Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare

 

          n. ord. 145

2009 04890/008

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 OTTOBRE 2009

(proposta dalla G.C. 24 luglio 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo

MINA Alberto

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CUTULI Salvatore - GHIGLIA Agostino - MORETTI Gabriele.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA      

 

OGGETTO: PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE REALIZZATO ATTRAVERSO SOCIETÀ UNIPERSONALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA - LINEE DI INDIRIZZO - INTEGRAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE 2006-2011 EX ARTICOLO 31 STATUTO.

          Proposta del Sindaco, del Vice Sindaco Dealessandri e degli Assessori Viano e Passoni. 

 

          Con il mutamento del contesto normativo determinato dal "Patto di stabilità interno" e dal federalismo fiscale, gli Enti Locali sono chiamati negli ultimi anni a ridurre gli oneri gestionali e a finanziarsi cercando di incidere il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico. Anche per questi scopi, la Città ha realizzato in passato rilevanti operazioni di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, che hanno condotto, attraverso il programma di alienazioni del periodo 2003-2006 - avviato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2002 (mecc. 2002 08532/008) - alla vendita, attraverso procedure di evidenza pubblica, di 88 beni immobili, tra cui terreni ed unità immobiliari ad uso abitativo e commerciale, per un introito di oltre 85 milioni di Euro.

          Oltre a queste operazioni, e ad ulteriori alienazioni ad Enti Pubblici, assume particolare rilievo la dismissione immobiliare conclusa nel 2007, che ha consentito un incasso netto di Euro 131.760.000,00= a fronte del trasferimento di proprietà di 18 lotti: la Città si è fatta promotore, infatti, della costituzione del Fondo Immobiliare denominato "Città di Torino - Fondo Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo Chiuso" riservato ad investitori qualificati, gestito da "Pirelli & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", del quale si detengono tuttora n. 24 quote di classe "A" del valore nominale di Euro 12.000.000,00=.

          Tale operazione è consistita nell'apporto/vendita degli asset individuati a fronte dell'emissione, da parte dell'SGR, di quote del Fondo e della loro alienazione sul mercato finanziario.

          Deve rilevarsi, peraltro, che l'utilizzazione di tale strumento per ulteriori valorizzazioni di immobili di proprietà comunale comporterebbe:

-        la costituzione di un nuovo comparto del Fondo stesso, anche per non alterare il peso dei tre quotisti (Città, Pirelli Re, Equiter);

-        la ricerca, attraverso gara pubblica per garantire la migliore valorizzazione degli asset, di un investitore disponibile a mettere in gioco risorse proprie per acquisire le quote del comparto che la Città deciderà di collocare sul mercato.

          Come intuibile, l'operazione risulta piuttosto complessa e senza garanzie di successo in un momento in cui gli investitori sono prudenti nel destinare risorse proprie in attività di sviluppo immobiliare ed, in generale, si assiste alla tendenza a differenziare il rischio puntando su singoli immobili di pregio.

          D'altro canto, è di tutta evidenza come le esigenze della finanza pubblica, non solo della Città di Torino, rendano indispensabile trasformare ora, e non al momento della piena ripresa del mercato, immobili non produttivi di redditi significativi in nuove risorse per gli investimenti e per i servizi ai cittadini e per il contenimento del debito pubblico. In altri termini, è necessario che gli enti pubblici:

-        anticipino l'introito di risorse derivanti dall'alienazione di asset immobiliari trasferendoli ad una società che provvederà ad immetterli gradualmente nel mercato, previa adozione di interventi ed azioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza gestionale ed eventualmente tramite modificazione della destinazione urbanistica vigente al momento del trasferimento di proprietà così da garantirne la massima valorizzazione;

-        e contemporaneamente, siano garantiti affinché l'incremento di valore tra il prezzo di vendita da parte dell'ente pubblico e quello che verrà applicato ed introitato dalla società sia poi destinato, al netto dei costi sostenuti dalla società stessa, a finalità pubbliche.

          Proprio per dare una risposta alla predetta necessità, il legislatore ha espressamente previsto, estendendola anche alle amministrazioni locali, la possibilità di "cartolarizzare" asset immobiliari. L'articolo 84 della Legge 289/2002 autorizza, infatti, regioni, province, comuni e altri enti locali a "costituire o promuovere la costituzione ? di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 Euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari".

          Si tratta di uno strumento che consente alla Città ("originator") di cedere un pre-individuato portafoglio immobiliare - di cui meglio si dirà infra - ad una società appositamente costituita ("special purpose vehicle - Spv"), che si procura i mezzi necessari per l'acquisto utilizzando risorse ottenute dal collocamento sul mercato di titoli emessi a valere sui beni oggetto della vendita, ovvero mediante l'assunzione di finanziamenti.

          La società è costituita, quindi, come canale per veicolare fondi dal soggetto finanziatore all'ente con l'obiettivo di assicurare a quest'ultimo una immediata entrata di liquidità.

          La cartolarizzazione trovò la prima disciplina normativa nel Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito in Legge 23 novembre 2001 n. 410 in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in forza del quale hanno avuto luogo le maggiori operazioni dello Stato, "Scip 1" e "Scip 2".

          L'ipotesi, oggetto della presente deliberazione, non contempla la vendita di singole unità abitative occupate da nuclei famigliari, bensì in gran parte terreni oggetto di futura valorizzazione (a breve-medio termine) mediante varianti di P.R.G. che comporteranno aumenti di volumetria e fabbricati liberi ovvero attualmente destinati alla logistica comunale, i cui uffici saranno a breve rilocalizzati.

          All'interno del settore pubblico, del resto, è in crescita il peso delle operazioni di cartolarizzazione originate dagli enti territoriali ed attualmente sono in corso esperienze che stanno incontrando esito favorevole: il primo comune italiano ad avere intrapreso questa strada è stato quello di Venezia, mediante la costituzione della sua società veicolo "Vecart S.r.l."; la Regione Liguria ha proceduto alla cartolarizzazione di circa 390 cespiti di proprietà delle ASL liguri; il comune di Jesi (provincia di Ancona) ha costituito una S.r.l. unipersonale di cartolarizzazione; il Comune di Foggia ha costituito la propria società di cartolarizzazione all'inizio del 2008, prevedendo l'alienazione ad essa di circa 800 immobili; infine il Comune di Settimo Torinese ha costituito nel 2007 la "S.C.S. Società Settimese di Cartolarizzazione S.r.l." ed altri Comuni hanno effettuato analoghe scelte.

          Le linee di indirizzo dettate con il presente provvedimento - che costituiscono integrazione al programma del Sindaco, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 luglio 2006 (mecc. 2006 05033/002) e modificato con deliberazione del 18 giugno 2007 (mecc. 2007 01474/008) relativamente al paragrafo intitolato "Gestione innovativa del patrimonio immobiliare" - sono volte, in sintesi, alla costituzione di una società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione della Città, costituita ai sensi dell'articolo 2463 Codice Civile e dell'articolo 84 della Legge 289/2002. Quest'ultima disposizione, come accennato, estende agli enti pubblici territoriali la normativa inizialmente dettata per lo Stato in tema di cartolarizzazioni, richiamando, quale cornice normativa di riferimento, il Decreto Legg 351/2001 convertito in Legge 410/2001 sopra citato, ma con regole diverse che permettono una maggiore rapidità nel conseguimento dei risultati. In questo senso, la scelta dell'Amministrazione, orientata alla costituzione di una società di cartolarizzazione in grado di finanziarsi sul mercato è fondata su un'apposita normativa, che consente alla Città di far fronte alle criticità derivanti dalla gestione del proprio patrimonio in termini manutentivi e gestionali e, nel contempo, di incassare con largo anticipo i proventi delle vendite. Si intende che l'elenco degli immobili inseriti nel "Piano Dismissioni" costituente Allegato 7 al Bilancio di Previsione approvato con deliberazione del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 00977/024) e redatto ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133, sarà oggetto di integrazione/modificazione nelle prossime variazioni del bilancio 2009.

          Di seguito si illustrano le principali caratteristiche dell'operazione e del patrimonio immobiliare interessato dall'operazione stessa.

          In primo luogo occorre procedere, per quanto riguarda la maggior parte degli asset in vendita, all'approvazione di apposite varianti urbanistiche occorrenti per consentirne la dismissione - trattandosi all'attualità di beni appartenenti al patrimonio indisponibile - e per attivarne la massima valorizzazione, così come specificato per ciascun lotto nell'elenco di cui infra.

          Anche sotto questo profilo, sarà adeguato il vigente Piano Dismissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 sopra citato in coerenza con tale necessità.

          La procedura giuridico amministrativa che si prevede di seguire è la seguente:

-        costituzione di una società S.r.l. con capitale sociale minimo di Euro 115.000,00 a partecipazione totalitaria del Comune;

-        la predetta società veicolo dovrà avere ad oggetto esclusivo operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni, anche in più fasi.

          La costituzione da parte della Città di una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica incedibile, se da un lato rappresenta una scelta obbligata in quanto imposta da specifica  previsione normativa, dall'altro lato consente alla stessa di perseguire l'interesse pubblico cui è preposta.

          La costituzione di una società di capitali nella forma della società  a responsabilità limitata permette, infatti, alla luce della riforma del diritto societario, di gestire in maniera pregnante il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'oggetto della società, in quanto il Socio, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, non è soggetto alla rigidità di disciplina richiesta per la società per azioni.

          Con l'entrata in vigore dell'articolo 16 della Legge 2/2009 (di conversione del Decreto Legge 185/2008) sono state inoltre introdotte importanti novità per tutte le S.r.l.; in particolare è stato abrogato il punto 1) dell'articolo 2478 del Codice Civile relativo all'obbligatorietà della tenuta del libro dei soci.

          Pertanto, nella costituenda società si ritiene opportuno non prevedere volontariamente la tenuta.

        In alternativa alla procedura summenzionata di costituzione di società a responsabilità limitata si ritiene opportuno, al fine di contenere la spesa e ridurre i tempi per l'operatività della medesima,  di dare mandato agli uffici per esplorare l'acquisto di una società già costituita avente ad oggetto attività di cartolarizzazione e provvedendo successivamente, di conseguenza, a tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per adeguarne lo statuto alle esigenze menzionate nella presente deliberazione.

        In ragione di un'efficiente gestione delle partecipazioni delle società che operano nel settore finanziario, la Civica Amministrazione potrà valutare un eventuale intervento nell'operazione di cartolarizzazione della propria società FCT Finanziaria Città di Torino S.r.l..

          E' necessario precisare che l'articolo 3 commi 27 e ss. della Legge Finanziaria per l'anno 2008 prevede testualmente che "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale?..omissis... L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.".

          A tal proposito, la costituzione di una S.r.l. avente la finalità di attuare il programma di cartolarizzazione è espressamente consentita agli enti locali ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e, pertanto, riconosciuta sotto il profilo della legittimità da un'espressa normativa speciale. In ogni caso non parrebbe che dette società possano considerarsi produttrici di beni e servizi, avendo quale oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione: non possono, pertanto, produrre beni e servizi neppure incidentalmente nell'ambito della loro attività.

          Allo stesso modo si può affermare che l'acquisizione di una partecipazione in una S.r.l. già costituita avente per oggetto attività di cartolarizzazione risponde alla medesima finalità e pertanto soggiace alla medesima normativa speciale che consente ai Comuni, così come a Regioni, Province e altri Enti Locali, di operare mediante società di cartolarizzazione.

          Tuttavia, in ogni caso, non essendo l'Amministrazione scrivente il soggetto deputato a fornire l'interpretazione delle disposizioni normative vigenti, si ritiene necessario autorizzare la costituzione ovvero l'acquisizione di una società di cartolarizzazione trasmettendo comunque il presente provvedimento alla competente sezione della Corte dei Conti.

        Quanto allo Statuto della costituenda società, la cui bozza è allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), occorre esaminare alcune disposizioni in esso contenute in parallelo con l'articolo 84 della Legge 289/2002. Si segnala, peraltro, che tanto lo statuto quanto le funzioni di gestione potranno dover essere modificati al fine di tenere conto delle esigenze dei soggetti finanziatori in linea con la prassi di mercato. In particolare, occorre esaminare le seguenti previsioni:

a)       Oggetto: "La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Torino mediante l'assunzione di finanziamenti e/o l'emissione di titoli, secondo quanto disposto dall'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dalle disposizioni ivi richiamate";

b)      Durata: "La durata della società è fissata al 31 dicembre 2025 salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea"; non bisogna, infatti, dimenticare che la società di cartolarizzazione per definizione deve avere durata limitata in quanto riferita alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione;

c)       Capitale sociale: "Il capitale sociale, a socio unico, è di Euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero)";

d)      Patrimonio separato: "In conformità alle disposizioni della Legge 289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione - individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito, nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione, dalla società nei confronti del Comune di Torino o di terzi - costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.";

e)       Trasferimento delle partecipazioni: "La società è a totale capitale pubblico incedibile detenuto dal Comune di Torino";

f)       Decisione del socio: "Sono riservate alla competenza del socio le materie indicate all'articolo 2479 Codice Civile. Il socio decide inoltre sulle seguenti materie, autorizzando:

-        emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e del Decreto Legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 410/2001;

-        budget di esercizio;

-         assunzione di mutui e altre forme di finanziamento;

g)       Amministrazione: "La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, tutti nominati dal Comune di Torino, secondo quanto deciso dal socio. Gli amministratori sono nominati ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile e durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; (?)";

h)       Collegio Sindacale: "Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, tutti nominati dal Comune di Torino. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (?).";

i)        Scioglimento: "Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società con decisione del socio (?..), vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione;

j)       Informativa: "Devono essere inviati al socio: - il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea; - il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea. Il Presidente è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dal medesimo, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società".

          In concreto, la società di cartolarizzazione finanzierà l'acquisizione dei beni immobili dall'Amministrazione Comunale con accensione di finanziamenti, come previsto dall'articolo  2 comma 2 del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351. Il finanziamento sarà rimborsato dalla società stessa utilizzando i proventi dell'incasso della vendita degli immobili sul mercato.

          La società potrà effettuare le operazioni di cartolarizzazione anche in più fasi, purché (articolo 2 comma 2 citato) i beni individuati nell'ambito dell'operazione medesima costituiscano un "patrimonio separato della società stessa". Si ricorda che delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti accesi per l'operazione di cartolarizzazione risponde esclusivamente il patrimonio separato, e, d'altro canto, su ogni patrimonio separato costituito con i beni oggetto della cartolarizzazione non sono consentite azioni esperite da creditori diversi dai portatori dei titoli emessi dalla società ovvero da coloro che hanno concesso i finanziamenti alla stessa.

          La legge che disciplina le cartolarizzazioni pubbliche specifica, inoltre, quali sono i contenuti che debbono essere obbligatoriamente previsti nella delibera autorizzativa:

-        comunicazione preventiva al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

-        il prezzo iniziale che la società di cartolarizzazione deve corrispondere a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili;

-        le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;

-        le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società realizzano per finanziare il pagamento del prezzo;

-        l'immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti;

-        la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;

-        le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.

          Ulteriori peculiarità dell'operazione di cartolarizzazione, estese anche agli Enti Locali, riguardano l'applicazione del Testo Unico dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), in particolare per quanto concerne l'autorizzazione all'alienazione ed il successivo esercizio del diritto di prelazione da parte degli Enti legittimati. Dispone, infatti, l'articolo 3 comma 17 della Legge 410/2001 che i trasferimenti relativi a cartolarizzazioni, e le successive rivendite, non necessitano delle autorizzazioni di cui al Testo Unico indicato; per quanto concerne, invece, la prelazione a favore dello Stato nel caso di immobili di interesse storico, è dubbio che il citato comma 17, nell'escludere la prelazione degli Enti Locali territoriali, abbia inteso ricomprendere tra essi anche lo Stato. E' stato infatti sostenuto da uno studio della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche che i trasferimenti/conferimenti degli immobili vincolati alla società di cartolarizzazione, pur non richiedendo la preventiva autorizzazione del Ministero, debbano tuttavia essere denunciati alla Soprintendenza per l'avvio del procedimento di esercizio della prelazione da parte dello Stato e degli altri Enti legittimati. Pertanto, si ritiene opportuno procedere comunque alla richiesta di verifica dell'interesse culturale e all'eventuale, conseguente, comunicazione dell'intendimento ad alienare con contestuale richiesta di esercizio della prelazione.

          L'operazione si sostanzia dunque nel trasferimento di proprietà di 11 beni immobili, quali infra individuati.

          Il prezzo iniziale che la Società deve corrispondere alla Città in via definitiva per l'acquisto dei beni dovrà essere determinato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2465 del Codice Civile, comma 2, a tenore del quale "in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni ... dei soci fondatori ..., nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese" deve essere presentata la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale. Tale relazione deve contenere, tra l'altro, la descrizione dei beni oggetto di acquisto e l'indicazione dei criteri di valutazione adottati. Si sottolinea che l'acquisto da parte della società, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479 del Codice Civile.

          L'impatto sul bilancio del Comune dell'operazione de qua è disciplinato dall'articolo 3 comma 17 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria 2004) che, con riferimento agli enti locali, sancisce: "costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ..., le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata". Pertanto, il corrispettivo riconosciuto dalla società di cartolarizzazione al Comune deve essere almeno pari all'85% del valore di mercato degli immobili ceduti affinché l'operazione di cartolarizzazione non incrementi il debito complessivo dell'Amministrazione Comunale. Detta disposizione normativa, tuttora vigente, si rifà all'orientamento del 2002 dell'Eurostat - Ente che esercita per la Commissione Europea il ruolo di quest'ultima quale autorità statistica e quindi ha il compito di adottare le decisioni sul trattamento contabile di un'operazione - che aveva definito i criteri di contabilizzazione delle operazioni di cartolarizzazione originate del settore pubblico affinché il rischio connesso alla performance degli asset venga trasferito dal settore pubblico agli investitori.

          Sempre in ordine alle operazioni di cartolarizzazione realizzate da pubbliche amministrazioni è stata enunciata da Eurostat, su parere conforme del CMFB (Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia di pagamenti), la decisione metodologica n. 88/2007 del 25 giugno 2007 che integra e modifica la precedente decisione del 2002 sopra citata. Secondo la stessa, per quanto più interessa in questa sede, se esiste una clausola di prezzo d'acquisto differito o altre disposizioni simili, l'operazione di cartolarizzazione deve essere trattata come indebitamento dell'Amministrazione.

          In attesa di un adeguamento normativo a tali più recenti indicazioni dell'Eurostat, in Italia continua a trovare applicazione la disposizione citata (articolo 3 comma 17 Legge 350/2003).

          In ogni caso, in un'ottica prudenziale, è intendimento della Città di Torino procedere all'alienazione dei propri beni immobili alla società unicamente al valore di mercato atteso così come complessivamente indicato, senza prevedere la corresponsione di un prezzo differito al Comune. Il diritto alla ricezione degli eventuali proventi in eccesso rispetto a quanto necessario alla Società per rimborsare l'indebitamento assunto e per pagare i costi dell'operazione verrà attribuito, contestualmente al trasferimento degli immobili, dal Comune alle Fondazioni nelle quali la Città riveste il ruolo di socio fondatore, siano esse culturali o che comunque perseguano finalità pubbliche meritevoli di tutela; tali Fondazioni verranno individuate con successiva deliberazione della Giunta Comunale prima dell'alienazione dei beni alla Società.

          In sintesi, alla luce delle disposizioni vigenti, al fine di configurarsi come vera e propria alienazione e non come una forma di indebitamento, nella cartolarizzazione:

-        il prezzo iniziale pagato all'originator non deve essere inferiore all'85% del valore di mercato;

-        non deve essere prestata nessuna garanzia a favore degli investitori, poiché ai sensi dell'articolo 3 comma 17 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria 2004) "costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche ...".

          Ne consegue che un'eventuale lettera di patronage a garanzia del finanziamento acceso dalla società di cartolarizzazione può essere ammissibile nei limiti in cui la stessa non costituisca una garanzia ed alle ulteriori condizioni di cui sopra.

          Complessivamente, è stato assunto, quale valore dei cespiti trasferiti alla società nell'ambito della presente operazione di cartolarizzazione, un importo indicativamente pari ad Euro 75.101.846,00, corrispondente al 100% del loro valore di mercato oggi atteso, che verrà versato alla Città in unica soluzione al momento del rogito di trasferimento dei cespiti. Detto importo tiene già conto delle ipotesi di valorizzazione urbanistica che verranno effettuate nel corso del 2009 sui beni, prima del loro trasferimento di proprietà. Il valore degli asset è stato calcolato facendo riferimento ai valori medi di mercato indicati dai principali listini immobiliari e l'esito complessivo è stato assentito dal Dipartimento Casa-Città del Politecnico di Torino. Tale importo tiene conto del pronto realizzo del valore del complesso dei beni trasferiti in blocco. Va sottolineato, peraltro, come la stima indicata non sostituisca la citata relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili, ma costituisca viceversa il valore stimato in termini di ragionevole prudenza dei beni; in relazione a tale valore è autorizzato il trasferimento alla società strumentale o veicolo.

          E' opportuno sottolineare che:

-        la Società che si costituisce sarà posseduta al 100% dalla Città di Torino che si impegna a non cedere, anche in futuro, le proprie quote neppure in parte;

-        l'eventuale attivo derivante dall'alienazione dei beni che costituiscono patrimonio separato e che residua a seguito del soddisfacimento di ogni obbligazione passiva verrà erogato (in virtù dell'attribuzione effettuata dal Comune come sopra meglio precisata) a favore delle fondazioni nelle quali la Città riveste il ruolo di socio fondatore, siano esse culturali o che comunque perseguano finalità pubbliche meritevoli di tutela.

          Sulla base dei citati presupposti è stata effettuata una prima verifica circa la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, prevedendosi che:

-        vi sia un organo di amministrazione oltre al Collegio Sindacale, qualora obbligatorio;

-        non vi sia nessun dipendente, poiché si ipotizza che la società individui l'Amministrazione Comunale quale soggetto gestore stipulando specifica convenzione. Detta convenzione, che verrà definita e approvata con separato provvedimento dell'organo esecutivo successivo alla costituzione o acquisizione della Società, dovrà prevedere l'esternalizzazione delle procedure amministrative e tecniche da parte della Società che verrà attuata attraverso l'affidamento alla Città, soggetto gestore, delle seguenti attività: custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto della cartolarizzazione, predisposizione degli avvisi d'asta pubblica o di procedure ad evidenza pubblica tali da incentivare il confronto concorrenziale, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, reportistica e auditing  previsti dalla normativa di legge, riscossione dei canoni e quant'altro necessario sino alla rivendita dei beni trasferiti. A fronte di tale gestione al Comune verrà riconosciuto un corrispettivo annuo che verrà indicato nella convenzione. In un'ottica di bancabilità dell'operazione, la convenzione potrà prevedere che alcune delle fasi sopra descritte vengano gestite, in accordo con il soggetto finanziatore, da un soggetto privato altamente qualificato;

-        la fiscalità particolarmente favorevole, come verrà meglio infra dettagliato, sia per il trasferimento della proprietà dei beni, sia per i successivi oneri di natura tributaria;

-        sia assunto un indebitamento iniziale da parte della società per il finanziamento per l'acquisto degli immobili, con accensione di mutuo bancario, garantito dal patrimonio separato rappresentato dagli immobili oggetto di cartolarizzazione.

          L'ipotesi di fondo, alla base della presente operazione, è rappresentata dal fatto che la società finanzi l'acquisto degli immobili mediante l'accensione di un mutuo di importo pari al prezzo di acquisto più gli oneri accessori. Il finanziamento bancario sarà rimborsato utilizzando i proventi delle successive rivendite. La società procederà alla cessione degli immobili sul mercato secondo le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

          Il valore che si stima di conseguire dalla vendita a terzi degli immobili tiene conto del fatto che il prezzo di acquisto degli immobili dal Comune è un valore minimo di mercato, ragionevolmente prudenziale, che sconta il pronto realizzo dell'incasso ed il trasferimento in blocco dei beni.

          La scelta del soggetto finanziatore dovrà essere effettuata dalla società veicolo tramite procedura di evidenza pubblica che garantisca la massima trasparenza ed il migliore risultato economico.

          Le condizioni previste per il finanziamento sono:

-        tasso di interesse pari all'Euribor a 12 mesi + spread (2,0);

-        durata del finanziamento: 5 anni con facoltà di rinegoziazione al termine del quinquennio e di rimborso anticipato parziale.

          Si prevede che il pagamento al Comune del corrispettivo per gli immobili acquistati venga effettuato - contestualmente al rogito di trasferimento della proprietà - entro la fine del 2009 utilizzando l'incasso dal finanziamento bancario acceso entro lo stesso periodo.

          Particolare importanza assume l'imposizione fiscale; l'articolo 2 comma 6 del Decreto Legge 351/2001, convertito con modifiche dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, come novellato dal comma 275 della Legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005), è applicabile agli enti territoriali in forza dell'articolo 84 della Legge 289/2002. In particolare:

-        ogni patrimonio separato oggetto della cartolarizzazione non è soggetto né ad IRES né ad IRAP;

-        le operazioni di cartolarizzazione e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti:

-        dall'imposta di registro,

-        dall'imposta di bollo,

-        dalle imposte ipotecaria e catastale,

-        da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto;

-        secondo la disciplina normativa di riferimento, peraltro di recente confermata dalla prassi interpretativa dell'Amministrazione finanziaria (cfr. la risoluzione 1/DPF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 maggio 2007), la soggettività passiva in materia di ICI fa capo all'ente gestore nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento. Pertanto, qualora - come prefigurato - il gestore dei beni dovesse rimanere la Città, il tributo ICI non si renderebbe in alcun modo dovuto;

-        non è dovuta la ritenuta del 27 % sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi;

-        non è applicabile l'IVA sui canoni di locazione in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici;

-        gli onorari notarili relativi al trasferimento degli immobili ai terzi sono ridotti a un terzo.

          Venendo alla descrizione degli immobili oggetto di cartolarizzazione, si prevede l'alienazione alla Società dei seguenti cespiti (con la precisazione che i relativi identificati catastali potranno essere oggetto di variazioni):

-        Immobile n. 1: Terreno sito in via Giordano Bruno n. 159, Lotto I Ex Villaggio Olimpico M.O.I.: attualmente censito al Catasto Terreni al foglio 1422, mappale 179, sub. 3 parte. L'attuale destinazione di P.R.G. è Z.U.T. "ambito 12.24 Mercati Generali" attualmente generante una SLP pari a mq. 47.000; è previsto che successivamente alla vendita alla società l'intero ambito venga valorizzato attraverso l'approvazione di una variante di P.R.G. che determinerà un decremento della SLP generata dal lotto pari a 17.000 mq. (da trasferirsi in altre aree dell'ambito) a fronte però, di una concentrazione in loco della volumetria residenziale pari all'80% del totale (20% residuo Aspi - attività di servizio a persone e alle imprese). A seguito della variante, al fine dell'atterraggio in altra area della sopracitata SLP oggetto di diminuzione, la Società C.C.T. provvederà all'alienazione di tale capacità edificatoria secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento deliberativo di approvazione della variante stessa.

Alla profondità di m. -14, attestato parallelamente alla via Giordano Bruno, è ubicato un rifugio antiaereo risalente alla seconda guerra mondiale, quale individuato con colore blu nella planimetria costituente allegato 2 al presente provvedimento. La Città si riserva, pertanto, la proprietà superficiaria del medesimo comprensivo dell'ingresso principale in sottosuolo, e in soprassuolo limitatamente al torrino. Parimenti, al fine di consentire l'accesso pedonale all'immobile da via Giordano Bruno, la Città si riserva la servitù di passaggio pedonale necessaria nonché ogni altra servitù per i servizi e sottoservizi in essere o da realizzarsi. Si intende che tutte le predette servitù dovranno essere costituite a titolo gratuito, così come si intende a titolo gratuito l'uso delle porzioni di aree, oggetto di alienazione, eventualmente occorrente per l'esecuzione di lavori sul bene. Rimane a carico dell'acquirente l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria della parte di sedime ubicata al di sopra del rifugio e costituente soletta del medesimo.

Qualora, in futuro, la Soprintendenza autorizzasse l'alienazione o la demolizione dei manufatti citati, la proprietà superficiaria degli stessi si estinguerà e si consoliderà la proprietà piena in capo al titolare della nuda proprietà senza che alla Città sia dovuto alcun corrispettivo. Lotto libero;

-        Immobile n. 2: Terreno sito in via Orvieto angolo corso Mortara, Comprensorio Vitali P.Ri.U. Spina 3: attualmente censito al Catasto Terreni al foglio 1124 particelle 317, 228 e 229. L'attuale destinazione di P.R.G. è EuroTorino parco tecnologico per la quale è previsto un adeguamento urbanistico per destinare la SLP esistente (mq. 13.258) a terziario e residenza in egual misura. Come risulta da nota prot. n. 8792 del 22 luglio 2009 inviata dal settore Ambiente e Territorio della Città, all'attualità l'area necessita di un intervento di bonifica consistente nella posa di materassino bentonitico su una parte dell'area e tale intervento dovrà essere obbligatoriamente realizzato prima dell'avvio degli eventuali lavori di edificazione; per quanto concerne la porzione di area destinata a residenza, occorrerà verificare la necessità di ulteriori interventi di bonifica. Lotto libero;

-        Immobile n. 3: Terreno sito all'intersezione tra le vie Guala, Monte Pasubio e Casana dell'estensione di circa mq. 7206, individuato al Catasto Terreni al foglio 1439, particelle 168, 170 parte. L'attuale destinazione di P.R.G. è Area a Servizi pubblici S lett. "v" - spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport. La destinazione futura prevista è Area normativa residenziale "R1" - residenze realizzate prevalentemente con piani o progetti unitari. Lotto libero;

-        Immobile n. 4: Terreno sito in strada Castello di Mirafiori angolo Parco Colonnetti (area "Galileo Ferraris"): dell'estensione di circa mq. 30.705 individuato al Catasto Terreni al foglio 1484 particelle 23 parte e 40 parte. L'attuale destinazione di P.R.G. è Area a servizi pubblici S lett. "u" - istruzione universitaria. La destinazione futura ipotizzata è Z.U.T. "ambito 16.31 Castello di Mirafiori" con previsione di una capacità edificatoria destinata per l'80% (min) a residenza e per il restante 20% (max) ad Aspi. L'area è compresa all'interno del "Piano d'Area - Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po" tra le "Zone urbanizzate", in particolare "U1" - "Zone urbane consolidate". L'intero lotto venne concesso all'Istituto Galileo Ferraris, ora Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica I.N.R.I.M. in diritto di superficie novantanovennale con atto a rogito notaio Grassi Reverdini in data 6 dicembre 1978 rep. n. 7119 registrato a Torino il 22 dicembre 1978 al n. 53405 e trascritto a Torino 1 in data 2 gennaio 1979 ai numeri 82 di registro particolare e 93 di registro generale. Poiché all'articolo 7 del suddetto atto costitutivo è stabilito che il Comune possa, trascorso un periodo di 10 anni, richiedere anche prima della scadenza del termine novantanovennale, l'estinzione del diritto di superficie con il preavviso di anni 1, la Città ha richiesto all'Istituto superficiario la formalizzazione dell'estinzione anticipata di tale diritto;

-        Immobile n. 5: Terreno sito tra la via Anselmetti e la strada del Drosso dell'estensione di circa mq. 14.462, individuato al Catasto Terreni al foglio 1473 particella 47 parte. L'attuale destinazione di P.R.G. è Area da Trasformare per servizi "Ambito 15.a - Drosso". La destinazione futura ipotizzata è, in parte, Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 15.1 Anselmetti" per mq. 14.462 di superficie territoriale, con previsione di una capacità edificatoria destinata per l'80% (min) a residenza e per il restante 20% (max) ad Aspi. L'area è stata oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004 (mecc. 2004 07522/010) per la realizzazione - in regime di concessione di progettazione, costruzione e gestione ex articolo 19 Legge 109/1994 e s.m.i. - di un impianto natatorio polifunzionale, la cui procedura di evidenza pubblica è andata deserta. Lotto libero;

-        Immobile n. 6: Compendio immobiliare sito in corso Spezia 14 / via Bizzozero 20-28: attualmente censito al Catasto Fabbricati al foglio 1378, n. 157 sub. 1 e n. 154 sub. 1 (graffati) parte, n. 154 sub. 2 ed al foglio 91, particella 291 sub. 2. L'immobile insiste su area descritta al Catasto Terreni al foglio 1378, particelle 148, 150, 154, 157, 202, 203, 205, 206. L'attuale destinazione di P.R.G. è Area normativa M2 (ai sensi della variante 115 adottata) con destinazione produttiva. L'immobile è parzialmente utilizzato dalla Città, parte ad uso deposito e parte ad uso uffici comunali (Corpo di Polizia Municipale); un'ulteriore porzione del capannone è gravata da un diritto d'uso a favore di Eataly Distribuzione S.r.l. con scadenza 28 febbraio 2010. L'immobile è già stato oggetto di deliberazione consiliare del 1° dicembre 2008 (mecc. 2008 06961/008) di approvazione di asta pubblica;

-        Immobile n. 7: porzione di compendio dell'ex Cavallerizza Reale sita in via Verdi 7-9: individuato al Catasto Fabbricati al foglio 1247 particella 111 subalterni 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86 e 87 - foglio 1247 particella 112 subalterni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 oltre a locali interrati sottostanti il cortile ed il porticato in corso di accatastamento. L'attuale destinazione di P.R.G. è: Aree da trasformare comprese nella zona urbana centrale storica AT. In data 14 luglio 2007 si è positivamente conclusa la conferenza di servizi volta alla valorizzazione del compendio de quo. In detta conferenza, presenti la Città, la Soprintendenza, l'Agenzia del Demanio ed il progettista da quest'ultima incaricato, è stato approvato lo Studio Unitario di Riqualificazione e Valorizzazione del Complesso (avente una validità di dieci anni) i cui contenuti potrebbero essere recepiti da apposita deliberazione consiliare. Dei 39 nuclei familiari insediati al momento dell'acquisto da parte della Città, attraverso una loro ricollocazione anche per mezzo di ordinanze di sgombero, risultano attualmente ancora occupanti 26 famiglie, di cui due occupano anche un magazzino. Delle ulteriori porzioni di compendio occupate, si farà specifica elencazione nella scheda patrimoniale che sarà oggetto di separato provvedimento. Si rileva, inoltre, che, dalla porzione di compendio oggetto di alienazione, deve escludersi il c.d. "Maneggio Chiablese" (censito al C.F. al foglio 1247 part. 113 subb 1, 2 e 3), attualmente concesso in comodato all'Università degli Studi di Torino ed in futuro oggetto di costituzione di diritto d'uso a favore della stessa che vi realizzerà la propria nuova Aula Magna. L'intera restante porzione di compendio oggetto di acquisizione da parte della Città è attualmente gravata da ipoteca legale iscritta in data 17 dicembre 2007 ai numeri 71645/16353 per Euro 8.702.230,00, debito già integralmente estinto. Ulteriore porzione al piano terra del compendio è oggetto di concessione alla Fondazione Teatro Stabile Torino per lo svolgimento della propria attività istituzionale sino al 31 luglio 2010 salvo rinnovo per volontà della società acquirente;

-        Immobile n. 8: Fabbricato sito in via delle Orfane nn. 18, 20, 22: attualmente identificato al CF al foglio 1219 particella 33, subb. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 e part. B sub. 5, C, 27, 28 sub. 3, 29 sub. 2, 30 sub. 2 (graffati) ed insistente su terreno identificato al C.T. al foglio 1219, particelle 27, 28, 29 parte, B parte, C, 30, 31 parte, 33, 34, 35 parte, 40 (in corso di aggiornamento). L'immobile, la cui superficie commerciale totale è pari a 4.522 mq, è occupato dalla Divisione Gioventù. Una porzione del cortile interno è, invece, oggetto di concessione a favore della Parrocchia S. Agostino (atto sottoscritto tra le parti in data 21 gennaio 2002 e avente scadenza il 31 dicembre 2011). L'attuale destinazione di P.R.G. è parte Area a servizi pubblici S, lett."a" - attrezzature di interesse comune, parte Area a servizi pubblici S lett. "z" - aree per altre attrezzature di interesse generale. La destinazione futura prevista per la parte oggetto di alienazione è Area normativa residenziale "R4" - isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella Zona Urbana Centrale Storica. Relativamente al cortile interno dell'immobile ed, in particolare, alla porzione di cortile concessa alla Parrocchia S. Agostino, dovrà esserne in ogni caso garantito a quest'ultima un legittimo titolo di occupazione secondo le condizioni economiche attualmente in essere. Ove fosse realizzato un parcheggio in sottosuolo, dovrà essere altresì garantita la successiva risistemazione superficiale dell'area cortilizia al fine della sua fruibilità da parte della citata Parrocchia;

-        Immobile n. 9: Fabbricato sito in via Giolitti 2 bis angolo via Lagrange: identificato al Catasto Fabbricati al foglio 1282 part. 57 sub 2, 3, 4 ed insistente su terreno identificato al Catasto Terreni al foglio 1282 part. 56 parte e 57. L'immobile è attualmente adibito a sede degli uffici comunali, e precisamente ospita gli uffici dell'Assistenza sociale e del Servizio Territoriale della Circoscrizione 1 del Corpo di Polizia Municipale. L'attuale destinazione di P.R.G. è Area a servizi pubblici S, lett." a" - attrezzature di interesse comune; la destinazione futura prevista è: Area normativa residenziale "R4" - isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella Zona Urbana Centrale Storica. E' esclusa dalla vendita l'unità immobiliare ad uso commerciale sita al piano terra di via Giolitti 2/a adibita a rivendita fiori; parimenti è escluso il locale ad uso magazzino sito nel sottosuolo del cortile occupato dal negozio di abbigliamento "Camper" ed intercluso tra proprietà private;

-        Immobile n. 10: Fabbricato sito in corso Chieri 19: identificato al Catasto Fabbricati al foglio 160 particella 359 sub 106 graffato con la part. 385 nonché al foglio 1257 part. 179 ed insistente su terreno censito al Catasto Terreni al foglio 1257 particelle 181 e 179. Il manufatto che ospita gli impianti SMAT è identificato al Catasto Fabbricati al foglio 160 part. 420. L'attuale destinazione di P.R.G. è, a seguito di variante di P.R.G. n. 182, approvata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 2009 (mecc. 2009 03235/009), Zone a Verde Privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po. Anche questo immobile, al pari del lotto 6, è già stato oggetto di deliberazione consiliare del 1° dicembre 2008 (mecc. 2008 06961/008) e di successiva asta pubblica. Lotto libero;

-        Immobile n. 11: Fabbricato sito in via Verdi n. 9/11 (ex Zecca): identificato al Catasto Fabbricati al foglio 1247 part. 114 sub. 16-17-18. L'immobile è sede in parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza e in parte è adibito a Caserma dei Carabinieri, Nucleo Radiomobile e Reparto C.C. Dora Sezione, il cui contratto di locazione è in corso di rinnovo. L'attuale destinazione di P.R.G. è: Area da trasformare compresa nella zona urbana centrale storica AT; con riguardo alla natura giuridica di tale immobile, stabilisce l'articolo 84 della Legge 289/2002 sopra richiamato, che l'inclusione dei beni nel presente provvedimento di autorizzazione alla cartolarizzazione "non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del Codice Civile, dei beni demaniali trasferiti".

          Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica,

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:

1)      di approvare le linee di indirizzo riportate nella narrativa del presente provvedimento volte alla realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione immobiliare, mediante le seguenti procedure tra di loro alternative: a. costituzione di una società di cartolarizzazione a responsabilità limitata interamente partecipata dalla Città, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e s.m.i., avente per oggetto esclusivo operazioni di cartolarizzazione dei proventi delle dismissioni degli immobili di proprietà comunale di cui in narrativa; b. acquisizione di una società già iscritta nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") finalizzata all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente provvedimento;

2)      di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto della Città, le presenti linee di indirizzo costituiscono integrazione alle linee programmatiche del Sindaco approvate con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 luglio 2006 (mecc. 2006 05033/002), e modificate con deliberazione del 18 giugno 2007 (mecc. 2007 01474/008) relativamente al paragrafo intitolato "Gestione innovativa del patrimonio immobiliare";

3)      di dare atto che l'operazione di cui al presente provvedimento si fonda su stime indicative e prudenziali, suscettibili di modificazione, in relazione, in particolare, alle risultanze delle perizie estimative immobiliari;

4)      di approvare la costituzione della società a responsabilità limitata unipersonale, socio unico Città di Torino, denominata "Cartolarizzazione Città di Torino" siglabile "C.C.T.", che sarà retta dallo statuto il cui schema si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.          ), autorizzando il Sindaco della Città o un suo delegato a sottoscrivere l'atto costitutivo presso un notaio ed a fare quanto richiesto dalle vigenti disposizioni in materia per rendere operativa la società, compresa, ove occorrente, la nomina ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile del Collegio Sindacale e dell'organo amministrativo, nonché a far apportare allo statuto allegato quelle varianti, soppressioni od aggiunte, purché tali variazioni non riguardino elementi sostanziali;

5)      di dare mandato agli uffici di esplorare, in alternativa alla costituzione di una nuova società, la possibilità di acquisizione di una società già costituita (avente ad oggetto l'attività di cartolarizzazione o, comunque, già iscritta all'elenco generale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993) al fine di contenere la spesa e ridurre i tempi per l'operatività della medesima; in caso di esito positivo di tali verifiche, di autorizzare l'acquisizione di detta società provvedendo, di conseguenza, a tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per adeguarne lo statuto esistente alle esigenze menzionate nel presente provvedimento, ivi compresi gli adempimenti di cui ai successivi punti e qualsiasi attività che si rendesse necessaria per la realizzazione della presente operazione;

6)      di autorizzare il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo a procedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese trascorsi sette giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;

7)      di determinare il capitale sociale iniziale, interamente pubblico e incedibile, in Euro 115.000,00; detto capitale sarà assunto, sottoscritto e versato dalla Città di Torino, nonché di finanziare la spesa complessiva di Euro 115.000,00 con economie di mutuo;

8)      di affidare l'Amministrazione della Società ad un organo di amministrazione, da nominarsi su designazione del Sindaco (nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con deliberazione di iniziativa consiliare in data 4 ottobre 1993) (mecc. 9307634/01) per la prima volta nell'atto costitutivo, in conformità a quanto previsto dallo Schema di Statuto allegato;

9)      di dare atto che l'onere per le spese di costituzione sarà a carico della società;

10)    di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa per la costituzione della società o l'acquisizione di società costituita da finanziare con economie di mutuo sino alla somma massima di 115.000,00 Euro;

11)    di demandare ai competenti uffici la comunicazione preventiva al Ministero dell'Economia e Finanze dell'intendimento della Città di dare corso alla presente operazione di cartolarizzazione, autorizzandone sin d'ora la sottoscrizione da parte del Sindaco;

12)    di dare atto che, in ogni caso, la costituzione della società di cartolarizzazione di cui al precedente punto 4, ovvero l'acquisizione di cui al precedente punto 5, è conforme, sotto il profilo della legittimità, a quanto previsto dall'articolo 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria per il 2008 provvedendo, conseguentemente, alla trasmissione della presente deliberazione alla competente sezione della Corte dei Conti;

13)    di dare atto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 29 settembre 2009 (mecc. 2009 06133/064), i competenti uffici comunali provvederanno, nei modi e secondo le modalità previste dalla legge, all'individuazione ed al conferimento dell'incarico all'esperto o ad una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale, a cui attribuire il compito di redigere (qualora tale adempimento sia applicabile al caso concreto) la relazione giurata - redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2465 comma 2 Codice Civile - per la valutazione degli immobili oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, ponendo gli oneri di tale relazione a carico della società medesima;

14)    di autorizzare l'alienazione alla costituita o acquisita Società di Cartolarizzazione dei beni individuati in narrativa - anche attraverso la stipulazione di uno o più atti di alienazione da effettuarsi, eventualmente, in momenti successivi ed altresì anche nelle more dell'adeguamento statutario eventualmente occorrente ai sensi del precedente punto 5 - a fronte di un corrispettivo minimo complessivo indicativamente pari ad Euro 75.101.846,00 corrispondente al 100% del loro valore di mercato oggi atteso, subordinando la formalizzazione della vendita all'approvazione definitiva delle varianti di P.R.G. in corso di adozione ed afferenti gli immobili siti in via Giolitti 2 bis, via delle Orfane 18-20, via Guala/Monte Pasubio/Casana, strada del Drosso angolo via Anselmetti e strada Castello di Mirafiori. Poiché solo alcuni di tali immobili sono stati inseriti nel Piano Dismissioni costituente Allegato 7 al Bilancio di Previsione - approvato con deliberazione del 31 marzo 2009 (mecc. 2009 00977/024) e redatto ai sensi dell'articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133 - si sta procedendo alle necessarie integrazioni/modifiche del medesimo da approvarsi nelle prossime variazioni del bilancio 2009;

15)    di approvare che la Città si riservi la proprietà superficiaria del rifugio antiaereo - presente nell'interrato dell'immobile n. 1, lotto I Ex Villaggio Olimpico M.O.I. (quale individuato con colore blu nella planimetria che si allega sub 2 al presente provvedimento) (all. 2 - n.            ) - comprensivo dell'ingresso principale in sottosuolo e in soprassuolo limitatamente al torrino; parimenti la Città, al fine di consentire l'accesso pedonale all'immobile da via Giordano Bruno, si riserva la servitù di passaggio pedonale necessaria nonché ogni altra servitù per i servizi e sottoservizi in essere o da realizzarsi. Tutti le predette servitù dovranno essere costituite a titolo gratuito, al pari dell'uso delle porzioni di aree, oggetto di alienazione, eventualmente occorrente per l'esecuzione di lavori sul bene. Rimane a carico dell'acquirente l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria della parte di sedime ubicata al di sopra del rifugio e costituente soletta del medesimo. Qualora, in futuro, la Soprintendenza autorizzasse l'alienazione o la demolizione del manufatto suddetto, la proprietà superficiaria dello stesso si estinguerà e si consoliderà la proprietà piena in capo al titolare della nuda proprietà senza che alla Città sia dovuto alcun corrispettivo;

16)    di demandare a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'approvazione di una convenzione fra la costituenda Società (o la società acquisita) e la Città che individui quest'ultima quale soggetto gestore secondo le linee guida indicate in narrativa;

17)    di autorizzare la costituenda società o la società oggetto di acquisizione ad avvalersi degli uffici comunali a partire dall'approvazione del presente provvedimento fino alla realizzazione delle linee di indirizzo ivi contenute;

18)    di demandare a successiva deliberazione la valutazione di un eventuale intervento nell'operazione di cartolarizzazione della propria società FCT Finanziaria Città di Torino S.r.l., ove necessario, in ragione di un'efficiente gestione delle partecipazioni delle società che operano nel settore finanziario;

19)    di prendere atto che, per effetto della cartolarizzazione, i beni alienati a  favore della società verranno a costituire un patrimonio separato della stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del D.L. 351/2001 convertito in Legge 410/2001 e che tale patrimonio separato risponderà in via esclusiva delle obbligazioni nei confronti dei soggetti concedenti i finanziamenti accesi per l'operazione e sul quale non sono consentite azioni esperite da creditori diversi da coloro che hanno concesso i finanziamenti alla stessa;

20)    di approvare che il diritto agli eventuali proventi in eccesso rispetto a quanto necessario alla società per rimborsare l'indebitamento assunto e per pagare i costi dell'operazione verrà attribuito, contestualmente al trasferimento dei beni, dal Comune alle fondazioni nelle quali la Città riveste il ruolo di socio fondatore, siano esse culturali o che comunque perseguano finalità pubbliche meritevoli di tutela, demandandone l'individuazione a successiva deliberazione della Giunta Comunale da assumersi prima dell'atto di alienazione;

21)    di prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale del 29 settembre 2009 (mecc. 2009 06133/064) gli uffici competenti venivano autorizzati ad espletare, in nome e per conto della costituenda società "C.C.T. S.r.l." a socio unico, le procedure di evidenza pubblica  per la scelta del soggetto finanziatore dell'operazione di cartolarizzazione nonché di autorizzare gli uffici medesimi, nel caso ne ricorrano i presupposti, a provvedere in tal senso anche in nome e per conto della società eventualmente oggetto di acquisizione;

22)    di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 

 

IL SINDACO

F.to Chiamparino

 

IL VICE SINDACO

F.to Dealessandri

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA,

ALL'EDILIZIA PRIVATA ED AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

L'ASSESSORE AL BILANCIO

F.to Passoni

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE DIREZIONE

PATRIMONIO

F.to Oggioni

 

IL DIRIGENTE SETTORE

VALORIZZAZIONE

PATRIMONIO IMMOBILIARE

F.to Villari

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

ATTUAZIONE DI PRG

F.to Ciocchetti

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

per IL DIRIGENTE SETTORE

PARTECIPAZIONI COMUNALI

F.to Delli Colli

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

Allegato 1 - Statuto

 

STATUTO

della "Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l." società unipersonale

 

Articolo 1 - Denominazione Sociale

Ai sensi dell'articolo 246 Codice Civile e dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è costituita una società a responsabilità limitata denominata

 

"Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l." società unipersonale

siglabile "C.C.T." società unipersonale.

 

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Torino.

Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

 

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti e/o l'emissione di titoli.

In conformità alle disposizioni della predetta Legge 289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti del Comune di Torino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'articolo 84 della citata Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale; la società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.

 

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2025 salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

 

Articolo 5 - Capitale sociale - Quote di partecipazione

Il capitale sociale, a socio unico, è di Euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero).

Le partecipazioni dell'unico socio, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei conferimenti e l'ammontare del capitale.

Il socio è abilitato all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel Registro delle Imprese.

Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi ed ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 Codice Civile.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta al socio il diritto di sottoscriverlo.

La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e del Decreto Legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 410/2001.

 

Articolo 6 - Finanziamenti

Il socio potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il socio può altresì effettuare versamenti in conto capitale e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

 

Articolo 7 - Titoli di debito

La società, con deliberazione dell'Assemblea, può emettere titoli di debito e/o strumenti finanziari in conformità all'articolo 84 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 ed alle disposizioni ivi richiamate, in materia di cartolarizzazione di proventi derivanti dalla dismissione di immobili pubblici.

 

Articolo 8 - Patrimonio separato

In conformità alle disposizioni della predetta Legge 289/2002, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa Legge 289/2002 e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti del Comune di Torino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.

 

Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni

La società è a totale capitale pubblico incedibile detenuto dal Comune di Torino.

 

Articolo 10 - Decisioni del socio

Sono riservate alla competenza del socio le materie indicate all'articolo 2479 Codice Civile. Il socio decide inoltre sulle seguenti materie, autorizzando:

-        emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 84 della Legge 289/2002 e del Decreto Legge 351/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 410/2001;

-        budget di esercizio;

-        assunzione di mutui ed altre forme di finanziamento.

Agli atti deliberativi del socio dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, dei competenti organi deliberativi del Comune di Torino.

Le decisioni del socio sono adottate, ove obbligatorio per legge o in ragione di quanto previsto dal presente statuto ovvero quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, con deliberazione assembleare, con i modi, termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto; in ogni altro caso e comunque nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 Codice Civile, le decisioni del socio possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo stesso.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del socio adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte, a cura dell'organo amministrativo, senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

La decisione tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, di cui ai precedenti commi, può in particolare essere utilizzata nelle ipotesi previste dall'articolo 2465 Codice Civile comma 2, ossia in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni dei socio fondatore (Comune di Torino), nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

 

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta del socio, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Piemonte, con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera, telefax, e-mail) idoneo a fornire la prova del ricevimento, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati al socio non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi il socio portatore dell'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o sindaci non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis Codice Civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal notaio.

L'assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:

-        modificazioni atto costitutivo;

-        argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori o del socio;

-        decisione di compiere operazioni che di fatto modificano l'oggetto sociale;

-        decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti;

-        riduzione obbligatoria capitale per perdite;

-        scioglimento anticipato;

-        nomina e revoca liquidatori;

-        revoca stato liquidazione.

 

Articolo 12 - Amministrazione

La società è amministrata, in base a quanto deciso dal socio al momento della nomina, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, tutti nominati dal Comune di Torino.

Gli amministratori sono  nominati ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.

Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma codice civile.

La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni del socio, salvo che il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, quest'ultimo in quanto esista.

Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

 

Articolo 13 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci.

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:

-        in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli eventuali Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti;

-        in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo.

 

Articolo 14 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed un compenso annuale che viene stabilito con decisione del socio e nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Il socio può attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.

 

Articolo 15 - Delega di Attribuzioni

Ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questi può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio stesso.

 

Articolo 16 - Presidente e Amministratori delegati

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto il socio, elegge tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.

La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

 

Articolo 17 - Violazioni Tributarie

Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Articolo 18 - Collegio Sindacale

Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, tutti nominati dal Comune di Torino.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale è regolato dalla corrispondente normativa in tema di società per azioni.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Il socio, all'atto di nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

 

Articolo 19 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato al socio per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.

Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

a)       obbligo di redazione del bilancio consolidato;

b)       esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile la ragione della dilazione.

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno versati al socio unico Comune di Torino.

I dividenti non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

 

Articolo 20 - Scioglimento

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione del socio, vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione.

 

Articolo 21 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

 

Articolo 22 - Informativa

Devono essere inviati al socio:

-        il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

-        il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dal medesimo, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

 

Articolo 23 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                           

Castronovo