Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche  

 n. ord. 138

2009 03121/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 OTTOBRE 2009

(proposta dalla G.C. 26 maggio 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - MINA Alberto - OLMEO Gavino - SALTI Tiziana.

 

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.

 

SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 89 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.: ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE.

 

       Proposta dell'Assessore Viano.  

 

       Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 dell'11 aprile 2006 (mecc. 2005 03088/009) veniva adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 89 al vigente P.R.G., concernente l'adeguamento normativo per l'abolizione delle barriere architettoniche.

       La deliberazione predetta è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 17 maggio 2006 al 15 giugno 2006.

       Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopraccitato e sul B.U.R. del 25 maggio 2006.

       Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.

       La deliberazione in oggetto è stata trasmessa per il parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997 alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 604-189125 2006 del 20 giugno 2006, ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 dell'1 agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.

       La Commissione Urbanistica Consiliare del 29 marzo 2006, in sede di discussione della deliberazione di adozione della variante di cui all'oggetto, ha evidenziato la necessità di specificare le tipologie di  handicap che hanno diritto ad accedere alle agevolazioni previste dalla variante e, in generale, di meglio definire le modalità applicative della disciplina prevista dal provvedimento stesso; pertanto, nella citata deliberazione di adozione, il Consiglio Comunale ha dato mandato agli uffici di predisporre in fase di approvazione, apposito regolamento che disciplinasse tali aspetti.

       Era, infatti, emersa la necessità di individuare, ai sensi di legge, cosa si intende, nel caso specifico, per "portatori di handicap": tale definizione, assai generica, può rappresentare strumento di abuso nell'applicazione della norma che è esclusivamente volta ad ammettere, all'interno degli edifici esistenti, modesti adeguamenti e ampliamenti che consentano al soggetto disabile di adeguare la propria abitazione secondo specifiche esigenze e a consentire il mantenimento, in alcune aree normative, dei bassi fabbricati esistenti per uso autorimessa. Da qui l'esigenza di definire puntualmente il tipo di invalidità da correlare alle singole fattispecie di agevolazioni per gli interventi architettonici.

       A seguito di successive valutazioni, effettuate con il coinvolgimento della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e in particolare con il Settore Disabili, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello giuridico, si è ritenuto che l'emanazione di un nuovo regolamento in materia non avrebbe introdotto nuovi elementi a supporto dell'individuazione delle categorie di handicap rispetto alle procedure già in uso presso altri Settori dell'Amministrazione, ma anzi avrebbe potuto portare ad una ingiustificata differenza di trattamento per condizioni analoghe e duplicazione di procedure. Si è pertanto ritenuto di avvalersi delle procedure già adottate dalla Città.

       Sulla scorta di tali rilievi, è stato redatto un nuovo elaborato tecnico, allegato al presente provvedimento (allegato 1), che introduce l'individuazione dei soggetti destinatari della variante de qua: portatori di handicap gravi, invalidi civili con percentuale di invalidità non inferiore al 74%, residenti e stabilmente dimoranti nell'immobile interessato dall'intervento, muniti delle seguenti certificazioni:

-      certificazione sanitaria attestante la condizione di disabilità, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992, nella quale deve risultare la parte riservata alla "Disabilità: Cause fisiche: limitate funzionalità degli arti";

-      certificazione sanitaria relativa al possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 381, D.P.R. 495/1992 "Codice della strada".

       La citata Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata, individuando, nello specifico, all'articolo 3 comma 3, i soggetti aventi diritto:

"1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

(?).".

       L'articolo 381 "Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide" del Regolamento di attuazione del Codice della strada, D.P.R. 495/1992, riguarda invece l'autorizzazione in deroga, rilasciata dal Sindaco, previo specifico accertamento sanitario, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. 

       Premesso quanto sopra, nel revisionare le modifiche e/o integrazioni apportate con la presente variante si è ritenuto di introdurre alcune modifiche finalizzate ad una migliore attuazione della norma. Si precisa che l'atto di impegno, attestante l'obbligo al ripristino dello stato originario del manufatto oggetto di intervento una volta cessato l'utilizzo dello stesso da parte dei soggetti aventi diritto, deve essere stipulato prima del rilascio del titolo abilitativo. 

       Un'ulteriore specifica riguarda la terminologia utilizzata per l'individuazione dell'intervento edilizio ammesso in deroga: al fine di non creare problemi interpretativi si propone di sostituire il termine "veranda", che è definito nel Regolamento Edilizio e nelle  N.U.E.A. di P.R.G. con una descrizione più confacente al tipo di intervento ammesso in deroga.

       Vengono inoltre proposte ulteriori indicazioni cautelative a riguardo degli edifici appartenenti al gruppo 3 "Edifici di valore storico - ambientale", al gruppo 4 "Edifici di valore documentario" e agli "Edifici caratterizzanti il tessuto storico", soggetti all'articolo 26 delle N.U.E.A. "Edifici di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico esterni alla Zona urbana centrale storica"; infatti, al fine di garantire una maggiore tutela del tessuto storico edilizio, gli ampliamenti ammessi, nel rispetto delle condizioni già individuate nella norma, vengono ricondotti esclusivamente alla realizzazione di verande, ai sensi dell'articolo 58 del R.E., con obbligo al ripristino dello stato originario secondo le medesime modalità precedentemente descritte, riducendo pertanto, rispetto al testo adottato, la gamma degli interventi ammessi. A maggior garanzia del rispetto del tessuto storico si prevede di escludere tali interventi sui fronti degli edifici prospettanti su spazi pubblici e pubbliche vie.

       Per quanto riguarda la possibilità, introdotta dalla variante in oggetto, di mantenere, in alcune aree normative, i bassi fabbricati esistenti, per uso autorimessa a servizio esclusivo del portatore di handicap, si prevede di integrare la norma richiedendo apposito atto unilaterale d'obbligo per l'asservimento del basso fabbricato a tale uso, ferma restando la verifica delle certificazioni attestanti l'handicap.

       In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931, del 9 giugno 2008, inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, si evidenzia che le norme introdotte con il presente provvedimento sono in salvaguardia, ai sensi dell'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., dal giorno 11 aprile 2006, ovvero dalla data di adozione della deliberazione n. 127 del Consiglio Comunale (mecc. 2005 03088/009). In base alla citata deliberazione, il presente provvedimento iniziato e adottato antecedentemente al 31 luglio 2007, data di entrata in vigore della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 può, pertanto, concludersi in conformità alla normativa previgente (articolo 20 Legge Regionale 40/1998).   

       Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

       Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

       Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi  espressi in premessa, che  qui integralmente si richiamano,

1)     di approvare la variante parziale n. 89 al vigente P.R.G., dando atto della sostituzione degli elaborati tecnici che la costituiscono (all. 1 - n.          ) e che è allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia  n. 604-189125 2006 del 20 giugno 2006 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 2 - n.             ).

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

  

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Piccolini

IL PRESIDENTE

Coppola

 

 

Sono stati approvati i seguenti emendamenti all'Allegato 1 - Elaborato tecnico:

 

Nella Relazione Illustrativa (allegato a):

-      a pagina 3, al quarto capoverso, dopo la parola "vincolo", sostituire la parola "triennale" con le parole: "di otto anni";

-      a pagina 4, al terzo capoverso, dopo la parola "durata", sostituire la parola "triennale" con le parole: "di otto anni";

-      a pagina 5, al terzo capoverso, comma 43, dopo la parola "di", sostituire la parola "tre" con la parola "otto".

 

Nell'allegato c), Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - Variante - Articolo 4 - Tipi di intervento, comma 43, al secondo capoverso dopo la parola "di" sostituire la parola "tre" con la parola "otto".

 

Nell'allegato c bis), Estratto delle N.U.E.A. di P.R.G. - Variante - Articolo 4 - Tipi di intervento, comma 43, al secondo capoverso dopo la parola "di" sostituire la parola "tre" con la parola "otto".