Divisione Servizi Tributari e Catasto

Settore ICI - Gestione Accertamenti

n. ord. 49

2009 01117/013

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 MARZO 2009

 

(proposta dalla G.C. 6 marzo 2009)

 

Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CASTRONOVO Giuseppe

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - GHIGLIA Agostino - LEVI-MOLTALCINI Piera - MINA Alberto.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

         

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE I.C.I. PER L'ANNO 2009.

 

          Proposta dell'Assessore Passoni.  

 

          L'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

          L'esenzione non si applica alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 ovvero abitazioni signorili, ville e castelli.

          La minore imposta che ne deriva verrà rimborsata al Comune attraverso un trasferimento compensativo a carico del Bilancio dello Stato.

          Il rimborso verrà erogato sulla base di una certificazione del Comune che attesti il minor gettito previsto ed eventuali conguagli saranno effettuati entro il 30 aprile 2009.

          Con la Risoluzione n. 12/DPF del 5 giugno 2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito gli ambiti e le modalità di applicazione dell'esenzione ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

          In particolare si applica anche alle:

-        pertinenze dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento Comunale dell'ICI;

-        unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-        unità immobiliari assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari (A.T.C.) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

-        unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;

-        unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

-        unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2 grado, che vi risiedano anagraficamente.

          L'esenzione dall'ICI non opera per le seguenti fattispecie:

-        le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;

-        i cittadini italiani residenti all'estero.

          L'articolo 1, comma 7, dello stesso Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 ha previsto che "dalla data di entrata in vigore dello stesso fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato".

          Inoltre l'articolo 77-bis, comma 30 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che "resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)".

          Si ritiene pertanto di dover determinare le aliquote e la detrazione d'imposta per l'esercizio 2009 nella stessa misura del 2008.

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2008, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2009;

Visto l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che prevede che le deliberazioni delle aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare tutto quanto descritto in premessa;

2)      di approvare il prospetto "I.C.I. nell'anno 2009 - ALIQUOTE E DETRAZIONE" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.         ) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili confermando in Euro 132,00 su base annua la detrazione per l'abitazione principale;

3)      di dare decorrenza a tutto quanto previsto al precedente punto 2) dal 1° gennaio 2009;

4)      di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, conformemente alle modalità stabilite dal Decreto dei Ministri delle Finanze e della Giustizia;

5)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE

AL BILANCIO E AI TRIBUTI

F.to Passoni

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE 

SETTORE ICI - GESTIONE ACCERTAMENTI

F.to Togliatto

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente

F.to Rosso

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                      Coppola