Div. Patrimonio - Innovazione - Lavoro - Servizi al Cittadino

Settore Valorizzazione Patrimonio Immobiliare 

       n. ord. 99

2009 03552/008

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 GIUGNO 2009

 

(proposta dalla G.C. 9 giugno 2009)

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

BONINO Gian Luigi

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CASSIANI Luca - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SILVESTRINI Maria Teresa - TRONZANO Andrea.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE CENTRALE TERMOELETTRICA PER LA NUOVA RETE DI TELERISCALDAMENTO NELLA ZONA DI TORINO NORD. COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA COMUNALE IN FAVORE DI IRIDE ENERGIA S.P.A. E COSTITUZIONE SERVITU' DI GASDOTTO IN FAVORE DI SNAM RETE GAS S.P.A.. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano. 

 

          La Società Iride Energia S.p.A. è impegnata da tempo nel completamento della quarta fase del piano di sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento della città, iniziato negli anni ottanta con la realizzazione dell'impianto delle Vallette e di Mirafiori Nord e proseguito con la realizzazione degli impianti "Torino Sud" e "Centro" (quest'ultimo terminato nel 2006). Tale complesso progetto risponde sia ad esigenze societarie incentrate sull'affidabilità dell'esercizio e delle sinergie correlate ad un sistema razionale ed integrato, sia ad esigenze energetico-ambientali che rivestono grande interesse per la Città di Torino.

          In questo quadro, detta Società sta lavorando ad un progetto che prevede la realizzazione della centrale termoelettrica "Torino Nord" (da alimentarsi a gas metano) che interessa, per alcune opere funzionali e connesse, anche il Comune di Collegno. La struttura è prevista, infatti, in un'area ubicata nella zona nord-est al confine tra il Comune di Torino ed il Comune di Collegno e, precisamente, tra la Casa Circondariale "Lorusso-Cutugno", via della Viassa e la bretella di collegamento tra corso Regina Margherita e la tangenziale.

          L'obiettivo perseguito dalla Società con la realizzazione di questa centrale è di produrre il calore che consentirà di garantire il riscaldamento ad una volumetria edificata di 18 milioni di metri cubi (ovvero il 20% della città di Torino, corrispondente a circa 180.000 residenti), con i correlati benefici energetici ed ambientali in termini di miglioramento della qualità dell'aria.

          Verrà per tale motivo realizzata una nuova rete di teleriscaldamento nella zona nord della città che comprenderà anche il quartiere "Le Vallette", già alimentato dalla vecchia centrale di cogenerazione la quale, con l'attivazione del nuovo impianto, sarà demolita con conseguente riqualificazione dell'area di insistenza e sua destinazione a verde pubblico.

          La suddetta Società ha avviato le procedure volte ad ottenere l'autorizzazione - da rilasciarsi ai sensi della Legge n. 55/2002, per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi - dal Ministero dello Sviluppo Economico, di intesa con la Regione Piemonte. Per tale autorizzazione è stata indetta una Conferenza dei Servizi alla quale ha partecipato la Città di Torino, in quanto soggetto territorialmente interessato all'intervento; considerato che la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta in data 25 maggio 2009, ha stabilito di esprimere l'intesa - ancorchè vincolata al rispetto di precise disposizioni - per il progetto; detta Conferenza dovrà concludersi a breve, con l'emanazione del citato provvedimento autorizzativo.

          Con deliberazione del Consiglio Comunale dell' 11 febbraio 2008 (mecc. 2007 10122/009) è stato dunque espresso il parere favorevole della Città alla necessaria variazione urbanistica al vigente P.R.G. - variazione specificata nel provvedimento stesso - nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ex Legge 55/2002, D. Lgs. 59/2005 e D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa alla realizzazione di detta centrale e delle opere funzionali e connesse; detto parere è subordinato al rilascio dell'Autorizzazione stessa (nonchè ad alcune condizioni attinenti alla nuova sistemazione dei collegamenti viabili finalizzati all'accesso alla centrale ed alle altre attrezzature pubbliche limitrofe, che sarà oggetto di futuro e separato provvedimento).

          La nuova struttura comporta, come detto, la realizzazione di alcune opere accessorie e pertinenti, consistenti in: realizzazione di elettrodotto di allacciamento della Centrale alla Rete di Trasmissione Nazionale per una lunghezza di 670 metri (interamente su aree del Comune di Collegno); realizzazione di metanodotto interrato proveniente dalla rete SNAM di via Pietro Cossa; realizzazione della nuova viabilità di servizio, situata ad est rispetto all'attuale asse di corso Regina Margherita interno 240.

          Al fine di consentire la realizzazione del metanodotto interrato (mediante scavo ed interramento, alla profondità di circa metri 1,20 misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi) per il collegamento alla Rete Nazionale di Distribuzione del Gas, occorrente per l'alimentazione del nuovo impianto di cogenerazione, si rende necessario costituire una servitù permanente a favore di SNAM Rete Gas S.p.A. su una striscia di terreno in sottosuolo di proprietà comunale pari a 12 metri (di cui 6 metri da un lato e 6 metri dall'altro rispetto all'asse della tubazione), nonché consentire l'occupazione temporanea in soprassuolo ad uso cantiere della larghezza complessiva di 9 metri (6 metri da un lato e 3 metri dall'altro). I sedimi interessati da tale servitù sono censiti al Catasto Terreni al foglio 1115 particelle 12p, 59p, 76p, 46p, 48p ed al foglio 1068 particelle 10p, 9p e 42p, quali particelle risultano evidenziate con colorazioni diverse nell'allegata planimetria (allegato 1) che riporta, altresì, in colore azzurro l'asse della tubazione di cui trattasi. L'area oggetto di occupazione temporanea risulta, viceversa, raffigurata con tratteggio azzurro nella planimetria medesima. Il corrispettivo per la costituzione di detta servitù, proposto dalla Società in Euro/mq. 13,25, è stato ritenuto congruo dal competente Settore Valutazioni della Città e determina pertanto un valore complessivo attuale di Euro 71.399,48 fuori campo IVA a favore dell'Amministrazione. Poiché il relativo atto costitutivo non verrà immediatamente formalizzato, tale importo sarà oggetto di aggiornamento in prossimità di detta stipulazione, nonché a revisione in relazione al vincolo di cui si dirà infra.

          L'indennità per l'occupazione temporanea, anch'essa assentita, ad oggi, dal Civico Settore Tecnico sopra citato, è pari invece ad Euro/mq. 1,10 per un periodo di 6 mesi e determina un valore complessivo di Euro 4.501,95, salvo esatta definizione ed aggiornamento a decorrere dalla data di occupazione effettiva nonché conseguente a precisa individuazione delle porzioni occupate. Si prevede una durata presumibile di occupazione di sei mesi; la Società Iride Energia si farà carico, a propria cura e spese, di provvedere allo sgombero di eventuali occupazioni abusive sui terreni oggetto di servitù.

          Deve precisarsi che il terreno individuato al Catasto Terreni quale particella 46 del foglio 1115 risulta gravato - per l'intera sua estensione - da un vincolo, nascente da Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali n. 22882 emesso in data 9 agosto 1994 (in revisione di un precedente Decreto del 14 giugno 1955), trascritto alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari il 10 giugno 1998 ai numeri 14914/9878. Poiché non si dispone di tale Decreto e non se ne conoscono i presupposti (ovvero se il medesimo sia finalizzato alla tutela dell'interesse paesaggistico o dell'interesse culturale dell'area), non può che subordinarsi la costituzione della servitù di metanodotto, limitatamente alla particella 46, alla cancellazione di tale vincolo ovvero all'assenso alla servitù medesima da parte della Soprintendenza. Con il presente provvedimento si approva, pertanto, lo schema di contratto preliminare per la costituzione della servitù da stipularsi con SNAM Rete Gas S.p.A. e con Iride Energia S.p.A. (allegato 2), disciplinante le obbligazioni reciproche della Città e delle società stesse, recante la condizione sopra indicata con riferimento alla particella 46, che sarà tradotto in forma di atto pubblico entro il 31 dicembre 2010. La formalizzazione di tale contratto preliminare resta, inoltre, subordinata all'emanazione dell'Autorizzazione Unica di cui alla Legge 55/2002, sopra indicata.

          Deve precisarsi, al riguardo, che la conduttura SNAM interesserà anche porzioni interrate di suolo pubblico (foglio 1115 particelle "strade pubbliche parte"), meglio evidenziate nella planimetria allegata (all. 3 - n.           ) per le quali si conserva agli atti d'ufficio l'assenso della competente Direzione Divisione Suolo Pubblico.

          Poiché la Città è proprietaria di porzione dell'area sulla quale sorgerà la nuova centrale termoelettrica - ubicata, come detto, tra via Viassa, strada del Pansa e corso Regina Margherita - la Società Iride Energia ha richiesto altresì la costituzione del diritto di superficie sulla porzione di sedime necessario per la realizzazione del progetto, in proprietà ovvero in diritto di superficie. Si tratta, in particolare, dell'area censita al Catasto Terreni al foglio 1068 particella 15 parte, quale raffigurata in colore azzurro nella planimetria allegata (allegato 4) avente un'estensione di circa mq. 700 (estensione catastale complessiva mq. 4.000).

          Tale area è destinata a servizi pubblici e tale permarrà anche dopo il rilascio della predetta Autorizzazione Unica. In forza di quest'ultima, infatti, diverranno efficaci le modifiche al P.R.G. di cui alla citata deliberazione consiliare, che prevedono - tra l'altro - per 53.089 mq. la modificazione da Area a Servizi Pubblici "S", Parco urbano e Fluviale, ambito P22 lettera "v" Parchi pubblici urbani e comprensoriali ad Area a Servizi pubblici "S" Attrezzature ed impianti tecnologici, lettera "t", e per 19.705 mq. destinati ad area per Servizi Pubblici "S", aree per attrezzature d'interesse generale, lettera "z" l'introduzione della destinazione ad Attrezzature ed impianti tecnologici, lettera "t".

          Risulta perciò coerente con le disposizioni del Piano Regolatore, che ascrivono tale area tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Città ex articolo 826 ultimo comma Codice Civile, la costituzione del diritto di superficie novantanovennale ex articolo 952 primo comma Codice Civile, in sopra e sottosuolo. Tale diritto avrà decorrenza dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo e potrà essere rinnovato, previa richiesta scritta della società o suoi aventi causa che pervenga almeno 6 mesi prima della scadenza, a seguito di approvazione dell'organo che sarà in allora competente, previo versamento del relativo corrispettivo, nell'ammontare che verrà deliberato. Si intende che tale diritto è finalizzato esclusivamente alla realizzazione della centrale termoelettrica "Torino Nord" e sue pertinenze, con espresso divieto di farne uso diverso e comprende, altresì, il diritto di fare e mantenere, sulle aree predette, le costruzioni e sottocostruzioni pertinenti e relative a detta centrale, purché consentite dagli strumenti urbanistici ed, in generale, dalla normativa vigente al tempo della richiesta del relativo permesso. Si conviene, inoltre, che sarà consentita l'intestazione di tale diritto a soggetto giuridico nel quale la società Iride Energia si trasformi, si incorpori, si fonda o si scinda, che ne persegua i medesimi fini istituzionali e che comunque configuri la continuità soggettiva e la prosecuzione della sua attività. L'immissione nel possesso delle aree verrà effettuata con la sottoscrizione dell'atto costitutivo del diritto. Tuttavia, al fine di consentire l'avvio dei lavori prodromici all'intervento, quali la delimitazione dell'area di cantiere tramite posa della relativa recinzione, l'allestimento del cantiere stesso, l'avvio dei lavori di scavo, nonché lo spostamento dell'attuale strada del Pansa nella nuova configurazione prevista in progetto, si conviene sulla necessità - rilevata dalla società - di procedere alla consegna anticipata della porzione di area di proprietà comunale nelle more della stipulazione dell'atto costitutivo del diritto. Con la consegna, che verrà fatta constare in apposito verbale, Iride Energia assumerà la custodia dell'area sino al termine dei lavori, manlevando di conseguenza la Città di Torino da ogni rischio e assumendo ogni responsabilità derivante dal suo utilizzo per le attività afferenti secondo la vigente normativa. Iride Energia S.p.A manleverà, altresì, la Città da eventuali danni che potessero derivare a persone o cose in occasione ed in conseguenza dei lavori.

          Il diritto di superficie verrà costituito sulla predetta area con tutti i diritti, azioni, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze e con le relative servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, ancorché non trascritte. L'area verrà comunque trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con gli eventuali sottoservizi nonché con eventuali macerie, masserizie o materiali ivi depositati, libera da iscrizioni ipotecarie e privilegi anche fiscali, da liti pendenti ed arretrati di imposte e tasse e con l'obbligo per la Società superficiaria di eseguire a propria cura e spese le eventuali opere di bonifica o messa in sicurezza che si rendessero necessarie e di porre in essere le attività necessarie per lo sgombero di eventuali occupazioni abusive.

          Il corrispettivo per la costituzione di tale diritto in favore della società è stato stimato dal competente Settore in Euro/mq. 26,50 e così per un valore complessivo di Euro 18.550,00= fuori campo IVA, salvo migliore e più esatta quantificazione da stabilirsi in relazione al frazionamento catastale dell'area, frazionamento al quale provvederà Iride Energia, a propria cura e spese, d'intesa con la Città proprietaria.

          Si intende che, dovendo Iride Energia attenersi alle prescrizioni che verranno impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con la Regione Piemonte attraverso l'Autorizzazione Unica - che ha effetto di variante urbanistica e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente - nella quale dovranno essere attestate, tra l'altro, oltre alla compatibilità dell'opera con la struttura carceraria esistente e con la linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità, anche l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Enac, la stipulazione dell'atto costitutivo del diritto di superficie sull'area sopra indicata è subordinato all'emanazione di detta Autorizzazione. 

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 febbraio 2008 (mecc. 2007 10122/009);

          Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1)      di approvare l'allegato schema di contratto preliminare (all. 2 - n.          ), relativo alla formalizzazione della servitù di passaggio condutture e impianti per il trasporto del gas, a favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. - sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara n. 7, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13271390158 - sulle aree di proprietà comunale distinte al Catasto Terreni del Comune di Torino al foglio 1115 particelle 12p, 59p, 76p, 46p, 48p ed al foglio 1068 particelle 10p, 9p e 42p (come evidenziate nella planimetria allegata - allegato 1). La presenza del gasdotto comporta una superficie asservita totale di mq. 5.388,64 e sui mappali oggetto di asservimento una percorrenza interrata complessiva di metri 12, una fascia di rispetto dalle condutture di 6 metri per ciascuna parte dell'asse linea, nonché un'area di occupazione temporanea ad uso cantiere di cui al successivo punto 3; si dà atto che la costituzione della predetta servitù sulla porzione di terreno identificata al Catasto Terreni al foglio 1115 mappale 46p - e, quindi, la conseguente stipulazione del contratto definitivo - è subordinata alla cancellazione del vincolo di cui al Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali n. 22882 emesso in data 9 agosto 1994 ovvero all'assenso alla servitù medesima da parte della Soprintendenza;

2)      di approvare, a fronte della suddetta costituzione di servitù perpetua, la corresponsione di Euro 71.399,48 (Euro/mq. 13,25) fuori campo IVA a favore della Città di Torino, da versarsi in sede di atto definitivo (da formalizzarsi entro il 31 dicembre 2010) da parte di SNAM Rete Gas S.p.A., importo soggetto ad aggiornamento (ed anche ad eventuale modificazione in relazione al vincolo gravante sul mappale 46 di cui sopra) da parte dei competenti uffici comunali in prossimità della stipulazione dell'atto. Le spese di atto, fiscali e conseguenti si intendono assunte a carico della società Iride Energia S.p.A. che provvederà altresì allo sgombero delle eventuali occupazioni abusive;

3)      di approvare l'occupazione temporanea per le esigenze del cantiere dell'area di proprietà comunale dell'estensione di circa mq. 4.092,68 raffigurata con tratteggio azzurro nella planimetria allegata (all. 1 - n.           ) e censita al Catasto Terreni al foglio 1115 particelle 12p, 59p, 76p, 46p, 48p ed al foglio 1068 particelle 10p, 42p, verso il pagamento di un canone, per un periodo di 6 mesi, pari ad Euro 4.501,95 (Euro/mq. 1,10), salvo esatta definizione ed aggiornamento di tale importo a decorrere dalla data di occupazione effettiva nonché conseguente a precisa individuazione delle porzioni occupate;

4)      di autorizzare il legale rappresentante della Città e l'ufficiale rogante ad apportare alla bozza contrattuale quelle modifiche di carattere tecnico e formale dirette ad una migliore redazione dell'atto;

5)      di approvare la costituzione del diritto di superficie novantanovennale, alle condizioni riportate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, in favore di Iride Energia S.p.A. - con sede legale in Torino, corso Svizzera n. 95, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 09357630012 - sull'area di proprietà comunale censita al Catasto Terreni al foglio 1068 particella 15 parte, quale raffigurata in colore azzurro nella planimetria allegata (all. 4 - n.             ) avente un'estensione di circa mq. 700, verso il corrispettivo di Euro 26,50/mq. e così per complessivi Euro 18.550,00 fuori campo IVA, salvo più esatta quantificazione di tale corrispettivo in conseguenza della precisa estensione dell'area risultante dal frazionamento catastale. L'importo sarà versato dalla Società in sede di atto;

6)      di dare atto che la formalizzazione dell'atto preliminare per la costituzione della servitù di gasdotto di cui al punto 1 e dell'atto costitutivo del diritto di superficie di cui al punto 5 è subordinata all'emanazione dell'Autorizzazione Unica di cui alla Legge 55/2002 e s.m.i. da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di intesa con la Regione Piemonte, comprensiva, tra l'altro, anche dell'autorizzazione da parte dell'Enac di cui in narrativa;

7)      di autorizzare la consegna anticipata dell'area oggetto del diritto di superficie, nelle more della stipulazione del relativo atto, purchè sia già stata emanata l'Autorizzazione Unica in premessa indicata;

8)      di dare atto che le spese di rogito e conseguenti sono a carico della società superficiaria, che si farà altresì carico delle operazioni catastali necessarie al fine della esatta identificazione catastale del terreno, anche per la corretta trascrizione dell'atto presso i pubblici registri immobiliari. Graveranno altresì economicamente su detta Società, che dovrà provvedervi direttamente, le attività occorrenti allo smaltimento dei rifiuti, delle macerie, masserizie o materiali eventualmente presenti sull'area oggetto del diritto, nonché le opere attinenti la bonifica o messa in sicurezza e lo sgombero di occupazioni abusive che fossero eventualmente necessarie;

9)      di dichiarare, attesa l'urgenza di avviare le attività prodromiche alla realizzazione della Centrale, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA, ALL'EDILIZIA PRIVATA

E AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE DIREZIONE PATRIMONIO

F.to Oggioni

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

IL DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

F.to Villari

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                                                                                                Castronovo