Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Ambiente - Edilizia Residenziale Pubblica - Sport

Settore Convenzioni e Contratti  

n. ord. 87

2009 01405/104

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 MAGGIO 2009

(proposta dalla G.C. 24 marzo 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: DELL'UTRI Michele - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto.

 

Risultano assenti, oltre al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri: CUTULI Salvatore - GHIGLIA Agostino - MAURO Massimo - MINA Alberto - TEDESCO Giuliana.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: PR.IN. SPINA 2 - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 493/1993. AREA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA EDILGROS S.P.A.. CONVENZIONE IN DATA 31 MARZO 2003. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A SANATORIA. APPROVAZIONE.

 

          Proposta dell'Assessore Viano,

          di concerto con l'Assessore Tricarico. 

 

          Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998 (mecc. 9811115/09), esecutiva in data 4 gennaio 1999, venne ratificato l'accordo di programma tra la Città e la Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 27 della Legge 142/1990 e sue modifiche ed integrazioni, sottoscritto in data 23 novembre 1998, riguardante il Programma Integrato ai sensi dell'articolo 16 della Legge 179/1992 denominato "Spina 2".

          La convenzione che disciplina l'attuazione del Programma Integrato fu stipulata dalla Città e dai soggetti proponenti con atto rogito Notaio Castiglione in data 12 febbraio 1999, rep. n. 45770.

          L'articolo 5 di tale convenzione prevedeva, in relazione ai diritti edificatori comunali generati all'interno del Programma, varie destinazioni, tra cui mq. 4.200 di S.L.P. destinati ad edilizia residenziale sovvenzionata in locazione temporanea.

          Con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 2-23783, assunta in data 12 gennaio 1998, venne approvata la localizzazione nel Comune di Torino del finanziamento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 1992/1995 di Lire 13.287.745.000, pari a Euro 6.862.547,58, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 179/1992 e dell'articolo 9 Legge 493/1993 nelle aree oggetto dei Programmi Integrati di Intervento Spina 2, Lancia, Framtek e dell'Accordo di Programma summenzionato relativo all'Ambito Residenziale della Borgata Villaretto.

          Ai sensi della predetta deliberazione regionale il finanziamento doveva essere assegnato con procedure di evidenza pubblica di cui deliberazione della Giunta Regionale n. 40-21087 del 21 luglio 1997, relativamente agli interventi da realizzarsi ai sensi dell'articolo 9 della Legge 493/1993, destinati alla locazione temporanea per 8 anni a lavoratori dipendenti sfrattati ed a quelli che non avevano più diritto ad abitare nelle case popolari, il cui reddito convenzionale non superasse Euro 25.822,85, fatti salvi eventuali aggiornamenti da parte della Regione Piemonte, calcolato ai sensi dell'articolo 21 della Legge 457/1978. La suddetta deliberazione regionale inoltre prevedeva l'opzione all'acquisto, da parte dei locatari, al termine del periodo minimo di locazione di 8 anni.

          Con deliberazione della Giunta Comunale in data 16 maggio 2000 (mecc. 2000 04146/12), esecutiva in data 5 giugno 2000, venne approvata la graduatoria relativa al bando emesso dalla Città di Torino, in base alla quale la Edilgros S.p.A. risultò assegnataria del finanziamento di Euro 965.774,40, da definirsi in seguito all'approvazione del Quadro Tecnico Economico finale, per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi dell'articolo 9 della Legge 493/1993 nel PRIN Spina 2.

          Detto programma di intervento prevedeva che la Società Edilgros S.p.A. realizzasse n. 26 alloggi finanziati con la Legge 493/1993, come indicato nella domanda di partecipazione al bando comunale.

          Secondo quanto risultava dal progetto, esaminato con esito favorevole dalla C.I.E. in data 19 aprile 2001, i diritti edificatori comunali corrispondenti all'intervento edilizio erano pari a mq. 2.217,04 di S.L.P., di cui mq. 2.055,01 destinati a residenza e mq. 162,03 destinati ad ASPI.

          Con deliberazione della Giunta Comunale in data 24 maggio 2001 (mecc. 2001 04384/12), esecutiva in data 13 giugno 2001, la Città assegnò quindi alla Edilgros S.p.A. i diritti edificatori comunali, pari a mq. 2.217,04 di S.L.P., localizzati nel PRIN Spina 2, lotto 1 dell'Unità d'Intervento 2.

          Con referto in data 11 luglio 2002, prot. n. 471/1115 e, successivamente, con referto in data 7 novembre 2002 prot. n. 5/1528 per quanto attiene la quota di ASPI, il Settore Estimo e Logistica Manutenzione Fabbricati Municipali valutò il corrispettivo aggiornato per la cessione dell'area in complessivi Euro 834.978,52, di cui Euro 742.923,60 per Edilizia Residenziale Sovvenzionata ed Euro 92.054,92 per ASPI.

          Con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data 2 dicembre 2002 (mecc. 2002 05502/104) venne quindi approvato lo schema di convenzione da stipularsi con la Società Edilgros S.p.A. per il trasferimento a quest'ultima del diritto di superficie, richiamato, per analogia, l'articolo 35 della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni e gli articoli 7 e 8 della Legge n. 10 del 28 gennaio 1977.

          Il prezzo base medio di prima cessione degli immobili, proposto dalla Società Edilgros S.p.A. e vagliato con esito positivo dal Civico Ufficio Tecnico, venne determinato in Euro 1.692,55 per mq. di superficie commerciale in riferimento agli alloggi ed in Euro 1.184,78 per mq. di superficie netta in riferimento alle autorimesse; tali prezzi, secondo quanto stabilito in convenzione, erano suscettibili di aggiornamento dalla data di stipula della convenzione medesima e nel corso dei lavori, per un periodo massimo di 18 mesi, con l'applicazione sul costo di costruzione delle variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale; inoltre è prevista un'oscillazione del 10% in più o in meno in relazione all'ubicazione di ogni singola unità nel contesto dell'edificio.

          Il canone di locazione degli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 9 della Legge 493/1993 non può superare il 4,5% del prezzo di prima cessione, stabilito in convenzione.

          La convenzione per il trasferimento del diritto di superficie venne stipulata con atto rogito Notaio Silvana Castiglione in data 31 marzo 2003, rep. n. 55612/atti n. 22874; la concessione edilizia venne rilasciata in data 23 giugno 2003 (n. 43/CC/03).

          Con istanza prot. ed. 2003/15/9646 in data 9 luglio 2003 la Società Edilgros presentò un progetto di variante alla concessione edilizia che ottenne parere favorevole dalla Commissione Igienico Edilizia in data 19 febbraio 2004; tale progetto consisteva nella creazione di ulteriore piano interrato ad uso autorimessa, oltre a quello originariamente previsto, nella modifica degli ingressi carrai, nella soppressione dei box al piano terra e nella realizzazione di modifiche interne ed esterne. Il tutto era comunque subordinato all'approvazione di variante urbanistica a quel momento in fase di studio.

          Con determinazione dirigenziale del Settore Edilizia Residenziale Pubblica in data 13 settembre 2004, n. 89/04/ERP venne approvato il Quadro Tecnico Economico di variante, predisposto sulla base del modello approvato dalla Regione Piemonte per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9 della Legge 493/1993, da cui risultava che l'importo del contributo ammissibile era determinato in Euro 810.955,21.

          Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005 (mecc. 2005 03023/009) è stato approvato il provvedimento di variazione al PRG ai sensi dell'articolo 17, comma 8, lettera c) della L.U.R. 56/1977 e s.m.i. avente per oggetto la riorganizzazione planivolumetrica riferita all'Unità di Intervento n. 2 del Programma Integrato Spina 2, ove è prevista la localizzazione della S.L.P. di proprietà della Città, per la maggior parte già assegnata ad operatori pubblici e privati.

          La consistenza complessiva di tale S.L.P. è pari a mq. 4.593, articolata nei seguenti interventi edilizi:

1.       per mq. 2.217 già assegnati alla Società Edilgros S.p.A. con i provvedimenti sopra citati;

2.       per mq. 1.800 di S.L.P. già assegnata all'Azienda Territoriale per la Casa (ATC) con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 luglio 2002 (mecc. 2002 04833/010), per la realizzazione di edilizia residenziale sovvenzionata in locazione permanente ed ancora da autorizzare come provvedimento edilizio; tali diritti edificatori sono stati quindi localizzati sull'area distinta a catasto terreni al Foglio 1239, Part. 158, confinante a sud con il lotto concesso all'Edilgros S.p.A.; tale area è stata concessa all'Agenzia con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104), integrata e rettificata con deliberazione in data 30 giugno 2008 (mecc. 2008 02134/104);

3.       per i rimanenti mq. 576 di S.L.P. ancora da assegnare a soggetti pubblici o privati.

          Con istanza pervenuta in data 28 luglio 2005 allo Sportello Unico - Edilizia Privata della Città la Società Edilgros ha precisato che il progetto di variante prevedeva:

-        la realizzazione di edificio con pianta ad L, con S.L.P., altezze, sagoma e fili esterni uguali al precedente progetto oggetto di concessione edilizia;

-        lo spostamento della rampa di accesso all'autorimessa interrata dalla precedente posizione (marciapiede lungo via Ferrero assoggettato ad uso pubblico) ad una nuova posizione sulla testata est dell'edificio con accesso perpendicolare a Via Ferrero;

-        la realizzazione di un secondo livello di autorimessa interrata, costituita da box il cui prezzo di cessione è da convenzionarsi in modo analogo al primo piano interrato.

          Nella stessa istanza la Società Edilgros ha proposto di acquisire il diritto di superficie sul terreno comunale, confinante a est, su cui si sviluppa la rampa predetta, pari a mq. 166,87 a cielo libero, oggi distinto a catasto terreni al Foglio 1239 numeri 180 e 182, come da frazionamento n. 72747.1 del 13 febbraio 2007.

          Pertanto, al fine della regolarizzazione della situazione creatasi, sia a livello urbanistico-edilizio che patrimoniale, i competenti Uffici, in accordo con le parti interessate, hanno individuato la seguente procedura:

1)      la rampa di accesso ai piani interrati, realizzata sul terreno di proprietà comunale confinante a est con il lotto residenziale assegnato alla Società Edilgros in diritto di superficie, viene acquisita gratuitamente di diritto al patrimonio della Città ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Richiamati gli articoli 952 e 955 del Codice Civile, la Città cede all'Edilgros S.p.A. la proprietà superficiaria della suddetta costruzione, ad integrazione del diritto di superficie del lotto già concesso con convenzione in data 31 marzo 2003; parte del terreno in cui è stata realizzata la suddetta rampa viene assoggettata all'uso pubblico, in coerenza con le prescrizioni del P.R.G. vigente; l'importo del corrispettivo per la cessione della proprietà superficiaria è stato stabilito in Euro 28.200,00, come da referto del Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari della Divisione Patrimonio in data 15 gennaio 2007; l'area corrispondente, di mq. 166,87, è individuata a catasto terreni al Foglio 1239 numeri 180-182, come da frazionamento n. 72747.1 del 13 febbraio 2007, e sulla planimetria allegata (allegato 2) al presente provvedimento; la relativa concessione è disciplinata con la convenzione integrativa/rettificativa il cui schema è allegato al presente provvedimento (allegato 1);

2)      in relazione alla realizzazione del secondo livello di autorimessa interrata, non originariamente prevista dalla concessione edilizia rilasciata, si provvede ad adeguare la convenzione per il trasferimento del diritto di superficie stipulata con atto rogito Notaio Silvana Castiglione in data 31 marzo 2003, rep. n. 55612/atti n. 22874, stabilendosi il pagamento alla Città da parte della Edilgros S.p.A. del corrispettivo di Euro 125.600,00, come da referto del Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari della Divisione Patrimonio in data 15 gennaio 2007 sopra menzionato, per maggior valore dell'area, rispetto a quello definito nella convenzione medesima, in conseguenza della realizzazione medesima; quest'ultima valutazione tiene conto del prezzo di cessione dei box già disciplinato dalla convenzione originaria in Euro 1.184,78 al mq.;

3)      il ribaltamento di 2/3 delle fronti dell'edificio in oggetto non crea ostacolo edilizio alla realizzazione dei nuovi edifici, indicati nella planimetria allegata (allegato 3) al presente provvedimento con "Fabbricato ATC" e Fabbricato "A", ma si crea una servitù d'affaccio sui cortili di tali fabbricati in progetto, per cui, con il referto sopra menzionato, il Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari ha valutato le due servitù in Euro 5.800,00 ciascuna da addebitarsi all'Edilgros S.p.A.; quello relativo alla servitù verso il cortile del lotto limitrofo, assegnato all'A.T.C., è stato dedotto dal corrispettivo per concessione del diritto di superficie dovuto dall'Agenzia alla Città in relazione al lotto medesimo, come da convenzione approvata  con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 aprile 2006 (mecc. 2006 02490/104), integrata e rettificata con deliberazione in data 30 giugno 2008 (mecc. 2008 02134/104), formalizzata con atto in data 21 novembre 2008, atto rogito Segretario Generale della Città, rep. APA n. 3398;

4)      secondo le indicazioni fornite nel suddetto referto dal Settore Logistica e Valutazioni Immobiliari, in data 18 settembre 2007 è stato sottoscritto dall'A.T.C. e dall'Edilgros S.p.A. il contratto preliminare avente per oggetto la concessione alla predetta Società di servitù volontaria, a titolo oneroso, sull'area di circa mq. 28 individuata nella planimetria allegata (allegato 3) al presente provvedimento; tale contratto precisa che il rogito notarile di costituzione della servitù dovrà obbligatoriamente essere stipulato presso lo Studio Notarile prescelto dalle parti, entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione per la cessione del lotto fondiario all'A.T.C. da parte della Città;

5)      in relazione alla previsione del Piano Regolatore vigente, tav. III - Aree per servizi, allegata alla scheda normativa ambito 8.18/1 Spina 2 PRIN, parte dell'area posta in corrispondenza della via Ferrero già concessa in diritto di superficie alla società Edilgros, è destinata a servizi pubblici. Inoltre parte del terreno in cui è stata realizzata la predetta rampa viene assoggettato all'uso pubblico, in coerenza con le prescrizioni del P.R.G. vigente.

Poiché tali porzioni di aree, individuate nella planimetria allegata (allegato 4) al presente provvedimento, devono essere assoggettate all'uso pubblico, si provvede ad adeguare la convenzione stipulata con atto rogito Notaio Silvana Castiglione in data 31 marzo 2003, rep. n. 55612/atti n. 22874; 

6)      l'applicazione di tutte le sanzioni amministrative previste dalla Legge a carico della Società Edilgros per gli abusi commessi.

          Tale soluzione è motivata dall'esistenza di prevalenti interessi pubblici e non contrasta con le previsioni del PRG vigente.

          In data 28 novembre 2006 la Edilgros S.p.A. ha presentato istanza di Conservazione Opere (prot. n. 2006-15-16488).

          Inoltre, con referto in data 28 aprile 2008 il Settore Edilizia Abitativa Pubblica Nuove Opere ha espresso parere favorevole relativamente alle superfici commerciali delle unità immobiliari realizzate (26 alloggi e 26 box auto assegnati oltre a n. 16 box auto da assegnare) riportate nelle tabelle dei prezzi massimi definitivi presentate dalla Società Edilgros, che costituiranno allegato alla convenzione; questi ultimi sono stati definiti in conformità ai criteri stabiliti dalla convenzione originaria per l'aggiornamento dei prezzi base medi riportati nella convenzione medesima; la Società, inoltre, ha presentato alla Città i contratti di locazione con patto di futura vendita sottoscritti con i beneficiari delle unità immobiliari in riferimento a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 40-21087 del 21 luglio 1997 e n. 21-2454 del 28 marzo 2006.

          Quest'ultima, innovando la precedente deliberazione del 21 luglio 1997, ha previsto la possibilità di stipulare contratti di locazione, per almeno 8 anni, con patto di futura vendita, in analogia ai contratti previsti dai bandi dell'VIII Programma di edilizia agevolata; inoltre, ai fini della determinazione del canone di locazione, nella misura massima del 4,5% del prezzo di cessione, sia l'ammontare del contributo concesso per ogni singolo alloggio sia gli eventuali apporti finanziari del locatore devono essere portati in deduzione dal prezzo finale medesimo.

          Come accertato dai competenti Uffici comunali, i locatari delle unità immobiliari summenzionate sono risultati in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dai suddetti provvedimenti regionali, per poter beneficiare delle unità immobiliari finanziate.  

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

1)      di approvare l'allegato schema di convenzione con la Edilgros S.p.A. (all. 1- n.             ), modificativa/integrativa della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2002 (mecc. 2002 05502/104) e stipulata con atto rogito Notaio Silvana Castiglione in data 31 marzo 2003, rep. n. 55612/atti n. 22874 per la concessione del diritto di superficie sul lotto residenziale 1 dell'Unità d'Intervento 2 del PRIN Spina 2; tale schema di convenzione prevede:

a)       l'acquisizione gratuita, ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., al patrimonio della Città della rampa di accesso, realizzata dalla Società Edilgros sul terreno di proprietà comunale, individuato nella planimetria (all. 2 - n.              ) e a catasto terreni al Foglio 1239 nn. 180-182, come da frazionamento n. 72747.1 del 13 febbraio 2007, adiacente al lotto residenziale già concesso alla Società Edilgros in diritto di superficie;

b)      la successiva cessione alla Edilgros S.p.A della proprietà superficiaria sul terreno di cui al precedente punto 1), che viene regolamentata ai sensi della sopra menzionata convenzione in data 31 marzo 2003; in relazione a tale cessione è stabilito il pagamento del corrispettivo da parte della Società Edilgros dell'importo di Euro 28.200,00;

c)       il pagamento da parte della medesima Società delle somme di Euro 125.600,00 per maggior corrispettivo del diritto di superficie sul lotto residenziale 1 dell'Unità d'Intervento 2 del PRIN Spina 2 in relazione alla realizzazione del secondo livello di autorimessa interrata, non originariamente prevista dalla concessione edilizia rilasciata, fermi restando i prezzi convenzionati per la cessione delle unità immobiliari realizzate, individuate nella tabella dei prezzi di cessione definitivi che costituiranno allegato alla convenzione, e di Euro 5.800,00 per ciascuna delle servitù d'affaccio sui cortili dei due fabbricati limitrofi in progetto, da costituirsi sulle aree individuate nella planimetria allegata (all. 3 - n.                );

d)      l'adeguamento della convenzione stipulata con atto rogito Notaio Silvana Castiglione in data 31 marzo 2003, rep. n. 55612/atti n. 22874 al fine di assoggettare all'uso pubblico parte dell'area, già concessa in diritto di superficie all'Edilgros S.p.A.. e parte del terreno in cui è stata realizzata la rampa di cui al punto a), individuate nella planimetria allegata (all. 4 - n.              ), in coerenza con le prescrizioni del PRG vigente;

2)      di demandare ai competenti Uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata l'applicazione di tutte le sanzioni amministrative previste dalla Legge a carico della Società Edilgros per le difformità rilevate;

3)      di dare mandato al Sindaco o a chi per esso per la sottoscrizione dell'atto notarile convenzionale, redatto sulla base dello schema di cui al punto 1), autorizzando l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;

4)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

ALL'EDILIZIA PRIVATA

E AL PATRIMONIO

F.to Viano

 

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE

PER LA CASA E VERDE PUBBLICO

F.to Tricarico

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

SETTORE COORDINAMENTO

EDILIZIA PRIVATA

F.to Cortese

 

IL DIRIGENTE SETTORE

INTERVENTI CONVENZIONATI E

VIGILANZA EDILIZIA COORDINAMENTO

F.to Brullino

 

IL DIRIGENTE SETTORE

CONVENZIONI E CONTRATTI

F.to Fonseca

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

In originale firmato:

 

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo