Consiglio Comunale

 

2009 01702/002

 

 C I T T À  D I  T O R I N O

 

MOZIONE N. 28

 

Approvata dal Consiglio Comunale in data 30 marzo 2009

 

OGGETTO: LINEE GUIDA DI AGGREGAZIONE GTT TORINO-ATM MILANO.

 

       "Il Consiglio Comunale di Torino,

 

PREMESSO

 

che in data 17 novembre 2008 ha approvato la mozione avente per oggetto "Aggregazione GTT-ATM Milano", in cui ha individuato dei criteri necessari a valutare l'ipotetica aggregazione tra le due aziende di trasporti torinese e milanese;

 

RILEVATO CHE

 

-      il Sindaco di Torino e il Sindaco di Milano si stanno accingendo a firmare un protocollo di intesa per definire le condizioni, le forme e i caratteri di una possibile fusione o altre modalità di aggregazione tra le aziende pubbliche GTT e ATM;

-      la firma del protocollo d'intesa di per sé non determina la nascita di alcun nuovo soggetto societario, né vincola i Consigli Comunali delle due città ad approvare alcun  progetto specifico di aggregazione. Né del resto il protocollo definisce i criteri di gestione o impegna a cedere i relativi rami d'azienda. Tuttavia, definisce alcuni primi orientamenti sulla proprietà e sulla governance a partire dai quali le due città si impegnano a svolgere i necessari approfondimenti, per addivenire, eventualmente e successivamente, all'esame di precisi progetti di integrazione;

-      per quanto non vincolante è dunque un atto importante che merita di essere attentamente valutato proprio per consentire di instradare fin da subito la trattativa su binari capaci di condurre a un esito positivo;

 

IMPEGNA

 

il Sindaco e la Giunta a:

1.     garantire che la negoziazione delle linee guida e dei principi fondamentali relativi all'operazione di fusione tra GTT e ATM avvenga in condizioni di massima trasparenza;

2.     garantire che l'approvazione definitiva dell'aggregazione sia subordinata alla verifica della validità economica del piano industriale;

3.     porre nella trattativa con il Comune di Milano come punto imprescindibile l'inserimento fra i principi guida:

-      della salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio di competenze tecniche acquisite negli anni nelle due aziende;

-      della copertura del servizio di trasporto sull'intero territorio servito dalle due aziende, in particolar modo nelle aree periferiche e con minor numero di residenti, ed eventualmente anche in considerazione di specifici bisogni sociali di particolari zone;

 

INVITA

 

Il Sindaco e la Giunta a considerare l'opportunità di rivedere, in questa prospettiva:

1)     in relazione all'assetto proprietario e di corporate governance delle società coinvolte nell'operazione, la previsione che disciplina l'indicazione della  Presidenza dell'organo di controllo, ai sensi della quale può accadere (ogni tre esercizi) che spetti al Comune di Milano la nomina del Presidente del Collegio sindacale della Finanziaria Trasporti S.r.l., e l'indicazione del Presidente della società;

2)     la diversa durata del potere di designazione dell'Amministratore delegato a favore del Comune di Milano ("i primi sei esercizi") rispetto al vincolo alla trasferibilità delle azioni speciali (tre anni), considerando da subito che tale designazione dovrà avvenire sulla base di criteri di competenza e professionalità di indubbia oggettività;

3)     l'indicazione secondo la quale, in caso di mancato accordo tra i Sindaci di Milano e Torino, a seguito di una specifica procedura di designazione, sarà di fatto sempre il Sindaco di Milano "con decisione discrezionale e non sindacabile" a scegliere il soggetto che dovrà ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato;

4)     i poteri del Presidente in relazione a quelli dell'Amministratore Delegato. Al primo sono infatti attribuiti essenzialmente poteri di sola rappresentanza;

5)     nella disciplina di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione delle Società di esercizio, con la prospettiva di una maggiore integrazione tra le due realtà, la non equivalenza tra Milano e Torino sulla maggioranza necessaria per procedere alla nomina. Da un lato infatti Milano nominerebbe a maggioranza semplice (in teoria, quindi, in piena autonomia), dall'altra Torino nominerebbe a maggioranza qualificata (con l'apporto necessario di Milano);

6)     la disciplina della circolazione delle quote di Finanziaria Trasporti S.r.l. e delle azioni di ATM/GTT che lascerebbe ampi dubbi interpretativi sulla possibilità che sia riconosciuto il diritto di prelazione a favore della Finanziaria Trasporti S.r.l., nel caso di vendita delle azioni speciali da parte del Comune di Milano a soggetti terzi. Inoltre, sarebbe opportuno estendere il vincolo di non trasferibilità delle azioni speciali ad un periodo superiore ai tre anni, soprattutto anche in virtù della automatica riconversione di tali azioni in azioni ordinarie (dotate del diritto di voto su tutte le materie); o perlomeno valutare se è possibile prevedere un lasso di tempo (dopo i tre anni) in cui occorra il coinvolgimento di Torino nella decisione sull'eventuale alienazione."