Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche  

       n. ord. 164

2009 04315/009

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 OTTOBRE 2009

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

(proposta dalla G.C. 7 luglio 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

 

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 46 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DELL'UTRI Michele - LEVI Marta - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CASSANO Luca - CUTULI Salvatore - MINA Alberto - PORCINO Gaetano.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 185 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'AREA COMPRESA TRA LA VIA SAGRA DI SAN MICHELE, VIA MONGINEVRO E VIA LANCIA. ADOZIONE.

       Proposta dell'Assessore Viano.  

 

       Il presente provvedimento riguarda l'area urbana compresa tra via Sagra di San Michele, via Monginevro e via Lancia, interno 138, delimitata a sud dall'area di pertinenza della Scuola Media Inferiore "Palazzeschi".

       Tale area ha una superficie fondiaria pari a circa mq. 3.543 ed è destinata dal Piano Regolatore vigente ad area normativa "M2" che comprende "isolati o complessi di edifici a funzione mista con forte presenza di attività produttive.".

       L'area suddetta è occupata da un edificio industriale monopiano risalente agli anni '50, da tempo dismesso ed in stato di progressivo degrado. La facciata principale dell'immobile, prospettante su via Monginevro è in evidente stato di abbandono e non si integra con il contesto urbano circostante. L'immobile ricade nella Zona urbana consolidata residenziale mista con indice di edificabilità fondiaria pari a 1,35 mq. S.L.P./mq S.F..

       Il recupero dell'area a fini produttivi appare decisamente problematico sia per lo stato di abbandono e fatiscenza dei fabbricati, sia in relazione al contesto, attualmente di tipo residenziale, sia per la presenza del complesso scolastico della scuola media Palazzeschi sulla rimanente parte di isolato.

       L'attuale destinazione urbanistica M2, caratterizzata da complessi di edifici a funzione mista con forte presenza di attività produttive, attribuita alla porzione di isolato in oggetto, risulta attualmente unica nell'intorno e non più coerente con il contesto urbano circostante.

       Riscontrata, quindi, la necessità di consentire il recupero dell'area, con il presente provvedimento si intende riqualificare  e valorizzare la parte di isolato prospettante su via Monginevro, eliminando la cortina chiusa determinata dalla facciata ormai "cieca" dell'edificio industriale, adeguandola al contesto prevalentemente residenziale e commerciale, e perseguendo un effettivo riordino edilizio.

       In tal senso, ovvero proprio in considerazione della possibilità di rendere l'area oggetto del presente provvedimento coerente con l'intorno e di sottrarla all'inesorabile processo di degrado a cui la dismissione dall'uso industriale l'ha consegnata, l'Amministrazione ritiene di pubblica utilità il cambio di destinazione urbanistica della porzione di isolato sede dell'edificio produttivo, da area normativa M2 ad Area Normativa R2, che comprende "isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico". Ai sensi dell'articolo 8, commi 7 e seguenti, delle N.U.E.A., in tale area normativa la destinazione d'uso è residenziale. Al piano interrato, terreno e primo sono consentite le attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a mq. 250 e medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a mq. 1.800) nei limiti e nel rispetto di quanto disposto nell'allegato C delle N.U.E.A..

       Per quanto attiene alle condizioni idrogeomorfologiche dell'area, si rileva che, in base alla Variante n. 100 al P.R.G., approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-9903 in data 27 ottobre 2008, l'area risulta compresa nella classe I(P) di pianura, che riguarda zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento, caratterizzata da porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".

       In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ""Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti stesse, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa.

       Sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

       Il presente provvedimento non interessa aree vincolate ai sensi del predetto D.Lgs 42/2004 e non ricade in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale, riguarda un'area compresa in un contesto già edificato, classificato ai sensi del D.M. 1444/1968 di tipologia B) "parti di territorio totalmente o parzialmente edificate", nel quale gli interventi previsti consistono nella demolizione di strutture di tipologia produttivo - artigianale e successiva  nuova realizzazione di edifici prevalentemente residenziali.

       In relazione a quanto sopra, in data 22 giugno 2009, il Settore Ambiente e Territorio provvedeva ad inviare il progetto della presente variante all'Organo Tecnico Comunale, alla Provincia di Torino, nonché agli altri Enti competenti in materia ambientale, per eventuali osservazioni sulla prospettata esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

       Con determinazione dirigenziale n. 255 del 19 agosto 2009 (all. 2 - n.              ) lo stesso Settore recepiva quindi le osservazioni pervenutegli disponendo l'esclusione della presente variante dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S. e ribadendo i seguenti obblighi:

-      "Suolo e sottosuolo

Verifica della qualità ambientale, secondo quanto prescritto dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo V - Bonifica di siti contaminati, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Tale verifica e gli eventuali obblighi di bonifica dovranno essere ottemperati preliminarmente al rilascio del permesso di costruire;

-      Gestione degli Inerti

Indicazione in sede di richiesta del permesso di costruire dei quantitativi di terreno da scavo e loro gestione e destinazione finale nel rispetto di quanto prescritto dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo I - Gestione dei rifiuti, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.".

       Per quanto riguarda la verifica di compatibilità con la nuova proposta del Piano di Classificazione Acustica, adottato dalla Giunta Comunale in data 26 agosto 2008 con deliberazione (mecc. 2008 05372/126), il Settore Ambiente e Territorio della Città, rilevato che l'area interessata dalla presente variante è inserita nella classe acustica VI (Aree esclusivamente industriali), evidenzia che la nuova destinazione urbanistica è migliorativa del clima acustico dell'area e conclude che "la variante in oggetto è compatibile ma non coerente con il Piano di Classificazione Acustica" (all. 3 - n.              ). Lo stesso parere evidenzia, quindi, l'opportunità di avviare l'iter di revisione del Piano mediante la predisposizione di idonea Documentazione di Verifica di compatibilità con il medesimo, ai sensi del Titolo V delle Norme Tecniche di Attuazione. Conformemente a tali indicazioni, è attualmente in corso la predisposizione di tale documentazione onde pervenire alla modifica del Piano di Classificazione Acustica entro l'adozione definitiva della presente variante.

       A fronte del cambio di destinazione urbanistica la proprietà si è impegnata, con atto unilaterale d'obbligo a rogito Notaio Colombo Anna, in data 18 settembre 2009, che si allega (all. 4 - n.             ) a corrispondere alla Città la somma di Euro 700.000,00 (settecentomila/00) entro quindici giorni dall'avvenuta approvazione della presente variante. Tale obbligazione è, inoltre, garantita da idonea polizza fideiussoria (all. 5 - n.            ) di pari importo.

       Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.U.R. e non comporta, inoltre, decremento delle aree per servizi pubblici; per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale. 

       La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento del Decentramento al Consiglio della Circoscrizione 3 per l'acquisizione del relativo parere.

       Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento del 28 settembre 2009, che si allega (all. 6 - n.            ), ha espresso parere favorevole in relazione alla variante in oggetto.

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

       Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;

       Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)     di adottare la variante parziale n. 185 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'area compresa tra via Sagra di San Michele, via Monginevro e via Lancia (all. 1 - n.             );

2)     di dare atto che il presente provvedimento è integrato dall'esito della verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale;

3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto espresso a maggioranza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

In originale firmato:

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                                                       IL PRESIDENTE

       Repice                                                                                                                                                                  Castronovo