Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche  

       n. ord. 146

2009 01897/009

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 ottobre 2009

(proposta dalla G.C. 7 aprile 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

 Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo

MINA Alberto

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SBRIGLIO Giuseppe - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CUTULI Salvatore - GHIGLIA Agostino - MORETTI Gabriele.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA        

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 203 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE DI LUNGO STURA LAZIO. ADOZIONE.

          Proposta dell'Assessore Viano.          

 

          Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 14 luglio 2008 (mecc. 2008 02483/009), esecutiva in data 28 luglio 2008, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 173 al vigente P.R.G., concernente la soppressione della fascia di rispetto stradale di un tratto della via Agudio. Con la stessa deliberazione è stata approvata la convenzione tra la Città di Torino, la Meisino S.r.l. ed il sig. Luca Rastelli per la realizzazione e la fruizione pubblica del centro sportivo di via Nietzsche, ex articolo 19 comma 5 N.U.E.A. di P.R.G..

          Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 16 settembre 2008 (mecc. 2008 05764/009) è stata, quindi, approvata la suddetta variante n. 173 al vigente P.R.G..

          In sede di rilascio del permesso di costruire, relativo al centro sportivo suddetto, l'Ente "Parco Fluviale del Po Torinese", nell'ambito del parere di competenza, ha richiesto ai Proponenti la realizzazione di ulteriori nuovi posti auto a servizio del centro sportivo e del futuro parco pubblico "P1". L'area idonea per la realizzazione del parcheggio è stata individuata in un lotto adiacente al futuro complesso sportivo,  situato in lungo Stura Lazio e di proprietà della Città.

          Tale area è esterna al perimetro del centro abitato, individuato ai sensi dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i. ed è, pertanto, soggetta ai vincoli riportati nell'allegato tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto". In particolare, è parzialmente interessata dalla "fascia di rispetto stradale" posta lungo via Tommaso Agudio, di cui lungo Stura Lazio costituisce il prolungamento, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 1404/68.

          Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tale fascia sono riportati all'articolo 27 della L.U.R. e all'art. 30 delle N.U.E.A. di P.R.G..

          Secondo il Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle persone (deliberazione Consiglio Comunale 19 giugno 2002) (mecc. 2002 00155/06), che ha recepito le disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in vigore dall'1 gennaio 1993) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 610), la via Agudio ed il suo prolungamento, lungo Stura Lazio, vengono classificati viabilità tipo E1 - "Strada urbana di interquartiere ad alta capacità esistente", collocati all'interno del perimetro del centro abitato individuato ai sensi del Nuovo Codice della Strada. Per tale tipologia viaria non è richiesta dalla normativa sopra richiamata alcuna fascia di rispetto stradale, come risulta dalla Tavola 6 allegata al P.U.T. - "Gerarchia viaria".

          Pertanto, al fine di consentire la realizzazione del parcheggio pubblico, parzialmente compreso all'interno della fascia di rispetto stradale, occorre aggiornare il P.R.G. mediante apposita variante parziale n. 203, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R., che prevede la soppressione della fascia di rispetto stradale, come stabilito dall'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., in coerenza con il P.U.T., mediante la modifica grafica della fascia di rispetto nella cartografia di P.R.G.: allegato Tecnico n. 7, foglio n. 16 - "Fasce di rispetto".

          Con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-9903 del 27 ottobre 2008 è stata approvata dalla Regione Piemonte la variante n. 100; pertanto a far data dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008) la stessa è entrata in vigore e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del P.R.G. vigente.

          Sulla base di tale variante l'area in oggetto è ritenuta, sotto il profilo idrogeologico, ad edificabilità condizionata: infatti la "Carta di sintesi della pericolosità idrogeomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" inserisce l'area in classe III, in particolare nella sottoclasse IIIb4(P), che comprende aree collocate prevalentemente all'esterno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., comprese nei territori della fascia B.

          Si specifica che il presente provvedimento non comporta variazione di aree per servizi pubblici; ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 7, dell'articolo 17, della Legge Urbanistica Regionale.

          Il presente provvedimento risulta altresì compatibile con la nuova Proposta di Zonizzazione Acustica la cui procedura di approvazione è stata avviata dalla Giunta Comunale con deliberazione in data 26 agosto 2008 (mecc. 2008 05372/126), così come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio allegato agli atti (all. 2 - n.       ).

          Quanto poi alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

          In relazione a quanto sopra, in data 28 maggio 2009, il Settore Ambiente e Territorio provvedeva ad inviare il progetto della presente variante all'Organo Tecnico Comunale, alla Provincia di Torino, nonché agli altri Enti competenti in materia ambientale, per l'acquisizione del parere circa la prospettata esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S..

          Con determinazione dirigenziale n. 298 del 29 settembre 2009 (all. 3 - n.       ) lo stesso Settore recepiva quindi le osservazioni pervenutegli disponendo l'esclusione della presente variante dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica a condizione che "per l'impianto sportivo venga realizzata una fascia tampone a verde, lunga 100 metri e larga 25 metri dal perimetro dell'impianto in progetto verso la ZPS, mediante messa a dimora di specie arboreo-arbustive autoctone e che l'impianto di illuminazione, da realizzarsi nei 3 campi da calcio, venga costruito nel rispetto della D.G.R. n. 29-4373 del 20 novembre 2006 (zona 1 = valore Rn <1%)".

          Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà all'adeguamento del Foglio n. 10 dell'allegato tecnico "Fasce di rispetto" del Piano Regolatore Generale, in conformità alla variazione precedentemente descritta.

          La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 7, per l'acquisizione del relativo parere.

          Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento del 28 maggio 2009, che si allega (all. 4 - n.        ), ha espresso, in relazione alla variante in oggetto, parere favorevole.  

          Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

  

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

          Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1)      di adottare la variante parziale n. 203 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente la soppressione della fascia di rispetto stradale di lungo Stura Lazio (all. 1 -        );

2)      di dare atto che il presente provvedimento è integrato dall'esito della Verifica di Assoggettabilità al processo di Valutazione.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

ATTUAZIONE DEL P.R.G.

F.to Ciocchetti

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano   

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                           

Castronovo