Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale Pubblica - Sport

Settore Gestione Verde

n. ord. 184

2009 03017/046

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 NOVEMBRE 2009

(proposta dalla G.C. 26 maggio 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 43 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CASSANO Luca - FERRANTE Antonio - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - RAVELLO Roberto Sergio - TROIANO Dario.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI TORINO. MODIFICA DELL'ARTICOLO 81 COMMA 7.

 

       Proposta dell'Assessore Tricarico.  

 

       La Città di Torino ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006, il "Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino" volto a disciplinare gli interventi sul patrimonio verde di proprietà pubblica e privata e fissare norme relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di parchi, aree verdi, alberate e singoli esemplari onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi naturali della Città.

       L'articolo 81 comma 7 del citato Regolamento prevede che per lo svolgimento di manifestazioni ed attività all'interno di parchi, giardini ed aree verdi "non sia consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate" allo scopo di evitare penalizzazioni del patrimonio verde (prati, aiuole, alberate) che già sottoposti a stress climatici sempre più evidenti ed a forte utilizzo da parte dei fruitori, rivela sempre maggiori difficoltà ad essere adeguatamente ripristinato dopo eventi che attirano grandi afflussi di pubblico.

       In particolare, l'articolo dispone che in tali aree ogni iniziativa e/o manifestazione debba essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale previo parere vincolante del Settore Gestione Verde (o sua successiva denominazione).

       Nei tre anni di applicazione del predetto Regolamento a partire dalla sua entrata in vigore, è emersa più volte la necessità di introdurre una modifica dell'articolo 81 comma 7 che consenta, per motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, di prevedere la possibilità di deroga a tale comma da assumere con apposito provvedimento della Giunta Comunale ed in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche del Settore Gestione Verde.

       Pertanto è opportuno procedere all'approvazione della modifica del comma 7 dell'articolo 81, aggiungendo dopo le parole "Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate" il seguente periodo: "In casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico purché rientranti nelle manifestazioni autorizzabili ai sensi dell'articolo 80, con l'esclusione dei parchi e giardini storici elencati nel Regolamento stesso, la Giunta Comunale può autorizzare, previa comunicazione alla Commissione Consiliare competente, che esprime parere non vincolante, con apposito provvedimento deliberativo, eventuali deroghe a tale comma, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Settore Gestione Verde (o sua successiva denominazione). Per le manifestazioni che si svolgono su aree in carico alle Circoscrizioni, queste ultime, previa consultazione della Giunta Circoscrizionale a firma del Presidente, devono esprimere parere vincolante entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.".

       Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

       Non ha espresso parere la Circoscrizione 7.

       Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 2, 3, 4 e 6 (all. 1-4 - nn.                      ).

       La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. 5 - n.            ), con le seguenti osservazioni:

1)     si richiede di graduare l'ammontare della fideiussione affinché non risulti penalizzante per le piccole Associazioni;

2)     si richiede di prevedere il solo ripristino dei siti e non l'eventuale ripristino migliorativo in quanto anche in questo caso si potrebbero penalizzare le iniziative proposte da piccole associazioni.

       Inoltre non è chiaro cosa si intende per motivi di pubblica sicurezza, pubblica incolumità e interesse strategico che dovrebbero essere meglio specificati nel regolamento.

       Si ritiene di non accogliere le prime osservazioni per i seguenti motivi:

1)     l'ammontare della fideiussione viene determinato di volta in volta dal Settore Gestione Verde in misura proporzionale all'entità della manifestazione ed agli spazi di cui si richiede l'occupazione;

2)     il ripristino migliorativo è previsto dall'articolo 6 dell'allegato 8 al Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino.

       La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole (all. 6 - n.              ), con le seguenti osservazioni:

-      si ritiene che la modifica proposta rientri nei gradi di flessibilità necessari per garantire un buon uso delle risorse derivate dagli spazi verdi pubblici della Città, garantendo altresì il ripristino, a migliori condizioni, delle superfici interessate. Si sottolinea che le stesse garanzie dovrebbero essere richieste anche in caso di installazioni in aree verdi di altre strutture temporanee quali i chioschi stagionali. Anche in questo caso si deve pretendere il ripristino del manto erboso riportandolo alle condizioni precedenti. Inoltre il parere del settore che si occupa della manutenzione deve essere ritenuto vincolante: si ricorda a tal proposito che molte delle aree verdi cittadine sono ormai in carico, ad esclusione del verde verticale, alle Circoscrizioni che non vengono di norma interpellate. Si chiede pertanto che venga integrato l'articolo 82 - Chioschi e dehors - del Regolamento del Verde Pubblico e Privato inserendo al comma 3, in analogia a quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 81, l'obbligo di ripristino.

       Si ritiene di non accogliere tali osservazioni sui chioschi per i seguenti motivi:

-      esistono diversi regolamenti comunali che si occupano di chioschi e dehors. Eventuali integrazioni concernenti i chioschi stagionali (sia per quanto riguarda il ripristino sia per quanto riguarda il parere vincolante delle Circoscrizioni) devono riguardare questi regolamenti e non il regolamento del verde;

-      tali Regolamenti prevedono già l'obbligo di ripristino. Si veda ad esempio il Regolamento n. 237 "Collocazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande e commercio su aree pubbliche" che all'articolo 6 comma 4 prevede quanto segue: "Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi "e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti dalla Città ed addebitati al richiedente". Si veda inoltre il Regolamento n. 293 "Realizzazione padiglioni uso ristoro annessi ad esercizi pubblici su suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio"che all'articolo 11 comma 2 prevede che: "Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno arrecato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente;

-      l'eventuale modifica dell'articolo 82 del Regolamento dovrà essere proposta in un successivo provvedimento.

       La Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole (all. 7 - n.             ), con le seguenti

osservazioni:

-      parere favorevole a condizione che i parchi storici ed i parchi collinari siano esclusi dall'emendamento all'articolo 81 comma 7 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino.

       Si ritiene di accogliere tali osservazioni che saranno oggetto di apposito emendamento.

       La Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole (all. 8 - n.          ), con le seguenti osservazioni:

-      parere condizionato al coinvolgimento della Circoscrizione 9 per valutare i motivi di sicurezza, incolumità, ma soprattutto per i casi di manifestazioni di interesse strategico, al fine di controllare che tali deroghe previste dall'emendamento non diventino regole.

       Si ritiene di accogliere solo in parte tali osservazioni poiché l'emendamento proposto dalla VI Commissione Consiliare ha lo scopo di verificare le singole situazioni che saranno oggetto di apposito emendamento che prevederà un parere vincolante delle Circoscrizioni per le manifestazioni concernenti aree in carico alle Circoscrizioni stesse purchè tale parere sia espresso entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta previa consultazione della Giunta Circoscrizionale a firma del Presidente. In tal modo la Circoscrizione avrà modo di valutare anche i motivi di sicurezza ed incolumità.

       La Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole (all. 9 - n.             ), con le seguenti osservazioni:

-      condizionando il parere favorevole alla possibilità di deroga limitata ai soli casi di sicurezza e di pubblica incolumità.

       Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni in quanto con apposito emendamento verranno definite quali sono le manifestazioni che la Città ritiene di interesse strategico.   

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare, per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche al comma 7 dell'articolo 81, in particolare: dopo le parole "Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate." aggiungere il seguente periodo: "In casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico purché rientranti nelle manifestazioni autorizzabili ai sensi dell'articolo 80, con l'esclusione dei parchi e giardini storici elencati nel Regolamento stesso, la Giunta Comunale può autorizzare, previa comunicazione alla Commissione Consiliare competente, che esprime parere non vincolante, con apposito provvedimento deliberativo, eventuali deroghe a tale comma, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Settore Gestione Verde (o sua successiva denominazione). Per le manifestazioni che si svolgono su aree in carico alle Circoscrizioni, queste ultime, previa consultazione della Giunta Circoscrizionale a firma del Presidente, devono esprimere parere vincolante entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.";

2)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE PER

LA CASA E VERDE PUBBLICO

F.to Tricarico

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

GESTIONE VERDE

F.to Bovo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo