Direzione Generale

Settore Partecipazioni Comunali 

       n. ord. 104

2009 01488/064

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 GIUGNO 2009

(proposta dalla G.C. 24 marzo 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

BONINO Gian Luigi

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 42 presenti, nonché gli Assessori: BORGIONE Marco - DEALESSANDRI Tommaso - MANGONE Domenico - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: ANGELERI Antonello - BUSSOLA Cristiano - CALGARO Marco - CASSIANI Luca - GHIGLIA Agostino - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SILVESTRINI Maria Teresa - TRONZANO Andrea.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA         

 

OGGETTO: VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMI 27 E SS., DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 (LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244) ED INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI DELLA CITTÀ DI TORINO.

          Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

 

          La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (cd. Legge Finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori.

          In particolare, l'articolo 3, comma 27, dispone che le predette amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

          Il successivo comma 28 impone alle Amministrazioni locali la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette e indirette per verificarne il rispetto dei limiti previsti dalla legge; in particolare il comma in oggetto prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbano essere autorizzati dall'organo elettivo con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al predetto comma 27.

          Infine, l'articolo 3, comma 29 prevede che "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27".

          Alla luce dell'intervenuta novella normativa è necessario verificare la sussistenza dei presupposti di legittimità per il mantenimento delle partecipazioni societarie attualmente detenute dalla Città di Torino.

          La norma citata è stato oggetto recentemente di modificazioni sostanziali da parte dell'articolo 71 del D.D.L. 1082-B approvato definitivamente dal Senato il 26 maggio 2009, avente ad oggetto "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

          Infatti l'articolo 71 concerne le modificazioni all'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e precisamente dispone al comma 27 la soppressione delle parole «o indirettamente» ed al comma 29 la sostituzione delle parole: «Entro diciotto mesi» con «Entro trentasei mesi».

          Queste modificazioni risultano essere sostanziali rispetto alla norma originaria che imponeva entro il 30 giugno del 2009 delle scelte sia sulle partecipazioni dirette che sulle partecipazioni indirette, mentre, alla luce della novella normativa tali scelte riguardano solo le partecipazioni dirette con uno slittamento dei tempi per le valutazioni in ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni medesime ed i relativi adempimenti sino al 31 dicembre 2010.

          Tuttavia il D.D.L. approvato in via definitiva non è ancora stato oggetto di promulgazione e di pubblicazione e nelle more di tali adempimenti si ritiene opportuno sospendere la valutazione delle partecipazioni societarie sino a quando la norma non entrerà in vigore.

          Occorre comunque evidenziare che la novella normativa impone un approfondimento soprattutto in merito alle scelte da operare sulle società per le quali la legge non consentirebbe il mantenimento delle partecipazioni, mentre non incide sulle valutazioni concernenti le società che è possibile mantenere dato il perseguimento di finalità istituzionale dell'ente quali le società che gestiscono servizi pubblici locali.

          Infatti il mantenimento delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali trova la propria giustificazione nella finalità istituzionale propria dell'ente locale relativa alla produzione di servizi di interesse generale qualificati come servizi pubblici locali, competenza espressamente attribuita dall'articolo 113 T.U.EE.LL. e s.m.i..

          Pertanto è possibile mantenere la partecipazione nelle seguenti società: AFC TORINO S.p.A., A.M.I.A.T. S.p.A., FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A., GTT S.p.A., SMAT S.p.A., T.R.M. S.p.A., 5T S.r.l..

          Al riguardo si ricorda che le società summenzionate gestiscono i seguenti servizi pubblici locali :

-        AFC TORINO S.p.A., a socio unico Comune di Torino, ha per oggetto l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali così come definiti dalle vigenti norme statali e regionali;

-        A.M.I.A.T. S.p.A., società partecipata per il 99% del capitale sociale dal Comune di Torino, ha per oggetto l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, senza vincoli di territorialità;

-        FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A., società mista partecipata dal Comune di Torino per il 51%, gestisce il servizio pubblico locale relativo alle Farmacie Comunali;

-        GTT S.p.A., a socio unico Comune di Torino, gestisce il trasporto pubblico locale ed i servizi afferenti la mobilità;

-        SMAT S.p.A., società interamente pubblica, gestisce il servizio idrico integrato ed il servizio di gestione delle fontanelle;

-        T.R.M. S.p.A., società interamente pubblica, ha ad oggetto la gestione e l'esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio di smaltimento, a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione;

-        5T S.r.l., società interamente pubblica, gestisce un servizio pubblico locale destinato ai cittadini e afferente al sistema del trasporto pubblico e della mobilità, operante ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lett. c) T.U.EE.LL.. Attualmente è in corso di acquisizione la partecipazione pari al 30% del capitale sociale da parte della Città, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 174 (mecc. 2008 05845/064).

          Si tratta quindi di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Torino e pertanto il mantenimento della loro partecipazione non è messo in discussione dal dettato normativo della Legge Finanziaria per l'anno 2008 in materia di partecipazioni societarie da parte degli enti locali.

          In generale, pare comunque opportuno specificare che il presente provvedimento ha la finalità di analizzare la sussistenza delle condizioni sotto il profilo di legittimità o meno del mantenimento delle attuali partecipazioni societarie della Città, come richiesto dalla vigente normativa (articolo 3, commi 27 e seguenti, Legge Finanziaria 2008).

          Con riguardo a tali società si può affermare che sotto il profilo della legittimità il mantenimento della partecipazione è conforme alla norma e, conseguentemente, il mantenimento medesimo non si pone in discussione.

          Tra le società partecipate dalla Civica Amministrazione, è necessario rammentare l'esistenza anche di società "finanziarie" particolarmente importanti per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città, ovvero FCT S.r.l., FSU S.r.l. e Finpiemonte S.p.A..

          In particolare si precisa che FCT S.r.l., a socio unico Comune di Torino, ha ad oggetto l'assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche e l'attività finanziaria in genere, oltre la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili e che detta società è stata costituita al fine di creare strumenti societari più efficienti dal punto di vista della gestione delle partecipazioni e più incisivi per la valorizzazione delle aziende e del patrimonio della Città.

          Attualmente FCT S.r.l. detiene le seguenti partecipazioni nelle infra indicate società:

-        Azioni di risparmio IRIDE S.p.A.: n. 94.500.000 (pari all'11,458 % del capitale sociale);

-        Azioni SMAT S.p.A.: n. 372.800 pari al 6,96%;

-        Azioni TNE S.p.A.: partecipazione pari al 40% del capitale sociale complessivo pari ad Euro 67.000.000,00 diviso in numero 67.000.000 azioni senza indicazione del valore nominale;

-        Azioni Sitaf S.p.A.: n. azioni 1.342.243 pari al 10,6527%;

-        Azioni Finanziaria Centrale del Latte S.p.A.: n. azioni 39.000 pari al 20% del capitale sociale.

          La società Sitaf S.p.A. precedentemente era partecipata direttamente dalla Città di Torino e, a seguito della deliberazione n. 168 del Consiglio Comunale del 10 novembre 2008 (mecc. 2008 06960/064), la partecipazione è stata acquisita da FCT S.r.l. in data 30 dicembre 2008.

          Tenuto conto che Sitaf S.p.A. è una società di gestione di una tratta autostradale (Torino-Bardonecchia e traforo del Frejus), ed è quindi strumentale per il Comune per il perseguimento dell'"interesse generale" sopramenzionato (come definito dal Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee), al pari delle altre società che gestiscono autostrade e direttamente partecipate dalla Città, si ritiene che il mantenimento della partecipazione detenuta dal Comune in detta società non avrebbe comportato alcun problema sotto il profilo della legittimità. Tuttavia nel merito e in una visione strategica più ampia si è deciso di trasferire la partecipazione a FCT, ritenendo che l'attività svolta da Sitaf sia strategica per il conseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione e che detto trasferimento sia in linea con la mission della stessa FCT S.r.l..

          Con riferimento alla "Finanziaria Centrale del Latte S.p.A.", anch'essa acquisita in data 30 dicembre 2008 da FCT S.r.l., in esecuzione della deliberazione n. 168 del Consiglio Comunale del 10 novembre 2008 (mecc. 2008 06960/064), occorre rilevare che, sotto il profilo della legittimità, non pare che la Città potesse detenere la partecipazione in detta società.

          Tuttavia si ricorda che, in esecuzione della deliberazione del 14 maggio 2007 (mecc. 2007 01410/064), con la quale il Consiglio Comunale approvava la dismissione della partecipazione azionaria minoritaria detenuta nella "Finanziaria Centrale del Latte S.p.A." già nell'anno 2007 veniva avviata la gara, successivamente andata deserta.

          I motivi della mancata risposta alla gara vanno ricercati nel fatto che il valore della società è influenzato dall'andamento sia del mercato immobiliare che del mercato azionario in quanto la "Finanziaria Centrale del Latte S.p.A." detiene una partecipazione del 51% nella quotata "Centrale del Latte" e che il settore in questo momento non è appetibile sotto il profilo economico - finanziario.

          Pertanto, al momento l'Amministrazione ritiene di mantenere detta partecipazione nella propria controllata FCT S.r.l., giustificabile sotto il profilo dell'opportunità e nell'ambito di strategie che intende operare, anche al fine di non effettuare una cessione che al momento risulterebbe poco redditizia per l'Amministrazione e in attesa di un possibile rafforzamento dei mercati.

          Quanto alle partecipazioni detenute da FCT nelle società IRIDE, SMAT e TNE, non si ritiene che il mantenimento delle partecipazioni societarie si ponga in contrasto con il dettato normativo oggetto della trattazione del presente provvedimento.

          Con riferimento alla partecipazione in FSU S.r.l. la stessa si ritiene necessaria in quanto strumentale ai fini di detenere la partecipazione nella società quotata IRIDE S.p.A., derivante dalla fusione di AMGA in AEM, in modo da garantire il principio di pariteticità dei Comuni di Torino e di Genova sia nell'ambito di tale operazione, sia nell'ambito dell'attuale governo di IRIDE S.p.A., società quotata, sia per le future fusioni e/o ulteriori operazioni straordinarie.

          Con riguardo, infine, a Finpiemonte S.p.A., a capitale interamente pubblico, è necessario rilevare che la stessa opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio: conseguentemente la partecipazione a tale società è necessaria per la Città, dal momento che le finalità istituzionali di Regione Piemonte e Comune di Torino richiedono, per il perseguimento dell'interesse pubblico, l'adozione di decisioni sinergiche tra di loro e con altri enti locali, quali ad esempio la Provincia di Torino, decisioni strategiche più facilmente realizzabili attraverso uno strumento più snello quale quello societario.

          Quindi, anche la partecipazione a società finanziarie quali FCT S.r.l., FSU S.r.l. e Finpiemonte S.p.A. costituisce lo strumento per consentire il raggiungimento di finalità istituzionali anche attraverso particolari forme di finanziamento.

          Pertanto, anche al fine di confermare sotto il profilo della legittimità la partecipazione della Città nei confronti degli Istituti finanziatori di mutui contratti nell'interesse di tali società, si ritiene opportuno e necessario approvare il mantenimento delle seguenti società:

-        AFC TORINO S.p.A., A.M.I.A.T. S.p.A., FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A., GTT S.p.A., SMAT S.p.A., T.R.M. S.p.A., 5T S.r.l.;

-        FCT S.r.l., FSU S.r.l. e Finpiemonte S.p.A.;

rinviando ad un successivo provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale, da assumersi successivamente all'entrata in vigore della novella normativa, le valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, commi 27 e seguenti, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ed i conseguenti indirizzi per il riordino delle altre partecipazioni societarie della Città di Torino.

          Occorre precisare che esulano dal presente provvedimento ulteriori valutazioni di merito da parte della Civica Amministrazione in materia di partecipazioni societarie o di operazioni societarie, operazioni che potrebbero nel futuro comportare l'adozione di ulteriori provvedimenti, qualora si ravvisassero motivi di strategicità per la Città, fermo restandone comunque il presupposto di legittimità. 

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano per farne parte integrante, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dalla Città di Torino nelle seguenti società:      

-        AFC TORINO S.p.A., A.M.I.A.T. S.p.A., FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A., GTT S.p.A., SMAT S.p.A., T.R.M. S.p.A., 5T S.r.l., in quanto soggetti gestori di servizi pubblici locali di competenza dell'ente ai sensi dell'articolo 113 e s.m.i. del T.U.EE.LL.;

-        FCT S.r.l., FSU S.r.l. e Finpiemonte S.p.A. in quanto la partecipazione a tali società finanziarie costituisce lo strumento per consentire il raggiungimento di finalità istituzionali anche attraverso particolari forme di finanziamento;

2)      di rinviare ad un successivo provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale, da assumersi successivamente all'entrata in vigore della novella normativa, le valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, commi 27 e seguenti, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ed i conseguenti indirizzi per il riordino delle altre partecipazioni societarie della Città di Torino;

3)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                                                                                                  Castronovo