Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale

Pubblica - Sport

Settore Sport

       n. ord. 124

2009 03239/010

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 14 SETTEMBRE 2009

(proposta dalla G.C. 4 giugno 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

 

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

 

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 49 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - DELL'UTRI Michele MANGONE Domenico - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - MINA Alberto.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA VENTIMIGLIA N. 61/A. RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALLA S.S. NIZZA A.S.D..

Proposta dell'Assessore Montabone.  

 

          Con deliberazione del 22 aprile 2002 (mecc. 2002 01576/10), esecutiva dal 6 maggio 2002, il Consiglio Comunale assegnava alla Società Sportiva Nizza, per la durata di anni cinque, la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in Torino - via Ventimiglia n. 61/A (n. ord. 115 - pratica patrimoniale n. 226).

          La convenzione, scaduta il 5 maggio 2007, prevedeva un canone annuo di Euro 1.500,00 IVA inclusa e poneva le spese relative alle utenze a carico del concessionario, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria (RCU 5176 del 1 agosto 2002).

          Il concessionario ha presentato regolare istanza di rinnovo e la Circoscrizione 9, con deliberazione del 21 aprile 2008 (mecc. 2008 01793/092), proponeva di rinnovare la concessione dell'impianto in oggetto a favore della predetta Associazione per la durata di anni 10, a seguito di investimenti per interventi di miglioria nell'impianto ed in particolare dell'adeguamento alla normativa vigente dell'impianto elettrico interno ed esterno, ad un canone di Euro 4.490,00 secondo lo schema di disciplinare approvato ed allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.                ).

          Con nota del 5 maggio 2008 la Circoscrizione 9 chiedeva la sospensione del rinnovo per poter meglio verificare la tipologia degli interventi ed accertare se i lavori proposti fossero di miglioria o di adeguamento.

          Inoltre a seguito di vari sopralluoghi si riscontrava la presenza di una tettoia in legno con base in cemento aperta su due lati comprendente un piccolo magazzino, per la quale il concessionario si impegnava a presentare richiesta di regolarizzazione.

          La Circoscrizione 9, con nota pervenuta al Settore Sport in data 8 gennaio 2009, richiedeva di limitare la durata della convenzione a cinque anni, poiché, a seguito della verifica sui lavori proposti dall'Associazione da parte dei tecnici del Settore Sostenibilità Impianti Elettrici e dei funzionari circoscrizionali, si è constatato che trattasi di interventi di adeguamento rientranti nella manutenzione come previsto dal Regolamento.

          Attualmente l'impianto, di complessivi mq. 2.900 circa, è costituito da 6 campi bocce scoperti ed illuminati, due campi da tennis scoperti ed  illuminati in terra verniciata e un  fabbricato adibito ad attività sociali e ricreative di mq. 400 (mc. 1.200) con sala pranzo, cucina, sala ad uso sociale con bancone bar, locali interrati destinati  esclusivamente ad uso magazzino.

          Esaminata la proposta della Circoscrizione 9, tenuto conto del radicamento profondo e consolidato della S.S. Nizza sul territorio e considerato che la struttura viene utilizzata per attività ricreative, culturali e sportive ritenute di particolare rilevanza sociale, al fine di garantire continuità nell'utilizzo dell'impianto, tenuto conto altresì del concordato tributario definito dal Presidente della S.S. Nizza A.S.D. con il Settore TARSU in merito all'occupazione dell'immobile, come da comunicazione del 14 gennaio 2009; vista, altresì, la successiva nota pervenuta dalla Circoscrizione 9 in data 18 febbraio 2009; tenuto conto altresì che il concessionario si è impegnato a regolarizzare la tettoia in legno con base in cemento aperta sui due lati comprendente due piccoli magazzini, considerata di utile ausilio per meglio svolgere l'attività di aggregazione, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), esecutiva dal 1 novembre 2004 e s.m.i, pare opportuno provvedere al rinnovo della concessione dell'impianto sportivo in oggetto, per anni 5 ad un canone annuo di Euro 4.490,00 IVA compresa, alla S.S. Nizza A.S.D., alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (allegato 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

          Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e dovrà essere versato in rate bimestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 9.

          Il concessionario dovrà pertanto, per le opere di cui sopra, presentare domanda di regolarizzazione al competente Settore Permessi Convenzionati, entro tre mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento. Nel caso di impedimento a procedere alla regolarizzazione, il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, alla demolizione delle opere abusive entro due mesi dalla comunicazione del diniego. In caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni si procederà alla revoca della concessione così come previsto dall'articolo 17 del disciplinare allegato alla suddetta deliberazione.

          Ai sensi del predetto Regolamento, le utenze saranno così suddivise:

-        a carico del concessionario:

-        il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento  della parte sportiva;

          -        interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

Le utenze relative alla parte commerciale (saletta ristorante, bar e cucina) saranno a totale carico del concessionario, con obbligo per quest'ultimo di installare appositi contatori (o misuratori) rilevanti il consumo idrico e di energia elettrica mentre per il riscaldamento  si procederà ad un calcolo di tipo forfetario, definendone le modalità entro e non oltre due mesi dall'esecutività della presente deliberazione;

-        a carico della Città:

-        l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva.

          La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario, nei limiti previsti dall'articolo 14 della convenzione allegata.

          Le spese a carico della Città, di cui agli articoli 14 e 15, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.    

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di rinnovare la concessione per la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in via Ventimiglia n. 61/A alla S.S. Nizza A.S.D. (P. IVA 04538630015) con sede legale presso l'impianto stesso, per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione che approva la convenzione allegata.

Attualmente l'impianto in oggetto copre una superficie di circa mq. 2.900 circa ed è costituito da 6 campi bocce scoperti ed illuminati, due campi da tennis scoperti ed illuminati in terra verniciata e un fabbricato adibito ad attività sociali e ricreative di mq. 400 (mc. 1.200), con sala pranzo, cucina, sala ad uso sede sociale con bancone bar, locali interrati destinati esclusivamente ad uso magazzino, oltre ad una tettoia in legno con base in cemento aperta su due lati comprendente un piccolo magazzino, per la quale il concessionario si impegna a presentare domanda di regolarizzazione al competente Settore Permessi Convenzionati entro tre mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento. Nel caso di impedimento a procedere alla regolarizzazione, il concessionario dovrà provvedere a sue spese, alla demolizione delle opere abusive entro due mesi dalla comunicazione del diniego. In caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni si procederà alla revoca della concessione così come previsto dall'articolo 17 del disciplinare allegato alla suddetta deliberazione;

2)      di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n.              ), con la S.S. Nizza A.S.D. alle condizioni ivi contenute.

Il canone annuo è determinato in Euro 4.490,00 IVA compresa e dovrà essere versato all'ufficio cassa della Circoscrizione 9 in rate bimestrali anticipate.

Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.

Le spese a carico della Città di cui agli articoli 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti;

3)      di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico-formale

dirette ad una migliore redazione dell'atto.  

 

L'ASSESSORE SPORT

GRANDI EVENTI SPORTIVI E TEMPO LIBERO

F.to Montabone

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE  SETTORE

EDILIZIA SPORTIVA

F.to Revelchione

 

IL DIRIGENTE

SETTORE SPORT

F.to Camera

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

  

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                                                                                                     IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                                                                                                                   Castronovo

 

 

CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA VENTIMIGLIA 61/A ALLA S.S. NIZZA A.S.D..

 

Premesso che la Città ha l'interesse di rinnovare la concessione dell'impianto sportivo sito in Via Ventimiglia  61/A, con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti, dott. Giuseppe Bianciotto­, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza dell'articolo 55 comma 2°, del Regolamento  per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. n. 0408060/003) (esecutiva dal 21 marzo 2005),  e la S.S. Nizza A.S.D. (P.IVA 04538630015), con sede legale in Torino, Via Ventimiglia 61/A, nella persona del suo legale rappresentante Signor __________________________, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____________________ del Consiglio Comunale del ______________, esecutiva dal _________________,  si conviene e si stipula quanto segue:

 

ART. 1 - Descrizione dell'impianto

          La Città di Torino assegna alla S.S. Nizza A.S.D. di seguito denominata concessionario o convenzionato, la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in Via Ventimiglia 61/A, avente una superficie di mq. 2.900 circa costituito da  n. 6 (sei) campi bocce scoperti ed illuminati,   n. 2 (due) campi da tennis scoperti ed illuminati in terra verniciata, un fabbricato adibito a sede sociale di mq. 400 (mc. 1200) con sala pranzo, cucina, sala  ad uso sede sociale con bancone bar, locali interrati destinati esclusivamente ad uso magazzino.

          Nel suddetto impianto è stata realizzata a cura dell'Associazione anche una tettoia in legno con base in cemento aperta su due lati comprendente un piccolo magazzino, per il quale il concessionario si impegna a presentare richiesta di regolarizzazione.

          Il concessionario effettuerà la gestione, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

          L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

          La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'impianto o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi o difetti dell'immobile.

 

ART. 2 - Lavori di adeguamento e miglioria

Nuove Opere

          Il concessionario potrà realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

          Il progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva.

          Il convenzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

          Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici comunali, si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna delle indennità o dei compensi previsti dall'articolo 936 del Codice Civile

          Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex articolo 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

          La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante per incidenti o danni causati a terzi verificatesi nel corso di eventuali lavori.

     Per quanto concerne la tettoia  in legno con base in cemento aperta su due lati comprendente due piccoli magazzini,  il concessionario si impegna a presentare domanda di regolarizzazione, al competente Settore Permessi Convenzionati, entro tre mesi dalla data di esecutività del  provvedimento che approva il presente disciplinare di convenzione. Nel caso di impedimento a procedere alla regolarizzazione, il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, alla demolizione delle opere abusive entro due mesi dalla comunicazione del diniego. In caso di inottemperanza alle suddette prescrizioni si procederà alla revoca della concessione così come previsto dall'articolo 17 del suddetto disciplinare. Copia dell'avvenuta presentazione della richiesta di regolarizzazione dovrà essere inviata entro la suddetta data alla Circoscrizione 9.

 

ART. 3 - Durata

          La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

 

ART. 4 - Canone

          Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 4.490,00 I.V.A. compresa, da versare in rate bimestrali anticipata all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 9.

Il canone è stato stabilito valutando:

-      l'adeguamento ISTAT;

-      la tipologia dell'impianto;

-      la collocazione territoriale;

-      in analogia ad impianti similari;

          Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che, nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

          La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal convenzionato e non ancora ammortizzati.

 

ART. 5 - Finalità sociali

          Il concessionario metterà gratuitamente a disposizione della Città, della Circoscrizione 9 e delle scuole cittadine il complesso sportivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

          La Circoscrizione  9 e la Città si riservano il diritto di disporre  del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di n. 5 giornate annue, concordandone con il concessionario, con anticipo, modalità e tempi.

 

ART. 6 - Orario di apertura

          Il concessionario  dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce orarie di maggior richiesta.

          In ossequio al disposto della Legge 447/1995 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14 novembre 1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e degli artt. 44 e 45  (titolo V ? Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

          L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore  Ambiente e Territorio, da parte del convenzionato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

          Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'articolo 659 del Codice Penale.

 

ART. 7- Tariffe

          Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra saranno introitate dalla società convenzionata a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

          I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

          Spetta al concessionario indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

 

ART. 8 - Pubblicità e Segnaletica

          La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione  e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

          In linea generale si stabilisce che:

-        il materiale pubblicitario dovrà essere a norma anticendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;

-        il concessionario responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

-        l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

          La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocumento, con l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

          Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, il numero verde del Settore Sport della Città,  le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

          Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

          Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

          Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportanti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

 

ART. 9 - Obblighi assicurativi

          Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 del 9 aprile 2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

          Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

          Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

-        contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso ne eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.

Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo".

-        relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

          Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

          Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

          Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione  9  prima della stipula e con cadenza annuale dovrà essere inviata  copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

 

ART. 10 - Custodia

          La Città provvederà periodicamente ad una rilevazione delle strutture e delle attrezzature e relative condizioni con apposito verbale redatto da un funzionario  incaricato.

          Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

          Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

 

ART. 11 - Obblighi Previdenziali

          Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegati presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione.

          La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

          La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

 

ART. 12 - Divieto di subconcessione

          Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

             Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13 - Bar ed esercizi pubblici

          Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od  affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, purché sia fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.

          Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

          L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un minore e diverso abbattimento della valutazione patrimoniale riferiti ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

 

ART. 14 - Manutenzione

          Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione della stessa.

          Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

          Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione del concessionario, custode del bene ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Ciile Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del convenzionato.

          Qualora il concessionario non rispetti tali condizioni, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate, la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

          Il Settore competente procederà ai sensi dell'articolo 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli appartai radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

 

ART. 15 - Utenze e tassa raccolta rifiuti

L'onere relativo alle utenze sarà così suddiviso:

a carico del concessionario:

-        il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva;

-        interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

          Le utenze relative alla parte commerciale (saletta ristorante, bar  e cucina) saranno a totale carico del concessionario, con obbligo per quest'ultimo di installare appositi contatori (o misuratori) rilevanti il consumo idrico e di energia elettrica  mentre per il riscaldamento  si procederà ad un calcolo di tipo forfetario, definendone le modalità entro e non oltre due mesi dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare;

a carico della Città:

-                 l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento per la parte sportiva.

          Il Concessionario dovrà mantenere la titolarità dei contratti di fornitura delle utenze a lui intestati e la Città (Circoscrizione 9) provvederà al  rimborso  della percentuale di competenza.

          Il concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'articolo 7 e rendicontare mensilmente alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di utilizzo gratuito, la dichiarazione di gratuità rilasciata dal soggetto beneficiario. Tali introiti saranno dedotti dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi all'energia elettrica di cui all'articolo 13,  punto 1?, del regolamento n. 295.

 

ART. 16 - Controlli

          Apposita Commissione di controllo verificherà la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente della Circoscrizione.

          I Funzionari della Circoscrizione  9 e della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

 

ART. 17 - Penali e Revoca

          Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 16 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo di cui al precedente art. 16. In  caso di gravi e reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare previa diffida da parte degli Uffici Circoscrizionali,  la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

          Possono essere considerati motivi di revoca:

-        reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;

-        grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

-        gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;

-        reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;

-        fallimento del concessionario;

-        altri eventuali (mancata regolarizzazione delle opere abusive entro i termini previsti al precedente articolo 2).

          La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

          Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

 

ART. 18 - Recesso

          Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

          Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

          E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato all'ultimo capoverso del precedente articolo 4.

 

ART. 19 - Restituzione dell'impianto

          Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

          All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

 

ART. 20 - Rinnovo

          Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini. La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella presente convenzione non siano interamente rispettate. La richiesta di  rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 9 almeno 180 giorni prima della scadenza della convenzione.

          In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

 

 

ART. 21 - Cauzione definitiva

          Il concessionario costituisce cauzione definitiva di Euro 2.245,00 tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città  a garanzia degli obblighi contrattuali.

          Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

 

ART. 22 - Spese d'atto

          Le spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario.

 

ART. 23 - Controversie

          Nell'ipotesi di eventuali controversie il convenzionato dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

 

ART 24 - Trattamento dei dati personali.

          Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

          Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Divisione 9.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                                                                                                     IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                                                                                                                   Castronovo