigenziale della Direzione Generale, Settore Partecipazioni Comunali n._____________ del _____________ (mecc. 2009__________/064), che in copia conforme in data ________________ si unisce al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte sostanziale ed integrante;

e l'Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino Società per Azioni (nel seguito denominata AMIAT), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 07309150014, con sede in Torino, via Germagnano n. 50, in questo atto rappresentata da ???????, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'infra descritta società, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della suddetta società, tale nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del _________________

premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 16 maggio 2000 (mecc. 200003331/64) il Comune di Torino provvedeva ad approvare la trasformazione dell'Azienda speciale AMIAT nella società per azioni denominata "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.", ai sensi dell'articolo 17 (commi 51 - 57) della Legge 15 maggio 1997, n. 127;

- con il medesimo provvedimento si approvava lo statuto della predetta società per azioni, il cui oggetto sociale prevede, tra l'altro, il servizio della rimozione della neve;

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 181 del 23 ottobre 2000 (mecc. 200008807/33) approvava il contratto di servizio della viabilità invernale, stipulato con l'AMIAT in data 21 febbraio 2002;

- successivamente il Consiglio Comunale con deliberazione n. 149 del 20 ottobre 2003 (mecc. 2003 07893/112) approvava il contratto di servizio della viabilità invernale, stipulato con l'AMIAT in data 13 febbraio 2004 con durata fino al 31 marzo 2006;

- in occasione della scadenza il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 192 del 9 ottobre 2006 approvava  l'affidamento del servizio della viabilità invernale  fino al 31 marzo 2015, mentre lo schema di contratto disciplinante il servizio di viabilità  invernale aveva durata fino al 31 marzo 2009, autorizzando il Dirigente del Settore competente alla stipulazione del suddetto;

- con determinazione dirigenziale n. 455 del 18 ottobre 2006 veniva affidato all'AMIAT il servizio sopra indicato e assunti i relativi impegni di spesa;

- il contratto di servizio della viabilità invernale, approvato con la predetta deliberazione n. 192 del 9 ottobre 2006, veniva  stipulato con l'AMIAT in data 18 dicembre 2006 con durata fino al 31 marzo 2009;

- in occasione della scadenza del 31 marzo 2009, il Consiglio Comunale con la deliberazione n. _________/2009 del ____________2009 approvava, nell'ambito dell'affidamento del servizio già deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale 192, il contratto di servizio della viabilità invernale, con durata fino al 31 marzo 2012.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

 

Articolo 1 - Premesse

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

 

Articolo 2 - Oggetto

2.1) Nell'ambito dell'affidamento della gestione del servizio di viabilità invernale effettuato con deliberazione n. 192 del 9 ottobre 2006 il presente contratto disciplina  la gestione del servizio  di viabilità invernale sul territorio cittadino e sui territori extraurbani comunque ad essa in carico manutentivo.

Dal presente contratto  relativo all'affidamento  del servizio sono esclusi gli interventi sulle aree interne dei cimiteri cittadini e sul  verde pubblico, ad eccezione dei tre parchi Valentino, Pellerina e Ruffini nei quali sono a carico dell'AMIAT i percorsi viari asfaltati  come meglio descritte nell'allegato n. 1.1  sub pagina 7.

L'affidamento comporta da parte dell'AMIAT l'esecuzione delle seguenti attività:

-      gestione dei centri di stoccaggio sale e relativo approvvigionamento;

-      servizio di pronto intervento;

-      insalamento preventivo;

-      insalamento di abbattimento;

-      sgombero neve "grande viabilità";

-      sgombero neve "media e piccola viabilità"

-      sgombero neve centro cittadino;

-      sgombero neve collina;

-      sgombero neve aree mercatali;

-      sgombero neve manuale;

-      sgombero neve marciapiedi delle scuole in stabili comunali;

-      sgombero neve dei parcheggi a rotazione per disabili ubicati di fronte alle principali strutture sanitarie;

-      servizio di asporto neve;

secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. __________/2009 al n. 1.1, e nell'elenco dei prezzi unitari (allegato al n. 1.2 alla stessa deliberazione consiliare).

2.2) A titolo di attività aggiuntiva, accessoria e necessaria alle precedenti indicate al comma 2.1, l'AMIAT esegue, su incarico del Comune, specifici interventi d'insalamento per aree non rientranti nei percorsi stabiliti nel piano di servizio di cui al citato allegato 1.1 alla deliberazione n.__________/2009.

2.3) Oltre a quanto sopra stabilito, l'AMIAT s'impegna ad effettuare ulteriori interventi d'insalamento e sgombero neve in seguito a richiesta del Comune dovuta a particolari eventi eccezionali e/o imprevedibili, verificabili al di fuori del periodo di espletamento al servizio previsto all'articolo 3. 2).

Articolo 3 - Durata

3.1) Nell'ambito dell'affidamento decorrente  dal 1 novembre 2006 sino al 31 marzo 2015 il presente contratto ha durata dal 1 novembre 2009 al 31 marzo 2012 e potrà essere rinnovato compatibilmente con la vigente normativa in materia. In ogni caso, qualora in applicazione della normativa vigente in materia vi fosse la necessità di un subentro da parte di un nuovo gestore, lo stesso subentrerà nel presente contratto per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 marzo 2012, al fine di garantire i rapporti contrattuali in essere.

3.2) Le attività di cui al precedente articolo 2 sono svolte annualmente dal 1 novembre al 31 marzo.

 

Articolo 4 - Proprietà degli Impianti e Concessione d'uso

4.1) La Città, per l'espletamento del servizio in oggetto concede ad AMIAT in uso gratuito per tutta la durata del presente contratto i seguenti beni:

1. Immobili: A)   sito in Torino via Traves;

B)    sito in Torino via Villa Glori;

2. Impianti:        A)    stoccaggio e distribuzione fondenti salini in via Villa Glori;

              B)    stoccaggio e dissoluzione computerizzata di fondenti chimici in via Traves.

La Città, relativamente ai punti 1 e 2 si riserva, in corso di contratto, di assegnare ulteriori immobili e/o impianti, che verranno concessi con separati provvedimenti.

3. Mobili:                A)               n. 16 Autocarri FIAT Iveco Eurocargo completi di spandisale;

              B)     n. 109 lame spartineve anteriori per autocarro;

         C)               n. 2 veicoli 4x4 modello Bucher-Guyer;

              D)    n. 10 lame spartineve posteriori per trattore;

              E)    n. 2 lame mod. PELAZZA tipo B 4 matricola L587 - L588;

              F)     materiali vari ed accessori.

4.2) L'AMIAT prende in carico i beni oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare i beni ricevuti in concessione con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare al Comune i beni, o loro porzioni, non più utilizzati a fini di cui sopra.

La consegna degli immobili di cui al punto 1 A) e B) è da intendersi avvenuta contestualmente alla consegna degli impianti.

4.3) L'AMIAT allo scadere del termine indicato all'articolo 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente apportate, senza alcun onere per la Città. Semprechè, nel frattempo, i suddetti beni non siano stati acquisiti nella proprietà di AMIAT, la restituzione dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo ad entrambe le parti. L'AMIAT, qualora l'Amministrazione ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero affidati a terzi per l'espletamento del Servizio di Viabilità Invernale.

4.4) Sono a carico dell'AMIAT la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature. Sono a carico della Città gli interventi, i lavori od opere che si rendessero necessari per l'adeguamento dei predetti impianti e mezzi d'opera per effetto di disposizioni di legge e regolamentari vigenti e/o intervenute, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica e di prevenzione incendi. Ogni intervento tecnico di particolare rilevanza sui locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio di viabilità invernale, deve essere preventivamente autorizzato dalla Città, che corrisponderà i relativi oneri economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui sopra.

4.5) Il Comune, nel caso in cui manifesti la necessità di eseguire, all'esterno e/o all'interno degli immobili oggetto di concessione, opere di abbellimento e/o di restauro per necessità non strumentali e/o funzionali all'esercizio del servizio, potrà procedere in tale senso, previo accordo con la società AMIAT, sui tempi, modi e durata degli interventi medesimi.

Essi saranno ad esclusivo carico dell'Amministrazione Comunale.

4.6) Sono a carico dell'AMIAT tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso degli immobili.

Sono altresì a carico dell'AMIAT le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori. Qualora non sia tecnicamente possibile intestare direttamente i contratti di fornitura, il Comune provvederà ad intestare le utenze a proprio nome, ed a ripartire le spese applicando all'AMIAT, per le spese comuni (acqua, energia elettrica, gas metano, pulizia locali, ecc.) il costo in proporzione alle rispettive percentuali di utilizzo.

4.7) L'AMIAT dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio-politici. Per i veicoli l'AMIAT provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.. L'AMIAT si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso.

 

Articolo 5 - Obblighi del gestore

5.1) L'AMIAT garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche del progetto, secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato al n. 1.1 alla deliberazione del Consiglio Comunale allegata al presente atto sub "A" e soggetto annualmente ad eventuali integrazioni e/o modifiche operative, con un livello di qualità adeguato alle esigenze della viabilità.

5.2) L'AMIAT si obbliga  ad esercitare il servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale anche se non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuta unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.

5.3) L'AMIAT mantiene sollevata ed indenne la Città da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, sia esso effettuato direttamente ovvero tramite appaltatori.

5.4) A tal fine l'AMIAT deve stipulare apposita polizza assicurativa da trasmettere al Comune entro il 31 ottobre 2009 e, nel caso di rinnovo annuale della stessa,  entro il 31 ottobre di ogni anno contrattuale successivo.

5. 5) In caso di appalto a terzi l'AMIAT inserisce nei capitolati l'obbligo per gli appaltatori di assicurarsi contro i danni verso terzi.

L'AMIAT trasmette al Comune copia dei capitolati entro il 31 ottobre 2009; inoltre, AMIAT si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione al Comune entro il 31 ottobre 2009.

5.6) L'AMIAT opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati, ma sempre nell'ambito delle indicazioni concordate in seno alle due strutture operative UNCO e UNCR di cui al successivo articolo 6.2  e secondo il piano di lavoro di cui all'allegato 2.1).

5.7) L'AMIAT S.p.A. riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi ed in tal caso ne deve trasmettere  mensilmente un report al Settore competente, che, dietro espressa richiesta dell'Agenzia dei servizi pubblici, provvede ad inoltrarlo a quest'ultima.

5.8) L'AMIAT S.p.A. si obbliga a trasmettere, su richiesta del Comune, entro cinque giorni dal termine del singolo evento nevoso, uno specifico report su reclami e segnalazioni dei cittadini.

5.9) L'AMIAT, a seguito di ogni specifico intervento riguardante i servizi oggetto del presente contratto, trasmette entro le 24 ore successive all'intervento le informazioni relative allo stesso al Settore competente.

5.10) L'AMIAT  si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i., ed igiene del lavoro.

5.11) L'AMIAT si impegna ad individuare, proponendo alla Città, le aree da utilizzarsi  per l'accumulo e lo smaltimento della neve derivante dallo sgombero della viabilità cittadina.

 

Articolo 6 - Obblighi del Comune

6.1) Il Comune garantisce il servizio del Corpo dei Vigili Urbani necessario allo svolgimento del servizio oggetto del contratto. L'AMIAT potrà avvalersi, qualora lo ritenga necessario, della collaborazione di alcuni componenti del Corpo dei Vigili Urbani mediante specifici interventi destinati a garantire la viabilità in particolari situazioni critiche.

In tali casi, la spesa per l'indennità di reperibilità sarà a carico dell'AMIAT.

6.2) Ai fini di un'attiva collaborazione, il Comune entro il 1 novembre di ogni anno, di comune accordo con l'AMIAT, provvede ad insediare le seguenti strutture operative, con compiti di confronto delle modalità operative del servizio, così come richiamate nel piano di servizio sopra citato:

-      l'UNCO: costituita da A.M.I.A.T., GTT  e Polizia Municipale Città di Torino;

-      l'UNCR: costituita da Direzione A.M.I.A.T., Dirigenza GTT,   Dirigenza della Divisione Ambiente, della Polizia Municipale e del Settore Alberate Urbane della Città di Torino.

6.3) Il Comune comunica entro 15 giorni dall'inizio del servizio all'AMIAT i nominativi dei componenti della Commissione tecnica di cui al successivo articolo 18.

 

Articolo 7 - Corrispettivo del servizio

7.1) Il corrispettivo del servizio sarà definito sulla base del preventivo annuale presentato dall'AMIAT entro il mese di settembre di ogni anno, sulla base dei prezzi unitari definiti nell'allegato 1.2 alla deliberazione consiliare n. _________________.

Il preventivo sarà approvato ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.

Il budget per la stagione 2009-2010 è fissato in Euro 5.534.274,57  oltre I.V.A. e comprende:

una parte a copertura dei costi fissi gestionali stimata in Euro 2.260.765,58 più I.V.A..

La restante parte per costi variabili in relazione agli interventi effettuati da liquidare a misura con l'applicazione dei prezzi unitari per ogni intervento.

Il corrispettivo annuo riferito alla quota dei servizi effettuati direttamente da AMIAT nel budget per la stagione 2009-2010 verrà maggiorato,  per ogni stagione invernale successiva alla stagione invernale 2009-2010, dell'80% del tasso di inflazione programmata desunto dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria del Governo.

Il corrispettivo annuo potrà essere incrementato in corso di stagione, in relazione a straordinari eventi atmosferici, sulla base dei prezzi unitari a contratto.

Inoltre il corrispettivo annuo potrà essere modificato in corso di stagione qualora, in caso di servizi effettuati tramite appaltatori, l'AMIAT debba far luogo alla revisione periodica del prezzo ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

7.2) Al termine di ogni stagione, ed in ogni caso entro il 31 maggio, l'AMIAT presenterà il conto consuntivo dell'attività in oggetto sottoscritto dal legale rappresentante, al fine di accertare l'onere effettivo sostenuto, sulla base del quale verranno operate le eventuali operazioni di conguaglio, la detrazione delle penalità intervenute e sarà rapportato il corrispettivo dovuto per l'anno successivo.

 

Articolo 8 - Scadenze per il pagamento del corrispettivo

8.1) Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

-      emissione da parte di AMIAT di due fatture in acconto rispettivamente nei mesi di novembre e gennaio di ciascun anno, pari ognuna a 2/5 (due quinti) del preventivo approvato;

-      emissione da parte di AMIAT a fine stagione di fattura di conguaglio sulla base dei costi sostenuti a consuntivo, cui verranno dedotti i due acconti già fatturati.

8.2) Le fatture verranno liquidate dal Comune  entro 90 giorni fine mese data fattura; sugli eventuali ritardati pagamenti le parti concordano di applicare interessi di mora in ragione del tasso euribor a 6 mesi divisore 360 rilevato semestralmente il primo giorno lavorativo di ogni semestre solare e valevole per tutto il semestre stesso.

 

Articolo 9 - Carta dei Servizi

9.1) L'AMIAT, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, predispone la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento  conformemente alla normativa applicabile.

9.2) Ai fini dell'emanazione della Carta della Qualità dei Servizi l'AMIAT, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alle seguenti attività:

-      consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

-      verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

-      sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della Qualità dei Servizi svolto sotto la diretta responsabilità della Città, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.

9.3) Il finanziamento posto a carico dell'AMIAT per le attività di monitoraggio e finanziato come previsto al successivo articolo 18.5). 

9.4) L'AMIAT, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

9.5) L'AMIAT è tenuta al rispetto della Carta della Qualità dei  Servizi.

 

Articolo 10 - Continuità del Servizio

10.1) L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

10.2) L'AMIAT è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

10.3) Restano a carico dell'AMIAT i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

10.4) Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, l'AMIAT deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata, dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Al Comune è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui l'AMIAT s'impegna a tenere conto.

10.5) L'AMIAT non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio come conseguenza ad un inadempimento del Comune ovvero in pendenza di controversia tra le parti.

10.6) L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca dell'affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dal Comune.

 

Articolo 11 - Subaffidamento e modalità

11.1) L'AMIAT potrà, a sua discrezione, avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ...) secondo la normativa vigente in materia, ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti del Comune. A tal fine AMIAT dovrà garantire che tali supporti esterni di cui si avvarrà agiscano nel pieno rispetto delle norme di lavoro e sicurezza previste dal CCNL e dalle leggi, pena l'annullamento del contratto.

 

Articolo 12 - Relazione tecnico-finanziaria

12.1) L'AMIAT deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico-finanziaria riportante, oltre il consuntivo economico della stagione, le motivazioni che hanno originato eventuali scostamenti rispetto al budget, nonché eventuali proposte migliorative del servizio.

12.2) La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti i costi affrontati dall'Azienda per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a mezzi utilizzati, personale, immobili, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio ordinario e le modalità di svolgimento del servizio straordinario.

Articolo 13 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio

13.1) Il Comune potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con l'AMIAT nell'ambito delle strutture operative di cui all'articolo 6.2).

13.2) L' AMIAT si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del servizio, nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto nella "Carta della Qualità dei Servizi".

 

Articolo 14 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto

D'accordo tra le parti potranno essere apportate alla specifica dei servizi modifiche scritte che non comportino modificazione del contratto.

 

Articolo 15 - Modalità di revisione del contratto

15.1) Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato all'AMIAT o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.

15.2) Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

 

Articolo 16 - Obbligo di applicazione dei CCNL nazionali

Nei confronti dei propri dipendenti l'AMIAT si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

 

Articolo 17 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro

L'AMIAT si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia, nonché ad effettuare tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.

 

Articolo 18 - Commissione tecnica

18.1) Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di  una commissione  tecnica  composta da rappresentanti dell'AMIAT e del Comune di Torino, presieduta dal Dirigente del Settore competente o da suo delegato, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e con la partecipazione dell'Agenzia dei servizi pubblici locali del Comune di Torino.

18.2) La Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.

18.3) La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi, svolto sotto la diretta responsabilità del Comune,  con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia al Comune, sia al gestore dei servizi, sia alle Associazioni dei consumatori, con le modalità indicate nella Carta dei Servizi.

18.4) È istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra il Comune, l'AMIAT, le associazioni dei consumatori  e l'Agenzia dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino, convocata dal Comune di Torino dopo la fine della stagione invernale,  nella quale si relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

18.5) Le attività di cui ai commi 2 e 3 del  presente articolo sono finanziate con un prelievo a carico dell'AMIAT per un importo massimo di Euro 9.000,00.

18.6) Considerato il ruolo dell'Agenzia  per i Servizi Pubblici Locali quale strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle potestà di controllo e di sindacato ispettivo in forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici locali di competenza, l'Agenzia può accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni necessari all'Agenzia per svolgere i suoi compiti di indirizzo e di controllo, nei limiti della tutela di informazioni riservate della società.

 

Articolo 19 - Commissione di controllo

19.1) Al fine di garantire il controllo da parte della Città, l' AMIAT collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20.

19.2) E' istituita una Commissione comunale di controllo composta dai Dirigenti dei settori competenti (o da funzionari delegati), con il compito di vigilare sul rispetto da parte dell'AMIAT  degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio.

19.3) In merito ai citati obblighi contrattuali, la Commissione di controllo esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dall'AMIAT  richiamata agli articoli  5.4), 5.5), 5.7), 5.8), 5.9), 7.2), 9.1) ed applica le penali di cui al successivo articolo 20.

19.4) La Commissione di controllo si riunirà come previsto al successivo articolo 20.4.

 

Articolo 20 - Penalità

20.1) Si definiscono qui di seguito come interventi l'insalamento preventivo, l'insalamento di abbattimento e lo sgombero neve.

L'intervento è considerato "mancato" quando non venga effettuato per il percorso intero, così come individuato per ogni singolo lotto di intervento.

L'intervento è considerato "ritardato" qualora i tempi di effettiva realizzazione non rispettino la tempistica e la priorità dei percorsi definiti nell'allegato piano di lavoro per ciascun tipo di intervento.

La Città provvederà sulla base di quanto sopra definito ad applicare le seguenti penali:

-      mancato insalamento preventivo: Euro 500,00 (un eventuale ritardo dell'insalamento preventivo superiore all'ora è considerato a tutti gli effetti mancato insalamento);

-      mancato insalamento di abbattimento: Euro 500,00;

-      mancato sgombero neve manuale e/o meccanizzato: Euro 500,00;

-      ritardo nell'effettuare l'insalamento preventivo: Euro 300,00;

-      ritardo nell'effettuare l'insalamento di abbattimento: Euro 300,00;

-      ritardo nell'effettuare lo sgombero della neve manuale e/o meccanizzato: Euro 300,00;

-      mancata presentazione del conto consuntivo entro il 31 maggio di cui all'articolo 7.2: Euro 2.000,00;

-      mancata trasmissione della polizza assicurativa entro i termini previsti e di cui all'articolo 5.4: Euro 500,00;

-      mancata trasmissione dei capitolati d'appalto e dell'attestazione di conformità entro i termini previsti e di cui all'articolo 5.5: Euro 500,00;

-      mancata trasmissione del report mensile di cui all'articolo 5.7: Euro 300,00;

-      mancata trasmissione del report  a seguito di ogni specifico intervento entro le 24 ore successive all'intervento e di cui all'articolo 5.9: Euro 300,00;

-      mancata adozione della Carta dei Servizi entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto di servizio: Euro 500,00;

-      mancato aggiornamento della Carta dei Servizi entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione nelle sedi competenti: Euro 500,00.

-      20.2) L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte della Città - equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 - entro 20 giorni dall'accertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.

20.3) L'AMIAT nei 30 giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.

20.4) Al termine della stagione invernale, ed in ogni caso entro il 30 aprile di ogni anno contrattuale, la Commissione comunale di controllo di cui al precedente articolo 19 e l'AMIAT,  in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dall'AMIAT. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.

20.5) L'importo complessivo delle penali applicate all'AMIAT per ogni stagione non potrà comunque essere superiore all'un per cento del corrispettivo dovuto per il servizio annuale.

 

Articolo 21 - Revoca dell'affidamento del servizio

L'affidamento del servizio potrà essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse.

 

Articolo 22 - Risoluzione del Contratto.

22.1) Fuori dai casi previsti nel precedente articolo 21 il presente contratto si risolve qualora una  delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

22.2) La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, entro 30 giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

22.3) La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui all'articolo 22.2).

22.4) Qualora, a seguito dell'intimazione di cui all'articolo 22.2) la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempre che la parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 23 - Applicazione delle norme del Codice Civile per quanto non previsto

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice Civile.

 

Articolo 24 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

 

Articolo 25 - Spese contrattuali e di registrazione

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico di AMIAT.

Agli effetti fiscali il presente atto sarà registrato volontariamente ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico di AMIAT, la quale chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'integrale accettazione, senza riserve a Torino il ________________

Per la CITTÀ di TORINO

Per l'AMIAT S.p.A

 

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