Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare  

       n. ord. 100

2009 03592/008

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 GIUGNO 2009

(proposta dalla G.C. 9 giugno 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

BONINO Gian Luigi

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CASSIANI Luca - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SILVESTRINI Maria Teresa - TRONZANO Andrea.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - RIDELIMITAZIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO A FAVORE DELLA SOCIETA' TERNA S.P.A. PER VARIANTE ALLA LINEA T. 234 "LEINI' - PIANEZZA" 220 KV A SEGUITO DELLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE. APPROVAZIONE.

          Proposta dell'Assessore Viano.  

 

          Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed i Comuni di Borgaro Torinese, Collegno, Druento, Pianezza, Torino, Venaria Reale hanno sottoscritto nel settembre del 1999 un Accordo di Programma Quadro relativo al "Progetto di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria".

          L'Accordo di Programma Quadro è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Torino n. 159-139981 del 25 agosto 1999 ed adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 10 settembre 1999.

          Con deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 1065-496101 del 28 dicembre 2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato definitivamente approvato l'accordo di programma attuativo del citato Accordo di Programma Quadro tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed i Comuni di Druento e Venaria Reale, sottoscritto in data 14 dicembre 2004.

          Tra le opere contemplate dai suddetti accordi vi è quella relativa alla realizzazione delle "G2 Circonvallazioni di Venaria Reale e Borgaro Torinese", il cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 107-20407 del 20 febbraio 2006, esecutiva ai sensi di legge; con lo stesso provvedimento è stata autorizzata la definizione della successiva fase progettuale.

          Ciò premesso, occorre considerare come la nuova viabilità - circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro, in fase di realizzazione da parte della Provincia di Torino - comporti necessariamente l'adeguamento della linea elettrica ad alta tensione attualmente esistente ed, in particolare, l'adattamento dell'elettrodotto 220 kV "Leinì - Pianezza" T. 234.

          La società Terna S.p.A. - principale proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione - ha, dunque, presentato, in data 28 febbraio 2008, idonea domanda, con relativo progetto, al Ministero dello Sviluppo Economico - D.G. per l'Energia e le Risorse Minerarie ed al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. per la Difesa del suolo, al fine di ottenere l'autorizzazione con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per la costruzione e l'esercizio della variante all'elettrodotto 220 kV "Leinì - Pianezza" T. 234, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e del Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici dell'11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni.

          In relazione a quanto sopra, in data 19 settembre 2008 si è tenuta una Conferenza di servizi (ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, integrato dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2004, n. 330), durante i lavori della quale il proponente ha illustrato nel dettaglio il progetto presentato, evidenziando la necessità dell'intervento in oggetto al fine di risolvere il problema delle interferenze con la costruenda Circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese.

          L'adeguamento dell'interferenza sull'elettrodotto 220 kV "Leinì - Pianezza" T. 234 consiste in una variante in asse linea con la sostituzione di due sostegni attualmente esistenti (nn. 34 e 35) con altrettanti, di maggiore altezza e dimensione, ad una distanza di circa m. 15 dagli esistenti (che verranno in seguito demoliti) ai lati dell'opera stradale in costruzione, in modo da rispettare il franco minimo (distanza tra conduttori e piano stradale) stabilito dalle norme tecniche in vigore, in particolare D.M. LL.PP. 21 marzo 1988 n. 449 e s.m.i..

          Il tratto di elettrodotto in progetto, compreso tra i nuovi sostegni n. 34 e n. 35 attraversa fondi siti nel Comune di Torino, identificati al Nuovo Catasto Terreni al foglio 1007 particelle 35 - 46 - 215 - 107 - 44 - 49 - 170 e 89 e ricadenti, secondo quanto riportato sul P.R.G., in aree parchi urbani e fluviali in ambito P33.

          La presenza dell'elettrodotto in progetto comporterà sui mappali oggetto di asservimento una percorrenza aerea complessiva di metri 479, un'area di rispetto dai conduttori di mq. 21.910 (metri 23 per ciascuna parte dell'asse della linea) ed un'area di occupazione dei sostegni (ingombro filo terra) di circa mq. 100.

          Tali aree sono state acquisite dalla Città di Torino con atto stipulato in data 29 aprile 2009, rogito notaio Mazzucco, dal Consorzio ACLI CASA Soc. Coop. nell'ambito del Programma Integrato localizzato in strada della Pronda (PR.IN Marche), proposto con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 maggio 2005 (mecc. 2005 01738/009), sottoscritto tra la Città e la Regione Piemonte in data 20 novembre 2006 e successivamente ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 dicembre 2006 (mecc. 2006 08991/009).

          Le aree in oggetto sono già gravate da servitù di elettrodotto a favore di ENEL per la linea elettrica a 220 kV "PIANEZZA - RONDISSONE" ora rinominata "LEINÌ - PIANEZZA", come risulta da atti trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino il 2 agosto 1965 ai numeri 29095/22562, il 3 maggio 1965 ai numeri 16089/12502 ed il 31 maggio 1965 ai numeri 19827/15521.

          La titolarità delle sopra citate servitù è stata trasferita alla Terna S.p.A. in virtù del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999.

          Nel corso dell'istruttoria è emerso che le particelle 35 - 44 - 46 e 107 risultano gravate, oltre che dalla suddetta servitù, anche da asservimento coattivo permanente in sottosuolo, per il passaggio dei collettori consortili di fognatura a favore di Azienda Po Sangone, ora SMAT S.p.A.. Le particelle 44 e 49 sono interessate da una bealera a cielo aperto mentre la particella 46 è attraversata da tubazione dell'acquedotto. La Terna S.p.A. peraltro, ha eseguito con esito positivo le verifiche necessarie ad accertarne la compatibilità con la ridelimitazione della servitù di elettrodotto ed in tal senso con lettera prot. 11164 del 17 giugno 2009 la SMAT ha espresso formale assenso.

          I terreni censiti al Catasto Terreni al foglio 1007, particelle 35 - 46 - 49 - 89 - 170 e 215 sono parzialmente coltivati in virtù di contratti di comodato stipulati tra il Consorzio ACLI CASA Soc. Coop. e privati, regolarmente disdettati prima della cessione delle aree alla Città e per i quali l'Amministrazione sta valutando l'opportunità di un loro nuovo insediamento. Qualora detti contratti venissero nuovamente stipulati, nelle more della formalizzazione della servitù di cui al presente provvedimento, Terna S.p.A. si è dichiarata disponibile al pagamento della relativa eventuale indennità spettante agli aventi diritto per i danni ai frutti pendenti ed alle piante causati dalle attività di cantiere.

          Le colture effettive saranno rilevate al momento della stesura del verbale di Stato di Consistenza redatto in contradditorio tra le Parti prima dell'inizio dei lavori e sempre sul menzionato verbale sarà, altresì, individuata l'area di cantiere con il relativo accesso ai fondi. Il verbale individuerà anche gli aventi diritto all'indennizzo per i danni causati alle colture eventualmente presenti sui fondi.

          Poiché l'adeguamento dell'elettrodotto in progetto comporta una ridelimitazione delle servitù esistenti, la società Terna S.p.A., in data 7 aprile 2009, ha presentato domanda alla Città per definire in via pattizia la servitù di elettrodotto per la linea aerea ad alta tensione in argomento.

          A fronte di detta servitù, la società richiedente si è dichiarata disposta a versare, in sede di formalizzazione dell'atto, un corrispettivo una tantum di Euro 15.920,00, ritenuto congruo dal competente Settore Valutazioni della Città.

          Con nota del 5 maggio 2009 prot. 1874 la Divisione Servizi Tecnici per le Grandi Opere e Verde Pubblico ha espresso nulla osta alla costituzione della servitù su tali aree.

          Ciò premesso, con decreto in data 13 marzo 2009, n. 239/EL-120/86/2009, il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della Terna S.p.A., della variante all'elettrodotto "Pianezza-Leinì", n. 234 (220 kV), autorizzando la predetta società a realizzare e mantenere in esercizio le suddette opere nel Comune di Torino, in conformità al progetto approvato.

          L'articolo 2 del decreto precisa che le opere autorizzate sono inamovibili e che l'autorizzazione di cui trattasi:

-        sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi - fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti - autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercitare le citate opere in conformità al progetto approvato;

-        ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

-        costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere.

L'articolo 4 del decreto prevede, infine, che le opere dovranno essere realizzate entro il termine di due anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

          Occorre, pertanto, ora provvedere alla formalizzazione della suddetta servitù a favore della società Terna S.p.A., secondo le modalità meglio precisate nell'allegato schema di atto, che forma parte integrante della presente deliberazione (allegato 1), affinché la stessa possa dare corso alle opere di cui trattasi, che dovranno essere realizzate secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia, come meglio indicato nel progetto depositato dalla medesima; a tal fine, il tracciato è stato studiato in armonia con quanto dettato dall'articolo 121 del Testo Unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minore sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi.

          Per la particolare importanza delle opere, inoltre, è stato richiesto il carattere di inamovibilità delle stesse; pertanto le relative servitù di elettrodotto potranno essere imposte in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 4 e 5, del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

          Attesa l'urgenza dell'insediamento del cantiere da parte della società, da coordinarsi con gli interventi sulla viabilità della Circonvallazione, si rende, infine, necessario approvare la consegna anticipata dei terreni interessati, nelle more della formalizzazione dell'atto costitutivo della servitù, da farsi constare mediante sottoscrizione di apposito verbale di consegna delle aree.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:

1)      di approvare l'allegato schema di atto (all. 1 - n.               ), relativo alla formalizzazione della servitù di elettrodotto, a favore della società Terna S.p.A., con sede in Roma, via Arno n. 64, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05779661007 - sulle aree di proprietà comunale distinte al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 1007 particelle 35 - 46 - 215 - 107 - 44 - 49 - 170 e 89 - meglio evidenziate con reticolato verde nella planimetria allegata - (all. 2 - n.               ) e con tratteggio blu nell'ulteriore planimetria costituente allegato 3 (all. 3 - n.                    ). La presenza dell'elettrodotto comporterà sui mappali oggetto di asservimento una percorrenza aerea complessiva di metri 479, un'area di rispetto dai conduttori di mq. 21.910 (23 metri per ciascuna parte dell'asse della linea) ed un'area di occupazione dei sostegni (ingombro filo terra) di circa 100 mq.;

2)      di approvare, a fronte della suddetta costituzione di servitù perpetua, la corresponsione di Euro 15.920,00 a favore della Città di Torino, da versarsi in sede di atto. Le spese di atto, fiscali e conseguenti si intendono assunte a carico della società Terna S.p.A.;

3)      di dare mandato ai competenti Uffici ad integrare lo schema di atto di cui sopra con le clausole afferenti gli eventuali indennizzi spettanti ai conduttori/comodatari, qualora, nelle more della formalizzazione della servitù, venissero stipulati  nuovi contratti di locazione o comodato aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le aree asservite;

4)      di autorizzare il legale rappresentante della Città e l'ufficiale rogante ad apportare alla bozza contrattuale quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dell'atto;

5)      di autorizzare, nelle more della formalizzazione dell'atto costitutivo della servitù, la consegna anticipata delle aree occorrenti a Terna S.p.A. - da farsi constare mediante sottoscrizione di apposito verbale di consegna - per l'installazione del cantiere e per le attività finalizzate all'adeguamento dei sostegni dell'elettrodotto, con ampia manleva per la Città da ogni responsabilità al riguardo;

6)      di dare atto che con il verbale di Stato di Consistenza di cui in premessa saranno individuate le colture presenti sulle aree, gli aventi diritto all'indennizzo per i danni ad esse eventualmente causati, nonché l'area di cantiere con il relativo accesso ai fondi;

7)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA,

ALL'EDILIZIA PRIVATA ED AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE

DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Oggioni

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VALORIZZAZIONE

PATRIMONIO IMMOBILIARE

F.to Villari

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni  

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                                                                                                Castronovo

 

 


Repubblica Italiana

 

ATTO  DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO

CON CONDUTTORI AEREI

 

L'anno 2009, il giorno??del mese di??..avanti a me???. assenti i testimoni non avendone, io notaio e le Parti, richiesta la presenza,

sono personalmente comparsi

TERNA S.p.A. con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Arno, 64 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05779661007, REA 922416, Capitale Sociale euro 440.199.936  interamente versato al 30 aprile 2009, nel seguito denominata TERNA, rappresentata nel presente atto dal procuratore Sabbadini Luca, nato in Milano il 27 marzo 1964, domiciliato per la carica presso la sede della società sopra citata, tale nominato con procura autenticata nella firma dal notaio Giovanna IOLI in data 18 ottobre 2007, repertorio n.55816/20990, registrata a Torino il 24 ottobre 2007 al numero 15078;   

e

Comune di Torino, con sede legale in piazza Palazzo di Città n. 1, Codice Fiscale 00514490010, rappresentato da??????????????.., in appresso detta "Parte Concedente"; si conviene e si stipula il seguente atto al quale si premette che:

- i mappali oggetto della presente scrittura privata sono già gravati da servitù di elettrodotto a favore di ENEL per la linea elettrica a 220 kV "PIANEZZA ? RONDISSONE" ora rinominata "LEINÌ ? PIANEZZA", come risulta dagli atti trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino il 2/08/1965 al n. 29095 Reg. Ord. e n. 22562 Reg. Part., il 3/05/1965 al n. 16089 Reg. Ord. e n. 12502 Reg. Part. ed il 31/05/1965 al n. 19827 Reg. Ord. e n. 15521 Reg. Part;

- che la titolarità della servitù attiva è stata trasferita alla Terna S.p.A in virtù del decreto legislativo n. 79 del 16/03/1999.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  le Parti  convengono quanto segue:

 

            ARTICOLO 1

La Parte Concedente costituisce a favore di TERNA e dei suoi aventi causa sugli immobili, di seguito descritti, la servitù relativa all'elettrodotto a

 

220 kV LEINÌ ? PIANEZZA T. 234

 

il cui tracciato e la fascia asservita sono individuati nella planimetria, (Allegato  A) sottoscritta dalle parti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Le Parti precisano che il termine "invariata" utilizzato nel presente atto fa riferimento alla servitù  già costituita citata in premessa.

I sostegni dell'elettrodotto sono del tipo a delta con n. 2 conduttori per fase, per un totale di n. 6 conduttori  e n. 2  funi di guardia.

 

DATI CATASTALI:

 

Comune: Torino             Foglio: 1007 (ex 2)    Particella: 35 parte (ex 25)

Catasto: Terreni           Qualità catastale: Sem. Irriguo/Bosco Misto

 

AREE SOGGETTE A SERVITÙ

 

PERCORRENZA: Larghezza fascia m 1, lunghezza m 10 (invariata)

RISPETTO: Area m2  427 (servitù esistente + nuova servitù)

 

DATI CATASTALI:

 

Comune: Torino             Foglio: 1007 (ex 2)  Particella: 46 parte (ex 23 e 51)

Catasto: Terreni           Qualità catastale: Seminativo                 Classe: 3

 

AREE SOGGETTE A SERVITU'

 

SOSTEGNI: n. 1              Ingombro filo terra 6,5 X 6,5      Area m2  43

PERCORRENZA:    Larghezza fascia m 1,  lunghezza m 204 (invariata)

RISPETTO: Area m2  9378 (servitù esistente + nuova servitù)

 

DATI CATASTALI:

 

Comune: Torino                                  Foglio: 1007  (ex 2)          Particella: 215 parte (ex 53b)

Catasto: Terreni           Qualità catastale: Seminativo                 Classe: 4

 

AREE SOGGETTE A SERVITÙ

 

PERCORRENZA: Larghezza fascia m 1, lunghezza m 186 (invariata)

RISPETTO: Area m2  8547 (servitù esistente + nuova servitù)

 

DATI CATASTALI:

 

Comune: Torino             Foglio: 1007  (ex 2)   Particella: 107 parte (ex 53b)

Catasto: Terreni           Qualità catastale: Prato Irriguo              Classe: 4

 

AREE SOGGETTE A SERVITÙ

 

PERCORRENZA: Larghezza fascia m 1,  lunghezza m 11 (invariata)

RISPETTO: Area m2  500 (servitù esistente + nuova servitù)

 

DATI CATASTALI:

 

Comune: Torino             Foglio: 1007 (ex 2)    Particella: 44 parte (ex 53a)

Catasto: Terreni           Qualità catastale:Prato irriguo                Classe: 4

 

AREE SOGGETTE A SERVITÙ

 

PERCORRENZA: Larghezza fascia m 1,  lunghezza m 4 (invariata)

RISPETTO: Area m2  252 (servitù esistente + nuova servitù)

 

DATI CATASTALI:

 

Comune: Torino             Foglio: 1007  (ex 2)   Particella: 49 parte (ex 20a)

Catasto: Terreni           Qualità catastale: Prato/Pascolo Cespuglioso

 

AREE SOGGETTE A SERVITÙ

 

PERCORRENZA: Larghezza fascia m 1,    lunghezza m 8 (invariata)

RISPETTO: Area m2 280 (servitù esistente + nuova servitù)

 

DATI CATASTALI:

 

Comune: Torino             Foglio: 1007 (ex 2)    Particella: 170 parte (ex 20a)

Catasto: Terreni           Qualità catastale: Sem. Irriguo              Classe: 5

 

AREE SOGGETTE A SERVITÙ

 

SOSTEGNI: 1/2               Ingombro filo terra 7,5 X 7,5      Area m2  28

PERCORRENZA: Larghezza fascia m 1,    lunghezza m 42 (invariata)

RISPETTO: Area m2 1902 (servitù esistente + nuova servitù)

 

DATI CATASTALI:

 

Comune: Torino             Foglio: 1007  (ex 2)   Particella: 89 parte (ex 19)

Catasto: Terreni           Qualità catastale: Sem. Irriguo              Classe: 5

 

AREE SOGGETTE A SERVITù

 

SOSTEGNI: 1/2     Ingombro filo terra 7,5 X 7,5      Area m2  28

PERCORRENZA:    Larghezza fascia m 1,  lunghezza m 14 (invariata)

RISPETTO: Area m2 624 (servitù esistente + nuova servitù)

 

            ARTICOLO 2

La servitù costituita con il presente atto è inamovibile per espressa previsione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 13 marzo 2009, n. 239/EL-120/86/2009; pertanto, la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell'articolo 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

            ARTICOLO 3

La servitù costituita con il presente atto conferisce alla società TERNA il potere di:

a) accedere sul fondo asservito con il proprio personale o chi per esso con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori senza alcun preavviso;

b)       collocare, mantenere ed esercire l'elettrodotto indicato nel precedente articolo 1;

c)       procedere, a fronte di specifico indennizzo, al taglio dei rami e/o all'abbattimento di quelle piante che, ad esclusivo giudizio della TERNA, possano essere di impedimento alla costruzione dell'elettrodotto;

d)       deramificare od abbattere, senza alcun indennizzo, in qualsiasi tempo e anche senza preavviso, quelle piante che, nell'ambito della zona asservita, trovandosi in prossimità dei conduttori, possano pregiudicare, ad esclusivo giudizio della TERNA, la messa in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell'elettrodotto;

e)       modificare la tensione, il numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dell'elettrodotto, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti dell'eventuale aggravio.

Il legname abbattuto durante la costruzione e nel corso dell'esercizio dell'elettrodotto rimane a disposizione della Parte Concedente.

 

            ARTICOLO 4

La Parte Concedente si obbliga per sé e per gli aventi causa ad usare le aree asservite compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto e dell'inerente servitù, impegnandosi a non eseguire opere di qualunque genere e a non praticare attività che possano comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù di cui al presente atto, obbligandosi, altresì, a conformarsi ad eventuali successivi provvedimenti di legge o regolamentari  che dovessero imporre limiti o vincoli all'utilizzazione dei terreni.

La Parte Concedente si obbliga a non mettere a dimora ed a non lasciare crescere piante a distanza inferiore a m 23 (ventitre) per ciascuna parte dell'asse della linea e che, comunque, possano essere incompatibili con il regolare esercizio e la sicurezza dell'elettrodotto.

Di ogni eventuale innovazione, costruzione od impianto compatibile, da realizzare nelle aree asservite, dovrà essere data preventiva comunicazione a TERNA, al fine di consentire alla società stessa di accertarne la compatibilità con l'elettrodotto, con ogni suo componente o sua parte accessoria, con i dispersori di terra, nonché con la normativa di rispetto all'esposizione ai campi elettrici e magnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 ed al DPCM 8 luglio 2003.

 

ARTICOLO 5

Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'elettrodotto viene posta a carico di Terna.

I danni e/o il mancato reddito dei frutti pendenti subiti dalla Parte Concedente per la realizzazione dell'elettrodotto sono valutati e liquidati a lavori ultimati agli aventi diritto, eccezion fatta per i soggetti individuati nei verbali di stato di consistenza sottoscritti prima dell'inizio delle attività lavorative afferenti la costruzione dei nuovi sostegni numero 34 e numero 35, come pure  l'indennizzo per il taglio dei rami o l'abbattimento delle piante di cui alla lettera c) del precedente ART. 3.

Sono altresì valutati e liquidati agli aventi diritto a lavori ultimati, i danni e/o  il mancato reddito dei frutti pendenti  causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell'elettrodotto stesso, essendosi, in ogni caso, tenuto conto di essi nella determinazione dell'indennità.

Terna si obbliga a ripristinare i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

 

            ARTICOLO 6

Quale indennità per la costituzione della servitù, tenuto conto di tutti gli obblighi e le facoltà previsti dal presente atto,  TERNA corrisponde alla Parte Concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia formale quietanza, la somma di euro 15.920,00= fuori campo IVA.

L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile, essendo stata convenzionalmente determinata dalle parti.

            ARTICOLO 7

La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà dei fondi e che sugli stessi non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.

In proposito, Terna dichiara di essere edotta della servitù in sottosuolo per il passaggio di collettori fognari costituita a favore dell'Azienda Po-Sangone (ora Smat) con atto trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 1 il 12 dicembre 1994 ai n.ri 30055/19516 e con atto trascritto il 20 settembre 1995 ai n.ri 22908/15082 ed altresì dell'assenso dalla stessa espresso alla Parte Concedente per la costituzione della presente servitù con nota del 17 giugno 2009 prot. n. 11164.

Fermo quanto sopra, la Parte Concedente garantisce  TERNA per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni che, per qualsiasi titolo, possano vantare diritti sul fondo o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa, eccezion fatta per quanto risulta dal verbale di Stato di Consistenza.

 

            ARTICOLO 8

La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù  e  le relative obbligazioni nascenti dal presente atto, facendone menzione nell'atto traslativo.

 

            ARTICOLO 9

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico della TERNA.

Anche ai fini fiscali, le parti dichiarano che i terreni asserviti dall'elettrodotto sono destinati dal P.R.G. del Comune di Torino ad aeree Parchi Urbani e Fluviali in ambito P33.

 

            ARTICOLO 10

Per quanto non contemplato nel presente contratto le Parti fanno espresso riferimento alle norme vigenti in materia, ed, in particolare, al T.U. 1775/1933 ed eventuali modificazioni, alla legge n. 36/2001, al DPCM. 8 luglio 2003, al DM 21 marzo 1988 e s.m.i. nonché alle norme del Codice Civile.

 

            ARTICOLO 11

La Parte Concedente autorizza TERNA a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di servitù.

 

            ARTICOLO 12

In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in relazione all'interpretazione ed applicazione del presente atto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.