Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche  

          n. ord. 147

2009 03587/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 OTTOBRE 2009

(proposta dalla G.C. 9 giugno 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

    Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo

MINA Alberto

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CUTULI Salvatore - GHIGLIA Agostino - MORETTI Gabriele.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA     

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 175 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'IMMOBILE SITO IN TORINO, VIA DELLA ROCCA N. 47. ADOZIONE.

          Proposta dell'Assessore Viano.  

 

          Il presente provvedimento riguarda una porzione di fabbricato, ormai residuale, inserito in un complesso di immobili denominato "Casa Cavalchini-Garofoli" ubicato all'interno di un isolato, denominato Santa Gabriella, compreso tra corso Vittorio Emanuele II, via Mazzini, corso Cairoli e via della Rocca da cui si accede al numero civico 47.

          La proprietà comprende un corpo di fabbrica principale posto in fregio a via della Rocca, ed un corpo di fabbrica secondario, fronte cortile interno, posto all'estremità orientale del medesimo, a confine con la proprietà di corso Cairoli n. 30.

          Quest'ultimo presenta una conformazione planimetrica assimilabile ad una "U" ed è costituito da due corpi laterali, a due piani fuori terra, posti rispettivamente a nord e a sud e da un corpo centrale, totalmente crollato in seguito ai bombardamenti avvenuti nel corso degli eventi bellici del secondo conflitto mondiale 1942-1945.

          Il Piano Regolatore della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 aprile 1995 e pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995, destina gli immobili suddetti ad "Area residenziale R4", che comprende: "Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale storica." di cui all'articolo 8, punto 4, comma 16 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione. Gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti dall'articolo 10 delle N.U.E.A., con le modalità di intervento specificate nell'allegato A.

          I due avancorpi laterali, posti rispettivamente a nord e a sud, sono classificati nel Gruppo 3) "Edifici della costruzione ottocentesca della città". La porzione centrale di collegamento dei due corpi di fabbrica, oggetto del presente provvedimento, è classificata come appartenente al Gruppo 6) "Edifici recenti", che comprende gli edifici costruiti dopo il 1945 e per i quali vigono le norme di tutela ed i tipi di intervento particolari riportati nella "Tabella dei tipi di intervento - articolo 10" e descritti nell'allegato A e possono arrivare fino alla ristrutturazione edilizia, quale intervento massimo ammesso.

          Sotto il profilo idrogeologico, in base alla "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.", approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. N. 21-9903 del 27 ottobre 2008 in vigore dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008), le aree in oggetto sono inserite nella classe I(P), "Zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento", all'interno della quale le condizioni di pericolosità geomorfologia sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche e gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni".          Per le aree inserite in tale classe si applicano le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, le procedure, le limitazioni e le specificazioni previste dalle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., relative alle singole zone e aree normative dell'allegato B delle N.U.E.A..

          L'attuale previsione del Piano Regolatore per l'area in esame, annovera le porzioni del fabbricato oggetto di variante tra gli edifici recenti. In tali tessuti è ammessa la ricostruzione a parità di superficie lorda esistente; essendo tuttavia ormai distrutta la quasi totalità della superficie, non si può recuperare logicamente la superficie originaria prima degli avvenimenti bellici sopra richiamati, che hanno determinato la situazione odierna. Per il raggiungimento di tali finalità lo strumento ritenuto più idoneo dalla pianificazione urbana è stato individuato nella "Area da Trasformare nel centro storico" di cui all'articolo 10, comma 34, punto E delle Norme di Attuazione.

          Per tali aree sono previsti interventi di riqualificazione dell'ambiente storico, che possono essere attuati attraverso la demolizione di edifici, la costruzione di nuovi edifici, la riplasmazione e il riuso degli edifici esistenti; l'obiettivo da perseguire è quello di reintegrare e valorizzare il tessuto costruito e la maglia degli isolati, ripristinando i fili di edificazione originari, la continuità dei fronti su strada, le vedute prospettiche, la complessità interna ai lotti. In caso di nuove realizzazioni gli edifici previsti devono fare riferimento ai caratteri del contesto ambientale e agli elementi che ne definiscono l'immagine.

          Coerentemente con quanto sopra descritto, l'Amministrazione ritiene di pubblico interesse la corretta e completa ricomposizione dell'originario complesso immobiliare e pertanto è addivenuta nella decisione di avviare una variante urbanistica che prevede di  attribuire una nuova regolamentazione normativa, tale da consentire gli interventi di ricostruzione precedentemente descritti, comprendendo la porzione danneggiata nel perimetro di una nuova "Area da Trasformare nel centro storico".

          Gli interventi nelle Aree da Trasformare sono definiti di completamento ai sensi dell'articolo 13, comma, 3 lettera f) della L.U.R. e, poiché ricomprese all'interno della Zona Urbana Centrale Storica, sono di categoria A secondo il D.M. n. 1444 del 02 aprile 1968 e di recupero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 e seguenti della Legge 457/1978.

          Si specifica altresì che qualsiasi intervento dovrà avere il preventivo parere favorevole della competente Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di cui all'articolo 91 bis della L.U.R., che potrà imporre diverse o ulteriori prescrizioni in fase progettuale degli interventi attuativi a cui sono assoggettati tutti gli interventi in aree da trasformare nel centro storico.

          In riferimento, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".La presente variante, interessa un'area nella quale si prevede la ricostruzione e riplasmazione di volumi di porzione di edifici distrutti, durante il periodo bellico, ma ricompresi in contesto edificato classificato di categoria a) ai sensi del DM. 1444/1968 e all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale.

          In relazione a quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 264 del 3 settembre 2009 (all. 2 - n.       ) il Settore Ambiente e Territorio, recependo le osservazioni pervenutegli, disponeva l'esclusione della presente variante dal processo di Valutazione Ambientale Strategica.

          Il presente provvedimento risulta altresì coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica predisposto dagli Uffici competenti e avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dalla Divisione Ambiente e Verde - Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico, prot. n. 13189 del 20 agosto 2008.

          Per quanto sopra detto la presente variante prevede:

A)      il cambiamento di destinazione urbanistica della porzione posta a sud-ovest del complesso immobiliare di via della Rocca n. 47, da Area R4 - Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale storica, ad Area AT - Aree da Trasformare comprese nella zona urbana centrale storica, in cui sono consentiti gli interventi e le destinazioni d'uso descritte nell'articolo 10 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e nell'apposita scheda;

B)      l'inserimento nel fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. della Scheda n. 36, sotto riportata, relativa all'area da trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica denominata: "via della Rocca 47".

          "36. Via della Rocca 47":

l'area nella quale sono previsti interventi di ricostruzione si affaccia sul cortile interno del complesso immobiliare ubicato in via della Rocca, 47.

Si prevede la conservazione dei due corpi laterali a due piani f.t. e la ricostruzione della porzione centrale di collegamento ai due edifici crollata a causa dei bombardamenti. Gli interventi devono essere eseguiti in linea con i canoni ottocenteschi dell'impianto originario, attraverso un recupero di carattere filologico.

La destinazione è residenziale.

Ai piani terreno e primo sono consentite le attività commerciali al dettaglio, artigianali di servizio e terziarie.

La nuova costruzione deve essere sviluppata su due piani f.t. secondo l'impronta planimetrica e sagoma preesistente, coincidente con il vuoto urbano conseguente al bombardamento avvenuto durante il secondo conflitto mondiale, in aderenza ai muri di confine con le altre proprietà.

Il tetto dei corpi laterali deve essere mantenuto nella attuale geometria e conformazione e le restanti parti devono avere unica falda con inclinazione analoga a quella esistente.

In sede attuativa degli interventi potrà valutarsi la demolizione e fedele ricostruzione filologica dei due corpi laterali, sulla base di approfondite analisi di carattere strutturale e conservativo.

L'altezza dell'edificio, la profondità di manica e gli allineamenti dovranno rispettare i caratteri di simmetria del progetto originario.

Sono in ogni caso fatte salve ulteriori e diverse indicazioni progettuali della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio derivanti dall'esame dei progetti edilizi. Gli interventi previsti sono inoltre assoggettati al preventivo parere vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di cui all'articolo 91 bis della L.U.R..

La realizzazione di nuove volumetrie, è subordinata al reperimento dei relativi parcheggi pertinenziali, interrati, ai sensi dall'articolo 41 sexies della Legge 1150/1942, come modificato dalla Legge 122/1989, e contestualmente al reperimento di aree per servizi pubblici in misura pari  a mq. 25 per ogni abitante teoricamente insediabile ai sensi dell'articolo 21 della L.U.R. per la S.L.P. riplasmata. In alternativa alla dismissione è ammessa la monetizzazione delle aree a servizi.

Gli interventi si attuano tramite permesso di costruire convenzionato o singolo nel caso in cui in alternativa alla dismissione, si monetizzino le aree a servizi.

C)      il conseguente inserimento dell'area da trasformare n. 36 nell'elenco delle aree del fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. - schede normative;

D)      la modificazione della tavola 1 - Azzonamento alla scala 1:5.000 da edifici del tessuto consolidato destinati ad Area R4 ad Area da trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica;

E)      la modificazione della tavola 3 - Zona Urbana Centrale Storica -Tipi di intervento, alla scala 1:1.000, da "Edifici recenti" ed "Edifici della costruzione ottocentesca della città" ad Area da trasformare n. 36.

          Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento dei Fogli 9A e 13A della tavola n. 1 e del Foglio 20 della tavola n. 3 del Piano Regolatore Generale, in conformità alla variante precedentemente descritta.

          Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell' articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

          Si specifica che per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del P.R.G. vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell' articolo 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..

          La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 1 per l'acquisizione del relativo parere.

          Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento dell'8 luglio 2009 che si allega (all. 3 - n.       ), ha espresso parere favorevole in relazione alla variante in oggetto.  

          Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

 

          Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con D.G.R. del 21 aprile 1995;

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)      di adottare la variante parziale n. 175 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'immobile sito in Torino, via della Rocca n. 47 (all. 1 - n.       ).

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

  

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                           

Castronovo