Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata

Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

       n. ord. 61

2009 01527/009

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 APRILE 2009

(proposta dalla G.C. 24 marzo 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione del Rendiconto

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BUSSOLA Cristiano

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CASTRONOVO Giuseppe

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DELL'UTRI Michele - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BONINO Gian Luigi - CALGARO Marco - CAROSSA Mario - CUGUSI Vincenzo - GENTILE Lorenzo - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - MAURO Massimo - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SCANDEREBECH Federica.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 198 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO 4.4 VEGLIO - ADOZIONE.

 

       Proposta dell'Assessore Viano.  

 

       Il presente provvedimento riguarda la Zona Urbana di Trasformazione Z.U.T - Ambito 4.4 Veglio situata tra le vie Druento, Venaria, Andrea Sansovino.

       L'isolato oggetto del presente provvedimento faceva parte del Piano Particolareggiato (P.P.) denominato "Veglio", scaduto il 12 febbraio 2007 che riconsiderava il disegno della Zona di Trasformazione, distribuendo ad anello i fabbricati residenziali e creando un grande spazio verde interno, costituito da un giardino pubblico e dalle aree private di pertinenza dei lotti residenziali, prevedendo, inoltre, la realizzazione di un parcheggio multipiano interrato.

       Gli edifici residenziali erano previsti su due lotti, su ciascuno dei quali il Piano Particolareggiato contemplava tre corpi di fabbrica consecutivi, a manica doppia, a cinque, sei, sette e otto piani fuori terra abitabili, da erigere lungo fili di fabbricazione, prescritti verso le sedi stradali pubbliche.

       Ciascuno dei due lotti residenziali era costituito da due appezzamenti di terreno separati da sedi stradali pubbliche, perpendicolari rispettivamente alle vie Druento e Sansovino, e la loro unitarietà era comunque assicurata dai corpi di fabbrica da costruire lungo le suddette vie, in sovrappasso ai citati nuovi sedimi stradali.

       Il perimetro del Piano Particolareggiato, che si estendeva su aree della superficie catastale complessiva di mq. 33.464, di cui mq. 28.370 compresi entro il limite della zona urbana di trasformazione, era coerente con le previsioni del Piano Regolatore Generale, riportate nella scheda relativa all'Ambito 4.4 Veglio.

       La S.L.P. massima ammessa dal Piano Particolareggiato (mq. 27.000) sui lotti residenziali I e II risultava di mq. 13.450 sul Lotto I e di mq. 13.550 sul Lotto II.

       Attualmente sono state realizzate unicamente le previsioni del Piano Particolareggiato per quanto concerne la capacità edificatoria del Lotto II, più precisamente è stata realizzata una S.L.P. pari a circa mq. 12.588.

       La realizzazione del Lotto II ha beneficiato dei finanziamenti derivanti dal Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata (ai sensi della Legge 179/1992) attribuiti dalla Regione Piemonte all'Azienda Territoriale per la Casa di Torino, individuato quale soggetto attuatore. Infatti con deliberazione della Giunta Regionale n. 39-17658 del 24 marzo 1997 è stato attribuito all'A.T.C. di Torino il finanziamento di Lire 43.880.128.000, pari a Euro 22.662.194,84 per l'intervento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata relativo a 202 alloggi da realizzarsi nell'area summenzionata, di cui 50 su parte del lotto I e 152 sul lotto II.

       Il Consiglio Regionale, nella seduta del 20 dicembre 2006, ha approvato il "Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012", che prevede diverse linee di intervento, tra le quali il finanziamento di interventi di edilizia agevolata sperimentale, per la realizzazione di alloggi da locare a canoni intermedi tra l'edilizia sovvenzionata e agevolata.

       L'Amministrazione Comunale ha partecipato al programma regionale summenzionato, per la localizzazione di idoneo finanziamento di edilizia agevolata sperimentale al fine di consentire la realizzazione di ulteriori alloggi sul lotto I dell'ambito Veglio. L'intervento, inserito per l'anno 2010 nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città 2009/2011, si colloca nell'ambito dell'ampliamento del patrimonio edilizio della Città, verrà finanziato in parte con fondi regionali provenienti dalla partecipazione al "Programma casa" e per la parte rimanente sarà auto finanziato dalla città.

       In relazione al raggiungimento degli obiettivi precedentemente descritti, è stata effettuata una ricognizione circa lo stato di attuazione e la sussistenza delle previsioni contemplate dal predetto Piano Particolareggiato.

       A seguito di tale attività è emerso che il parcheggio di interscambio interrato previsto nel progetto originario non risulta più rispondere agli attuali criteri di pianificazione di tali infrastrutture, ed è stato pertanto cancellato dai programmi dell'Amministrazione.

       Conseguentemente, considerato che il parcheggio di interscambio comprendeva quote aggiuntive di servizi rispetto ai minimi di legge, al fine di mantenere il necessario equilibrio tra la superficie residenziale esistente e prevista, e la dotazione di servizi dell'intervento considerato, diviene pertanto necessario integrare l'Ambito con la realizzazione di ulteriori aree a servizi.

       Al confine sud-ovest con la zona interessata dal P.P. è situato l'ultimo tratto in territorio della Città di Torino della cosiddetta Spina Reale, corrispondente al tracciato della linea ferroviaria Torino - Valli di Lanzo attualmente dotato del cosiddetto "solettone" di copertura della trincea ferroviaria, privo però dei necessari interventi di urbanizzazione e pertanto in totale stato di abbandono. Tale condizione del contesto penalizza fortemente la qualità del complesso residenziale Veglio. Le porzioni di Spina Reale lungo l'asse della via Stradella, risultano attrezzate a verde con percorsi pedonali e ciclabili e necessiterebbero del progressivo completamento in estensione verso Venaria di cui la tratta in questione ne costituisce parte.

       Con il presente provvedimento, si prevede, pertanto, di ricomprendere all'interno del perimetro della Zona Urbana di Trasformazione "4.4 - Veglio" parte dell'area ad essa prospiciente, corrispondente alla copertura del tracciato ferroviario, nel tratto compreso tra via Druento e via Sansovino per una superficie pari a mq. 5.202. Conseguentemente, gli interventi di riqualificazione dell'area descritta, risulteranno attuabili nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse agli interventi edilizi.

       Si specifica, inoltre, che le utilizzazioni edificatorie residue, pari a mq. 15.647 di S.L.P., derivano esclusivamente dalle aree di proprietà comunale già costituenti l'ex P.P., stimate pari a mq. 28.235 di S.L.P., detratti mq. 12.588 di S.L.P. già realizzati. La porzione di ambito individuata a verde pubblico, stimata in mq. 5.202, parte della cosiddetta Spina Reale, non genera conseguentemente utilizzazioni edificatorie. Tale quota contribuisce esclusivamente alla dotazione complessiva dei servizi pubblici afferenti all'insediamento residenziale.

       Per quanto attiene, invece, gli interventi di nuova edificazione si è riscontrato che gli stessi risultano coerenti allo strumento esecutivo e con le previsioni del P.R.G..

       Tutto ciò premesso, per consentire la realizzazione degli interventi edificatori e di riqualificazione generale dell'ambito, si rende necessario modificare la destinazione urbanistica dell'area interessata dalla copertura della trincea ferroviaria, comprendendola all'interno della Zona Urbana di Trasformazione Ambito 4.4. "Veglio", estendendone pertanto il perimetro; si rende altresì necessario aggiornare la scheda normativa Ambito 4.4. Veglio eliminando la previsione del parcheggio di interscambio, introducendo la destinazione a parcheggi all'interno del tipo di servizio previsto ed eliminando la possibilità di realizzare nell'ambito le utilizzazioni edificatorie generate dalle aree a parco collinare in quanto la scelta del P.P. sopra richiamato, già in sede di approvazione, aveva stabilito nelle ipotesi progettuali di utilizzare le capacità edificatorie fino all'esaurimento dell'indice, per realizzare esclusivamente edilizia residenziale pubblica, ritenendo tale scelta prioritaria rispetto agli interessi della collettività. Si conferma, pertanto, l'orientamento dell'Amministrazione per tale ambito eliminando il chiaro refuso nella scheda di Piano e il corrispondente richiamo nell'articolo 22 delle N.U.E.A. del P.R.G..

       Il Piano Regolatore della Città di Torino destina le aree oggetto del presente provvedimento in parte a "Zona Urbana di Trasformazione - ambito 4.4 Veglio" (di superficie pari a circa 28.235 mq. di S.T.), soggetta ai disposti degli articoli 7 e 15 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G. ed in parte a Servizi pubblici "S" in particolare lettera "v" - Spazi Pubblici a parco, per il gioco e lo sport (di superficie pari a circa 5.202 mq.) soggetta ai disposti degli articoli 3, 8 e 19 delle N.U.E.A. di P.R.G..

       L'area destinata a Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 4.4 Veglio è quasi interamente compresa all'interno del perimetro del centro abitato, individuato ai sensi dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i. salvo una piccolissima porzione nell'angolo nord-ovest; l'area destinata a Servizi pubblici "S" lettera "v" è esterna a tale perimetrazione. Secondo l'allegato Tecnico n. 7 al P.R.G. "Fasce di rispetto" quest'ultima area è assoggettata ai seguenti vincoli:

-      fascia di rispetto stradale ai sensi del D.M. 1404/1968 posta su via Druento;

-      fascia di rispetto ferroviaria ai sensi del D.P.R. 753/1980 posta lungo il tratto di binario interrato.

       Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tali fasce sono riportati all'articolo 27 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e all'articolo 30 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G..

       La fascia di rispetto ferroviario (pari a 30 metri, secondo quanto disposto dal D.P.R. 753/1980), interessa in parte anche l'area interna all'ambito della Z.U.T.. Il vincolo condiziona lo sviluppo dell'ambito, infatti il filo edilizio di progetto delle costruzioni prospettanti, già previste nel Piano Particolareggiato, ne devono tener conto con idoneo arretramento.

       Per quanto attiene alle condizioni idrogeomorfologiche dell'area, si rileva che, in base alla Variante n. 100 al P.R.G., approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-9903 in data 27 ottobre 2008, l'area risulta compresa nella classe I(P) di pianura, che comprende zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento, caratterizzata da porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".

       Si segnala in ogni caso che particolare attenzione dovrà essere rivolta alle disposizioni riportate nell'Allegato B delle N.U.E.A. "Norme sull'assetto idrogeologico e di adeguamento al P.A.I., al capitolo 1 "Norme geologiche generali di tutela, PAI e vincolo idrogeologico" e al Capitolo 1.1 "Corsi d'acqua naturali/artificiali e tratti tombinati: fasce di rispetto e norme di salvaguardia" in quanto in prossimità dell'area risulterebbe la presenza di un corso d'acqua. Va richiamato tuttavia che le norme relative ai corsi d'acqua si applicano qualora venga riscontrata l'effettiva presenza del corso d'acqua.

       Alla luce di quanto sopra espresso, poichè l'attuazione degli interventi sopra citati e la riqualificazione di parte della Spina Reale rivestono carattere di pubblica utilità, si rende necessario ricorrere a specifico provvedimento di variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i., che prevede:

A)    la modifica del perimetro della Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 4.4 Veglio;

B)    il cambio della destinazione urbanistica del P.R.G. vigente della porzione descritta, da area a Servizi Pubblici "S" in particolare lettera "v" - "Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport" a Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 4.4 Veglio;

C)    la modifica della scheda normativa Ambito 4.4 Veglio le cui nuove prescrizioni sono puntualmente descritte nell'elaborato tecnico allegato al presente provvedimento;

D)    la modifica del comma 11 dell'articolo 22 - "Aree a parco naturale della collina" delle N.U.E.A. di P.R.G., stralciando la dicitura "Veglio (4.4)".

       In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

       La variante non modifica la quantità di S.L.P. realizzabile già prevista dal Piano Particolareggiato Veglio, approvato in data 11 febbraio 1997 e si confermano le destinazioni d'uso già previste. Gli interventi edilizi previsti rispettano infatti i dati quantitativi e le destinazioni riportati nella scheda relativa all'ambito 4.4. "Veglio". L'ambito ricade inoltre all'interno del contesto edificato, classificato di categoria B) secondo il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

       Sulla base di quanto sopra descritto si ritiene pertanto che la variante non richieda l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931; pur tuttavia, come di prassi, è stato attivato il Settore competente della Città (presente nell'ambito del gruppo di lavoro interdisciplinare per le valutazioni propedeutiche alla variante), per le valutazioni di merito circa l'esclusione da tale processo del quale si darà conto nell'ambito dell'iter di approvazione del provvedimento. Lo stesso Settore si esprimerà anche a riguardo della coerenza con la "nuova proposta di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino" adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 agosto 2008 (mecc. 2008 05372/126), ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52 di adeguamento al D.P.R. n. 142/2004.

       Si precisa che l'esigenza di perfezionare il provvedimento soprarichiamato nel corso dell'iter di approvazione della presente variante, deriva dalla necessità di rispettare i tempi previsti per l'adozione del presente provvedimento e la presentazione del dossier di candidatura fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2008 n. 24-9188 - Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile.

       Il presente provvedimento, in relazione alla dotazione di servizi, estende le previsioni della Zona Urbana di Trasformazione su aree già destinate a Servizi pubblici, lettera "v" pari a mq. 5.202 e allo stesso tempo tale quantità, pur ricompresa nell'Ambito, rimane destinata alla stessa tipologia di servizi, ovvero a quella riferita all'articolo 21, comma 1 della Legge Urbanistica Regionale e all'articolo 8, comma 62 delle N.U.E.A.; ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.

       Si specifica, inoltre, che per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G. compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.

       Successivamente all'approvazione della presente variante, si procederà al recepimento delle variazioni apportate mediante l'aggiornamento del Foglio n. 4B della tavola 1 "Azzonamento" e delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

       La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento del Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 5 per l'acquisizione del relativo parere.

       Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 3 aprile 2009 (all. 2 - n.            ), ha espresso parere favorevole. 

       Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

       Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

       Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile1995;

       Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

       Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1)     di adottare la variante parziale n. 198 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente la Zona Urbana di Trasformazione Ambito 4.4 Veglio. (all. 1 - n.                );

2)     di dare atto che, considerata l'urgenza di assumere la presente deliberazione, in relazione ai tempi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del 14 luglio 2008 n. 24-9188 - Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - per presentare il dossier di candidatura, la proposta di esclusione dal processo valutativo in merito alla Valutazione Ambientale Strategica nonché gli atti relativi alla verifica di coerenza con la "nuova proposta di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino" adottata dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 agosto 2008 (mecc. 2008 05372/126), saranno perfezionati prima dell'approvazione della variante oggetto del presente provvedimento.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

F.to Viano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRETTORE DIVISIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

F.to Virano

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

F.to Gilardi

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Coppola

 

 

Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti all'allegato 1 - Relazione Illustrativa:

 

Alle pagine 7 - 8, quinto capoverso, il testo: "Al confine ovest ? sul territorio cittadino." è sostituito dal seguente:

"      Al confine sud-ovest con la zona interessata dal P.P. è situato l'ultimo tratto in territorio della Città di Torino della cosiddetta Spina Reale, corrispondente al tracciato della linea ferroviaria Torino - Valli di Lanzo attualmente dotato del cosiddetto "solettone" di copertura della trincea ferroviaria, privo però dei necessari interventi di urbanizzazione e pertanto in totale stato di abbandono. Tale condizione del contesto penalizza fortemente la qualità del complesso residenziale Veglio. Le porzioni di Spina Reale lungo l'asse della via Stradella, risultano attrezzate a verde con percorsi pedonali e ciclabili e necessiterebbero del progressivo completamento in estensione verso Venaria di cui la tratta in questione ne costituisce parte.".

 

A pagina 10, primo capoverso, sesta riga, il testo: "venga riscontrata la" è sostituito dal seguente: "venga riscontrata l'effettiva".